AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
60.2002.239
Data decisione, Autorità:
28.09.2004, CRP
Titolo:
istanza di promozione dell'accusa. truffa.
Incarto n.
60.2002.239
Lugano
28 settembre
2004
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria:
Alessandra Mondada, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza di
promozione dell'accusa 5/6.8.2002 presentata da
IS 1, -,
patr. da: PR 1, ,
contro
il decreto di
non luogo a procedere 18.7.2002 emanato dal procuratore pubblico Giuseppe Muschietti
nell'ambito del procedimento penale dipendente da sua denuncia 10/15.7.2002
nei confronti di __________ PI 1, __________, per titolo di truffa;
richiamate le
osservazioni 7/8.8.2002 del magistrato inquirente e 7/9.8.2002 di __________ PI
1, entrambe concludenti per la reiezione del gravame;
letti ed
esaminati gli atti;
considerato
in fatto
a. Con
esposto 10/15.7.2002 __________ IS 1 ha inoltrato denuncia penale nei confronti
di __________ PI 1 per titolo di truffa in relazione al contratto di data
2.3.2000 inerente la cessione a suo favore della quota di partecipazione di
19/20 della ora sciolta __________, __________, per fr. 900'000.-- ed al fatto
che il denunciato - che si sarebbe impegnato, fin dal 1997, nei suoi confronti
"(…) con la promessa di lavorare alla realizzazione del progetto di
creare una banca e per questo riceveva uno stipendio di fr. 10'000.-- mensili"
(petizione di dichiarazione di inesistenza di debito 23.4.2002, p. 6, allegata
alla denuncia penale 10/15.7.2002, AI 1) - gli avrebbe fatto credere, contrariamente
al vero, che detta società avesse attivi per fr. 1'500'000.-- (doc. F e G,
petizione di dichiarazione di inesistenza di debito 23.4.2002, p. 5, allegata
alla denuncia penale 10/15.7.2002, AI 1).
b. Con
decisione 18.7.2002 il procuratore pubblico ha decretato il non luogo a
procedere in ordine alla denuncia penale, ritenuto sostanzialmente che - "(…)
a prescindere dal fatto che dalla denuncia non si evince dove siano avvenuti i
fatti oggetto del contendere (e pertanto non risulta possibile appurare la
competenza territoriale di questo Ministero pubblico), (…)" (decreto
di non luogo a procedere 18.7.2002, p. 1) - appare "(…) evidente che,
nel caso di specie, non sono dati gli estremi per giustificare l'apertura di un
procedimento penale a carico di __________ PI 1 per titolo di truffa, in quanto
non vi sono elementi per poter ritenere che il denunciato abbia indotto il
denunciante ad acquistare la quota parte del pacchetto azionario della società __________
con inganno astuto ed al fine di procacciare a sé o ad altri un indebito
profitto, così come previsto invece dall'art. 146 CPS"; ha inoltre
rilevato che "(…) sebbene la natura civile di una causa non escluda la
tutela penale, l'oggetto del diritto penale è ben diverso da quello del diritto
civile" e che "la tutela della giustizia penale può infatti
essere chiesta unicamente allorquando sussistono seri indizi di reato"
(decreto di non luogo a procedere 18.7.2002, p. 2).
c. Con
istanza 5/6.8.2002 __________ IS 1 chiede di promuovere l'accusa nei confronti
di __________ PI 1 per titolo di truffa, sostenendo che a carico di
quest'ultimo "(…) esistevano, al momento della conclusione del
contratto di compera e vendita del 2 marzo 2000, 32 attestati di carenza beni
per un valore complessivo di oltre fr. 600'000.--", che "perciò
la partecipazione venduta da lui per fr. 900'000.-- era evidentemente
considerata priva di qualsiasi valore, sia dall'Ufficio esecuzione che dai
creditori", che "al denunciante il denunciato aveva fatto
credere che la partecipazione aveva allora all'incirca un valore di fr.
1'500'000.--" (istanza di promozione dell'accusa 5/6.8.2002, p. 3) e
che "sin dall'inizio egli aveva chiaramente l'intenzione di ingannare
il denunciante" (istanza di promozione dell'accusa 5/6.8.2002, p. 4).
d. Delle
osservazioni del magistrato inquirente e di __________ PI 1 si dirà, se
necessario, in diritto.
in diritto
- In
presenza di un non luogo a procedere, l'art. 186 cpv. 1 CPP concede alla parte
lesa, che si costituisce parte civile, la facoltà di presentare alla Camera dei
ricorsi penali, entro dieci giorni, un'istanza motivata di promozione
dell'accusa nei confronti del denunciato o querelato.
