AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
52.2003.91
Data decisione, Autorità:
02.07.2003, TRAM
Incarto n.
52.2003.91
Lugano
2 luglio 2003
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Stefano Bernasconi, Werner Walser
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 14 marzo 2003 di
patrocinato da: avv. __________
contro
la decisione 25 febbraio 2003 (n. 897) del Consiglio
di Stato, che evade ai sensi dei considerandi l’impugnativa presentata dalla
__________ avverso la risoluzione 9 ottobre 2002 con cui il municipio di
__________ le ha negato il permesso di costruire una stazione di benzina con
negozio sulla part. n. __________ RF;
viste le risposte:
31 marzo 2003 della
__________;
1° aprile 2003 del
municipio di __________;
1° aprile 2003 del
Consiglio di Stato;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. Il 24
giugno 2002 la __________ ha chiesto al municipio di __________ il permesso di
costruire una stazione di benzina con negozio all’intersezione tra via
__________ e via __________, su un fondo (part. n. __________ RF) inserito in
zona residenziale a sei piani (R6).
L'impianto
si compone di 3 colonne di distribuzione doppie e di un locale di vendita di
100 mq.
Alla
domanda si è opposto il ricorrente, proprietario di due fondi contermini, contestando
l’intervento dal profilo delle immissioni generate dall’aumento di traffico
indotto, della conformità di zona e dell'accesso, a suo dire insufficiente.
Il
Dipartimento del territorio (DT) ha preavvisato favorevolmente il progetto,
limitando però gli orari d’apertura dell'impianto, dalle 0700 alle 2200 nei
giorni feriali, rispettivamente dalle 0800 alle 1900 nei giorni festivi.
B. Con
decisione 9 ottobre 2002 il municipio ha respinto la domanda di costruzione,
ritenendo la prevista attività molesta e, quindi, contraria al vigente art. 20
NAPR, rispettivamente all'art. 47 delle NAPR pendenti per approvazione davanti
al Consiglio di Stato.
Ha
inoltre ritenuto che il traffico indotto dalla stazione di benzina non fosse
compatibile con la funzione di via __________, dichiarata strada pedonale
parzialmente aperta al traffico dei confinanti.
C. Con
giudizio 25 febbraio 2003 il Consiglio di Stato ha evaso ai sensi dei considerandi
il ricorso interposto dalla __________ contro la predetta risoluzione, annullandola
e rinviando gli atti al municipio affinché statuisse nuovamente sulla domanda
di costruzione.
Il
Governo ha anzitutto ritenuto che l'attività della stazione di benzina,
limitata ai soli giorni feriali, dalle 0700 alle 1900, fosse conforme alla
natura mista, residenziale e commerciale, della zona R6.
Ritenuto
sufficiente l'accesso, il Consiglio di Stato ha tuttavia rinviato gli atti al
municipio affinché stabilisse se fossero dati i presupposti per sospendere la
domanda di costruzione secondo l'art. 65 LALPT.
D. Contro il
predetto giudizio governativo, il soccombente si aggrava ora davanti al Tribunale
cantonale amministrativo, chiedendone l’annullamento.
A mente
dell'insorgente, l'attività della stazione di benzina sarebbe molesta e quindi
contraria all'art. 20 NAPR di __________, che ammette soltanto aziende non moleste.
Negandolo, il Consiglio di Stato avrebbe violato l'autonomia comunale.
L'accesso,
aggiunge, sarebbe inoltre insufficiente, poiché via __________ è una strada
pedonale.
E. Il ricorso
è avversato dal Consiglio di Stato, che non formula osservazioni.
La
__________ chiede a sua volta il rigetto dell'impugnativa, contestando fra
l'altro la legittimazione attiva dell’insorgente, in considerazione della
possibilità d’impugnare la risoluzione che il municipio è chiamato a rendere in
ossequio alla decisione del Consiglio di Stato.
Il
municipio si riserva invece di statuire nuovamente sulla domanda di costruzione.
Considerato, in
diritto
- 1.1. La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall’art. 21 LE.
La
legittimazione attiva dell'insorgente, già opponente, è certa.
Il
Consiglio di Stato ha invero stabilito che l'intervento, a determinate
condizioni, è conforme al diritto vigente. Con la nuova decisione, che è
chiamato a rendere, il municipio dovrà unicamente stabilire se la domanda è in
contrasto con il PR in via di approvazione e siano date le premesse per
sospenderne l'esame. L'insorgente ha quindi un interesse attuale, diretto e concreto,
ad ottenere l'annullamento del giudizio che accerta la conformità
dell'intervento con il diritto attualmente in vigore.
