Driver’s license medical testing for possible cocaine dependence

52.2006.352Outro Tribunal18 de dez. de 2006Dismissed

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Resumo Omnilex

RI 1 challenged a cantonal decision requiring weekly medical controls for three months, including urine screenings, to determine whether his admitted occasional cocaine use amounted to a drug dependency affecting driving fitness. The Tribunal cantonal amministrativo held that the police inquiry and the admission of cocaine use justified a preliminary medical investigation under the road traffic rules. It found the measure proportionate and useful for clarifying the appellant’s habits and possible dependency. The appeal was therefore dismissed, and the appellant was ordered to pay court costs of CHF 1,000.

Sumário Omnilex

Art. 14 cpv. 2 lett. c, 16 cpv. 1 and 16d cpv. 1 lett. b LCStr; Art. 11b lett. a OAC: when a driver’s statements and surrounding circumstances give rise to concrete indications of drug use, the authority may order targeted medical clarification measures, including periodic urine tests, to determine whether a dependency exists and whether fitness to drive is affected. Safety-based measures must be assessed ex officio and with particular caution, but they are admissible if they are suitable, necessary in the individual case and not excessively intrusive; full specialist expertise is not required where preliminary clarification can exclude or confirm relevant consumption habits (consid. 2-3).

Texto completo

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 52.2006.352

Data decisione, Autorità: 18.12.2006, TRAM

Titolo: Licenza di condurre. Indagini (controlli medici settimanali con screening delle urine per la durata di 3 mesi) per accertare se ed in che misura un conducente che ammette un consumo solo saltuario di cocaina fa uso di droga

Incarto n. 52.2006.352

Lugano 18 dicembre 2006

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi, Matteo Cassina

segretario:

Leopoldo Crivelli

statuendo sul ricorso 2 novembre 2006 di

RI 1 patrocinato da: PA 1

contro

la decisione 10 ottobre 2006 (no. 4906) del Consiglio di Stato, che ha respinto l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la risoluzione 31 agosto 2006 con cui la Sezione della circolazione, Ufficio giuridico, gli ha imposto la presentazione di un certificato medico attestante l'insussistenza di tossicomania e la sua idoneità alla guida in esito a controlli medici settimanali per un periodo di tre mesi;

vista la risposta 14 novembre 2006 del Consiglio di Stato;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto, in fatto

A. RI 1 è nato il 5 gennaio 1970 ed ha ottenuto la licenza di condurre veicoli a motore nel 1988. Il 9 giugno 2006 è stato interrogato dal servizio antidroga della polizia cantonale nell'ambito di un'inchiesta svolta a __________ per reati legati alla LF sugli stupefacenti. In tale occasione, il nominato ha ammesso di consumare saltuariamente della cocaina, specificando di averne acquistato ca. 100 gr. negli ultimi tre anni per uso esclusivamente personale.

B. Informata di questi fatti, il 19 luglio 2006 la Sezione della circolazione ha prospettato a RI 1 l'adozione di una misura amministrativa di revoca della licenza di condurre. Raccolte le osservazioni dell'interessato, con decisione 31 agosto 2006 l'autorità cantonale gli ha imposto controlli medici settimanali per un periodo di tre mesi e la susseguente presentazione di un certificato medico attestante l'assenza di una tossicomania, da un lato, e la sua idoneità alla guida, dall'altro.

C. Con giudizio 10 ottobre 2006, il Consiglio di Stato ha confermato tale provvedimento, respingendo l'impugnativa contro di esso presentata da RI 1.

In sostanza, l'autorità di ricorso di prime cure ha ritenuto che i controlli imposti al ricorrente al fine di escludere una sua dipendenza dal consumo di stupefacenti nell'interesse della sicurezza della circolazione fossero legittimi ed adeguati.

D. Contro il predetto giudizio governativo RI 1 insorge ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo che venga annullato unitamente alle misure di controllo imposte dalla Sezione della circolazione.

Secondo il ricorrente, che ribadisce di aver consumato cocaina solo occasionalmente e mai prima di mettersi al volante, nella fattispecie non sussistono le premesse oggettive per ordinare costosi esami settimanali delle urine. Dalle circostanze

  • soggiunge l'insorgente - non emergono elementi tali da revocare in dubbio la sua idoneità alla guida, né risultano sufficienti indizi per giustificare misure investigative sulla sua persona.