Il
primo presupposto per l'accoglimento di un'istanza di promozione dell'accusa,
risultante da consolidata giurisprudenza (REP. 1994 n. 115, 1989 p. 598 e 1987
p. 262), è l'esistenza di seri indizi di colpevolezza emergenti dagli atti. Per
principio, infatti, l'azione penale è essenzialmente pubblica e, come tale,
esercitata dal procuratore pubblico (art. 2 CPP) per cui la sua promozione,
attraverso il preventivo esame dell'accusa contro una determinata persona (art.
189 CPP), non può essere lasciata all'arbitrio o al sentimento soggettivo della
parte lesa, ma deve fondarsi su oggettivi e concreti elementi indizianti.
In
questo senso non è sufficiente una diversa interpretazione delle risultanze da
parte dell'istante, ma occorre la dimostrazione della verosimiglianza di alto
grado circa altra conclusione che merita approfondimento istruttorio.
Seconda
condizione di ammissibilità (una volta data la prima) è la disponibilità di
nuove prove da assumere, rispettivamente la possibilità di approfondimento di
prove già acquisite, tale da consentire l'eventuale passo dall'indizio alla
certezza, come alle competenze del giudice di merito.
- 2.1.
Il
reato di cui all'art. 146 CP - secondo cui è punito con la reclusione fino a
cinque anni o con la detenzione chiunque, per procacciare a sé o ad altri un
indebito profitto, inganna con astuzia una persona affermando cose false o
dissimulando cose vere, oppure ne conferma subdolamente l'errore inducendola in
tal modo ad atti pregiudizievoli al patrimonio proprio o altrui - presuppone,
tra l'altro, un inganno astuto: questo è il caso se l'autore ordisce un tessuto
di menzogne o mette in atto particolari manovre fraudolente o artifici o
rilascia false indicazioni la cui verifica è impossibile, difficile o non
ragionevolmente esigibile dalla controparte o impedisce alla controparte di
verificare o prevede che questa rinuncerà a verificare in virtù di un rapporto
di fiducia particolare, considerato nondimeno che l'astuzia è esclusa quando la
vittima non ha osservato le misure fondamentali di prudenza (decisione TF
6S.209/2004 del 28.7.2004; BSK StGB II - G. ARZT, Basilea 2003, n. 50 ss. ad
art. 146 CP; G. STRATENWERTH / G. JENNY, Schweizerisches Strafrecht, BT I, 6. ed.,
Berna 2003, § 15 n. 16 ss.; J. REHBERG / N. SCHMID / A. DONATSCH, Strafrecht
III, 8. ed., Zurigo 2003, p. 183 ss.; B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse,
volume I, Berna 2002, n. 16 ss. ad art. 146 CP).
2.2.
L'istante
ritiene che il denunciato l'abbia astutamente ingannato in relazione al valore
di __________; il fatto che "sin dall'inizio egli aveva chiaramente
l'intenzione di ingannare il denunciante" (istanza di promozione
dell'accusa 5/6.8.2002, p. 4) sarebbe dimostrato dagli attestati di carenza
beni a suo carico.
Come
detto, l'astuzia è esclusa quando la vittima non ha osservato le misure fondamentali
di prudenza: ora, l'importanza economica dell'operazione di cui al contratto
2.3.2000 imponeva all'istante - che peraltro si professa "imprenditore
indipendente" (petizione di dichiarazione di inesistenza di debito
23.4.2002, p. 5, allegata alla denuncia penale 10/15.7.2002, AI 1) - di
approfondire la situazione patrimoniale della citata società, perlomeno
pretendendo - quale elementare misura di cautela - il bilancio (e
verificandolo) ed eventualmente ordinando l'allestimento di una perizia o
domandando informazioni presso l'Ufficio esecuzione e fallimenti. Ciò gli
avrebbe infatti permesso di valutare la portata del contratto ed in particolare
la serietà di controparte al proposito (cfr., con riferimento all'inganno messo
in atto dichiarando, contrariamente al vero, volontà e capacità di adempiere un
determinato contratto, decisione TF 6P.28/2004 del 26.4.2004). Un accertamento
inteso a verificare la bontà delle affermazioni del denunciato con riferimento
al valore degli attivi della predetta società - che avrebbe svelato l'asserito
inganno - non appariva infatti impossibile, difficile o non ragionevolmente
esigibile. __________ IS 1 non sostiene del resto che il denunciato abbia messo
in atto particolari manovre fraudolente per impedire un tale controllo, che
abbiano ordito un tessuto di menzogne o agito con manovre fraudolente o
artifici. Neppure si può ritenere che tra le parti ci fosse un rapporto di
fiducia tale da poter prevedere, per il denunciato, che avrebbe tralasciato
qualsiasi indagine: al contrario, l'istante afferma che "d'altronde a
poco a poco all'attore (__________IS 1) cominciarono a sorgere i primi