Il
ricorso, tempestivo, è dunque ricevibile in ordine.
1.2. Il
giudizio può essere reso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18
PAmm). La situazione dei luoghi e dell'oggetto della contestazione emerge
chiaramente dall'incarto ed è sufficientemente nota a questo tribunale.
1.3.
Controversa in questa sede è unicamente la conformità dell'intervento con il vigente
diritto edilizio, sotto il profilo della conformità di zona e della sufficienza
dell'accesso. L'eventuale adozione di un provvedimento di salvaguardia della
pianificazione, fondato in particolare sull'art. 66 LALPT (e non 65, come manifestamente
a torto indicato dal Consiglio di Stato), esula per contro dai limiti del
presente giudizio. Indiscussa è pure la conformità dell'intervento con le
disposizioni della legislazione ambientale.
- Conformità
di zona
2.1.
Giusta l'art. 22 cpv. 2 lett. a LPT, l'autorizzazione a costruire edifici e
impianti può essere rilasciata soltanto se l'opera è conforme alla zona di
utilizzazione in cui sono previsti. La norma sancisce il principio della
conformità di zona, che permette di autorizzare soltanto interventi edilizi la
cui destinazione si integra convenientemente nelle finalità della zona
interessata. Per beneficiare del permesso di costruzione non basta che la
destinazione degli edifici e degli impianti non si ponga in contrasto con la
funzione assegnata alla zona dal PR. Occorre che vi si inserisca adeguatamente.
2.2.
L'attività edilizia nella zona residenziale R6 è disciplinata dall'art. 20 NAPR
1988 di __________, che permette la costruzione di abitazioni, ristoranti,
alberghi ed affini, stabili commerciali e amministrativi, aziende non moleste.
È proibita qualsiasi attività molesta.
La
funzione assegnata alla zona è identica a quella attribuita alle zone R3, R4,
R5 ed R7. Si distingue per contro da quella assegnata alla zona R2, ove non è
prevista la possibilità di insediarvi stabili commerciali o amministrativi,
rispettivamente aziende non moleste (cfr. art. 16 NAPR). Si differenzia inoltre
anche da quella attribuita alla zona residenziale artigianale RAr4, definita
dall'art. 22 NAPR, nella quale è permessa la costruzione di edifici a carattere
misto, comprendenti una parte residenziale (abitazioni, stabili commerciali e
amministrativi) ed una artigianale (aziende non moleste o poco moleste).
Contrariamente
a quanto sembra indicare il marginale dell'art. 20 NAPR, la zona R6 non è
esclusivamente riservata all'abitazione, ma è aperta anche agli esercizi pubblici
ed insediamenti commerciali e amministrativi. Sono quindi ammesse anche attività
mercantili e del settore terziario in genere, ossia negozi ed uffici, destinati
a soddisfare esigenze che vanno oltre quelle specifiche degli abitanti della
zona.
Oltre
alle destinazioni suddette, la norma in esame permette infine l'insediamento di
aziende non moleste.
La
nozione di azienda, sottesa all'art. 20 NAPR, non corrisponde a quella
di insieme di persone e di mezzi destinati al conseguimento di un determinato
scopo, che viene comunemente attribuita a questo termine. Diversamente,
comprenderebbe anche gli stabilimenti commerciali ed amministrativi. Essa va
piuttosto dedotta dall'art. 22 NAPR, che disciplina la zona residenziale artigianale
RAr4, permettendo la costruzione di edifici comprendenti una parte residenziale
(abitazioni, stabili commerciali e amministrativi) ed una artigianale (aziende
non moleste o poco moleste). Dalla specificazione attribuita alla destinazione
artigianale in contrapposizione alla destinazione residenziale e commerciale si
evince chiaramente che con il termine aziende il legislatore comunale ha
inteso riferirsi alle attività produttive di carattere artigianale. Aziende, ai
sensi dell'art. 20 NAPR, sono quindi essenzialmente gli stabilimenti destinati
all'esercizio di attività artigianali. Interpretazione questa, che collima con
il concetto di azienda posto a fondamento dell'art. 55 cpv. 1 del RE comunale.
Dalla
zona R6 sono infine esclusi, mediante esplicito divieto, gli insediamenti che,
indipendentemente dalla loro destinazione, comportano l'esercizio di attività moleste.
Riassumendo,
si deve dunque concludere che nella zona in esame, oltre alle abitazioni, sono
ammesse le attività artigianali (aziende) non moleste e quelle del terziario
(commerciali) che non ricadono sotto il divieto di insediarvi attività moleste.
