AIUTO
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Numero d'incarto:
52.2003.70
Data decisione, Autorità:
18.03.2003, TRAM
Incarto n.
52.2003.70
Lugano
18 marzo 2003
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Stefano Bernasconi e Werner Walser
segretario:
Thierry Romanzini, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 3 marzo 2003 di
contro
la decisione 14 febbraio 2003 del Giudice
dell'istruzione e dell'arresto (GIAR), che respinge il "reclamo" 21
gennaio 2003 dell'insorgente avverso il provvedimento 20 gennaio 2003 della
Polizia cantonale in materia di misure coercitive agli stranieri (sequestro
cautelativo del passaporto);
vista la risposta 5 marzo
2003 del GIAR;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
che il
cittadino senegalese __________ __________ (__________) è entrato in Svizzera
il 21 ottobre 1998 per frequentare la SUPSI, ottenendo successivi permessi di
dimora temporanei per motivi di studio (art. 32 OLS), l'ultimo dei quali valido
fino al 19 ottobre 2001;
che il 17
luglio 2001 la Sezione dei permessi e dell'immigrazione del Dipartimento delle
istituzioni ha revocato il permesso di dimora a __________ __________, perché
egli aveva terminato gli studi una decina di giorni prima (art. 9 cpv. 2 lett.
b LDDS);
che il
termine di partenza con scadenza il 31 luglio 2001, fissatogli dall'autorità
per lasciare il territorio cantonale, è stato eccezionalmente prorogato sino al
30 settembre 2001 perché il ricorrente intendeva convolare a nozze con una
cittadina svizzera;
che il 21
settembre 2001 __________ __________ si è sposato a __________ con __________
__________ (__________), già sua compagna di studi alla SUPSI, e ha
successivamente richiesto al dipartimento il rilascio di un permesso di dimora
per vivere insieme alla moglie;
che __________
__________, già cinque giorni dopo le nozze, ha informato la Sezione dei
permessi e dell'immigrazione di aver sposato __________ __________ sotto le
pressioni e minacce di quest'ultimo, chiedendo poi in data 5 febbraio 2002 al
Pretore di __________ l'annullamento del matrimonio;
che con
decisione 8 marzo 2002, la Sezione dei permessi e dell'immigrazione ha respinto
la predetta domanda, in quanto l'interessato non aveva mai vissuto insieme alla
moglie, e gli ha fissato un termine con scadenza il 30 aprile 2002 per lasciare
il territorio cantonale;
che la
suddetta risoluzione è stata confermata sia dal Consiglio di Stato sia dal Tribunale
cantonale amministrativo, i quali hanno ritenuto che nella situazione concreta
era manifestamente abusivo appellarsi al connubio per ottenere un permesso di
soggiorno; in ultima istanza, dal Tribunale federale, il quale con sentenza 13
novembre 2002 ha considerato il gravame inoltratogli ai limiti della temerarietà;
che,
preso atto della menzionata sentenza dell'alta Corte federale, il 3 dicembre
2002 la Sezione dei permessi e dell'immigrazione ha dapprima fissato a
__________ __________ un termine con scadenza il 31 dicembre 2003 per lasciare
il territorio cantonale, rettificandolo poi in 31 dicembre 2002 con comunicazione
6 dicembre 2002 che annullava e sostituiva quella del 3 dicembre precedente;
che con
giudizio 28 gennaio 2003 il Consiglio di Stato ha dichiarato irricevibile l'impugnativa
interposta da __________ __________ contro la predetta risoluzione dipartimentale,
ritenendo in sostanza che la comunicazione del termine di partenza non fosse
una decisione d'esecuzione e, in quanto tale, non fosse suscettibile di ricorso;
che a
titolo abbondanziale l'Esecutivo cantonale, dopo aver indicato che la procedura
ricorsuale non sospendeva il termine di partenza, ha osservato che sia
l'insorgente sia il suo patrocinatore, siccome entrambi ben cogniti dell'iter
amministrativo fino a quel momento percorso, potevano facilmente riconoscere
che la prima comunicazione dipartimentale che fissava il termine di partenza
entro il 31 dicembre 2003 era frutto di un errore, l'interessato non potendo
