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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
53.1996.2
Data decisione, Autorità:
25.04.1996, TRAM
Incarto n.
53.96.00002
DP 20/96 AZ. DIR.
cm
Lugano
25 aprile 1996
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo
Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo
Crivelli
statuendo
sulla petizione 25 gennaio 1996 di
rappr.
da: avv. __________
contro
lo
Stato
della Repubblica e Cantone del Ticino
chiedente:
- La petizione è accolta:
§. di conseguenza è annullata
la risoluzione numero 34 del 10 gennaio 1996 e l'indennità di uscita viene
fissata in:
a) Stipendio base:
Fr. 5'600.25 x 15 = Fr. 84'003.75
b) Indennità per economia domestica:
Fr. 104.80 x 15 = Fr. 1'572.--
c) Assegno per figlio
Fr. 135.75 x 15 = Fr. 2'036.25
Equivalente a un'indennità complessiva di fr.
87'612.--.
- Protestate tasse, spese e ripetibili.
vista
la risposta 3 aprile 1996 del Consiglio di Stato, chiedente:
-
la
petizione è respinta.
-
Spese
a carico della parte attrice.
letti
ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. L'attore, prof. __________,
è entrato nel 1981 alle dipendenze dello Stato come insegnante di educazione
musicale nelle scuole medie. Dapprima come incaricato, poi come docente
nominato a tempo parziale (3/4).
In seguito al perdurare
delle difficoltà manifestatesi nella gestione delle classi a lui affidate
presso la Scuola media di __________, il 26 ottobre 1993 il Consiglio di Stato
ha risolto di rimuoverlo dalla carica di docente con effetto a partire dal 1. novembre
seguente.
Su ricorso del prof. __________ il provvedimento è stato
tuttavia annullato da questo Tribunale, che con giudizio 21 luglio 1994 ha in
sostanza rilevato che la rimozione dalla carica non era stata preceduta
dall'inchiesta pedagogica prescritta dal combinato disposto degli art. 21 cpv.
3 e 40 LOrd.
B. Preso atto del rapporto 29
maggio 1995 allestito dalla commissione incaricata di esperire l'inchiesta
pedagogica mancante, il 4 luglio 1995 il Consiglio di Stato ha nuovamente
risolto di rimuovere il prof. __________ dalla carica di docente presso le
scuole medie del cantone e di sospendere (rectus: sopprimere) il versamento dello
stipendio. La decisione ha fissato la decorrenza della rimozione al 30 giugno
1995 . Lo stipendio, corrisposto regolarmente sino a quel momento benchè
l'attore fosse stato allontanato dall'insegnamento sin dal 1. novembre 1993, è
invece stato soppresso a far tempo dal giorno seguente (1. luglio 1995).
La liquidazione delle indennità di uscita è stata rinviata a
separata decisione.
Contro la decisione di rimozione dalla carica non è stato
interposto ricorso.
C. Su richiesta del
Dipartimento dell'istruzione e della cultura, l'Ufficio stipendi ha calcolato
quattro varianti di liquidazione: (a) una che prevedeva il riconoscimento di 15
mensilità di stipendio (fr. 87'612.-), pari agli anni di servizio come
prescritto dall'art. 18 LStip; (b) un'altra che prevedeva il riconoscimento di
10 mensilità (fr. 59'408.-), tenendo parzialmente conto delle 20 mensilità di
stipendio, versate tra il mese di novembre 1993 ed il mese di giugno 1995; (c)
una terza che prevedeva il versamento di sole 5 mensilità (fr. 29'204.-),
computando in misura maggiore lo stipendio nel frattempo versato e un'ultima
(d) che prevedeva di non versare alcuna indennità, dato che lo stipendio
versato durante la sospensione dall'insegnamento (fr. 121'542,05) risultava
comunque superiore all'indennità prevista dalle precedenti varianti.
Interpellato al riguardo, il prof. __________ ha dichiarato
di optare per la prima variante ....
D. Il 10 gennaio 1996 il
Consiglio di Stato ha tuttavia deciso di riconoscere al docente rimosso
un'indennità di fr. 29'204.-, pari a 5 mensilità di stipendio (variante c).