2.3. Pur
operando distinzioni fondate sull'entità delle immissioni, le NAPR di
__________, a differenza di altri ordinamenti edilizi comunali, non contengono
una disposizione volta a classificare le attività in funzione del grado di
molestia.
Non
moleste, secondo una definizione comunemente ammessa dalla giurisprudenza e
dalla dottrina, sono considerate le attività che non ingenerano ripercussioni
diverse da quelle derivanti dall'abitare. Moleste sono invece solitamente
definite le attività, che per l'intensità e la frequenza delle ripercussioni
prodotte sull'ambiente circostante, appaiono assolutamente inconciliabili con
l'utilizzazione della zona a scopo residenziale. Tra queste due categorie si
inserisce quella delle attività poco moleste, che comprende le attività
caratterizzate dalla produzione di immissioni di un certo rilievo, ma
compatibili con la funzione abitativa in quanto esercitate soltanto di giorno e
nei giorni feriali, ossia durante i normali orari di lavoro (A. Scolari,
Commentario, II ed., ad art. 28 LALPT n. 251). Criterio discriminante tra le
attività moleste e quelle non moleste è quindi la compatibilità con la funzione
residenziale.
2.4. In
concreto, la resistente __________ intende costruire sulla part. n. __________
RF una stazione di benzina, dotata di sei pompe per l'erogazione del carburante
e di un piccolo negozio (chiosco).
La
vendita al dettaglio di carburante costituisce a non averne dubbio un'attività
commerciale. Non costituendo un'attività produttiva, la vendita al dettaglio di
carburante non è riconducibile al concetto di azienda, posto a
fondamento dell'art. 20 NAPR, sopra illustrato. Contrariamente a quanto assume
l'insorgente, l'intervento in oggetto non soggiace dunque alla limitazione che,
ammettendo l'insediamento di aziende non moleste, esclude indirettamente
le aziende poco moleste. Comportando l'esercizio di un'attività mercantile, la
destinazione dell'insediamento è dunque conforme alla funzione della zona di
utilizzazione R6, nella quale sono appunto ammessi anche stabili commerciali.
Controversa
rimane la questione a sapere se la vendita al dettaglio di carburante, limitata
ai giorni feriali dalle 0700 alle 1900, costituisca un'attività commerciale molesta,
che ricade sotto il divieto di insediare nella zona attività moleste, sancito
dall'art. 20 NAPR.
La
risposta a questo interrogativo può essere soltanto negativa. L'unico fattore
rilevante dal profilo della compatibilità dell'impianto con la funzione
abitativa della zona è costituito dalle immissioni foniche, che derivano dal
traffico indotto.
Ferma
questa premessa, si deve escludere che il disturbo arrecato al vicinato dal
traffico ingenerato da una stazione di rifornimento di medie dimensioni, come
quella in discussione, attiva soltanto durante i normali orari di lavoro, possa
essere considerato assolutamente inconciliabile con la destinazione abitativa
di una zona mista, residenziale e commerciale. Il volume del traffico indotto,
valutato in 8 movimenti di veicoli all'ora per colonna sull'arco delle 12 ore,
non è sostanzialmente diverso da quello prodotto da un negozio di vendita al
dettaglio di medie dimensioni, ossia da un insediamento che per non svuotare di
contenuto la funzione commerciale assegnata alla zona di utilizzazione accanto
a quella abitativa deve necessariamente essere considerato conforme al principio
sancito dall'art. 22 cpv. 2 lett. a LPT.
La
distinzione, di natura pianificatoria, tra attività non moleste ed attività
moleste deve essere fatta indipendentemente dalle disposizioni della
legislazione ambientale, valutando in modo astratto, secondo criteri oggettivi,
le ripercussioni derivanti da un certo tipo d'insediamento nel contesto
territoriale in cui viene ad inserirsi (A. Scolari, op. cit., ad art. 28 LALPT,
n. 250). Non si può tuttavia fare completamente astrazione dal fatto che le immissioni
foniche concretamente prodotte dall'impianto in discussione si situano ben al
di sotto dei valori prescritti dall'art. 43 cpv. 1 lett. c OIF, rimanendo
contenute nei limiti fissati per le zone riservate all'abitazione (art. 43 cpv.
1 lett. b OIF).
