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Numero d'incarto:
52.2003.92
Data decisione, Autorità:
23.09.2003, TRAM
Incarto n.
52.2003.92
Lugano
23 settembre 2003
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Stefano Bernasconi, Matteo Cassina
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 14 marzo 2003 di
patrocinato da: avv.
contro
la decisione 25 febbraio 2003 (no. 902) del
Consiglio di Stato, che ha respinto l'impugnativa presentata dall'insorgente
avverso la risoluzione 4 ottobre 2002 con la quale la Sezione
dell'agricoltura gli ha negato l'autorizzazione di scorporare il mapp.
__________ RFD di __________ dall'azienda agricola di cui è titolare;
viste le risposte:
-
25 marzo 2003 del
Consiglio di Stato;
-
26 marzo 2003 della
commissione di vigilanza LDFR;
-
8 aprile 2003 della
Sezione dell'agricoltura;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. __________
alleva bestiame (85 capi della specie bovina) a titolo professionale nel
contesto di un'importante azienda agricola, avente una SAU complessiva di oltre
41 ettari ripartita su una novantina di particelle in gran parte affittate e
poste in prevalenza nel comune di __________. L'azienda comprende pure diversi
fondi edificati di proprietà del suo titolare, tra cui il mapp. __________ RFD
di __________. Su questo terreno di 818 mq incluso in zona R2 insiste una casa
d'abitazione occupata fino a qualche anno fa dalla famiglia __________.
B. Il 17
aprile 2002 __________ ha domandato alla Sezione dell'agricoltura (SAgr) il
permesso di cedere alla ex moglie l'abitazione primaria ubicata al mapp.
__________, adducendo che il trapasso della pregressa dimora coniugale era
stato stipulato in seno ad una convenzione sulle conseguenze accessorie del divorzio
omologata dal Pretore del Distretto di Blenio il 24 gennaio precedente.
Con
risoluzione 4 ottobre 2002 la SAgr ha negato la chiesta autorizzazione, non ravvisando
nella fattispecie i presupposti per concedere una deroga al principio del divieto
di divisione delle aziende agricole sancito dalla LDFR.
C. Adito da
__________, con pronunzia 25 febbraio 2003 il Consiglio di Stato ha confermato
la suddetta decisione.
Accertata
la sussistenza di un'azienda agricola soggetta ai vincoli di conservazione
istituiti dalla LDFR, l'autorità di ricorso di prime cure ha escluso in
sostanza che il ricorrente potesse privarla degli unici locali abitativi di cui
è provvista.
D. Contro il
predetto giudizio governativo il soccombente è insorto davanti al Tribunale
cantonale amministrativo, postulandone l'annullamento e sollecitando il
rilascio dell'autorizzazione sin qui rifiutatagli.
L'insorgente
ha ripreso in sostanza le tesi giuridiche addotte in prima istanza di ricorso,
ribadendo che il permesso gli può essere accordato in via eccezionale sulla
scorta dell'art. 60 cpv. 1 lett. b LDFR, norma che prevede un'eccezione al
divieto di divisione materiale se l'azienda agricola continua ad offrire ad una
famiglia contadina buoni mezzi di esistenza dopo la sua divisione o dopo la
separazione di un fondo o di una parte di un fondo.
In
effetti, anche senza l'abitazione al mapp. __________ l'azienda rimane un'unità
economica perfettamente in grado di offrire mezzi di esistenza sufficienti.
Prova ne è il fatto che già oggi la costruzione è occupata dalla ex moglie e
dai figli comuni, mentre il titolare dell'azienda vive in un appartamento
locato nelle sue vicinanze. D'altra parte, la casa incide solo nella misura del
21% nel limite d'aggravio di fr. 632'709.- relativo al complesso della
proprietà __________.
E. All'accoglimento
dell'impugnativa si è opposto il Consiglio di Stato, riconfermandosi nelle tesi
di diritto, allegazioni e conclusioni contenute nel giudizio impugnato.