beneficiare di un termine così esteso per lasciare il territorio cantonale;
che
contro la predetta pronunzia governativa il 5 febbraio 2003 __________
__________ si è aggravato davanti al Tribunale cantonale amministrativo chiedendo,
in via cautelare, di autorizzarlo a soggiornare nel nostro cantone durante la
litispendenza, e, nel merito, di annullarla;
che con
sentenza 7 febbraio 2003 questo Tribunale ha dichiarato irricevibile e temerario
il gravame, essendo evidente l'incompetenza a decidere i ricorsi di diritto amministrativo
in materia di polizia degli stranieri contro decisioni di rinvio;
che, nel
frattempo, il 20 gennaio 2003, dopo aver interrogato __________ __________ in
merito al mancato rispetto del termine di partenza, la Polizia cantonale gli ha
cautelativamente sequestrato il passaporto;
che
l'interessato, dopo essersi consultato con il proprio legale, non ha firmato il
relativo verbale - che non indicava i rimedi di diritto - di cui neppure ha
ricevuto copia;
che adito
da __________ __________, con decisione 14 febbraio 2003 il GIAR ha confermato
il provvedimento di polizia, respingendo nel contempo la domanda d'assistenza
giudiziaria e di gratuito patrocinio;
che il
GIAR, dopo aver stabilito la propria competenza a decidere la vertenza giusta
gli art. 14 cpv. 3 della legge federale concernente la dimora ed il domicilio
degli stranieri (LDDS; RS 142.20) e 2 e 32 della legge cantonale di
applicazione della legge federale concernente le misure coercitive in materia
di diritto degli stranieri (LALMC; RL 1.2.2.2), ha considerato proporzionata la
decisione di sequestrare cautelativamente il passaporto all'interessato;
che il
GIAR ha rilevato che il provvedimento impugnato era stato regolarmente intimato
nel corso dell'interrogatorio di polizia e che la mancata firma del verbale non
inficiava la validità dell'intimazione, mentre la mancata indicazione dei
rimedi di diritto non aveva impedito al ricorrente di impugnare la decisione e
di esprimersi in merito;
che,
secondo il Giudice delle misure coercitive, non vi erano altre misure per
evitare che __________ __________ mettesse in atto altri espedienti per opporsi
al suo rinvio, non da ultimo l'occultamento o la distruzione del documento di
identità;
che
contro la predetta pronunzia __________ __________ si aggrava ora davanti al
Tribunale cantonale amministrativo chiedendogli di annullarla e postulando la restituzione
del passaporto;
che il
ricorrente critica il modo d'agire del GIAR per non aver invitato la Polizia cantonale
a prendere posizione sul gravame, interpellando per contro la Sezione dei
permessi e dell'immigrazione per determinare l'autorità competente a decidere
la causa;
che a
mente di __________ __________, quest'ultima autorità avrebbe emesso un
preavviso sulla vicenda tanto ambiguo da considerarlo alla stregua di una
perizia, sulla quale non gli è stata concessa la possibilità di formulare i
relativi quesiti;
che
l'insorgente contesta poi di soggiornare illegalmente nel nostro cantone, adducendo
che la Sezione dei permessi e dell'immigrazione gli fisserà un nuovo termine di
partenza per lasciare il nostro territorio;
che egli
assicura di voler in ogni caso lasciare il Ticino nel giro di una settimana, la
Svizzera al più tardi entro la fine di aprile, e rileva che non è necessario
trattenergli il passaporto e rinviarlo poi in Senegal in quanto beneficia di un
visto Schengen, che gli permetterà di trasferirsi in Francia;
che il
ricorrente critica pure il GIAR per aver dichiarato il gravame temerario, ponendo
a suo carico gli oneri processuali;
che il
ricorrente si duole pure del fatto che il GIAR ha respinto la domanda di assistenza
giudiziaria e di gratuito patrocinio, che formula anche in questa sede;
che il
GIAR non formula osservazioni al ricorso, rimettendosi al giudizio del Tribunale;
considerato, in
diritto
che la
competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 32 cpv. 2
LALMC;
che la
legittimazione attiva dell'insorgente, direttamente e personalmente toccato
