AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
53.2000.38
Data decisione, Autorità:
12.02.2001, TRAM
Incarto n.
53.2000.00038
Lugano
12 febbraio
2001
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo
a) sulla petizione 20 dicembre 2000 di
patr. da: avv. __________
contro
lo Stato della Repubblica e Cantone del Ticino;
chiedente
- La petizione è accolta.
Di conseguenza:
1.1. E' annullata la decisione 5.12.2000
della Sezione delle risorse umane, DEF, Bellinzona, con la
quale è posto fine per il 31.12.2000 al rapporto di impiego della
sig.ra __________ presso l'Ufficio regionale
di collocamento di __________.
1.2. E' ripristinata la nomina della
sig.ra __________ presso
l'Ufficio regionale di collocamento di __________ con relativo versamento del salario
a far tempo dal 1.1.2001.
Tasse, spese e ripetibili protestate.
b) sul ricorso 20 dicembre 2000 di
patr. da: avv. __________
contro
la decisione 5 dicembre 200 con cui la Sezione delle
risorse umane del Dipartimento Finanze e Economia le ha comunicato che l'incarico
di collocatrice presso l'Ufficio regionale del lavoro di __________ non
sarebbe stato rinnovato;
chiedente
Il ricorso è accolto.
Di conseguenza:
1.1. È annullata la decisione 5.12.2000 della
Sezione delle risorse umane (DEF), con la quale è posto fine per il 31.12.2000
al rapporto d’impiego della sig.ra __________ o presso l’Ufficio regionale di
collocamento di __________.
1.2.
È ripristinata la nomina della sig.ra
__________ presso l’Ufficio regionale di collocamento di __________ con
relativo versamento del salario a far tempo dal 1.1.2001.
- Tasse, spese e ripetibili protestate.
vista la risposta 29 gennaio 2001 della Sezione delle
risorse umane chiedente:
-
In quanto ricorso, l'atto 20 dicembre 2000
della signora __________, è respinto siccome irricevibile.
-
In quanto evaso quale petizione ai sensi
degli art. 71 e rel LPamm, l'atto 20 dicembre 2000 della signora __________ è
integralmente respinto.
-
Protestate tasse, spese e ripetibili.
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. Nella
seduta del 16 febbraio 1996 il Consiglio di Stato ha risolto con nota a protocollo
di attribuire all'Ufficio cantonale del lavoro (UL) 91.5 nuove unità di
personale, da assumere con lo statuto dell'incarico ai sensi degli art. 15 seg.
LOrd. Dando seguito a questa determinazione, il 12 luglio 1996 la Sezione del
personale dello Stato ha indetto un pubblico concorso per la nomina o
l'incarico di un numero imprecisato di "collocatori/-trici
incaricati/-e presso l'Ufficio del lavoro, Bellinzona (sedi di lavoro: Bellinzona,
Biasca, Chiasso, Locarno, Lugano)". In contraddizione con il titolo
del concorso, il bando (FU no. __________) precisava, tra l'altro, che il
periodo di nomina sarebbe stato "quello fissato dall'art. 7 LOrd".
Esaminate le candidature inoltrate, con
decisione collettiva del 4 marzo 1997 il Consiglio di Stato ha assunto mediante
incarico 40 collocatori/-trici, tra cui __________, qui attrice e ricorrente.
La risoluzione precisava che l'incarico avrebbe avuto la durata di un anno a
contare dalla data effettiva d'inizio.
Il 5 marzo 1997 la Direttrice del
Dipartimento Economia e Finanze (DFE) ha comunicato alla comparente che il
Consiglio di Stato aveva proceduto alla sua nomina quale collocatrice presso
l'UL con sede di servizio a __________. Il 18 di quello stesso mese la Sezione
del Personale dello Stato le ha invece notificato che il Consiglio di Stato
l'aveva incaricata, a contare dalla data effettiva d'inizio e per la durata di
un anno, quale collocatrice presso la sede di __________ dell'UL.
