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RICERCA
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Numero d'incarto:
60.2005.226
Data decisione, Autorità:
08.09.2005, CRP
Titolo:
istanza di ispezione degli atti. pretura quale istante.
Incarto n.
60.2005.226
Lugano
8 settembre
2005
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria:
Alessandra Mondada, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 8/11.7.2005 presentata dalla
IS 1
tendente ad ottenere il richiamo dell’incarto penale __________
relativo a PI 2, __________, in particolare il richiamo degli atti relativi
alla perizia contabile e di alcuni interrogatori;
premesso che la richiesta è stata inviata al Tribunale penale
cantonale, che l’ha trasmessa l’11.7.2005 a questa Camera per competenza;
premesso che con scritto 12.7.2005 questa Camera ha richiesto alla __________
istante di specificare meglio il nesso tra la causa civile pendente e gli atti
del procedimento penale richiamato;
ritenuto che in data 18.7.2005 il __________ della __________
istante ha chiesto alle parti attrici di precisare i motivi del richiamo;
ritenuto che il rappresentante legale degli attori ha inviato uno
scritto 4/5.8.2005 a questa Camera in ossequio alla richiesta giratagli dalla __________
istante;
richiamate le osservazioni 9/10.8.2005 del procuratore pubblico __________,
che non intravede impedimenti alla postulata ispezione degli atti;
richiamate le osservazioni 18.8.2005 del patrocinatore della PI 3 e
di __________, che chiede di respingere l’istanza;
ritenuto che PI 2 non ha presentato osservazioni;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
-
Nel
quadro di una procedura civile ordinaria pendente presso la __________ istante
(OA.__________) è stato ammesso dal giudice civile il richiamo dell’incarto
penale a carico di PI 2, in particolare per disporre della perizia contabile e
di alcuni interrogatori.
-
Come
chiarito nello scritto 4/5.8.2005 del rappresentante legale degli attori, la
causa civile pendente riguarda le conseguenze della vicenda che ha visto quale
protagonista __________, che ha comportato la perdita di capitali a lui affidati
e la sua condanna penale con sentenza del __________. Nella sua attività __________
avrebbe fatto capo alla società PI 3, convenuta in causa, ed amministrata da __________,
pure convenuto in causa. Con la causa civile gli attori rimproverano alla
persona giuridica convenuta la violazione di obblighi contrattuali ed alla
persona fisica convenuta la violazione dei propri obblighi di amministratore e
di fiduciario, chiedendo il risarcimento del danno conseguentemente subito. La
causa civile riguarderebbe il medesimo complesso di fatti. Il richiamo
dell’incarto penale in sede civile permetterà in particolare di esaminare i
verbali e la perizia contabile, per fondare la responsabilità dei convenuti e
quantificare il danno.
-
Il
procuratore pubblico osserva che il complesso dei fatti della causa civile e
quello del procedimento penale richiamato è il medesimo, di modo che non
intravede impedimento al richiamo degli atti.
-
La
PI 3 e __________ chiedono di respingere la richiesta di trasmissione degli
atti dell’incarto penale. Osservano che agli atti dell’incarto civile ci sia
già copia della sentenza penale di condanna di PI 2, che gli attori erano parte
civile nel procedimento penale, ed avrebbero dovuto conservare gli atti e
produrli direttamente in sede civile, come hanno fatto con altri atti (la
sentenza di condanna, l’abbandono per PI 4, alcuni verbali d’interrogatorio).
Con riferimento ad una sentenza della ICCA (REP. 1984 p. 381), applicabile
anche alla parte civile, non sarebbe più possibile chiedere gli atti, e ciò
sarebbe contrario all’art. 27 CPP. Nel merito della vicenda PI 2, PI 3 e __________
non sarebbero stati co-protagonisti ma vittime, come risulterebbe sia dalla sentenza
di condanna di PI 2, sia dal decreto di abbandono a favore di PI 4. Per i
convenuti, il richiamo dell’incarto penale dovrebbe colmare un deficit
probatorio degli attori in sede civile. Il giudice civile avrebbe dovuto rifiutare
il richiamo atti, e ciò con riferimento a quelle che sono le finalità
dell’edizione documento e del richiamo atti nel CPC.