La
commissione di vigilanza LDFR si è rimessa al giudizio del Tribunale, mentre la
SAgr ha dichiarato di non avere ulteriori osservazioni oltre a quelle
presentate davanti alla precedente istanza.
Considerato, in
diritto
- La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo discende dall'art. 13 cpv. 2
della legge di applicazione alla legge federale sul diritto fondiario rurale
del 2 dicembre 1996 (LALDFR).
Il
ricorso, inoltrato entro il termine di 30 giorni previsto dagli art. 88 cpv. 1
LDFR e 13 cpv. 3 LALDFR, è tempestivo.
L'insorgente
trae la propria potestà ricorsuale dall'art. 83 cpv. 3 prima frase LDFR, norma
che gli attribuisce la facoltà di ricorrere contro il rifiuto di un'autorizzazione.
Il
gravame è pertanto ricevibile in ordine e può essere deciso sulla base degli
atti (art. 18 cpv. 1 PAmm).
- La legge
federale sul diritto fondiario rurale (LDFR) del 4 ottobre 1991 è entrata in
vigore il 1. gennaio 1994. Essa ha lo scopo dichiarato, tra l'altro, di
promuovere la proprietà fondiaria rurale e segnatamente di conservare,
migliorandone le strutture, le aziende familiari, fondamento di un ceto rurale
sano e di un'agricoltura efficiente, orientata verso uno sfruttamento duraturo
del suolo (art. 1 cpv. 1 lett. a LDFR).
Per
favorire il raggiungimento di questo obbiettivo, la legge sottopone a vincoli
di diritto pubblico i rapporti giuridici concernenti le aziende e i fondi
agricoli, vietando in particolare - per ragioni di politica strutturale
(Bandli, Kommentar BGBB, N. 1 ad art. 58) - la divisione materiale delle
aziende (art. 58 cpv. 1 LDFR) ed il frazionamento dei fondi in particelle di
meno di 25 are (art. 58 cpv. 2 LDFR). Questo principio non è tuttavia assoluto.
Giusta l'art. 60 cpv.1 LDFR, l'autorità cantonale competente ad accordare
l'autorizzazione permette eccezioni al divieto in presenza di circostanze
particolari, segnatamente se l'azienda agricola continua ad offrire ad una
famiglia contadina buoni mezzi di esistenza dopo la sua divisione o dopo la
separazione di un fondo o di una parte di un fondo (art. 60 cpv. 1 lett. b
LDFR).
- Nel caso
di specie, a seguito del divorzio __________ ha chiesto di poter cedere alla ex
moglie la casa di abitazione posta al mapp. __________ di __________, che
unitamente a numerosi altri fondi in gran parte affittati concorre a formare l'odierna
azienda agricola di cui egli è titolare.
Il
Consiglio di Stato ha confermato il diniego dell'autorizzazione pronunciato
dalla SAgr, ritenendo in sostanza che priva dell'abitazione l'impresa avrebbe
perso irrimediabilmente il suo carattere di azienda agricola. Tale deduzione
merita di essere condivisa.
3.1. Per
l'applicazione dell'art. 58 LDFR sono considerate aziende agricole quelle
definite dall'art. 7 LDFR, nonché quelle che gestiscono almeno 3 ettari di SAU
(superficie agricola utile) in proprietà (art. 3 LALDFR).
L'art. 7
LDFR descrive l'azienda agricola come un insieme di fondi, costruzioni ed
impianti agricoli che serve da base alla produzione agricola ed implica almeno
metà della forza lavoro di una famiglia contadina, corrispondente, secondo
dottrina e giurisprudenza, a 210 giorni di lavoro all'anno, rispettivamente a
2100 ore lavorative annue (Hofer, Kommentar BGBB, N. 52 ad art. 7; Donzallaz,
Commentaire, N. 111; DTF 121 III 274). Per stabilire se si è in presenza di
un'azienda agricola devono essere presi in considerazione i fondi assoggettati
alla legge (art. 7 cpv. 3 LDFR), compresi i fondi affittati per una lunga
durata (art. 7 cpv. 4 lett. c LDFR).
