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Numero d'incarto:
53.2002.34
Data decisione, Autorità:
18.09.2003, TRAM
Incarto n.
53.2002.34
Lugano
18 settembre 2003
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Stefano Bernasconi, Matteo Cassina
segretario:
Irène Pavone, vicecancelliera
statuendo sul ricorso 16 dicembre 2002 di
Rappr. da: __________
contro
la risoluzione 12 novembre 2002 del Consiglio di
Stato (n. 5373), che inserisce la ricorrente nella classe di stipendio 30 con
13 aumenti per l’attività svolta nelle scuole medie;
vista la risposta 14 gennaio 2003
del Dipartimento dell’educazione, della cultura e dello sport;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. L'attrice
__________ ha lavorato alle dipendenze dello Stato, in qualità di docente di
attività tessile presso la Scuola __________ di __________, fino al 31 agosto
2002, data in cui il suo posto di lavoro è stato soppresso a seguito
dell’entrata in vigore della legge sull’alta scuola pedagogica.
Con
risoluzione 27 agosto 2002 (n. 3975), il Consiglio di Stato ha formalizzato la
disdetta del rapporto di lavoro e nominato l'attrice quale docente al 50% di
tecnica di abbigliamento nelle scuole medie.
B. Con
risoluzione 8 ottobre 2002 (n. 4741), il Governo ha attribuito ad __________ il
seguente onere di lavoro: “docente di tecnica dell’abbigliamento, nominata
al 50% nelle scuole medie, 8 ore di tecnica d’abbigliamento, presso la scuola
media di __________ (sede di servizio) e 4 ore di attività tessile presso l’__________
di __________”.
Per
quest’ultima attività, lo stipendio riconosciuto è pari a 5,5/23 della classe
35 con 14 aumenti.
Non è
stato invece specificato il salario relativo all’attività presso le scuole
medie.
C. Su espressa
richiesta deI Sindacato __________, formulata per conto dell'attrice, il
Consiglio di Stato ha, con risoluzione 12 novembre 2002 (n. 5373), inserito
__________ nella classe di stipendio 30 con 13 aumenti per l’attività svolta
nelle scuole medie di __________, poiché il titolo di studio da lei conseguito,
ossia Diplom-Ingenieurin in tecnica tessile e d’abbigliamento presso la
__________ di __________ (D), non è di grado accademico.
Lo
stipendio riconosciuto per l’anno scolastico 2002/03 è pari a 8/27 della
predetta classe.
D. Con atto 16
dicembre 2002, configurato come ricorso, __________ ha impugnato la risoluzione
governativa davanti al Tribunale cantonale amministrativo, asserendo che il
titolo da lei conseguito è di grado accademico e che, di conseguenza, deve essere
inserita nella classe di stipendio 31 massima.
E. Con
risposta 14 gennaio 2003, il Consiglio di Stato, per il tramite del
Dipartimento dell’educazione, della cultura e dello sport, si oppone
all’accoglimento dell’impugnativa, ribadendo che il titolo in questione non è
da considerarsi accademico ai sensi del regolamento applicabile.
Considerato, in
diritto
1.1.1. L’attrice, nella sua qualità di docente nelle scuole medie, è
una dipendente cantonale e pertanto i suoi rapporti con lo Stato sono regolati
dalla LOrd (vedi rinvio dell’art. 52 della legge della scuola), nonché dalla
LStip (art. 1 LStip).
1.2.
Giusta l'art. 3 PAmm, prima di entrare nel merito di un'istanza o di un
ricorso, l'Autorità esamina d'ufficio la propria competenza.
Il ricorso
al Tribunale cantonale amministrativo contro decisioni di un Dipartimento, di
Commissioni speciali o del Consiglio di Stato è dato unicamente nei casi
previsti dalla legge (art. 60 cpv. 1 PAmm). La deducibilità per ricorso di una
decisione a questo Tribunale è quindi regolata secondo il cosiddetto sistema enumerativo
e non per clausola generale (cfr. Rep. 1968, p. 204, consid. 3; Borghi/Corti,
Compendio di procedura amministrativa ticinese, N. 2 ad art. 60 PAmm).
Per
quanto concerne specificatamente i rapporti d'impiego dei docenti, le decisioni
rese dal Consiglio di Stato in applicazione della LOrd sono impugnabili al
Tribunale cantonale amministrativo soltanto nelle ipotesi previste dall’art. 67
cpv. 1 LOrd, ovvero soltanto nel caso di provvedimenti disciplinari (lett. a -
e) o di
disdetta del rapporto d’impiego (lett. f).
In
concreto, la ricorrente impugna la decisione con cui il Consiglio di Stato l’ha
collocata in una determinata classe di stipendio. Una siffatta decisione non
rientra manifestamente nel novero dei provvedimenti impugnabili davanti al
Tribunale cantonale amministrativo, elencati all'art. 67 LOrd.
Il
ricorso va quindi dichiarato irricevibile.
1.3.
Resta da verificare se l’atto di ricorso introdotto da __________ non sia ricevibile
come petizione, giusta l’art. 68 LOrd, che attribuisce a questo tribunale la competenza
a dirimere quale istanza unica le contestazioni per pretese di natura pecuniaria
derivanti dal rapporto d’impiego tra l’autorità di nomina e il dipendente.
