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Numero d'incarto:
53.2001.3
Data decisione, Autorità:
11.09.2002, TRAM
Incarto n.
53.2001.00003
Lugano
11 settembre
2002
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Stefano Bernasconi e Werner Walser
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sulla petizione/ricorso 2 novembre 2001 di
patr. dall'avv. __________
contro lo
Stato della Repubblica e Cantone del Ticino;
chiedente
- La petizione è
accolta.
Di conseguenza lo
Stato verserà al sig. __________ il compenso orario aggiuntivo, calcolato in base
al suo stipendio, per 58 ore di attività didattica svolta presso la sede delle
scuole medie di __________ nei mesi di agosto e settembre 2001.
Tasse e spese di
giustizia sono poste a carico dello Stato.
Protestate le
ripetibili.
subordinatamente:
- Il ricorso è accolto.
Di conseguenza la
decisione 16 ottobre 2001 dell’Ufficio insegnamento medio è annullata e lo
Stato verserà al sig. __________ il compenso orario aggiuntivo, calcolato in
base al suo stipendio, per 58 ore di attività didattica svolta presso la sede
delle scuole medie di __________ nei mesi di agosto e settembre 2001.
-
Tasse e spese di
giustizia sono poste a carico dello Stato.
-
Protestate le
ripetibili.
vista la risposta 30 gennaio
2002 del Consiglio di Stato chiedente:
-
La petizione è
parzialmente accolta.
-
Al
docente di religione __________ è riconosciuto il pagamento delle ore per la
gestione e la consulenza interna relativa all'integrazione delle nuove
tecnologie informatiche effettivamente svolte dall'inizio dell'anno scolastico
2001/2002 fino alla comunicazione della direzione della SMe di __________, vale
a dire 1.5 ore-lezione settimanali per il periodo dal 1° settembre 2001 al 7
ottobre 2001.
-
Protestate spese e
tasse.
preso atto della replica 15 febbraio 2002 e della
duplica 13 marzo 2002 del convenuto;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. Con
risoluzione 10 luglio 2001 il Consiglio di Stato, su proposta dell'Ufficio
diocesano istruzione e cultura (UDIC) e del Dipartimento dell'istruzione e
della cultura (DIC, ora: dell'educazione, della cultura e dello sport; DECS),
ha affidato al prof. __________ l'incarico di docente di religione cattolica
presso le scuole medie (SMe) del cantone durante il periodo
2001/2002-2004/2005.
Per l'anno scolastico 2001/2002, il DIC ha
in seguito assegnato all'attore le sedi di __________ (8 ore), __________ (5
ore), __________ (5 ore) e la sottosede di __________ (2 ore).
B. Prima
dell’inizio dell’anno scolastico 2001/2002 il direttore della SMe di
__________, ha proposto al prof. __________ di fungere da responsabile del laboratorio
d’informatica, con un onere lavorativo supplementare di 1.5 ore didattiche,
pari a 3 ore amministrative, alla settimana.
Accettato il mandato, l’attore ha iniziato
ad approntare il laboratorio in vista della ripresa dell’attività scolastica.
C. Venuto a
conoscenza del conferimento dell’incarico suddetto, il 2 ottobre 2001 l’Ufficio
dell’insegnamento medio (UIM) ha chiesto al direttore della SMe di __________
di revocarlo immediatamente. L’autorità cantonale ha in sostanza ritenuto che
ai docenti assunti come insegnanti di istruzione religiosa non potessero essere
conferiti altri incarichi all’interno della scuola.
Preso atto di questa determinazione,
confermatagli dall’UIM con scritto 16 ottobre 2001 l’attore ha consegnato le
chiavi dell'aula d’informatica ed ha presentato al direttore della SMe di
__________ il conteggio delle ore svolte dal 20 agosto al 28 settembre, per un
totale di 58 ore amministrative.
D. Con atto 2
novembre 2001, configurato come petizione, subordinatamente come ricorso, il
prof. __________ ha convenuto in giudizio lo Stato davanti al Tribunale
cantonale amministrativo, chiedendo il versamento di un compenso, calcolato in
base al suo stipendio, per le 58 ore amministrative svolte quale responsabile
del laboratorio d'informatica della SMe di __________ nei mesi di agosto e
settembre 2001.
