Revision request inadmissible as premature in residence permit case

52.2005.228Outro Tribunal11 de jul. de 2005Inadmissible

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Resumo Omnilex

RI 1 sought revision of a 15 June 2005 judgment that had upheld revocation of her residence permit. She argued that she had resumed living with her husband from 1 June 2005 and relied on a lease agreement. The Administrative Court held that revision was inadmissible because the underlying judgment was still open to ordinary appeal to the Federal Supreme Court and thus revision was premature. In any event, no revision ground existed: the alleged reconciliation predated the judgment, and the lease did not show a newly discovered decisive fact. The request was declared inadmissible and the applicant was ordered to pay court costs of CHF 500.

Sumário Omnilex

Art. 35 lett. d, 36, 38 and 48 PAmm; revision against an administrative judgment is inadmissible when the alleged defect can still be raised by ordinary appeal, and it is in any event unavailable absent a post-decision new fact or a decisive piece of evidence that, despite due diligence, could not have been produced in the prior proceedings. New facts are only those already existing at the relevant time but previously unknown or unavailable without fault; evidence based on a circumstance predating the judgment does not satisfy this requirement if it was already available before the decision. Under Art. 48 PAmm the authority may summarily reject clearly inadmissible revision requests.

Texto completo

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 52.2005.228

Data decisione, Autorità: 11.07.2005, TRAM

Titolo: irricevibilità di un'istanza di revisione contro una sentenza del Tribunale cantonale amministrativo in materia di revoca di un permesso di dimora

Incarto n. 52.2005.228

Lugano 11 luglio 2005

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi e Matteo Cassina

segretario:

Thierry Romanzini, vicecancelliere

statuendo sull'istanza di revisione 1° luglio 2005 di

RI 1 patrocinata dalla PA 1

contro

la sentenza 15 giugno 2005 con cui il Tribunale cantonale amministrativo ha respinto il ricorso 26 aprile 2005 inoltrato dall'istante avverso la decisione 5 aprile 2005 del Consiglio di Stato che conferma la revoca del suo permesso di dimora pronunciata il 28 febbraio 2005 dalla Sezione dei permessi e dell'immigrazione del Dipartimento delle istituzioni;

richiamato l'art. 48 PAmm;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto, in fatto

che la cittadina serbomontenegrina RI 1 (1968) si è sposata il 15 aprile 2002 nel proprio paese d'origine con il cittadino elvetico M__________;

che il 7 agosto 2002, ella è entrata in Svizzera per vivere insieme al marito, ottenendo per questo motivo un permesso di dimora annuale, con prossima scadenza fissata per il 6 agosto 2005;

che con risoluzione 28 febbraio 2005 la Sezione dei permessi e dell'immigrazione del Dipartimento delle istituzioni ha deciso di revocare il permesso di dimora a RI 1 in quanto dal mese di settembre 2003 ella non viveva più insieme al marito, ritenendo pertanto che invocasse il suo matrimonio in maniera manifestamente abusiva per continuare a soggiornare nel nostro paese;

che la predetta decisione è stata confermata sia dal Consiglio di Stato il 5 aprile 2005 sia dal Tribunale cantonale amministrativo il 15 giugno 2005;

che con istanza di revisione 1° luglio 2005, RI 1 chiede al tribunale di rivedere il predetto giudizio, sostenendo di essere ritornata a vivere insieme al marito a partire dal 1°giugno 2005;

che a comprova di tale fatto ella produce il contratto di locazione sottoscritto insieme al marito, non datato, per un appartamento di 3 locali a partire dal 1° giugno 2005;

che l'istante rileva di avere notificato tale documento a questo tribunale già il 15 giugno 2005, il quale non ha potuto prenderlo in considerazione in quanto ricevuto proprio il giorno dell'intimazione della sentenza;

che l'istanza non è stata intimata alla controparte;

considerato, in diritto

che giusta l’art. 48 PAmm l’autorità di ricorso può, immediatamente o dopo richiamo degli atti, decidere con breve motivazione di respingere il ricorso se esso si riveli inammissibile o manifestamente infondato;