-
L’art.
27 CPP in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente
art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (DTF
110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: “Oltre ai casi previsti dal presente
codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di
un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico
legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel
processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e
dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione.”
-
In
una sentenza (del __________, inc. __________), questa Camera ha negato alla
parte civile l’accesso agli atti, in quanto alla parte lesa, che si è
costituita parte civile, il CPP concede, in ispecie dopo la promozione
dell’accusa, uno specifico accesso agli atti del procedimento penale (art. 79
cpv. 2 CPP), ovviamente limitato a quelli concernenti il reato che l’ha
danneggiata (M. RUSCA / E. SALMINA / C. VERDA, Commento del Codice di procedura
penale ticinese, Lugano 1997, n. 7 ss. ad art. 79 CPP).
In
questo contesto, gli atti di procedimenti penali conclusi possono essere
ispezionati solo nella misura in cui sono integrati in un procedimento penale
ancora aperto nel quale il richiedente figuri quale parte. Di principio,
pertanto, alla parte civile, che ha avuto accesso ad un incarto penale
nell’ambito di un procedimento penale, avendo avuto la possibilità di acquisire
i dati necessari alla formulazione delle sue pretese civili in tal specifico
ambito, non può più essere riconosciuto un interesse giuridico prevalente sui
diritti personali delle altre parti implicate dopo la conclusione del
procedimento penale. La necessità della tutela degli interessi delle altre
parti implicate nel procedimento penale, che queste si possono attendere con la
conclusione del procedimento penale, consistente in particolare nella tutela
della loro sfera personale privata, ma anche nella cessazione della pubblicità
correlata al procedimento e nella maggior accessibilità agli atti dello stesso,
appare preminente rispetto alla perpetuazione di un diritto di cui non si è
fatto tempestivamente debitamente uso.
Questi
medesimi principi sono poi stati ribaditi in una successiva sentenza __________
(inc. __________), ammettendo però un parziale accesso diretto della parte civile
ad una parte di un incarto penale giustificato da motivi “di interesse
pubblico, consistenti nel favorire un accesso finalizzato e il più appropriato
possibile agli istituti giudiziari”.
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Nella
decisione __________, questa Camera aveva comunque attenuato la sua posizione
aggiungendo che “la legittimità di una simile richiesta non potrà che essere
valutata nell’ambito del procedimento civile nel contesto della richiesta di
edizione di documenti (art. 206, 211, rispettivamente 215 CPC).”
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Nel
presente caso, malgrado l’opposizione dei convenuti all’udienza preliminare, il
richiamo documenti è stato ammesso dal giudice civile con ordinanza sulle prove
dell’__________. Va quindi riconosciuto un interesse giuridico legittimo a
permettere al giudice civile di pronunciarsi con cognizione di causa.
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Le
obbiezioni sollevate dai convenuti, in particolare con riferimento ad una
sentenza della ICCA ed all’istituto dell’edizione e del richiamo del CPC, sono
argomenti di carattere procedurale civile, pertinenti il CPC e non l’art. 27
CPP. Questa Camera non può sindacare un’ordinanza del pretore in virtù di
argomenti procedurali civili. Considerato come l’ordinanza non sia appellabile
(art. 95 CPC), gli argomenti potranno esser fatti valere nell’eventuale ricorso
contro la decisione civile di merito.
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Per
questi motivi, il richiamo dell’incarto penale è ammesso. Lo stesso sarà
trasmesso alla __________ istante direttamente dal Tribunale penale cantonale,
ove si trova.
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La
tassa di giustizia e le spese sono poste a carico della Pretura istante, che a
sua volta le addosserà alle parti in base alle norme del CPC.
Per tutti questi motivi,
visti l’art. 27 CPP, la LTG ed ogni altra norma applicabile,
pronuncia
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L’istanza
è accolta ai sensi dei considerandi.
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La
tassa di giustizia di CHF 200.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF
250.-- (duecentocinquanta), sono poste a carico della IS 1, __________, che le
addebiterà alle parti.
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Intimazione:
terzi
implicati
- PI 1
- PI 2
- PI 3
- PI 4
3, 4 patr. da: PR 1
- PI 5
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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