B. Con decisioni del 26 novembre 1997, del 15 dicembre 1998 e del 22
dicembre 1999 il Consiglio di Stato ha rinnovato l’incarico dei collocatori
sino alla fine dell’anno successivo. Le decisioni sono state notificate agli
interessati dalla Sezione delle risorse umane (SRU).
Il 25 settembre 2000 il capo dell'UL ha
inviato a tutti i collocatori incaricati un e-mail nel quale rendeva noto che
avrebbero potuto contare su un rinnovo dell'incarico per il 2001, fatta
eccezione per eventuali provvedimenti disciplinari.
C. Nel corso
del 2000 tre datori di lavoro hanno segnalato ai superiori della comparente di
essere stati trattati in malo modo in occasione di colloqui telefonici
riguardanti l'assunzione di persone da occupare a domicilio. Il capo dell’UL
l’ha convocata per informarla che avrebbe sollecitato il rinnovo dell'incarico
per un periodo di ulteriori sei mesi, prorogabile, a condizione che avesse
accettato di correggere il suo atteggiamento nei confronti degli utenti.
Sollecitata a prendere posizione sulla proposta, la comparente ha lasciato il
posto di lavoro, asserendo di non sentirsi bene. Da allora è rimasta assente
per una forma acuta di depressione nervosa di tipo reattivo.
Il 5 dicembre 2000 la SRU le ha comunicato
che il rapporto d'impiego, scadente il 31 di quello stesso mese, non sarebbe
stato rinnovato.
D. Contro
questa comunicazione __________ è insorta davanti al Tribunale cantonale
amministrativo con atti distinti, di identico tenore, l'uno denominato "petizione"
e l'altro "ricorso", ponendo a giudizio le domande
riprodotte in epigrafe.
Prevalendosi del bando di concorso e dello scritto
di felicitazioni inviatole dalla Direttrice del DFE, la comparente pretende in
buona sostanza di versare nella condizione di dipendente nominata. Contesta
pertanto la rescissione del rapporto d'impiego, postulandone il ripristino.
E. Contemporaneamente
__________ ha adito la commissione conciliativa per il personale dello Stato,
che riunitasi il 16 gennaio 2001 ha riconosciuto la propria competenza sulla
base delle seguenti considerazioni:
"Anche qualora non si volesse considerare il
rapporto di lavoro quale nomina (come da concorso), risulterebbe arduo
qualificarlo di incarico ai sensi dell'art. 16 LORD, non rientrando la
fattispecie tra i casi d'applicazione ivi enumerati. Va poi rilevato che il
rapporto di lavoro si è protratto per più di tre anni e che la mancata conferma
per il 2001 non era dovuta a una riduzione d'organico (cfr. circolare
25.09.2000 del Capoufficio). Infine, poiché la funzione lavorativa non aveva
fin dall'inizio carattere di precarietà, può apparire abusivo sottoporla ad un
regime di incarichi a termine costantemente rinnovabili.
L'applicazione sostitutiva del Codice delle
obbligazioni (art. 87 LORD) ad un contratto di lavoro che nella sua sostanza
non è previsto dalla LORD, porta parimenti ad applicare le norme sul rapporto
di lavoro a durata indeterminata, non circuibili mediante una catena di
contratti a termine rinnovati senza interruzione (RDAT I - 2000, pagg. 271 -
273, con riferimenti). E' peraltro urtante che, dopo aver confermato
all'impiegata la sussistenza del posto di lavoro per il 2001, il rapporto di
lavoro venga interrotto con un preavviso di sole tre settimane.
Ne consegue che, nella presente
fattispecie, la decisione di non più rinnovare l'incarico va considerata alla
stregua di una prospettazione della disdetta del rapporto d'impiego ai sensi
dell'art. 53 cpv.1 LORD".
Il 31 gennaio 2001 la SRU ha respinto
l'invito rivoltole dalla commissione a vagliare la possibilità di trasferire la
comparente ad altra funzione adeguata.