E. All'accoglimento del ricorso si oppone il Consiglio di Stato, senza formulare particolari osservazioni.

Considerato, in diritto

  1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo, la legittimazione attiva del ricorrente e la tempestività dell'impugnativa sono date dagli art. 10 cpv. 2 LALCStr, nonché 43 e 46 PAmm grazie al rinvio di cui all'art. 10 cpv. 3 LALCStr.

II ricorso è pertanto ricevibile in ordine e può essere deciso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm).

  1. 2.1. A norma dei combinati art. 14 cpv. 2 lett. c, 16 cpv. 1 e 16d cpv. 1 lett. b LCStr, la licenza di condurre deve essere revocata se il conducente soffre di una forma di dipendenza che esclude l'idoneità alla guida. Le revoche a scopo di sicurezza servono a proteggere la circolazione contro i conducenti non idonei. Sono ordinate se il conducente non è idoneo a condurre veicoli a motore per ragioni mediche o psichiche, per il vizio del bere o tossicomania, o altre incapacità, segnatamente di natura caratteriale. In tal caso, la licenza viene ritirata a tempo indeterminato (art. 16d cpv. 1 LCStr).

2.2. La revoca di sicurezza della licenza di condurre a cagione di tossicomania presuppone l'esistenza di una dipendenza. II Tribunale federale (DTF 127 II 122 consid 3c) reputa affetto da tossicodipendenza l'individuo che presenta più di qualsiasi altra persona il rischio di mettersi al volante di un veicolo in uno stato - durevole o temporaneo - pericoloso per la circolazione. Nell'interesse della sicurezza del traffico stradale deve essere assimilato alla tossicodipendenza anche il consumo regolare di stupefacenti, qualora, per quantità e frequenza, esso sia suscettibile di diminuire l'attitudine alla guida dell'interessato. L'inidoneità può essere ammessa in particolare allorquando una persona dedita al consumo di droga non è più in grado di scindere l'uso della droga dalla guida di un veicolo a motore, o se vi è un rischio importante che si ponga al volante sotto l'effetto pieno di una sostanza stupefacente (DTF 124 II 559 consid. 3d).

2.3. La revoca di sicurezza comporta una limitazione tangibile della personalità del conducente colpito dal provvedimento. L'autorità competente è quindi tenuta ad analizzare d'ufficio e con particolare circospezione la situazione della persona interessata, decidendo volta per volta la natura e l'estensione degli esami necessari. Secondo la più recente giurisprudenza, l'inidoneità alla guida per impiego di droga deve essere accertata assumendo informazioni sulle abitudini di consumo del conducente, segnatamente sulla frequenza, la quantità e le circostanze dell'assunzione di stupefacenti e/o bevande alcoliche, così come sulla personalità del soggetto, in particolare riguardo al consumo di droga nell'ambito della circolazione stradale. In alcuni casi, l'inidoneità alla guida per consumo di stupefacenti deve essere accertata tramite una perizia medica specialistica, alla quale si può senz'altro rinunciare allorquando la tossicomania è manifesta e particolarmente grave (DTF 129 II 82 consid. 2.2, 128 II 335 consid. 4b e rinvii, 127 II 122 consid. 3b e 4b; sul tema vedi inoltre Michiels/Gache, Dépendance et statut de conducteur, RDAF 2004 p. 315 ss., in particolare p. 348-351).

  1. Nell'evenienza concreta, la Sezione della circolazione ha ritenuto necessario imporre al ricorrente dei controlli medici settimanali per la durata di tre mesi, con l'obbligo di presentare al termine di tale periodo un certificato medico attestante l'assenza di una tossicodipendenza e la sua idoneità alla guida. II Consiglio di Stato ha tutelato tale provvedimento, in considerazione della necessità di valutare d'ufficio la situazione personale dell'interessato prima di pronunciare un eventuale ritiro del permesso a scopo di sicurezza. Da parte sua, il ricorrente contesta tale conclusione, adducendo che il consumo sporadico di cocaina non giustifica affatto le misure investigative adottate dalla competente autorità cantonale.

