Public tender award for interior painting works

52.2007.160Outro Tribunal19 de jun. de 2007Dismissed

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Resumo Omnilex

RI 1 appealed the award of interior painting works to CO 1 in a cantonal public procurement procedure. It argued that the award decision lacked sufficient reasons and that, because the works were standardized, the contract should have been awarded on price alone. The administrative court held that any initial lack of motivation had been cured by the authority’s detailed response in the appeal proceedings, and that the appellant had accepted the tender rules by submitting an unconditional bid. The appeal was dismissed and RI 1 was ordered to pay court costs of CHF 500.

Sumário Omnilex

Art. 34 cpv. 2 LCPubb; art. 40 RLCPubb/CIAP; sufficiency of the reasons in a procurement award decision and binding force of the tender conditions. An award decision may be concise if it enables the addressee to understand the selection and effectively challenge it; deficiencies in motivation may be cured in appeal proceedings by a full statement of reasons, provided the appellant can comment thereon. A bidder who submits an unconditional offer is bound by the award criteria laid down in the tender documents and may not subsequently insist on adjudication solely by price, even if the works are said to be standardized.

Texto completo

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 52.2007.160

Data decisione, Autorità: 19.06.2007, TRAM

Titolo: Pubblico concorso per l'aggiudicazione di opere da pittore d'interni

Incarto n. 52.2007.160

Lugano 19 giugno 2007

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi, Matteo Cassina

segretario:

Leopoldo Crivelli

statuendo sul ricorso 11 maggio 2007 della

RI 1

contro

la decisione 30 aprile 2007 del Dipartimento delle Finanze e Economia che aggiudica alla ditta CO 1 le opere da pittore d'interni necessarie nell'ambito del riattamento dello stabile __________ a __________;

viste le risposte:

  • 16 maggio 2007 dell'ULSA;

  • 25 maggio 2007 della Sezione della logistica del Dipartimento delle finanze e dell'economia;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto, in fatto

che il 12 gennaio 2007 il Dipartimento delle finanze e dell'economia (DFE) ha indetto un pubblico concorso, retto dalla LCPubb ed impostato secondo la procedura libera, per aggiudicare le opere da pittore d'interni necessarie nell'ambito del riattamento dello stabile __________ a __________;

che, secondo il bando, la commessa sarebbe stata aggiudicata al miglior offerente sulla base dei seguenti criteri:

  • economicità/prezzo 50%

  • termini 30%

  • organizzazione del cantiere 15%

  • formazione apprendisti 5%

che le modalità di valutazione dei singoli criteri erano precisate in dettaglio dalle posizioni 224.200 e seguenti del capitolato;

che in tempo utile sono pervenute al committente le offerte di otto ditte del ramo; fra queste, v'erano quella della ricorrente RI 1 (in seguito: RI 1) di fr. 42'325.35 e quella della CO 1 (in seguito: CO 1) di fr. 45'332.95;

che, valutate le offerte in base ai criteri d'aggiudicazione prestabiliti, il committente ha allestito la seguente graduatoria:

%

RI 1

CO 1

Prezzo

50

50.00

40.89

Termini

30

5.00

30.00

Organizzazione cantiere

15

12.50

15.00

Formazione apprendisti

5

3.96

5.00

Totale

100

71.46

90.89

che con decisione 20 aprile 2007 la Divisione delle risorse ha aggiudicato la, commessa alla ditta CO 1, classificatasi al primo posto con 90.89 punti;

che contro la predetta decisione la ditta RI 1, terza in graduatoria con 71.46 punti, si aggrava davanti a questo tribunale, chiedendone l'annullamento con conseguente rinvio degli atti al committente affinché emani una nuova decisione;

che l'insorgente eccepisce in sostanza la carente motivazione del provvedimento censurato; sostiene inoltre che la commessa avrebbe dovuto essere aggiudicata unicamente in base al prezzo, avendo per oggetto beni ampiamente standardizzati;

che il ricorso è avversato dalla Sezione della logistica del DFE che contesta le tesi dell'insorgente, illustrando in dettaglio i motivi che giustificano la scelta operata;

che la ditta CO 1 non ha presentato osservazioni;

considerato, in diritto

che la competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 36 LCPubb;

che in quanto partecipante alla gara l'insorgente è legittimata ad impugnare la decisione di aggiudicazione (art. 43 PAmm);

che il ricorso, tempestivo, è dunque ricevibile in ordine;

che il giudizio può essere emanato sulla base degli atti (art. 18 PAmm);

che giusta l’art. 34 cpv. 2 LCPubb, la decisione di aggiudicazione deve indicare succintamente i motivi che hanno condotto all’esclusione di determinati offerenti o offerte, i criteri di aggiudicazione adottati e i rimedi di diritto, con l’avvertenza che il ricorso non ha, per principio, effetto sospensivo;