dubbi sull'efficienza del signor PI 1. A partire dalla primavera del 1998
(ossia ben prima della conclusione del contratto 2.3.2000) egli ad esempio
aveva tentato a più riprese di essere presente agli incontri con esponenti
della __________ o della __________. Più tardi gli divenne chiaro che questo veniva
sistematicamente impedito dal convenuto (__________PI 1) con degli espedienti,
che ad una considerazione ex post dovevano rilevarsi non pertinenti"
(petizione di dichiarazione di inesistenza di debito 23.4.2002, p. 9, allegata
alla denuncia penale 10/15.7.2002, AI 1). Considerato inoltre che a fine 1999
ha revocato la "procura generale" a favore del denunciato
(doc. S, petizione di dichiarazione di inesistenza di debito 23.4.2002, p. 5,
allegata alla denuncia penale 10/15.7.2002, AI 1), è sorprendente che nel 2000
firmi il contratto senza la minima verifica. Il fatto che "il convenuto
aveva un modo di lavorare molto puntiglioso e nelle piccole cose,
soprattutto in quelle facilmente verificabili si mostrava molto corretto, per
esempio una volta restituì la metà del prezzo per il biglietto del treno __________,
che l'attore gli aveva rimborsato, dicendo che possedeva l'abbonamento a
mezza tariffa", che "(…) si mostrava molto attento anche nei
confronti della famiglia dell'attore, per esempio componendo una poesia per la
nascita del figlio" e che "egli lavorò anche con molta
efficienza ad alcuni punti secondari necessari alla realizzazione del progetto
nel suo insieme" (petizione di dichiarazione di inesistenza di debito
23.4.2002, p. 7 s., allegata alla denuncia penale 10/15.7.2002, AI 1) non
appaiono quindi circostanze atte a fondare un particolare rapporto di fiducia
tra le parti. L'istante ha peraltro conosciuto il denunciato tramite
un'inserzione su un giornale ("Ad un'inserzione fatta sulla __________
per l'acquisto di una società, si annunciò il signor __________ PI 1",
petizione di dichiarazione di inesistenza di debito 23.4.2002, p. 6, allegata
alla denuncia penale 10/15.7.2002, AI 1), per cui - prima di intraprendere una
qualsiasi collaborazione e soprattutto di stipulare il contratto di data
2.3.2000 - avrebbe dovuto e potuto, come in seguito ha fatto senza particolari
difficoltà, chiedere informazioni sulla sua persona (doc. U, petizione di dichiarazione
di inesistenza di debito 23.4.2002, p. 5, allegata alla denuncia penale
10/15.7.2002, AI 1).
Ciò
posto, si deve concludere per l'assenza di seri indizi di colpevolezza a' sensi
dell'art. 146 CP (ciò che di conseguenza rende superfluo l'esame degli altri
presupposti della citata disposizione): il comportamento superficiale
dell'istante in merito alla sottoscrizione del contratto esclude infatti -
anche nell'ipotesi in cui il valore di __________ effettivamente non
corrispondesse all'importo che il denunciato gli avrebbe esposto - un inganno
astuto al proposito, come dimostra del resto l'affermazione secondo cui "anche
senza consultare la contabilità, l'attore si accorse subito che questa società
non aveva praticamente alcun patrimonio" (petizione di dichiarazione
di inesistenza di debito 23.4.2002, p. 11, allegata alla denuncia penale
10/15.7.2002, AI 1).
- Il
gravame è respinto; può quindi restare irrisolta la questione inerente la sua
tempestività e la sua ricevibilità, l'istante limitandosi sostanzialmente a
contestare il decreto di non luogo a procedere, senza confrontarsi con i
presupposti oggettivi e soggettivi del reato ipotizzato e senza indicare nuove
prove da assumere, rispettivamente prove già assunte da approfondire, come
imposto dalla giurisprudenza di questa Camera.
Tassa
di giustizia e spese sono poste a carico dell'istante, soccombente.
Per questi
motivi,
richiamati gli
art. 184 ss. CPP, 146 CP, 1 ss. e 39 lit. f LTG e ogni altra norma applicabile,
pronuncia
-
L'istanza,
per quanto ricevibile, è respinta.
-
La
tassa di giustizia di fr. 450.-- e le spese di fr. 50.--, per complessivi fr.
500.-- (cinquecento), sono poste a carico di __________ IS 1, __________ - __________.
-
Rimedio
di diritto:
Il
presente giudizio può essere impugnato mediante ricorso per cassazione al
Tribunale federale. Il ricorso deve essere depositato presso il Tribunale
federale entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 272
PPF). La legittimazione e le modalità di ricorso sono rette dagli art. 268 ss.
PPF.
- Intimazione:
terzi implicati
PI 1
Per la Camera
dei ricorsi penali
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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