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Numero d'incarto:
60.2005.338
Data decisione, Autorità:
13.01.2006, CRP
Titolo:
istanza di ispezione degli atti. pretura quale istante.
Incarto n.
60.2005.338
Lugano
13 gennaio
2006
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria:
Daniela Rüegg, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 14.9/7.10.2005 presentata dalla
IS 1
tendente ad ottenere l’accesso agli atti dell'incarto penale inc. __________
della Magistratura dei minorenni relativo al ritrovamento di sostanza stupefacente
presso l’abitazione di PR 1;
premesso che questa Camera, con scritto 7.10.2005, ha chiesto alla
Pretura istante di precisare lo scopo perseguito con il richiamo atti e che con
scritto 10/14.10.2005 la Pretura ne ha precisato i motivi;
rilevato che PI 2 non ha presentato osservazioni;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
1.Presso la
Pretura istante è pendente un’azione di scioglimento unilaterale del matrimonio
(inc. OA__________). All’udienza preliminare, circa il problema
dell’affidamento della figlia __________, una parte ha richiamato un incarto
dalla Magistratura dei minorenni in relazione al ritrovamento di sostanza stupefacente
nell’abitazione di PR 1. Il pretore ha ammesso tale mezzo di prova.
2.PI 2,
interpellato, non ha presentato osservazioni. Il magistrato dei minorenni, con
lettera 5/7.10.2005 di trasmissione della richiesta, ha comunicato di non avere
osservazioni da presentare.
-
Giusta l’art. 27 CPP – in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato
e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza
del Tribunale federale (DTF 110 Ia 83 e 95 I 108) – "oltre ai casi
previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere
l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica
un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle
persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del
denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le
modalità dell’ispezione”.
-
Come
ricordato dalla decisione di principio del __________ di questa Camera (inc.
CRP __________), in caso di richiesta da parte di autorità giudiziarie per
ottenere documenti di un incarto penale, la giurisprudenza ammette la richiesta
se:
-
si
riferisce a procedimenti ancora pendenti presso l'autorità richiedente;
-
è
compatibile con il codice di rito applicabile a quel procedimento;
-
è
formulata dal titolare dell’autorità giudiziaria richiedente.
Anche
in questi casi, incombe comunque a questa Camera verificare se eventuali
diritti di terzi, non simultaneamente parti al procedimento penale e parti al
procedimento civile, si oppongano al richiamo atti e richiedano un limitato
accesso agli atti.
-
Nel
presente caso sono adempiute le condizioni surriferite, è data una connessione
tra la procedura civile e gli atti probabilmente acquisiti nell’incarto penale,
anche se le parti non sono le medesime. C’è comunque l’interesse giuridico di
un minorenne da tutelare, di modo che l’incarto penale viene trasmesso al
giudice, che potrà metterlo a disposizione delle parti per lettura, ma non
potrà essere fotocopiato.
-
L’istanza
è accolta. L’incarto sarà trasmesso alla Pretura istante direttamente da questa
Camera che, dopo averlo messo a disposizione delle parti, lo ritornerà direttamente
alla Magistratura dei minorenni entro tre mesi.
-
Considerato
che entrambe le parti al processo civile hanno chiesto l’assistenza giudiziaria,
si prescinde dal prelievo di tassa di giustizia e di spese.
Per tutti questi motivi,
visti l’art. 27 CPP, la LTG ed ogni altra norma applicabile,
pronuncia
-
L’istanza
è accolta ai sensi dei considerandi.
-
Non
si prelevano tassa di giustizia e spese.
-
Intimazione:
terzi
implicati
- PI 1
- PI 2
patr. da: PR 1
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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