Le risultanze dell'inchiesta di polizia nella quale è incappato RI 1 impongono invece che la sua situazione venga esplorata con cura. Il fatto che abbia ammesso di consumare cocaina - anche solo saltuariamente - obbliga la Sezione della circolazione ad approfondire l'intensità dell'indubbio rapporto che egli intrattiene con gli stupefacenti e, all'occorrenza, le conseguenze di tale legame dal profilo della sua idoneità alla guida. Questo, evidentemente, nel preminente interesse della sicurezza della circolazione stradale e a prescindere dall'assenza di reati riconducibili alla guida di veicoli a motore sotto l'influsso di droga.

Alla luce della giurisprudenza federale dinanzi evocata, occorre quindi che si assumano informazioni sulle abitudini dell'interessato e si accerti il grado di assiduità del suo consumo di cocaina tramite regolari controlli delle urine. La dipendenza dalla droga può essere infatti assodata in base a conclusioni fondate sulla presenza di tracce di stupefacenti nell'urina e, di regola cumulativamente, sui dati scientifici basati sull'esperienza corroborati da constatazioni mediche effettuate sul soggetto stesso. A tale scopo, l'autorità competente può imporre controlli medici come quelli in discussione sulla scorta degli art. 14 LCStr e 11b lett. a OAC. Nel caso in cui i controlli dovessero dare esiti sostanzialmente negativi, non occorreranno ulteriori investigazioni. Viceversa, qualora dovesse risultare un consumo che trascende l'occasionalità riconosciuta dal ricorrente, bisognerà valutare la dipendenza dalla droga, rispettivamente la sua idoneità alla guida, con un'appropriata perizia specialistica.

Posto che ogni caso deve essere valutato singolarmente e che quello all'esame merita una sorta di indagine preliminare, questo Tribunale ritiene in conclusione che le misure adottate dalla Sezione della circolazione non prestino il fianco a critiche. Esse si avverano mezzo appropriato e non particolarmente incisivo per raccogliere dati utili nel contesto di un processo inteso a determinare se sussistono ancora le condizioni legali per il rilascio della licenza di condurre dell'insorgente.

  1. Sulla scorta di quanto precede, il ricorso va pertanto respinto.

La tassa di giustizia e le spese seguono la soccombenza (art. 28 PAmm).

Per questi motivi,

visti gli art. 14 cpv. 2 lett. c, 16 cpv. 1, 16d cpv. 1 lett. b LCStr; 11b OAC; 10 LALCStr; 18, 28, 43, 46 PAmm;

dichiara e pronuncia:

  1. Il ricorso è respinto.

  2. La tassa di giustizia di fr. 1’000.- è a carico del ricorrente.

  3. Contro la presente decisione, nella misura in cui è fondata sul diritto pubblico federale, è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale di Losanna nel termine di 30 giorni dall'intimazione.

  4. Intimazione a:

rappr. dall'

; Ufficio federale delle strade, segreteria provvedimenti amministrativi, 3003 Berna.

terzi implicati

  1. CO 1
  2. CO 2

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il segretario

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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Palavras-chave

driver’s licensedrug dependencemedical examinationurine screeningroad safetyfitness to driveproportionalityadministrative measure

Extraído pela Omnilex

Questão jurídica principal

Whether weekly medical checks and urine screenings were lawful to assess possible drug dependence and driving fitness.

Decisão extraída

Yes. The authority may order a preliminary medical investigation, including regular urine tests, when admissions and police inquiry create sufficient indications of drug use affecting fitness to drive.

Fundamentação extraída

Safety-based withdrawal and related investigative measures must be assessed case by case. Admitting cocaine use justified further clarification of habits, frequency and extent of consumption; the chosen measure was suitable and not excessively intrusive.

Questão jurídica principal

Whether the appeal against the cantonal decision should be upheld and the measure annulled.

Decisão extraída

No. The challenged decision was confirmed and the appeal rejected.

Fundamentação extraída

The authority properly applied the rules on safety-based license withdrawal and on medical clarification of suspected drug dependence.

Questão jurídica principal

Court costs.

Decisão extraída

The appellant must pay the court fee.

Fundamentação extraída

Costs follow the unsuccessful party.

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