Il comparente sostiene di aver ottenuto
l'incarico per 1.5 ore didattiche settimanali con l'approvazione della Sezione
amministrativa del DIC. Afferma di essere dipendente dello Stato al pari dei
suoi colleghi, in quanto il suo rapporto d'impiego è retto dalla LOrd, la
Chiesa limitandosi a scegliere i docenti di religione e i contenuti dell'insegnamento.
Rileva infine che non esiste un concorso per assegnare le funzioni interne a un
istituto scolastico: imporre tale procedura solo per i docenti di religione,
violerebbe la parità di trattamento.
D. Con
risposta 30 gennaio 2002, il Consiglio di Stato ha aderito parzialmente alla petizione,
riconoscendo a __________ una retribuzione per l'attività svolta dal 3 settembre
al 4 ottobre 2001, ossia per 5 settimane (7.5 ore didattiche). L’autorità cantonale
contesta comunque che i docenti di religione possano assumere l’incarico di
responsabile del laboratorio d'informatica. Nega infine che la Sezione
amministrativa abbia autorizzato il conferimento dell'incarico.
E. In fase di
replica e di duplica, le parti si sono sostanzialmente riconfermate nelle rispettive,
contrapposte posizioni.
Considerato, in
diritto
- La
contestazione ha per oggetto una pretesa di natura pecuniaria derivante dal rapporto
d'impiego tra lo Stato e l'attore. __________ chiede in sostanza che gli venga
riconosciuto il diritto alla remunerazione per le ore di lavoro effettuate in
qualità di responsabile del laboratorio d'informatica.
La petizione è quindi ricevibile come azione
diretta (art. 68 LOrd; 71 lett. d PAmm). Non è invece ricevibile come ricorso
contro la comunicazione del 16 ottobre 2001 dell'UIM, perché quest’atto,
indipendentemente dalla sua natura giuridica, non rientra nel novero delle
decisioni deducibili davanti al Tribunale cantonale amministrativo secondo
l’art. 67 LOrd.
2.Giusta l’art. 40 lett. c RSMe, "ogni istituto dispone di un
riconoscimento di 3 ore per la gestione delle aule di informatica e per la
consulenza interna relativa all'integrazione delle tecnologie informatiche
nell'insegnamento".
La disposizione, introdotta con emendamento
del 26 giugno 2001 (BU 2001, 176), attribuisce ad ogni sede di scuola media un
credito di tre ore settimanali supplementari per l'adempimento dei compiti
summenzionati. Il credito in discussione è analogo all'ora supplementare
riconosciuta dalla lett. a) per la funzione di docente di classe,
rispettivamente alle ore previste dalla lett. b) della stessa norma per la gestione
di laboratori e di infrastrutture didattiche.
Non diversamente dalle ore relative alla
docenza di classe, anche le tre ore di cui all'art. 40 lett. b RSMe sono
assegnate ad un docente che, per l'espletamento di queste mansioni, considerate
di natura amministrativa, beneficia di uno sgravio d'orario di 1.5 ore
settimanali d'insegnamento. Considerato che l'anno scolastico si estende
sull'arco di 40.5 settimane di scuola, il credito annuo assegnato al singolo
istituto scolastico per i compiti in oggetto ammonta quindi a 121.5 ore.
L'impiego settimanale delle ore accreditate
per questi compiti è flessibile. Sorpassi del credito settimanale sono ammessi,
ma vanno compensati mediante successivi recuperi. Rigido ed invalicabile è
invece il limite annuo. Spetta quindi al docente incaricato, utilizzare con
parsimonia le ore messegli a disposizione, distribuendole in modo razionale sull’arco
dell’anno.
3.Nell'evenienza concreta, il direttore della SMe di __________ ha
incaricato l'attore di occuparsi della gestione delle aule d'informatica e
della consulenza interna relativa all'integrazione delle tecnologie
informatiche nell'insegnamento. L'onere lavorativo connesso a questo incarico
(3 ore amministrative settimanali), invece di dar luogo ad uno sgravio
equivalente (1.5 ore didattiche), è stato aggiunto agli oneri d'insegnamento
(20 ore settimanali), fissati dall'atto di assunzione del Consiglio di Stato.
