Municipal building fine reduced for illegal landfill

52.2006.57Outro Tribunal23 de abr. de 2007Partially Granted

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Resumo

RI 1, owner of agricultural parcel no. 15, had excavated and filled a pit with construction debris without authorization. The municipality imposed a CHF 6,000 building fine, which the Council of State upheld. On appeal, RI 1 argued lack of intent and disproportionality, relying on the later complete restoration of the land at a cost of more than CHF 100,000. The Administrative Court found the violation serious and the fault significant, but held that the municipal sanction was too severe in light of the restoration costs and reduced the fine to CHF 3,000. Costs of CHF 300 were placed on the appellant.

Regest

Art. 46 LE; proportionality of a municipal building fine for unauthorized landfill on agricultural land. When determining the fine under Art. 46 LE, the municipality must assess the gravity of the infraction and the fault; intentional conduct and recidivism may justify departure from the statutory maxima. Under Art. 44 cpv. 3 LE, a sanction may be combined with a restoration order, but the overall response must respect proportionality. Where the unlawful condition has subsequently been fully remedied at considerable cost, an original fine may prove excessive and require reduction, even if the infringement remains serious (consid. 3-5).

Texto completo

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 52.2006.57

Data decisione, Autorità: 23.04.2007, TRAM

Titolo: Multa edilizia

Incarto n. 52.2006.57

Lugano 23 aprile 2007

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi, Matteo Cassina

segretario:

Flavio Canonica, vicecancelliere

statuendo sul ricorso 10 febbraio 2006 di

RI 1 rappr. da: RA 1

contro

la decisione 24 gennaio 2006 (n. 361) del Consiglio di Stato, che ha respinto il gravame presentato dal ricorrente contro la risoluzione 17 novembre 2005 con cui il CO 1 gli ha inflitto una multa di fr. 6'000.– per aver abusivamente interrato degli inerti sulla part. 15 di __________;

viste le risposte:

  • 21 febbraio 2006 del Consiglio di Stato;

  • 22 febbraio 2006 del CO 1;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto, in fatto

che RI 1 è proprietario della part. 15 RFD di __________, situata nella zona agricola SAC;

che nell'ambito dei lavori di pavimentazione della strada che attraversa il fondo, avvenuti nel 2001, il ricorrente ha - tra l'altro -effettuato senza autorizzazione uno scavo di m 12 x 15 x 2.50, onde depositarvi detriti di vario genere, segnatamente scarti edili;

che per questi fatti il municipio ha avviato nei confronti del ricorrente una procedura di contravvenzione e il 17 novembre 2005 gli ha inflitto una multa edilizia di fr. 6'000.– ai sensi dell'art. 46 LE;

che con giudizio 24 gennaio 2006 il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso presentato dal ricorrente contro il suddetto provvedimento municipale;

che, tenuto conto della gravità dell'infrazione commessa, di alcuni precedenti abusi edilizi e della colpa dell'insorgente, che avrebbe agito intenzionalmente, la multa inflittagli sarebbe tutto sommato proporzionata;

che contro la suddetta decisione governativa, RI 1 insorge ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo che la multa venga ridotta a fr. 500.–;

che il ricorrente sostiene di non aver agito intenzionalmente, ma di aver erroneamente ritenuto di essere stato autorizzato a realizzare la controversa discarica nell'ambito dei lavori di pavimentazione autorizzati nel 2001;

che egli avrebbe nel frattempo dato seguito all'ordine di ripristino impartitogli dal municipio il 10 maggio 2005, risanando lo stato naturale del fondo per un costo complessivo di oltre fr. 100'000.-;

che, considerato che le infrazioni edilizie precedentemente commesse risalgono a più di cinque anni prima, il provvedimento litigioso violerebbe dunque il principio di proporzionalità;

che all'accoglimento del ricorso si oppongono il Consiglio di Stato e il CO 1;

considerato, in diritto

che la competenza del Tribunale cantonale amministrativo (art. 46 cpv. 5 LE e 148 cpv. 3 LOC), la legittimazione attiva del ricorrente (art. 43 PAmm) e la tempestività del gravame (art. 46 cpv. 1 PAmm) sono certe;

che il ricorso è dunque ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm);

che le contravvenzioni alla LE, ai piani regolatori ed ai regolamenti edilizi comunali sono punite dal municipio con la multa fino a fr. 5'000.- se è stata omessa una domanda di costruzione sottoposta alla procedura ordinaria; con l'ammonimento o con la multa sino a fr. 500.- se è stata omessa una notifica; con la multa fino a fr. 10'000.- negli altri casi (art. 46 cpv. 1 LE);

che nel caso in cui l'autore è recidivo, ha agito intenzionalmente o per fine di lucro, il municipio non è vincolato da questi massimi (art. 46 cpv. 2 LE);

che la multa deve essere commisurata alla gravità dell'infrazione e, se del caso, della colpa ( art. 46 cpv. 3 LE); sono punibili tutte le persone che hanno concorso all'infrazione, anche solo per negligenza;

che l’ordine di ripristino o la sanzione pecuniaria non escludono la contravvenzione, specie nei casi gravi; il cumulo dei provvedimenti deve rispettare il principio della proporzionalità (art. 44 cpv. 3 LE);

che in concreto il ricorrente contesta soltanto l'importo della multa inflittagli; ammette invece l'addebito mossogli dal municipio, ovvero di aver violato la legge dal profilo formale e materiale per aver riempito con materiali inerti lo scavo precedentemente realizzato fuori della zona edificabile;

che l'infrazione commessa appare senz'altro grave, ritenuto in particolare che il fondo in questione è ubicato in una zona agricola SAC, ovvero particolarmente idonea all'utilizzo colturale;

che anche la colpa imputabile al ricorrente appare importante; egli non può seriamente sostenere di essersi ritenuto erroneamente autorizzato a realizzare il controverso intervento nell'ambito della licenza edilizia accordatagli nel 2001 per la pavimentazione della strada;

che egli non è nemmeno nuovo a simili abusi edilizi;

che, dando seguito all'ordine di ripristino impartitogli dal municipio, l'insorgente ha tuttavia provveduto a risanare completamente il fondo in questione, eliminando tutto il materiale inerte precedentemente interrato in vari punti della proprietà;

che tale risanamento ha comportato ingenti costi, stimati in oltre fr. 100'000.–;

che, tenuto conto delle conseguenze economiche dell'ordine di ripristino, il provvedimento municipale appare tutto sommato troppo severo;

che una multa di fr. 3'000.– si configura invece come un provvedimento adeguato alle specifiche circostanze del caso concreto;

che, stante quanto precede, il ricorso va dunque parzialmente accolto, riducendo l'importo della multa;

che la tassa di giustizia è posta a carico del ricorrente, secondo il suo grado di soccombenza;

che non si assegnano ripetibili;

Per questi motivi,

visti gli art. 44, 46 LE; 18, 28, 31, 43, 46, 60, 61, 65 PAmm;

dichiara e pronuncia:

  1. Il ricorso è parzialmente accolto.

§. Di conseguenza la multa inflitta al ricorrente è ridotta a

fr. 3'000.–.

2.La tassa di giustizia e le spese di fr. 300.– sono a carico del ricorrente.

  1. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 ss LTF). Qualora non sia proponibile il ricorso in materia di diritto pubblico, entro il medesimo termine è ammesso il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale (art. 113 ss LTF).

  2. Intimazione a:

; ; ; .

terzi implicati

  1. CO 1
  2. CO 2
  3. CO 3

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il segretario

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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