Nell’evenienza
concreta, la comparente è stata incaricata dal Consiglio di Stato quale docente
di tecnica dell’abbigliamento a metà tempo presso le scuole medie e collocata
in una classe di stipendio (30 con 13 aumenti, con stipendio corrispondente a
8/27 di questa classe), più bassa di quella da lei richiesta
(31
massima). Contro tale decisione, __________ è insorta davanti a questo Tribunale,
contestandone il fondamento e ribadendo la richiesta di assegnazione della
classe 31 massima.
La
contestazione promossa dalla docente è, in sostanza, rivolta contro la determinazione
del suo stipendio ed ha di conseguenza per oggetto una pretesa di natura pecuniaria
derivante dal rapporto d'impiego di una dipendente cantonale assoggettata alla
LOrd.
L'atto
introdotto da __________ è pertanto ricevibile in ordine come petizione giusta
gli art. 68 LOrd e 71 lett. d PAmm.
Il
giudizio può inoltre essere reso sulla base degli atti, senza istruttoria (art.
18 PAmm).
- Gli
stipendi dei dipendenti del Cantone sono fissati dalla legge sugli stipendi
degli impiegati dello Stato e dei docenti del 5 novembre 1954 (LStip), che
all'art. 3 definisce la scala delle classi.
La pianta
e la classificazione dei dipendenti cantonali è invece stabilita dal regolamento
concernente le funzioni e le classificazioni dei dipendenti dello Stato (vedi
art. 1a LStip), che ad ogni funzione assegna una determinata classe di
stipendio o una classe da determinare, scegliendone una fra quelle previste
dallo stesso regolamento.
Lo stipendio
effettivo del singolo dipendente è stabilito dal Consiglio di Stato al momento
dell'assunzione o di un cambiamento del rapporto d'impiego, in base alla classe
prevista dalla pianta organica per la funzione che gli viene assegnata.
In caso
di trasferimento a funzione di classe inferiore, lo stipendio è stabilito dai
servizi centrali. Esso deve essere al minimo quello risultante dalla nuova
classe con gli aumenti maturati nella classe precedente (art. 11 cpv. 2 LStip).
Ai sensi
dell’art. 1 del Regolamento concernente le funzioni e le classificazioni dei
dipendenti dello Stato, un docente di scuole medie con titolo accademico
è collocato in classe 30-31, mentre quello in possesso di un titolo intermedio
in classe 29-30.
La
nozione di titolo accademico è precisata all’art. 3 del Regolamento sul
riconoscimento dei titoli di studio e sulle procedure d’assunzione nelle scuole
medie, nelle scuole medie superiori e in altri gradi di scuola del 30 gennaio
1996:
“1
Sono considerati titoli di grado accademico:
a)
il dottorato;
b)
la licenza;
c)
i diplomi per
l’insegnamento nelle scuole medie superiori (Diplom für das Höhere Lehramt, Oberlehrerdiplom
e simili);
d)
per le materie
scientifiche e tecniche i diplomi delle università e delle scuole politecniche.
2
Per le università straniere sono riconosciute le seguenti corrispondenze:
Italia: dottorato ottenibile con un corso di laurea;
Francia: “diplôme d’études approfondies; attestato di
“maîtrise”;
Germania: dottorato; attestato di “Magister”;
attestato di Staatsexam 1 o 2 per l’insegnamento nei Gymnasien.
Per le università di altre nazioni, la corrispondenza
è stabilita dall’Ufficio dell’insegnamento medio.
3
La durata minima per ottenere i titoli riconosciuti non può essere inferiore a
sei semestri di studi completi.”
- Nella
presente fattispecie, il Consiglio di Stato ha considerato che il titolo
ottenuto da __________, ossia Diplom-Ingenieurin in tecnica tessile e
d’abbigliamento presso la
__________ di __________ (D), non è di grado
accademico.
Questa
decisione non può che essere condivisa. In effetti, il diploma in questione non
corrisponde ad alcuno dei titoli di grado accademico enumerati esaustivamente
all’art. 3 del Regolamento summenzionato.
In queste
circostanze è giustificato il collocamento di __________ nella classe di
stipendio 30, la quale corrisponde alla classe massima che può essere
attribuita ai docenti di scuole medie sprovvisti di un titolo accademico.
È inoltre
da confermare l’attribuzione di 13 aumenti annuali di
fr. 1'593.--, i quali rappresentano in ogni caso, sommati allo stipendio minimo
di fr. 63'831.--, il limite superiore massimo della classe 30 (vedi art. 11
cpv. 2 LStip).
- In esito
alle considerazioni che precedono, l’atto inoltrato da __________ va quindi
respinto in ordine, nella misura in cui configura un ricorso, e nel merito,
nella misura in cui integra gli estremi di una petizione.
La tassa
di giustizia è posta a carico dell’attrice secondo soccombenza (art. 28 PAmm).
Per questi motivi,
visti gli art. 67, 68 LOrd; 1a, 3, 11 cpv. 2 LStip; 1
del Regolamento concernente le funzioni e le classificazioni dei dipendenti
dello Stato; 3 del Regolamento sul riconoscimento dei titoli di studio e sulle
procedure d’assunzione nelle scuole medie, nelle scuole medie superiori e in
altri gradi di scuola; 3, 18, 28, 60, 71 PAmm e ogni altra norma applicabile;
dichiara
e pronuncia:
-
L’atto è
irricevibile come ricorso e respinto come petizione.
-
La tassa di
giustizia di fr. 500.-- è a carico dell’attrice.
-
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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