che l'obbligo di motivazione è volto ad assicurare la trasparenza dell'attività dell'amministrazione, a favorire la comprensione del provvedimento da parte degli interessati, a salvaguardare l'esercizio del diritto di difesa dei concorrenti esclusi ed a permettere all'istanza di ricorso di pronunciarsi sulla legittimità dell'atto impugnato (Marco Borghi/Guido Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, ad art. 26 PAmm, n. 1);

che per principio, la motivazione di una decisione di aggiudicazione può essere considerata sufficiente, quando fornisce una giustificazione adeguata della bontà della scelta operata sulla base dei criteri di aggiudicazione fissati dal bando di concorso;

che per risultare adeguata, la giustificazione deve fornire una spiegazione ragionevole delle valutazioni operate sulle offerte inoltrate dai singoli concorrenti in modo che questi possano confrontarle fra loro e sollevare eventuali contestazioni;

che la motivazione può anche essere succinta e fare riferimento ad altri atti; i destinatari del provvedimento, in particolare i concorrenti respinti, devono tuttavia essere posti nella condizione di esercitare compiutamente il loro diritto di ricorso;

che eventuali carenze di motivazione possono essere sanate davanti all'istanza di ricorso; a tal fine occorre tuttavia che il committente adduca la motivazione mancante e che all'insorgente sia data la possibilità di prendere posizione sugli argomenti da questi addotti soltanto in sede di osservazioni al ricorso;

che in questi casi, si prescinde di regola dal prelievo di una tassa di giustizia, qualora il ricorrente, preso atto delle spiegazioni del committente, desista dall'impugnativa;

che, nel caso concreto, la decisione con cui la Divisione delle risorse ha aggiudicato la commessa alla ditta CO 1 si limita a riportare la graduatoria scaturita dalla valutazione delle offerte, richiamando le risultanze del relativo rapporto;

che ai fini del giudizio non occorre stabilire se la motivazione del provvedimento, particolarmente succinta, rispondesse alle esigenze poste dall'art. 34 cpv. 2 LCPubb;

che, anche se dovesse essere considerata insufficiente, la motivazione è infatti stata ampiamente completata dalle spiegazioni fornite dal committente in sede di risposta al ricorso;

che la ricorrente, pur avendo avuto la possibilità di contestare queste spiegazioni attraverso un allegato di replica, si è limitata a prenderne tacitamente atto, rimanendo in seguito del tutto passiva;

che la ditta RI 1 ha in particolare implicitamente rinunciato a contestare le pertinenti ed esaurienti spiegazioni fornite dal committente per giustificare i punteggi attribuiti alla sua offerta in base ai criteri d'aggiudicazione prestabiliti;

che priva di fondamento è la pretesa dell'insorgente di aggiudicare la commessa esclusivamente in base al prezzo; inoltrando l'offerta senza riserve, essa ha infatti accettato le condizioni di gara fissate dal capitolato (art. 40 cpv. 2 RLCPubb/CIAP);

che non potendosi ravvisare nella decisione impugnata alcuna violazione del diritto, il ricorso va dunque respinto;

che, non avendo la ricorrente desistito dall'impugnativa dopo aver ricevuto le spiegazioni del committente, non si può prescindere dal prelievo di una tassa di giustizia ragguagliata per difetto al lavoro occasionato dall'impugnativa ed al valore della commessa.

Per questi motivi,

visti gli art. 34, 36, 37 LCPubb; 40 RLCPubb/CIAP; 3, 18, 28, 60, 61 PAmm;

dichiara e pronuncia:

  1. Il ricorso è respinto.

  2. La tassa di giustizia di fr. 500.- è a carico della ricorrente.

  3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 ss LTF). Qualora non sia proponibile il ricorso in materia di diritto pubblico, entro il medesimo termine è ammesso il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale (art. 113 ss LTF).

  4. Intimazione a:

.

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il segretario

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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Palavras-chave

public procurementaward criteriamotivation of decisiontender conditionsprice evaluationappeal costs

Extraído pela Omnilex

Questão jurídica principal

Whether the award decision was insufficiently reasoned under procurement law.

Decisão extraída

The award decision was sufficiently reasoned after the authority clarified its assessment in the appeal proceedings.

Fundamentação extraída

A brief award decision can be adequate if the reasons are supplemented in the appeal response and the appellant is able to comment. RI 1 did not contest the explanation in its reply.

Questão jurídica principal

Whether the contract had to be awarded solely on price because the works were standardized.

Decisão extraída

No. By submitting an unconditional offer, RI 1 accepted the tender conditions and the multi-criteria award scheme set out in the call for tenders.

Fundamentação extraída

The appellant could not later demand evaluation only by price when the tender documents expressly provided additional criteria.

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