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Numero d'incarto:
53.2000.2
Data decisione, Autorità:
22.05.2000, TRAM
Incarto n.
53.2000.00002
Lugano
22 maggio
2000
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 24 febbraio 2000 di
patr. da: avv. __________
contro lo
Stato della Repubblica e Cantone del Ticino, Bellinzona
chiedente
- La petizione è accolta e di conseguenza:
·
La decisione 13 ottobre
1998 del Consiglio di Stato di decurtare il salario del signor __________ del
3% per un totale di fr. 2'821.80 è annullata.
·
Lo Stato del Canton
Ticino è condannato al versamento di fr. 2'821.80 oltre interessi al 5% a
partire dalla scadenza di ogni singola mensilità.
- Tasse, spese e ripetibili protestate.
vista la risposta 3 maggio 2000 del convenuto,
chiedente:
-
La petizione è respinta.
-
Protestate spese e tasse.
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. L'attore
__________ ha conseguito nel 1973 la licenza in psicologia presso la Facoltà di
scienze dell'educazione dell'Università di Ginevra. Nell'ottobre dell'anno seguente
ha ottenuto il diploma di specializzazione in psicopedagogia.
Il 1. gennaio 1974 è entrato al servizio
dello Stato come collaboratore dell'Ispettorato cantonale delle scuole speciali
(50%) e come insegnante di storia e geografia presso il ginnasio di __________
(50%). Dal 1975 al 1993 ha continuato a lavorare per lo Stato, dapprima come
direttore pedagogico delle scuole speciali, poi come ispettore di tali scuole
ed infine come capogruppo del servizio di sostegno pedagogico dell'VIII°
circondario delle scuole elementari. Nel luglio del 1993 è diventato direttore
delle scuole comunali di __________.
B. All'inizio
del 1998, __________ ha partecipato al concorso bandito dal Dipartimento
dell'Istruzione e della cultura per l'assunzione di docenti nelle scuole
cantonali (FU n. __________).
Il 13 ottobre 1998 il Consiglio di Stato gli
ha conferito l'incarico di docente di scienze dell'educazione ad orario
parziale presso la Scuola __________ di __________. All'attore è stato
assegnato lo stipendio della 34a classe dell'organico con 15 aumenti, abbinato
ad una riduzione del 3% differita all'anno seguente (99/2000).
Analogamente interpellata dall'attore,
l'autorità ha giustificato la deduzione richiamandosi all'art. 7 cpv. 3 LStip,
che permette allo Stato di fissare uno stipendio iniziale sino a due classi
inferiore a quello previsto dalla LStip in caso di assunzione di dipendenti
giovani o con scarsa esperienza o per compiti che richiedono un periodo
d'introduzione.
C. Con
petizione 24 febbraio 2000 __________ ha convenuto in giudizio lo Stato davanti
al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo l'annullamento della deduzione
di cui si è detto.
L'attore contesta in sostanza
l'applicabilità dell'art. 7 cpv. 3 LStip al suo caso. L'esperienza
professionale, acquisita in oltre un ventennio di attività didattiche e comprovata
dal brillante risultato della prova di abilitazione sostenuta nel frattempo, escluderebbe
a suo avviso qualsiasi riduzione dello stipendio iniziale.
D. La
petizione è avversata dal convenuto che contesta le tesi dell'attore,
sottolineando la legittimità alla riduzione apportata in base all'art. 7 cpv. 3
LStip.
Considerato, in
diritto
- Le
contestazioni per pretese di natura pecuniaria derivanti dal rapporto d'impiego
tra l'autorità di nomina e il dipendente sono di competenza del Tribunale
cantonale amministrativo quale istanza unica (art. 68 LOrd).
L'attore è un dipendente cantonale e la
pretesa fatta valere è di natura pecuniaria. La petizione è quindi ricevibile.
I fatti sono pacifici. Il giudizio può
quindi essere reso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm).
- Giusta l'art.
7 cpv. 3 LStip, nel caso di candidati di giovane età, con scarsa esperienza o
previsti per compiti che richiedono un periodo d'introduzione, il Consiglio di
Stato può stabilire, per due anni al massimo, uno stipendio fino a due classi
inferiore a quello minimo previsto per la funzione.
Lo scopo della norma è quello di adeguare lo
stipendio iniziale di queste categorie di dipendenti alle minori prestazioni
lavorative che essi sono in grado di fornire soprattutto per mancanza
d'esperienza (cfr. verbali GC 1987, vol. 1, pag. 446). Pur essendo stata
introdotta in un momento di ristrettezze economiche, la norma non è destinata a
permettere allo Stato di decurtare sistematicamente lo stipendio dei dipendenti
di nuova assunzione con il pretesto della mancanza d'esperienza o della
necessità di un periodo d'introduzione. Se fosse stato questo l'obbiettivo perseguito,
la riduzione dello stipendio in tutti i casi di nuova assunzione sarebbe stata
prevista come regola e non a titolo di eccezione.
- Fondandosi
implicitamente sulla norma succitata, l'autorità cantonale ha in concreto
ridotto lo stipendio iniziale dell'attore nella misura del 3% durante il primo
anno d'insegnamento. Gli effetti del provvedimento sono stati differiti al
secondo anno per esigenze di conteggio.
Il provvedimento, riconducibile all'ultima
delle tre ipotesi prospettate dalla norma in questione, regge alla critica
dell'attore. Esaminata con pieno potere di cognizione, ma con il riserbo che
l'autorità giudiziaria deve imporsi in questo genere di contestazioni, la
modica riduzione dello stipendio operata dall'autorità di nomina rientra nei
limiti di un corretto esercizio del potere d'apprezzamento che la legge le
riserva in quest'ambito. E' ben vero che l'attore ha maturato una solida esperienza
professionale in campo didattico. E' tuttavia altrettanto vero che è alla sua
prima esperienza d'insegnamento a livello di scuola media superiore. Pur
disponendo di un'ottima preparazione, anche l'attore ha inoltre dovuto
conseguire l'abilitazione all'insegnamento in quest'ordine di scuola.
L'autorità scolastica l'ha soltanto dispensato dall'obbligo di frequentare i
corsi di preparazione. Non l'ha dispensato anche dall'obbligo di sottoporsi ad
opportune verifiche.
La deduzione del
3% operata dall'autorità di nomina è d'altro canto sensibilmente inferiore alla
riduzione massima ammissibile secondo l'art. 7 cpv. 3 LStip, ovvero alla
differenza che intercorre tra il massimo della 34a classe ed il massimo della
32a (10.28%). Essendo oltretutto limitata al primo anno di servizio, ben si può
ammettere che tenga adeguatamente conto della particolare situazione
dell'attore, dell'esperienza accumulata nell'ambito professionale e delle sue
indubbie capacità.
La controversa deduzione merita pertanto di
essere confermata.
- Sulla
scorta delle considerazioni che precedono la petizione va quindi senz'altro respinta.
La tassa di giustizia segue la soccombenza.
Per questi motivi,
visti gli art. 68 LOrd; 7 LStip; 3, 18, 28, 71 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
-
La
petizione è respinta.
-
La tassa
di giustizia di fr. 400.-- è a carico dell'attore.
-
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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