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Numero d'incarto:
53.2000.34
Data decisione, Autorità:
27.08.2001, TRAM
Incarto n.
53.2000.00034
Lugano
27 agosto
2001
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sulla petizione 16 maggio 2000 di
rappr. da: __________
contro
lo Stato della Repubblica e Cantone Ticino;
chiedente la concessione dell'assegno per figli in
formazione per la figlia __________ a far tempo dal 1. gennaio 1998;
vista la risposta 25 maggio 2000 del Dipartimento
delle finanze e dell'economia, Divisione delle risorse, chiedente il rigetto
della petizione;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. Il 26
aprile 2000 , dipendente dell' ha chiesto all'Ufficio stipendi
ed assicurazioni (USA) di versarle l'assegno per figli in formazione a favore
della figlia __________, nata il __________ e che frequenta il liceo __________
di Como, a contare dal 1. gennaio 1998.
Il 12 maggio 2000 l'USA ha respinto la
domanda, allegando che l'art. 21 lett. a della vigente legge sugli assegni di
famiglia (LAF 1996; RL 6.4.1.1.) subordina il diritto all'assegno alla
condizione che la formazione abbia luogo in Svizzera.
Contro tale pronuncia __________ è insorta
davanti al Tribunale cantonale amministrativo, sollecitando il riconoscimento
del diritto all'assegno. A sostegno della propria richiesta, l'insorgente ha
ripreso le considerazioni contenute nella sentenza 12 gennaio 2000 in re P.C.
di questa corte.
B. All'accoglimento
della domanda si è opposta la Divisione delle risorse del DFE, riconfermandosi
nelle argomentazioni contenute nella decisione impugnata. Secondo l'autorità
dipartimentale, in occasione dell'adozione della LAF 1996, il legislatore avrebbe
deliberatamente omesso di modificare l'art. 14 cpv. 2 LStip, limitandosi
ad estendere sino a 25 anni il limite d'età del figlio per il quale vengono
erogati gli assegni (v. messaggio 30 giugno 1987, no. 3202, pubblicato in: Verbali
del Gran Consiglio, sessione ordinaria autunnale 1987, vol. 1, pag. 451). Per
il resto sarebbe applicabile la LAF. Il vincolo territoriale di cui
all'art. 21 lett. a LAF 1996, inserito nella legge per motivi
economici, sarebbe quindi applicabile tanto ai lavoratori del settore privato,
quanto ai dipendenti dello Stato. In effetti, nelle cifre riportate nei
materiali legislativi per valutare i costi connessi con l'adozione della LAF
1996, la categoria dei dipendenti pubblici è sempre presente.
Considerato, in
diritto
- 1.1. Prima
di entrare nel merito di un ricorso il Tribunale cantonale amministrativo
esamina d'ufficio la propria competenza (art. 3 PAmm). Analogamente
procede in caso di azione diretta introdotta mediante petizione.
L'art. 22 LAF 1996 conferisce ai lavoratori
dipendenti il diritto ad un assegno per figli in formazione. Su tale diritto si
pronuncia la cassa competente, la cui risoluzione è impugnabile davanti al
Tribunale cantonale delle assicurazioni sociali (art. 15, 23, 53 e 68 LAF
1996).
Nulla impedisce tuttavia al datore di lavoro
di concedere ai suoi dipendenti prestazioni superiori al minimo previsto dalla
LAF. In questi casi, le contestazioni relative alla parte eccedente il minimo
di legge devono essere fatte valere nell'ambito del rapporto d'impiego. Se il
rapporto è retto dal diritto privato, spetta quindi al giudice civile statuire
sulla fondatezza della pretesa. Se il rapporto soggiace al diritto pubblico, la
vertenza può essere portata davanti all'autorità designata dall'ordinamento
concretamente applicabile.
1.2. Nella fattispecie __________ è
impiegata presso l'__________. Essa è dunque una dipendente cantonale assoggettata
alla LStip. L'attrice chiede in concreto che le venga riconosciuto il diritto
all'assegno per figli in formazione a favore della figlia __________, nata il
__________, che studia in Italia. La richiesta trae titolo dall'art. 14 cpv. 2
LStip, che a mente dell'attrice conferirebbe al dipendente statale un diritto
più esteso rispetto a quello definito dall'art. 21 LAF 1996, concedendo
l'assegno per giovani in formazione anche per i figli agli studi all'estero.
Trattandosi di una contestazione promossa da
un dipendente assoggettato alla LOrd per una pretesa di natura pecuniaria eccedente
i limiti fissati dalla LAF, la competenza del Tribunale cantonale
amministrativo a statuire quale istanza unica è data dagli art. 68 LOrd e 71
lett. d PAmm.
Sapere se in concreto l'interessata abbia o
meno diritto all'assegno, è una questione di merito, non di ammissibilità.
Vertendo esclusivamente su questioni di
diritto, la contestazione può essere risolta sulla base degli atti, senza
istruttoria (art. 18 PAmm).
- 2.1.
L'art. 14 cpv. 1 LStip, nella versione del 24 novembre 1987 (LStip 1987; BU
1987, 379), stabiliva che i dipendenti dello Stato avevano diritto
all'indennità annua fissata dalla legge cantonale sugli assegni familiari ai
salariati. A quell'epoca era in vigore la legge cantonale sugli assegni
familiari ai salariati del 24 settembre 1959 (LAF 1959; BU 1959, pag. 221
seg.). L'art. 14 cpv. 3 di questa legge concedeva ai lavoratori dipendenti
un assegno per figli di età inferiore a vent'anni, che assolvevano un tirocinio
o erano agli studi. Il diritto all'assegno sussisteva indipendentemente dal
luogo in cui veniva svolta la formazione. Era quindi dato anche ai salariati
con figli che studiavano all'estero. L'art. 14 cpv. 2 LStip stabiliva
inoltre che il diritto all'indennità poteva esser fatto valere, in deroga alla
LAF, sino al compimento del venticinquesimo anno d'età per i figli
all'apprendistato o agli studi. I dipendenti dello Stato godevano quindi di un
privilegio, che dava loro diritto all'indennità per figli in formazione fino al
compimento del venticinquesimo anno. La nozione di "figli all'apprendistato
o agli studi", su cui si fonda tale norma, coincideva con quella di figli
che "assolvono un tirocinio o sono agli studi", di cui
all'art. 14 cpv. 3 LAF 1959. Non ponendo quest'ultima disposizione alcun limite
riferito al luogo di formazione, il privilegio era accordato anche nel caso in
cui i figli studiavano all'estero. Ciò rientrava d'altra parte nelle intenzioni
del legislatore, che si proponeva di allineare l'intera normativa alla LAF
1959, ad eccezione del limite d'età per figli agli studi (cfr. messaggio 30
giugno 1987, no. 3202, pubblicato in: Verbali del Gran Consiglio, sessione ordinaria
autunnale 1987, vol. 1, pag. 451).
2.2. A partire dal 1. gennaio 1997 è
progressivamente entrata in vigore la legge sugli assegni di famiglia dell'11
giugno 1996 (LAF 1996), che ha abrogato la LAF 1959 (art. 75 LAF 1996). Questa
nuova legge concede, fra l'altro, un assegno per giovani in formazione ai
salariati con figli che hanno compiuto i quindici anni e seguono una formazione
in Svizzera (art. 21 lett. a LAF 1996). L'assegno è erogato fino alla fine
della formazione, ma al più tardi fino alla fine del mese in cui il figlio
compie i vent'anni (art. 22 cpv. 3 LAF 1996). Il vincolo di natura
territoriale, che subordina il diritto all'assegno per i figli in formazione
alla condizione che quest'ultima abbia luogo in Svizzera, è stato introdotto
allo scopo di contenere i costi di questa prestazione sociale.
2.3. La LAF 1996 ha adeguato l'art. 14 cpv.
1 LStip, disponendo che i dipendenti dello Stato hanno diritto agli assegni
previsti da tale legge (art. 75 cpv. 4 LAF). Non ha invece modificato l'art. 14
cpv. 2 LStip. Questa norma stabilisce quindi ancora che "in deroga alla
LAF, il diritto all'indennità può essere fatto valere fino al compimento del
venticinquesimo anno di età per i figli all'apprendistato o agli studi".
Le condizioni del privilegio concesso sino a quel momento dall'ordinamento
retributivo cantonale ai dipendenti con figli in formazione di età inferiore ai
venticinque anni sono pertanto rimaste invariate. Ciò significa che i
dipendenti dello Stato hanno tuttora diritto all'assegno per figli all'apprendistato
o agli studi sino a venticinque anni, indipendentemente dal luogo in cui
svolgono la formazione.
La tesi della convenuta, secondo cui il
legislatore in occasione dell'adozione della LAF 1996 avrebbe deliberatamente
omesso di modificare l'art. 14 cpv. 2 LStip, in modo da circoscrivere la
deroga alla LAF al limite d'età del figlio, non può essere accreditata. Per
giungere a questo risultato, l'art. 14 cpv. 2 LStip avrebbe dovuto essere
modificato, coordinandolo - anche dal profilo terminologico - all'art. 21 LAF
mediante la precisazione "per i figli che seguono una formazione in
Svizzera", oppure sopprimendo semplicemente il presupposto "per
i figli all'apprendistato o agli studi", in modo da sottolineare che
la deroga all'art. 21 LAF concerneva soltanto il limite d'età. Continuando
l'art. 14 cpv. 2 LStip a concedere ai dipendenti statali il diritto all'assegno
"per i figli all'apprendistato o agli studi" sino a venticinque
anni e senza alcun vincolo riferito al luogo di formazione, la deroga
all'ordinamento della LAF, stando al tenore letterale della norma, anziché
rimanere circoscritta al limite d'età, ha finito per estendersi alla
limitazione territoriale introdotta dall'art. 21 lett. a LAF. A torto
l'autorità cantonale pretende che questa limitazione riguardi anche i figli dei
dipendenti dello Stato. I materiali legislativi sono silenti al proposito. Il
fatto che tale vincolo sia stato introdotto per motivi economici non basta per
estenderlo alla LStip. Il passo del messaggio indicato dalla convenuta
(messaggio 19 gennaio 1994 del Consiglio di Stato; pubblicato in: Verbali del
Gran Consiglio, sess. ordinaria primaverile, vol. I.2, pag. 804) concernente
l'estensione del campo di applicazione della LAF ai "dipendenti delle
amministrazioni cantonali, comunali e consortili …" non basta per
sostanziare questa conclusione. Tanto meno quando si consideri che questa
limitazione è stata introdotta soltanto posteriormente al messaggio, attraverso
la presentazione del rapporto di maggioranza.
- Nel caso
concreto, l'attrice chiede che le venga riconosciuto l'assegno per figli in
formazione per la figlia __________, che frequenta il liceo __________ di Como,
a contare dal 1. gennaio 1998 fino alla conclusione degli studi.
La domanda è fondata, poiché l'art. 14 cpv.
2 LStip riconosce tuttora ai dipendenti statali un diritto all'assegno per
figli agli studi o all'apprendistato più esteso rispetto a quello previsto dall'art. 21
LAF. Omettendo di modificare la norma in questione in modo da subordinare il
diritto all'assegno per figli in formazione alla condizione che quest'ultima
avesse luogo in Svizzera, il legislatore ha in effetti mantenuto l'ordinamento
previgente, che riconosce ai dipendenti statali questo privilegio all'unica condizione
che i figli fossero all'apprendistato o agli studi.
- In esito
alle considerazioni che precedono, la petizione va quindi accolta, riconoscendo
all'attrice il diritto all'assegno per figli in formazione per la figlia
__________ a partire dal 1. gennaio 1998, sino alla fine degli studi, ma al più
tardi sino alla fine del mese in cui avrà compiuto venticinque anni.
Dato l'esito si prescinde dal prelievo di
una tassa di giustizia (art. 28 PAmm).
Per questi motivi,
visti gli art. 1, 69 LOrd; 21 LAF 1996; 14 LAF 1959;
14 LStip; 71-74 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
- La
petizione è accolta.
§. Di conseguenza, lo Stato è condannato a versare
all'attrice l'assegno per figli in formazione per la figlia __________ a
partire dal 1. gennaio 1998 sino al termine degli studi, ma al più tardi sino
alla fine di novembre del 2006.
-
Non si
prelevano né tassa di giustizia né spese.
-
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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