F. Con
risposta 29 gennaio 2001 la SRU ha chiesto di dichiarare irricevibile il
ricorso e di respingere la petizione, rilevando in particolare come la
comparente fosse perfettamente cosciente della natura precaria del suo rapporto
d'impiego.
Considerato, in
diritto
- Giusta
l'art. 68 LOrd, le contestazioni di natura pecuniaria derivanti dal rapporto
d'impiego tra lo Stato e i dipendenti cantonali sono di competenza del
Tribunale cantonale amministrativo quale istanza unica.
Con la petizione in esame __________,
dipendente dello Stato, oltre al versamento dello stipendio, chiede in sostanza
che venga accertata l'ulteriore sussistenza del rapporto d'impiego.
La petizione è dunque ricevibile in ordine.
I fatti salienti sono pacifici. Il giudizio
può quindi essere reso sulla base degli atti, senza istruttoria.
- 2.1. Per
principio, i dipendenti dello Stato sono assunti mediante nomina o mediante
incarico. La nomina è caratterizzata dalla durata indeterminata del rapporto
d'impiego (art. 7 LOrd), che l'autorità di nomina può disdire soltanto per
giustificati motivi nel rispetto dei termini fissati dall'art. 60 LOrd. La
durata dell'incarico è invece predeterminata (art. 15 LOrd): il rapporto
d'impiego cessa ope temporis, per semplice decorrenza del termine prestabilito.
La nomina costituisce la regola, l'incarico l'eccezione. La natura eccezionale
dell'incarico è deducibile dall'art. 16 LOrd, che permette all'autorità di
conferirlo "in luogo della nomina" soltanto nelle ipotesi
previste da questa norma, ossia:
a) quando il grado d'occupazione è
inferiore al 50%:
b) quando il titolare (del posto) ha ottenuto un congedo o è oc-
cupato con altri incarichi;
c) quando, in difetto di concorrenti idonei, si debba ricorrere a
candidati sprovvisti dei requisiti di nomina;
d) quando il posto nelle scuole comunali è istituito a titolo provvi-
sorio e non è occupato da un docente nominato;
e) quando un posto si rende vacante nel corso dell'anno scola-
stico;
f) nei casi di cui all'art. 3 cpv. 3 LOrd (persone di nazionalità
straniera);
g) per il personale in formazione compreso quello in apprendi-
stato.
All'infuori di queste ipotesi, lo Stato non
può assumere dipendenti con lo statuto di incaricati: la nomina è d'obbligo. Lo
esige il principio di legalità dell'amministrazione. L'inammissibilità del
conferimento dell'incarico all'infuori dei casi elencati dall'art. 16 LOrd è
ulteriormente confermata dal fatto che la LOrd 1995 non ha ripreso l'ipotesi
dell'art. 8 cpv. 2 lett. d LOrd 1987; norma, questa, che permetteva allo Stato
di conferire questo statuto ai dipendenti assunti "per l'esecuzione di
un compito amministrativo di durata determinata, non superiore a tre anni,
assolto il quale l'incarico si estingue" (BU 1987, 364). La mancata
recezione di questa ipotesi non è dovuta a dimenticanza, ma all'abrogazione del
periodo di nomina quadriennale. Novità che, rendendo maggiormente flessibili i
rapporti d'impiego (messaggio del 12.8.94 del Consiglio di Stato accompagnante
la LOrd 1995, in verbali del Gran Consiglio, sess. ord. aut. 1994, vol. 4, pag.
3219), ha limitato la necessità del precariato.
2.2. I rapporti d'impiego costituiti
mediante incarico al di fuori dei casi previsti dall'art. 16 LOrd sono
illegittimi. Vanno quindi resi conformi alla legge. L'adeguamento s'impone come
una necessità ineludibile ove appena si consideri che l'art. 87 cpv. 2 LOrd ha
fatto obbligo allo Stato di adattare alla nuova legge anche i rapporti d'impiego
difformi, legittimamente costituiti in base al diritto anteriore. L'interesse
ad una corretta applicazione del diritto oggettivo prevale chiaramente sul
contrapposto interesse alla sicurezza del diritto. Anche nel diritto pubblico
il fatto che il dipendente abbia accettato un rapporto d'impiego lesivo di
norme imperative ed insorga ad eccepirne l'illegittimità soltanto al momento in
cui entra in conflitto con il datore di lavoro non è contrario alle regole
della buona fede. Considerata la soverchiante posizione del datore di lavoro,
la passività del dipendente non costituisce un valido motivo per ritenere che
il trascorrere del tempo possa sanare il difetto.