Contro questa determinazione, il prof. __________ è insorto davanti
al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo il riconoscimento
dell'indennità piena prevista dall'art. 18 LStip, ossia 15 mensilità di
stipendio (fr. 87'612.-). In sostanza, l'insorgente nega che lo stipendio
versatogli durante il periodo di sospensione dall'insegnamento possa essere
portato parzialmente in deduzione dell'indennità dovuta.
Considerato, in
diritto
- L'atto introdotto dal prof.
__________ è ricevibile come petizione giusta gli art. 47 LOrd 1987,
rispettivamente 68 LOrd 1995.
La determinazione dell'indennità di uscita prevista dall'art.
18 LStip non rientra in effetti nel novero delle decisioni impugnabili secondo
l'art. 46 LOrd 1987.
Date le circostanze, il giudizio può essere reso sulla base
degli atti, senza istruttoria.
- Giusta gli art. 40 cpv. 3
LOrd 1987 (nella versione che per i docenti è rimasta in vigore sino al 31
agosto 1995) e 18 LStip, in caso di scioglimento del rapporto d'impiego per
rimozione dalla carica, mancata conferma o soppressione della funzione, il dipendente
ha diritto ad un'indennità d'uscita (cpv. 1) pari a tante volte l'ultimo stipendio
mensile, compresa l'indennità familiare, quanti sono gli anni interi di
servizio effettivo prestato (cpv. 2).
Secondo l'art. 40 cpv. 3 LOrd 1987, se la rimozione è dovuta
a colpa grave del dipendente per violazione dei doveri di servizio, le
prestazioni previste dall'art. 18 LStip possono essere ridotte sino ad un
massimo del 50 %. Al di fuori di questa ipotesi, la norma succitata non prevede
altri motivi di riduzione delle prestazioni dovute.
- Nel caso concreto, il prof.
__________ è stato rimosso dalla carica in seguito ad una riconosciuta
inidoneità all'insegnamento. Lo scioglimento del rapporto d'impiego si fonda in
effetti esclusivamente su carenze attitudinali sul piano didattico e pedagogico.
Dal profilo dei doveri di servizio, l'autorità cantonale non ha mosso all'attore
alcun addebito. Nell'ottica dell'art. 40 LOrd 1987 nulla giustifica quindi una
riduzione dell'indennità di uscita spettante all'attore in base all'art. 18
LStip.
Considerato che questi è stato al servizio dello Stato per 15
anni, l'indennità d'uscita dovuta in base alla norma succitata ammonta pertanto
a 15 mensilità dell'ultimo stipendio.
Il convenuto pretende tuttavia di ridurla a 5 mensilità
tenendo parzialmente conto dello stipendio versatogli nel periodo (1.11.93 -
30.6.95) in cui è rimasto lontanto dall'insegnamento.
Benché comprensibile, la pretesa è manifestamente insostenibile,
poiché si scontra apertamente con il chiaro ed inequivocabile tenore della
risoluzione 4 luglio 1995 con cui il Consiglio di Stato ha rimosso l'attore a
decorrere dal 30 giugno 1995, sopprimendo il versamento dello stipendio a
partire dal 1. luglio 1995. Questa risoluzione è cresciuta in giudicato.
Non può quindi essere rimessa in discussione con la pretesa di anticipare di 10
mesi la data della rimozione, esplicitamente fissata dal Consiglio di Stato,
considerando nel contempo come indennità di uscita gli emolumenti che sono
invece stati versati all'attore a titolo di stipendio.
Così stando le cose, la petizione va pertanto accolta senza
che occorra diffondersi ad illustrare al convenuto come meglio avrebbe potuto
tutelare i suoi interessi.
- Dato l'esito si prescinde
dal prelievo di una tassa di giustizia. Le ripetibili seguono la soccombenza.
Per
questi motivi,
visti
gli art. 18 LStip (in vigore sino al 31.8.95); 40, 47 LOrd 1987; 3, 18, 71 PAmm
dichiara e pronuncia:
- La petizione è accolta.
§. di conseguenza, lo Stato del Canton Ticino è condannato a
versare al prof. __________ un'indennità d'uscita di
fr. 87'612.-.
-
Non si prelevano né tasse,
né spese.
-
Lo Stato rifonderà
all'attore fr. 1'000.-- a titolo di ripetibili.
-
Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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