3.2. In
concreto, non v'è dubbio che __________ guida un'azienda agricola ai sensi
dell'art. 7 LDFR. In effetti, la casa di abitazione (cfr. art. 2 cpv. 2 lett. a
LDFR), le costruzioni agricole (stalla, deposito attrezzi, garage macchinari,
caseificio, ecc.) e i terreni in proprietà, così come i fondi affittati,
formano un complesso economicamente omogeneo, la cui gestione - unitamente alla
tenuta del bestiame - implica un impegno lavorativo superiore ai 1'000 giorni
standard di lavoro (GSL) all'anno (vedi calcolo 21 febbraio 2001 del valore di
reddito dell'azienda). Solo le costruzioni e i poderi di proprietà del
ricorrente sono tuttavia componenti essenziali dell'azienda intesa quale entità
giuridica (Hofer, op. cit., N. 10 e 15 ad art. 7). La casa al mapp. __________
costituisce in particolare uno degli elementi portanti dell'azienda, che in
quanto caratterizzata da un'attività incentrata sull'allevamento dei bovini, la
produzione di latte (155'000 kg annui) e la fabbricazione dei suoi derivati,
non può fare a meno di un'abitazione per il contadino nelle vicinanze, in un
raggio geografico ragionevole (DTF 121 III 75 consid. 3c). L'allevamento
animale impone infatti interventi quotidiani ripetuti (si pensi soltanto alla
mungitura) e una sorveglianza costante, che possono essere assicurati soltanto
da chi abita nei pressi della mandria (Hofer, op. cit., N. 25 ad art. 7). Non
per nulla il ricorrente, che ha già conferito alla moglie il possesso della
vecchia dimora coniugale, ha locato un appartamento a poca distanza dalle sue
proprietà. La semplice locazione di vani abitativi nei dintorni dell'azienda
non è però sufficiente, stante la labilità che contraddistingue il rapporto
contrattuale posto a fondamento del loro utilizzo. Una simile soluzione non
offre alcuna sicurezza sul lungo termine e disattende gli scopi di
conservazione delle aziende agricole propri della LDFR (cfr., sull'argomento,
DTF 127 III 90 consid. 6a).
3.3. Il
ricorrente insiste nondimeno nel sostenere che l'operazione potrebbe essere
autorizzata in via eccezionale sulla scorta dell'art. 60 cpv. 1 lett. b LDFR,
dato che dopo la divisione prospettata l'azienda agricola continuerebbe ad
offrire buoni mezzi di esistenza ad una famiglia contadina. La tesi non può
essere accreditata, poiché nell'evenienza concreta la cessione di un elemento
indispensabile come l'abitazione farebbe perdere alla proprietà lo statuto di
azienda agricola conferitogli dalla legge. Non occorre pertanto chinarsi sul
quesito a sapere se in caso di trasferimento della casa di abitazione i
restanti beni di __________ permetterebbero il sostentamento di una famiglia
contadina. Nella misura in cui la divisione porterebbe al disfacimento di
un'azienda agricola senza crearne un'altra a beneficio della destinataria della
costruzione di cui trattasi (DTF 121 III 75 consid. 3b), se ne deve dedurre che
effettivamente la SAgr non poteva autorizzare la cessione del mapp. __________
di __________ così come postulata dal suo proprietario.
- Sulla
scorta di quanto precede il ricorso va respinto, con la conseguente conferma
della decisione impugnata e della controversa autorizzazione che essa ha tutelato.
Data la
particolarità delle circostanze, si prescinde dal prelievo di una tassa di giudizio.
Per questi motivi,
visti gli art. 1, 2, 7, 58, 60, 83, 88 LDFR; 13
LALDFR; 18 e 28 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
-
Il ricorso
è respinto.
-
Non si
preleva tassa di giudizio.
-
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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