No right to residence permit renewal after divorce

52.2006.9Outro Tribunal7 de fev. de 2006Inadmissible

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The Ticino Administrative Court held that it had no jurisdiction to hear RI 1's appeal against the State Council's refusal to renew his residence permit. The permit had been issued for family reunification with his wife, but the spouses had separated in March 2005 and were divorced in June 2005. The court found no federal statutory or treaty-based right to renewal, and Article 8 ECHR could not be invoked because no protected spousal family life remained. The appeal was declared inadmissible, and CHF 500 in costs were charged to the applicant.

Sumário Omnilex

Art. 100 cpv. 1 lett. b n. 3 OG; art. 4 LDDS; art. 38 OLS; art. 8 CEDU: an administrative-law appeal is unavailable against refusal of a residence permit where federal law grants no subjective entitlement. A permit issued for family reunification under art. 38 OLS loses its basis once the marital community has ended through separation and divorce. In the absence of an extant family life, Art. 8 CEDU does not create a right to renewal; it protects only existing family relationships and, exceptionally, intended and seriously planned marriages. If no jurisdiction exists, the court must declare the appeal inadmissible without examining timeliness (consid. 1-2). Costs may be imposed on the unsuccessful appellant under cantonal procedural law (consid. 3).

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AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 52.2006.9

Data decisione, Autorità: 07.02.2006, TRAM

Titolo: Rinnovo di un permesso di dimora - nessun diritto dopo il divorzio - irricevibilità del ricorso

Incarto n. 52.2006.9

Lugano 7 febbraio 2006

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi e Matteo Cassina

segretario:

Thierry Romanzini, vicecancelliere

statuendo sul ricorso 9 gennaio 2006 di

RI 1 patrocinato dall' PA 1

contro

la risoluzione 6 dicembre 2005 (n. 5843) del Consiglio di Stato, che respinge l'impugnativa inoltrata dall'insorgente avverso la decisione 26 ottobre 2005 del Dipartimento delle istituzioni, Sezione dei permessi e dell'immigrazione, in materia di mancato rinnovo di un permesso di dimora;

viste le risposte:

  • 16 gennaio 2006 del Dipartimento delle istituzioni,

  • 18 gennaio 2006 del Consiglio di Stato;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto, in fatto

che il cittadino della Bosnia Erzegovina RI 1 (1973) si è sposato il 10 dicembre 2000 nel proprio paese d'origine con la connazionale A__________ (1977), titolare di un permesso di dimora nel nostro cantone;

che a seguito del matrimonio, l'insorgente è stato autorizzato a ricongiungersi con la consorte in Svizzera: giunto sul suolo elvetico il 22 marzo 2001, egli ha ottenuto un permesso di dimora, in seguito regolarmente rinnovato, l'ultima volta fino al 31 ottobre 2005;

che il 15 marzo 2005 il ricorrente e la moglie A__________ si sono separati di fatto;

che con sentenza 28 giugno 2005, passata in giudicato il 3 agosto successivo, il Segretario assessore della Pretura di Lugano ha sciolto per divorzio il matrimonio contratto tra i coniugi __________;

che, fondandosi sulle premesse emergenze, con decisione 26 ottobre 2005 il dipartimento ha deciso di non rinnovare il permesso di dimora a RI 1, fissandogli un termine con scadenza il 31 dicembre 2005 per lasciare il territorio cantonale (art. 4, 9, 12, 16 LDDS; 8 ODDS; 38 e 39 OLS);

che con giudizio 6 dicembre 2005 il Consiglio di Stato ha confermato la suddetta risoluzione, respingendo l'impugnativa contro di essa interposta da RI 1;

che il Governo ha ritenuto che lo scopo per il quale il permesso di dimora annuale era stato concesso all'interessato (ricongiungimento familiare) era venuto a mancare a seguito della separazione di fatto dalla moglie A__________ nel marzo 2005 e del conseguente divorzio pronunciato il 28 giugno 2005, considerando inoltre esigibile il suo rientro in Bosnia-Erzegovina;

che al dispositivo n. 3 della decisione è stato indicato che la stessa era definitiva;

che contro la predetta pronunzia governativa, RI 1 si aggrava ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento e postulando, in via principale, il rinnovo del suo permesso di dimora e, in via del tutto subordinata, di retrocedere gli atti all'autorità inferiore per nuovo giudizio;

che il ricorrente sostiene di avere diritto al rinnovo della sua autorizzazione di soggiorno giusta l'art. 8 CEDU;

che, dopo avere precisato che il divorzio è riconducibile ai problemi psichici di cui soffre la ex moglie, l'insorgente pone in evidenza di continuare a frequentarla e non esclude di riprendere la vita insieme a lei nel giro di pochi anni confidando in un miglioramento delle sue condizioni di salute;

che egli chiede inoltre di assegnargli un termine di 20 giorni per produrre la documentazione medica relativa alla patologia di cui soffre la ex consorte;