Stando
così le cose, non si può ragionevolmente sostenere che, dal profilo delle ripercussioni
ambientali ingenerate, la vendita al dettaglio di carburante, esercitata per
mezzo di un impianto di medie dimensioni (6 pompe), si distingua a tal punto
dalle altre attività commerciali ammissibili nella zona da dover essere considerata
molesta. Considerati i limiti d'orario, imposti dal Consiglio di Stato ed
accettati dalla resistente, l'impatto ambientale derivante dall'attività della
stazione di rifornimento non si differenzia sostanzialmente da quello prodotto
da tante altre attività commerciali incentrate sulla vendita al dettaglio.
Dal
profilo della molestia, inconciliabili con la funzione residenziale, ove questa
è abbinata a quella commerciale, sono semmai le stazioni di servizio di grosse
dimensioni, che ingenerano volumi di traffico paragonabili a quelli prodotti da
stabilimenti commerciali dotati di grandi superfici di vendita (art. 69 cpv. 1
LALPT), ovvero da insediamenti notoriamente considerati molesti a causa delle
loro ripercussioni ambientali.
A torto,
rimprovera il ricorrente al Consiglio di Stato di aver violato l'autonomia comunale,
attribuendo al concetto di molestia, di cui all'art. 20 NAPR, un significato eccessivamente
riduttivo. Nell'individuazione del contenuto normativo dei concetti indeterminati
del diritto comunale autonomo, il municipio fruisce invero di una certa libertà
d'interpretazione, che l'autorità di ricorso è tenuta a rispettare. Non viola
tuttavia l'autonomia comunale attribuire al concetto di molestia, contenuto
nella norma succitata, il significato sopra illustrato, unanimemente
riconosciutogli dalla dottrina e dalla giurisprudenza.
Né giova
al ricorrente obiettare che simili impianti dispongono di dispositivi per l'erogazione
automatica del carburante. La limitazione dell'attività agli orari diurni e feriali,
fissati dal Consiglio di Stato ed accettati dalla resistente, esclude
evidentemente che l'impianto possa funzionare automaticamente di notte e nei
giorni festivi.
Nella
misura in cui è volto a contestare la conformità di zona dell'impianto, il
ricorso va quindi respinto.
- Accesso
3.1. A
norma degli art. 19 cpv. 1 e 22 cpv. 2 lett. LPT, l'autorizzazione a costruire
presuppone che il fondo sia dotato di un accesso sufficiente. La nozione di
accesso sufficiente, riconducibile soprattutto ad esigenze di polizia del
traffico, è di carattere indeterminato (DTF 117 Ib 314; A. Scolari, op. cit. ad
art. 77 LALPT, n. 569). L'adeguatezza dell'accesso deve pertanto essere
valutata caso per caso, tenendo conto degli scopi della norma, della
destinazione della costruzione alla quale serve e della situazione viaria.
3.2. In
concreto, l'accesso alla stazione di benzina è previsto da via __________, una
strada rettilinea a fondo cieco, larga m 5.20, che si innesta
perpendicolarmente su via __________ e che il piano viario vigente definisce pedonale
parzialmente aperta al traffico dei confinanti.
I veicoli
diretti alla stazione la percorrerebbero su un tratto di una ventina di metri
al massimo, prima di immettersi sul piazzale dove sorgono le colonne. Quelli in
uscita possono invece immettersi direttamente su via __________ o ripercorrere
la strada usata per accedere all'impianto.
Valutata
la situazione delle strade circostanti per rapporto al traffico indotto dall'impianto,
l'accesso non può essere considerato inadeguato. Pur tenendo conto della
libertà di giudizio che deve essere riconosciuta all'autorità ai fini
dell'individuazione del contenuto normativo da attribuire al concetto
indeterminato in discussione, si deve negare che il controverso accesso non sia
in grado di sopportare il traffico indotto dall'impianto. Il carattere pedonale
della via __________ non permette di giungere a diversa conclusione, poiché il
PR riserva comunque l'apertura al traffico dei confinanti. A tal punto, che
nessun segnale limita la libertà di circolazione.
Anche da
questo profilo, la decisione governativa impugnata, seppur stringata, non presta
il fianco a critiche.
- In esito
alle considerazioni che precedono, il ricorso va quindi respinto.
La tassa
di giustizia e le ripetibili sono a carico dell'insorgente secondo soccombenza.
Per questi motivi,
visti gli art. 19, 22 LPT, 21 LE; 20 NAPR di
__________, 3, 18, 28, 31, 43, 60, 61, 65 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
-
Il ricorso
è respinto.
-
La tassa di
giustizia di fr. 1'500.- è a carico dell'insorgente, che rifonderà fr. 1'500.-
alla __________ a titolo di ripetibili.
-
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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