Il prof. __________ ha immediatamente
iniziato ad approntare le aule d'informatica in vista della ripresa
dell'attività scolastica, dedicando in poco più di un mese ben 58 ore di lavoro
allo svolgimento del compito affidatogli. Perso il mandato in seguito all'intervento
dell'UIM, chiede che gli vengano retribuite.
Ai fini del presente giudizio non occorre
verificare né la legittimità dell'incarico assegnato all'attore, né quella
dell'atto di revoca. Controversa, in effetti, è soltanto l'estensione del
diritto alla remunerazione della prestazione lavorativa, che questi sostiene di
aver fornito. Con la risposta, il convenuto ha invero riconosciuto che il prof.
__________ ha diritto ad un compenso pari a 15 ore di lavoro (amministrativo)
per l’attività svolta in qualità di responsabile del laboratorio d’informatica
della SMe di __________.
- Ferme
queste premesse, occorre rilevare che l'incarico in discussione comportava un
impegno pari a 121,5 ore di lavoro all'anno, che l'attore avrebbe dovuto
distribuire con oculatezza sull'arco di circa dieci mesi e mezzo, in modo da
assicurare un'adeguata copertura della funzione prevista dall'art. 40 lett. c
RSMe.
Utilizzando in poco più di un mese quasi la
metà del credito di ore, che tale norma accorda all'istituto scolastico per
queste attività, l'attore ha manifestamente oltrepassato i limiti temporali del
mandato affidatogli. Non può quindi pretendere di essere remunerato per tutte
le ore di lavoro che afferma di aver svolto. Ammettere il contrario
significherebbe privare indirettamente la SMe di __________ di quell'assistenza
alla quale ha diritto sull'arco dell'intero anno scolastico e non soltanto durante
i primi due o tre mesi di scuola.
Considerata la palese disattenzione dei
limiti del mandato ricevuto posta in essere dall'attore, sostanzialmente
corretta appare la deduzione dell'autorità di limitare la retribuzione alle tre
ore di lavoro settimanali che secondo l'art. 40 lett. d RSMe avrebbe dovuto
prestare. A differenza di quanto pretende il convenuto, che limita la
remunerazione alle cinque settimane decorse tra l'inizio dell'anno scolastico e
la revoca dell'incarico, possono essere aggiunte le due settimane che hanno
preceduto la ripresa della scuola. Trattandosi di un'attività di natura
amministrativa, non strettamente legata al calendario scolastico, il lavoro di
preparazione svolto prima dell'inizio della scuola può essere computato nei
limiti dell'onere di lavoro settimanale fissato dalla norma in questione. In
questo modo viene tenuto conto della natura relativamente flessibile di tale
limite, evitando allo stesso tempo di erodere oltre misura il credito annuale
di ore messo a disposizione della scuola per queste attività.
- Sulla
scorta delle considerazioni che precedono, la petizione dev'essere parzialmente
accolta, riconoscendo un'indennità calcolata in base a 21 ore amministrative di
lavoro.
La tassa di giudizio è compensata con le
ripetibili.
Per questi motivi,
visti gli art. 1, 26, 44, 67, 68, 78 a 83 LOrd; 7
RLOrd; 23 LSc; 1, 40 RSMe; la Convenzione sull'organizzazione dell'insegnamento
religioso e sullo statuto dell'insegnante di religione; 18, 28, 31, 71 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
- La
petizione, irricevibile come ricorso, è parzialmente accolta.
§ Di conseguenza, lo Stato della Repubblica e
Cantone del Ticino verserà a __________ un compenso orario aggiuntivo a quello
di insegnante di religione cattolica, calcolato in base al suo stipendio, per
la gestione e la consulenza interna relativa all'integrazione delle nuove
tecnologie informatiche svolte dall'inizio dell'anno scolastico 2001/2002, per
complessive 21 ore amministrative.
-
La tassa di
giudizio è compensata con le ripetibili.
-
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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