che il dipartimento e il Consiglio di Stato propongono per contro di dichiarare irricevibile il gravame;

considerato, in diritto

che in materia di diritto degli stranieri la competenza del Tribunale cantonale amministrativo a statuire in merito ai gravami inoltrati avverso le decisioni del Consiglio di Stato è data soltanto nella misura in cui queste ultime possono essere impugnate con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale (cfr. art. 10 lett. a LALPS);

che giusta l'art. 100 cpv. 1 lett. b n. 3 OG, in materia di polizia degli stranieri il ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale non è esperibile contro il rilascio o il rifiuto di permessi al cui ottenimento la legislazione federale non conferisce un diritto;

che l'art. 4 LDDS sancisce che l'autorità competente decide liberamente, nei limiti delle disposizioni della legge e dei trattati con l'estero, in merito alla concessione del permesso di dimora o di domicilio: lo straniero ha quindi un diritto all'ottenimento di un simile permesso solo laddove tale pretesa si fonda su di una disposizione particolare del diritto federale o di un trattato internazionale (DTF 127 II 60 consid. 1a, 126 II 425 consid. 1 con rinvii);

che l'interessato non può prevalersi di una disposizione particolare del diritto federale o di un accordo internazionale da cui potrebbe derivare un diritto al rinnovo del suo permesso di dimora;

che non esiste infatti alcun trattato conchiuso tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica di Bosnia-Erzegovina (o l'allora ex Jugoslavia) dal quale potrebbe scaturire un diritto in tal senso;

che autorizzato il 22 marzo 2001 a risiedere in Svizzera nell'ambito del ricongiungimento familiare per vivere insieme alla moglie A__________, l'insorgente è stato posto al beneficio di un permesso di dimora annuale in virtù dell'art. 38 OLS, la consorte essendo anch'ella titolare di un identico permesso;

che infatti giusta l'art. 38 cpv. 1 OLS, l’autorità cantonale di polizia degli stranieri può autorizzare lo straniero a farsi raggiungere in Svizzera dal coniuge e dai figli sotto i 18 anni, non coniugati, di cui deve prendersi cura;

che, tuttavia, a seguito della separazione di fatto avvenuta nel corso del mese di marzo 2005 e del successivo divorzio pronunciato il 28 giugno successivo, il ricorrente non può più prevalersi di tale disposto per poter continuare a soggiornare nel nostro paese;

che contrariamente a quanto assume il ricorrente, l'ammissibilità del gravame non può essere data nemmeno dall'art. 8 CEDU in quanto egli non può invocare la protezione della vita familiare garantita da tale disposto, non essendovi più vita coniugale;

che l'art. 8 CEDU è applicabile soltanto per i concubini il cui matrimonio è imminente e seriamente voluto, ciò che non è evidentemente il caso nella presente fattispecie (cfr. Alain Wurzburger, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, in: RDAF 1997 I pag. 284);

che in esito alle considerazioni che precedono, il ricorso dev'essere dichiarato irricevibile per difetto di competenza di questo Tribunale a statuire sul gravame, senza che occorra esaminarne la tempestività;

che la tassa di giudizio posta a carico del soccombente è limitata al dispendio lavorativo occasionato dall'impugnativa (art. 28 PAmm).

Per questi motivi,

visti gli art. 1, 4, 9 LDDS; 38 OLS; 100 cpv. 1 lett. b n. 3 OG; 8 CEDU; 10 lett. a LALPS; 3, 28, 43, 60 PAmm;

dichiara e pronuncia:

  1. Il ricorso è irricevibile.

  2. Tassa e spese di giustizia, per complessivi fr. 500.–, sono a carico del ricorrente.

  3. Intimazione a:

terzi implicati

  1. CO 1
  2. CO 2

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il segretario

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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Palavras-chave

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Questão jurídica principal

Whether the Administrative Court had jurisdiction to hear the appeal against the State Council's decision on renewal of a residence permit.

Decisão extraída

The court lacked jurisdiction because the permit was one for which federal law conferred no enforceable right, so the administrative-law appeal was unavailable.

Fundamentação extraída

Under Art. 100(1)(b)(3) OG and Art. 4 LDDS, appealability exists only if a specific federal rule or treaty grants a right. No such treaty or provision applied here.

Questão jurídica principal

Whether the applicant had a right to renewal of the residence permit after divorce based on family reunification or Article 8 ECHR.

Decisão extraída

No enforceable right existed after the factual separation and divorce; Article 8 ECHR did not help because family life as spouses had ended.

Fundamentação extraída

The permit had been granted only for reunification with the spouse under Art. 38 OLS. Once cohabitation ceased and the marriage was dissolved, that basis fell away; Article 8 ECHR protects family life only where it still exists, or in narrowly defined pre-marital situations not present here.

Questão jurídica principal

Who should bear the court costs.

Decisão extraída

The applicant had to pay the court costs, limited to CHF 500.

Fundamentação extraída

As the unsuccessful party, he was charged only the work triggered by the appeal under Art. 28 PAmm.

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