Public procurement exclusion based on unlawful CCL requirement

52.2006.43Outro Tribunal28 de fev. de 2006Granted

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Resumo

RI 1 challenged its exclusion from a municipal procurement for landscaping works and the ensuing award to CO 1. The administrative court held that the tender clause requiring proof of affiliation to the paritetic commission and compliance with the trade CCL was contrary to federal law, because a contracting authority may require compliance with labor obligations but may not condition participation on having signed a CCL that is not generally binding. The exclusion was annulled, the award to CO 1 was also set aside, and the matter was remitted to the municipality for a new decision. Court costs of CHF 400 were imposed on the municipality.

Regest

Art. 5 lett. c LCPubb; public procurement requirements and exclusion of bidders for lack of CCL affiliation. A contracting authority may require proof of compliance with social and labor-law obligations, including observance of applicable collective agreements, but it may not make participation dependent on the bidder’s own accession to a sectoral CCL. Such a clause, where the CCL has not been declared generally binding, conflicts with federal law and is ineffective, since it circumvents the statutory regime governing extension of collective agreements. Where the unlawful exclusion is set aside, the award based on that exclusion must also be annulled and the matter remitted for a new award decision (consid. 4).

Texto completo

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 52.2006.43

Data decisione, Autorità: 28.02.2006, TRAM

Titolo: Delibera per opere da giardiniere

Incarto n. 52.2006.43

Lugano 28 febbraio 2006

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi, Matteo Cassina

segretario:

Leopoldo Crivelli

statuendo sul ricorso 3 febbraio 2006 della

RI 1

contro

la decisione 23 gennaio 2006 del municipio di CO 2 che delibera alla ditta CO 1 le opere di sistemazione esterna del nuovo posteggio comunale;

vista la risposta 17 febbraio 2006 del municipio di CO 2;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto, in fatto

che il 21 novembre 2006 il municipio di CO 2 ha messo a concorso le opere da giardiniere necessarie al nuovo posteggio comunale alla gradinata Pometta;

che il concorso era retto dalla LCPubb ed impostato secondo la procedura libera;

che alla posizione 252.110 il capitolato chiedeva ai concorrenti di allegare all'offerta le dichiarazioni ufficiali attestanti il pagamento dei contributi sociali e delle imposte;

che fra le attestazioni da allegare figurava anche l'attestato di affiliazione alla Commissione Paritetica ed al rispetto del CCL;

che la disposizione del capitolato comminava l'immediata esclusione dell'offerente dalla gara in caso di mancata presentazione anche di un solo documento richiesto;

che in tempo utile sono pervenute al comunale le offerte otto ditte del ramo, fra cui quella della ricorrente di fr. 39'970.91;

che, valutate le offerte pervenutegli, il 23 gennaio 2006 il municipio ha aggiudicato i lavori alla ditta CO 1 per l'importo di fr. 48'015.45;

che la ditta RI 1 è stata esclusa perché ha omesso di allegare all'offerta l'attestato comprovante il pagamento dei contributi LPP e le dichiarazioni comprovanti il pagamento dei contributi professionali ed il rispetto del CCL;

che contro la predetta decisione la RI 1 insorge davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento;

che l'insorgente sostiene di aver prodotto l'attestato comprovante il pagamento dei contributi LPP; ammette di non aver allegato le dichiarazioni comprovanti il pagamento dei contributi professionali ed il rispetto del CCL, ma sostiene di non essere stata in grado, perché non ha aderito al CCL, che non è obbligatorio;

che il municipio riconosce che la ricorrente ha effettivamente prodotto l'attestato comprovante il pagamento dei contributi LPP; chiede tuttavia che la decisione sia confermata perché il capitolato esigeva comunque la produzione delle dichiarazioni attestanti il pagamento dei contributi professionali ed il rispetto del CCL;

che la CO 1 non ha presentato osservazioni;

considerato, in diritto

che la competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 36 cpv. 1 LCPubb;

che in quanto partecipante alla gara, la ricorrente è legittimata a contestare la decisione di esclusione dall'aggiudicazione; in caso di successo, sarà abilitata anche ad impugnare la decisione di aggiudicazione;

che il ricorso, tempestivo, è ricevibile in ordine e può essere deciso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm);

che secondo l'art. 5 lett. c LCPubb il committente deve aggiudicare la commessa unicamente a offerenti che garantiscono l'adempimento degli obblighi verso le istituzioni sociali, in particolare il rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei lavoratori e dei contratti collettivi di lavoro vigenti nei Cantoni per categorie di arti e mestieri, ritenuto che dove non esistono fanno stato i contratti nazionali mantello;

che la norma non pretende che i concorrenti abbiano anche sottoscritto i CCL di categoria; una simile esigenza è contraria al diritto federale, segnatamente alla legge federale concernente il conferimento del carattere obbligatorio generale al CCL, poiché si traduce in un'elusione delle disposizioni procedurali e materiali che regolano l'estensione di queste convenzioni (DTF 124 I 107 seg., in particolare consid. 4 c) cc, pag. 116; STA 30.7.2001 in re G.M. consid. 3; M. Wagner, Baurecht n. 4/99, pag. 139; H. Lang, Offertenbehandlung und Zuschlag im öffentlichen Beschaffungs-wesen, ZBl 2000, pag. 237 consid. 3 b/cc in fine; P. Gauch / H. Stöckli, Thèses sur le nouveau droit fédéral des marchés publics, pag. 29 in fine);

che, nel caso concreto, la condizione del capitolato che impone ai concorrenti di allegare all'offerta una certificazione di affiliazione alla commissione paritetica, attestante il rispetto del CCL del ramo dei giardinieri, che non è mai stato dichiarato obbligatorio, ed una dichiarazione comprovante l'avvenuto pagamento dei contributi professionali, dovuti soltanto dagli imprenditori convenzionati, preclude di fatto qualsiasi possibilità di partecipare alla gara alle ditte che non hanno sottoscritto tale contratto;

che la condizione, contraria al diritto federale, non può dunque esplicare effetti;

che, stando così le cose, il ricorso va accolto, annullando il provvedimento che esclude la ricorrente dalla gara;

che, di conseguenza, va pure annullata la decisione di aggiudicazione;

che gli atti vanno rinviati al municipio, affinché riammessa la RI 1, statuisca nuovamente sulle due offerte rimaste in gara;

che non avendo la CO 1 resistito al ricorso, la tassa di giustizia è posta esclusivamente a carico del comune secondo soccombenza (art. 28 PAmm).

Per questi motivi,

visti gli art. 5, 36, 37 LCPubb; 3, 18, 28, 60, 61, 65 PAmm;

dichiara e pronuncia:

  1. Il ricorso è accolto.

§. Di conseguenza:

1.1. la decisione 23 gennaio 2006 del municipio di CO 2 è annullata;

1.2. gli atti sono rinviati al municipio per nuova decisione.

  1. La tassa di giustizia di fr. 400.- è a carico del comune di CO 2.

  2. Intimazione a:

; ; .

terzi implicati

  1. CO 1
  2. CO 2

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il segretario

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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