L'adeguamento di incarichi conferiti in
violazione dell'art. 16 LOrd può aver luogo soltanto mediante conversione del
rapporto d'incarico in un rapporto di nomina. Non occorre far capo al diritto
privato ed alla giurisprudenza sviluppata dai tribunali civili in merito al
divieto di eludere le disposizioni imperative sulla disdetta mediante stipulazione
di una catena di contratti a termine ininterrottamente rinnovati alla scadenza
(DTF 101 Ia 465; RDAT I 2000 pag. 271 seg.; Rehbinder, Schweizerisches Arbeitsrecht,
14. ed., pag. 134 Brühwiler, Kommentar zum Einzelarbeitsvertag, ad art. 334 CO
n. 6). L'adeguamento di un rapporto d'incarico illegittimo in un rapporto
d'impiego conforme al diritto può consistere soltanto nella sua conversione in
un rapporto di nomina. Se la legge non fornisce allo Stato strumenti
sufficienti per far fronte a determinate esigenze, occorre procedere ai necessari
emendamenti. Per principio, non si possono instaurare rapporti d'impiego in contrasto
con le norme imperative dell'ordinamento dei dipendenti.
- Nell'evenienza
concreta, la comparente __________ è stata assunta dallo Stato come
collocatrice incaricata a tempo pieno per la durata di un anno a decorrere dall'entrata
in servizio (1° luglio 1997).
Il rapporto d'impiego, rinnovato di anno in
anno, l'ultima volta nel 1999 con scadenza al 31 dicembre 2000, è stato
definito come incarico ai sensi dell'art. 15 LOrd. Con ogni evidenza esso non
rientra tuttavia nel quadro delle ipotesi previste dall'art. 16 LOrd per questo
tipo di rapporto. Nemmeno lo Stato sostiene che sia dato uno dei casi previsti
da questa norma. Si è quindi in presenza di un rapporto d'impiego illegittimo,
instaurato in aperta violazione del diritto applicabile. La necessità di renderlo
conforme alla legge va di conseguenza ammessa.
Il compito di provvedere all'adeguamento non
spetta tuttavia a questo tribunale, ma al Consiglio di Stato quale autorità di
nomina. Questo tribunale deve limitarsi a rilevare l'illegittimità della
configurazione giuridica attribuita al controverso rapporto d'impiego e trarne
le conseguenze che s'impongono. Prima fra tutte quella di considerare la
comparente al pari di una dipendente nominata, alla quale è stata prospettata
la disdetta. Limite, questo, entro il quale la petizione può essere accolta,
riconoscendo all'attrice il diritto a percepire ulteriormente lo stipendio.
-
L'accoglimento
della petizione rende superfluo l'esame del ricorso, che nella misura in cui
non è privo d'oggetto, deve comunque essere dichiarato irricevibile (art. 67
LOrd).
-
Dato
l'esito, si prescinde dal prelievo di una tassa di giustizia. Le ripetibili
sono poste a carico dello Stato secondo soccombenza.
Per questi motivi,
visti gli art. 7, 15, 16, 68 LOrd; 3, 18, 28, 31, 71
PAmm;
dichiara
e pronuncia:
- La
petizione è accolta come al considerando n. 3.
§ Di conseguenza, lo Stato verserà all'attrice lo
stipendio maturato dopo il 1° gennaio 2001.
-
Nella
misura in cui non è privo d'oggetto il ricorso è irricevibile.
-
Lo Stato
verserà all'attrice fr. 800.- a titolo di ripetibili.
-
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster