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Numero d'incarto:
53.2000.32
Data decisione, Autorità:
18.07.2000, TRAM
Incarto n.
53.2000.00032
Lugano
18 luglio
2000
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 13 aprile 2000 di
contro lo
Stato della Repubblica e Cantone del Ticino
chiedente:
-
La petizione è accolta.
-
E' confermato
l'aumento straordinario del 5 % accordato dal Consiglio di Stato, in aggiunta
al salario della classe 32a al massimo degli aumenti, e ciò a decorrere
dall'01.07.1999.
-
Rivendicate spese e
ripetibili nel rispetto dei disposti art. 416 CPC e segg., richieste per le
ripetibili i disposti dell'art. 148 e segg. ed ora previsti dall'art. 150 CPC.
vista la risposta 22 maggio 2000 del convenuto,
chiedente:
-
La petizione è respinta.
-
Protestate spese e ripetibili.
preso atto:
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. L'attore
__________ è il capo del Servizio __________ dell'Ufficio __________. Sino al
30 giugno 1999 l'attore percepiva lo stipendio della 30a classe dell'organico,
con 15 aumenti d'anzianità e con un aumento straordinario del 5 %, concessogli
per merito in due tappe nel 1991 (3 %) e nel 1994 (2 %) in base all'art. 7 bis
(ora 7a) cpv. 1 lett. a LStip.
In seguito ad una rivalutazione della
classificazione delle funzioni, il 6 settembre 1999 il Consiglio di Stato ha
assegnato all'attore lo stipendio della 32a classe con il massimo degli aumenti
e con un aumento straordinario dell'1 % accordato in applicazione dell'art. 7a
LStip.
B. Con
petizione 13 aprile 2000 __________ ha convenuto in giudizio lo Stato davanti a
questo tribunale, chiedendo che gli fosse ulteriormente accordato l'aumento straordinario
del 5 % di cui beneficiava per meriti.
Secondo l'attore quest'aumento potrebbe
essere revocato solo in caso di trasferimento o di decadenza dei presupposti
che l'hanno giustificato. Esso andrebbe quindi confermato in caso di riclassificazione
della funzione.
C. All'accoglimento
della petizione si oppone il convenuto, rilevando che in caso di riclassificazione
lo stipendio deve essere calcolato in base ai criteri sanciti dall'art. 7 LStip
ai fini della determinazione dello stipendio iniziale, ritenuto che non deve comunque
essere inferiore a quello complessivo precedente, maggiorato di un aumento
annuo.
D. In sede di
replica e di duplica, le parti si sono sostanzialmente confermate nelle rispettive
prese di posizione.
Considerato, in
diritto
- La
petizione è ricevibile in ordine giusta l'art. 69 Lord, che deferisce al
Tribunale cantonale amministrativo quale istanza unica il giudizio sulle
contestazioni di natura pecuniaria derivanti dal rapporto d'impiego fra lo
Stato ed i suoi dipendenti.
L'attore è un dipendente dello Stato e la
vertenza è di natura pecuniaria.
Il giudizio può essere reso sulla base degli
atti, senza istruttoria.
- Giusta
l'art. 7a cpv. 1 lett. a LStip, agli impiegati particolarmente meritevoli, non iscritti
nelle classi A o B, il Consiglio di Stato può aumentare lo stipendio fino ad un
massimo del 10 % oltre i limiti stabiliti dall'art. 3. Questi aumenti
straordinari dello stipendio, precisa il cpv. 4 della stessa norma, "sono
revocati quando l'impiegato è trasferito ad altre funzioni, riservato l'art.
11, o quando vengono meno i presupposti che li hanno giustificati".
L'art. 11 LStip dispone a sua volta che
"in caso di promozione, avanzamento o riclassificazione della funzione,
il dipendente riceve lo stipendio calcolato secondo l'art. 7.
"Il nuovo stipendio", precisa il cpv. 1 di tale norma, "non deve comunque essere
inferiore a quello complessivo precedente, maggiorato di un aumento annuo".
L'art. 11 cpv. 2 LStip stabilisce invece che
in caso di trasferimento a funzione di classe inferiore, lo stipendio è fissato
dai servizi centrali, ritenuto che deve essere al minimo quello risultante
dalla nuova classe con gli aumenti maturati nella classe precedente.
La riserva dell'art. 11, contenuta nell'art.
7a cpv. 4 LStip, va contestualizzata all'art. 11 cpv. 2 LStip nel testo in
vigore sino al 1. gennaio 1996 (BU 87, 376), che garantiva al dipendente trasferito
ad altro posto compreso in una classe inferiore, lo stipendio precedente,
riservati i casi disciplinari o di trasferimento richiesto dal dipendente.
Garanzia, questa, che imponeva di limitare espressamente la revocabilità degli
aumenti straordinari per meriti sancita dall'art. 7a cpv. 4 LStip in caso di
trasferimento ad altre funzioni.
Così com'è formulato, l'art. 7a cpv. 4 LStip
può indurre a ritenere che al di fuori delle ipotesi del trasferimento ad altra
funzione e della decadenza dei presupposti che l'hanno giustificato, l'aumento
straordinario per meriti, concesso in base all'art. 7a cpv 1 lett. a LStip, non
sia revocabile. Siffatta interpretazione non può tuttavia essere accreditata,
poiché l'art. 11 cpv. 1 LStip stabilisce chiaramente che in caso di promozione,
avanzamento o riclassificazione della funzione, lo stipendio viene calcolato ex
novo in base ai criteri sanciti dall'art. 7 LStip ai fini della determinazione
dello stipendio iniziale, ritenuto unicamente che il nuovo stipendio non deve
comunque essere inferiore a quello complessivo precedente, maggiorato di un aumento
annuo.
La disposizione non pone problemi di sorta
né in caso di promozione, ovvero di passaggio da un posto ad un altro di grado
superiore, né in caso di avanzamento, ossia di passaggio da una classe
alternativa ad un'altra (art. 42 RDS; RL 2.5.4.1.1). Ben si può in effetti
ammettere che l'aumento straordinario accordato per meriti in base all'art. 7a
LStip venga assorbito dall'aumento derivante dalla promozione o dall'avanzamento.
L'art. 11 cpv. 1 LStip può invece suscitare qualche perplessità nella misura in
cui regola allo stesso modo anche i casi di riclassificazione, ovvero di assegnazione
di una nuova classe alla funzione (soprattutto quando la riclassificazione
riduce la classe assegnata alla funzione: ipotesi, questa, che non può
ovviamente conciliarsi con l'obbligo di aumentare la retribuzione sancito
dall'art. 11 cpv. 2 LStip). La riclassificazione si riallaccia infatti alle
caratteristiche oggettive della funzione, in particolare ai compiti che ne
derivano. È quindi atta ad assorbire soltanto quegli aumenti straordinari che
sono stati concessi in base all'art. 7a cpv. 1 lett. a LStip per i motivi che
hanno determinato la riclassificazione.
L'ordinamento sancito dall'art. 11 cpv. 1
LStip è tuttavia chiaro e non lascia spazio ad interpretazioni che permettano,
in caso di riclassificazione, di operare distinzioni e mantenere al dipendente
riclassificato gli aumenti maturati per meriti diversi da quelli che hanno
determinato la riclassificazione. Questa tesi è ampiamente confermata dai
materiali legislativi, che attestano la volontà del legislatore di ricalcolare
lo stipendio secondo i criteri sanciti dall'art. 7 LStip, tanto in caso di
promozione e di avanzamento, quanto in caso di riclassificazione, sopprimendo
la regola in vigore sino a quel momento, che in caso di trasferimento imponeva
il trascinamento degli aumenti maturati per anzianità di servizio (cfr. BU
1958, 46) e limitandosi a garantire lo stipendio complessivo precedente,
maggiorato di un aumento annuo (cfr. messaggio n. 3202/87 del Consiglio di
Stato concernente la modifica della LStip del 30.6.87 in verbali del GC, sess.
ord. aut. 1987, vol. I, pag. 450).
- Nell'evenienza
concreta, __________ ha percepito sino al 30 giugno 1999 lo stipendio massimo
della 30a classe (fr. 100'984.--), maggiorato di un aumento straordinario del 5
% (fr. 5'049.--), concessogli tra il 1991 ed il 1994 per meriti (totale fr.
106'033.--).
In seguito alla riclassificazione della
funzione, passata dalla 30a alla 32a classe, il 6 settembre 1999 il Consiglio
di Stato ha concesso all'attore lo stipendio massimo previsto da quest'ultima
(fr. 111'117.--), aggiungendovi un aumento straordinario dell'1 %, fondato
sull'art. 7a cpv. 1 lett. a LStip (totale fr. 112'228.--).
Il nuovo stipendio non è soltanto conforme
alla legge, ma è calcolato in modo generoso. Il Governo non si è infatti
limitato a maggiorare il precedente stipendio di un singolo aumento annuo come
prescritto dall'art. 11 cpv. 1 LStip (fr. 1'863.--), ma è andato oltre, concedendo
un incremento di oltre tre aumenti annui ed aggiungendo un aumento
straordinario dell'1 % fondato sull'art. 7a cpv. 1 lett. a LStip. A rigor di
legge sarebbe infatti bastato che il nuovo stipendio superasse la soglia di fr.
107'896.--, corrispondente allo stipendio precedente (fr. 106'033.--),
maggiorato di un aumento annuo (fr. 1'863.--).
Una diversa soluzione, che avesse concesso
all'attore un minor numero di aumenti, confermando tuttavia la percentuale d'aumento
straordinario che gli era stata concessa per meriti, avrebbe forse meglio
risposto all'idea del legislatore (cfr. messaggio citato pag. 450: "in
caso di riclassificazione della funzione, il dipendente sarà inserito nella
nuova classe con un numero di aumenti ed eventualmente un supplemento di
stipendio secondo l'art. 7a cpv. 1 lett. a tali da giungere ad uno stipendio
superiore a quello precedente, ma che permetta ancora di avere una prospettiva
di carriera ed eviti salti eccessivi nella retribuzione").
L'impostazione data dal Consiglio di Stato
allo stipendio in contestazione sfugge tuttavia alla critica dell'attore,
poiché applica alla lettera la regola che permette di accordare l'aumento straordinario
di cui all'art. 7a cpv. 1 lett. a LStip soltanto dopo aver esaurito le
possibilità di concedere aumenti annuali ordinari o anticipati secondo l'art.
7a cpv. 1 lett. b LStip.
- In esito
alle considerazioni che precedono, la petizione va quindi respinta.
La tassa di giustizia è posta a carico
dell'attore secondo soccombenza (art. 28 PAmm).
Per questi motivi,
visti gli art. 7, 7a, 11 LStip; 1, 68 LOrd; 42 RDS; 3,
18, 28, 71 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
-
La
petizione è respinta.
-
La tassa di
giustizia di fr. 600.-- è a carico dell'attore.
-
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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