che la norma è applicabile anche alle istanze di revisione (RDAT 1983 n. 32; Marco Borghi/ Guido Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, ad art. 48);

che giusta l'art. 35 lett. d PAmm è dato il rimedio della revisione se l'istante, dopo la decisione, è venuto a conoscenza di fatti nuovi rilevanti o ha scoperto prove decisive che non aveva potuto fornire, senza sua colpa, nella procedura precedente;

che nuovi, ai sensi dell'art. 35 lett. d PAmm, sono soltanto quei fatti che già si erano verificati al momento in cui potevano ancora essere allegati nella procedura precedente, ma che non sono stati addotti perché la parte interessata, pur facendo uso della necessaria diligenza, non ne era a conoscenza o non aveva motivo di farli valere (cfr. Marco Borghi/ Guido Corti, op. cit., ad art. 35 n. 2);

che giusta l'art. 36 PAmm, la domanda deve essere proposta all'autorità che ha giudicato in ultima istanza entro 15 giorni dalla scoperta del motivo di revisione di cui all'art. 35 lett. d PAmm;

che la revisione è un mezzo di impugnazione straordinario, in principio non sospensivo (art. 38 PAmm);

che la revisione non è data quando il difetto lamentato può essere censurato impugnando la decisione attraverso la via ordinaria di ricorso (RDAT II-1995, n. 17);

che in concreto la sentenza 15 giugno 2005 di questo tribunale è tuttora impugnabile mediante ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale e di conseguenza l'istanza di revisione si rivela, già per questo motivo, inammissibile poiché prematura;

che l'istanza è in ogni caso irricevibile, perché il motivo di revisione invocato dall'interessata non è dato nel caso di specie;

che ella sostiene di essere tornata a vivere con il marito a partire dall'inizio di giugno 2005: a comprova di tale fatto, produce un contratto di locazione sottoscritto dai coniugi, ancorché non datato, per un appartamento di 3 locali con effetto dal 1° giugno 2005;

che secondo le dichiarazioni dell'istante, l'asserita riconciliazione si sarebbe quindi verificata ben due settimane prima dell'emanazione della sentenza di questo tribunale (cfr. istanza, pag. 4 in fondo);

che, oltretutto, è perlomeno dubbio che, se versato tempestivamente agli atti, il contratto di locazione in parola avrebbe potuto rappresentare un elemento suscettibile di influire sull'esito della causa;

che, di conseguenza, l'istante non è venuta a conoscenza di fatti nuovi e rilevanti dopo la decisione, né ha scoperto prove decisive che non aveva potuto fornire, senza sua colpa, nella procedura precedente;

che in esito alle considerazioni che precedono, l'istanza di revisione va dichiarata irricevibile e non merita ulteriore disamina;

che la tassa di giudizio segue la soccombenza (art. 28 PAmm).

Per questi motivi,

visti gli art. 3, 28, 35, 38, 48 PAmm;

dichiara e pronuncia:

  1. L'istanza è irricevibile.

  2. La tassa di giustizia di fr. 500.– è a carico dell'istante.

  3. Intimazione a:

terzi implicati

  1. CO 1
  2. CO 2

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il segretario

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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Palavras-chave

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Questão jurídica principal

Whether the request for revision was admissible while the prior judgment was still open to ordinary appeal

Decisão extraída

The revision request was inadmissible because the prior judgment could still be challenged by an ordinary administrative appeal to the Federal Supreme Court, making revision premature.

Fundamentação extraída

Revision is an extraordinary remedy and is not available where the alleged defect can still be raised by ordinary appeal.

Questão jurídica principal

Whether the applicant invoked a valid ground for revision based on new facts or decisive evidence

Decisão extraída

No valid revision ground was shown, because the asserted reconciliation and lease predated the judgment and did not constitute newly discovered post-decision facts or decisive evidence unavailable without fault.

Fundamentação extraída

Only facts already existing but previously unknowable despite due diligence qualify; here the alleged cohabitation started before the judgment, and the lease was at best doubtful as decisive evidence.

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