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Numero d'incarto:
60.2005.292
Data decisione, Autorità:
05.10.2005, CRP
Titolo:
istanza di ispezione degli atti. Pretura quale istante.
Incarto n.
60.2005.292
Lugano
5 ottobre
2005
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi,
Ivano Ranzanici
segretaria:
Daniela Rüegg,
vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 6/7.9.2005 presentata dalla
IS 1
tendente ad ottenere l’autorizzazione all’accesso agli atti
dell’incarto penale __________ per il perito __________, __________,
incaricato in sede civile (inc. __________) di procedere all’allestimento di
una perizia;
richiamato lo scritto 12.9.2005 del patrocinatore di PI 2, che
dichiara il proprio nulla osta;
richiamato lo scritto 13/15.9.2005 del procuratore pubblico PI 3, che
contesta la necessità della perizia richiesta, rimettendosi per il resto al
giudizio di questa Camera;
richiamato lo scritto 22/26.9.2005 del patrocinatore di PI 1,
che comunica l’accordo alla richiesta;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
-
Presso
la Pretura istante sono pendenti delle procedure di stato () nel
quadro delle quali il pretore ha disposto l’allestimento di una perizia. Sui
medesimi fatti è stato aperto dal Ministero pubblico un incarto (),
sfociato in un decreto di non luogo a procedere (NLP __________) ed attualmente
pendente presso questa Camera a seguito di un’istanza di promozione dell’accusa
(inc. __________). In vista dell’allestimento del referto, il perito designato
(dr. med. __________) ha chiesto di poter avere accesso agli atti dell’incarto
penale.
-
Le
parti in sede civile hanno dato il loro consenso. Il procuratore pubblico ha
formulato delle perplessità sulla perizia da allestire, ma si è rimesso al
giudizio di questa Camera.
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Giusta
l’art. 27 CPP – in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il
previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale
federale (DTF 110 Ia 83 e 95 I 108) – "oltre ai casi previsti dal
presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli
atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse
giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate
nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei
testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità
dell’ispezione”.
-
Come
ricordato dalla decisione di principio del __________ di questa Camera (inc.
CRP __________), in caso di richiesta da parte di autorità giudiziarie per
ottenere documenti di un incarto penale, la giurisprudenza ammette la richiesta
se:
-
si
riferisce a procedimenti ancora pendenti presso l'autorità richiedente;
-
è
compatibile con il codice di rito applicabile a quel procedimento;
-
è
formulata dal titolare dell’autorità giudiziaria richiedente.
-
Nel
presente caso sono adempiute le condizioni surriferite ed è data una
connessione tra la procedura civile e quella penale. L’accesso agli atti potrà
avvenire presso questa Camera, previo contatto del perito con la segreteria per
fissare la data.
-
La
tassa di giustizia e le spese sono poste a carico della Pretura istante, che a
sua volta le addosserà alle parti in base alle norme del CPC.
Per tutti questi motivi,
visti l’art. 27 CPP, la LTG ed ogni altra norma applicabile,
pronuncia
-
L’istanza
è accolta ai sensi dei considerandi.
-
La
tassa di giustizia di CHF 200.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF
250.-- (duecentocinquanta), sono poste a carico della IS 1, __________, che le
addebiterà alle parti.
-
Intimazione:
terzi
implicati
- PI 1
1 patr. da: PR 1
- PI 2
2 patr. da: PR 2
- PI 3
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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