dalla decisione impugnata, è certa (art. 43 PAmm);
che il
ricorso, tempestivo (art. 32 cpv. 2 LALMC e 46 PAmm), è dunque ricevibile in ordine;
che
giusta l'art. 14 cpv. 3 primo periodo LDDS, durante la procedura di allontanamento
o di espulsione, l'autorità competente secondo il diritto cantonale può ordinare
la perquisizione dello straniero e degli oggetti che egli porta con sé, allo
scopo di mettere al sicuro i documenti di viaggio e di legittimazione;
che tale
misura è applicabile a tutti gli stranieri che non dispongono (più) di un permesso
di soggiornare sul nostro territorio (FF 1994 I 283 e 300);
che la
Polizia cantonale è competente a ordinare tali provvedimenti (v. art. 6 LALMC;
2 lett. c ed e RLALMC);
che la
trattenuta del documento di legittimazione dello straniero da allontanare prevista
all'art. 14 cpv. 3 LDDS è senz'altro assimilabile per analogia, in ragione dei
suoi effetti, al deposito dei documenti previsto dall'art. 2 LALMC quale
provvedimento sostitutivo della carcerazione;
che, se
gli art. 4 e 31 LALMC, assegnando la competenza su ricorso al GIAR in materia
di misure coercitive, fanno riferimento alla carcerazione di cui all'art. 13c
cpv. 2 LDDS, l'art. 32 LALMC ne estende la competenza a tutte le altre
decisioni dell'autorità amministrativa, tra le quali devono rientrare per
analogia anche le misure messe in atto in applicazione dell'art. 14 cpv. 3
LDDS;
che la
competenza del GIAR a statuire sulla vertenza era quindi data;
che, per
i motivi già esposti nella sentenza del GIAR, cui si rinvia per brevità (ad 2
pag. 4), la Polizia cantonale non ha agito con modalità procedurali scorrette o
violato i diritti dell'interessato;
che, in
particolare, la necessità di mettere al sicuro i documenti di legittimazione è
una misura che non dev'essere preliminarmente intimata per iscritto
all'interessato tramite decisione (Wisard, Les renvois et leur exécution en
droit des étrangers et en droit d'asile, pag. 242 e rinvii, in particolare DTF
109 Ia 146 consid. 8);
che la
mancata assegnazione di un termine alla Polizia cantonale per prendere posizione
in merito al "reclamo" inoltrato al GIAR non ha certo violato i
diritti dell'insorgente;
che la
Sezione dei permessi e dell'immigrazione è sicuramente interessata alla presente
procedura, il sequestro del passaporto essendo misura atta ad assicurare l'esecuzione
di una propria decisione, e meglio la partenza di __________, sicché la decisione
del GIAR di chiederne le osservazioni appare corretta;
che non
vi sono motivi per ritenere che la presa di posizione del suddetto ufficio sia
in qualche modo assimilabile ad una perizia, quindi è a ragione che il
ricorrente non è stato invitato a formulare quesiti;
che la
decisione impugnata rispetta inoltre il principio della proporzionalità;
che, in
effetti, __________ ha tentato più volte di rinviare la propria partenza dal territorio
cantonale, inoltrando diversi ricorsi defatigatori (v. STF 13 novembre 2002 e
STA 7 febbraio 2003);
che in
queste circostanze, la polizia non poteva fare altro che sequestrare cautelativamente
il passaporto all'interessato prima che egli mettesse in atto altri espedienti per
opporsi al suo allontanamento, non da ultimi l'occultamento o la distruzione
del documento di identità;
che, non
avendo lasciato il territorio cantonale entro il 31 dicembre 2002, al momento
dell'interrogatorio di polizia del 20 gennaio 2003 il ricorrente si trovava in
una situazione irregolare;
che il
fatto che contro l'assegnazione del termine di partenza l'insorgente ha
inoltrato ricorsi irricevibili e che il dipartimento è ora intenzionato a
fissargli un nuovo termine per lasciare il cantone non rende certo legale la
sua permanenza: sostenerlo significa distorcere volutamente la realtà dei
fatti;
che a
ragione il GIAR ha respinto la domanda di concessione dell'assistenza giudiziaria
e del gratuito patrocinio, stante che il ricorso era in effetti privo di esito
favorevole sin dall'inizio: chiedere una presa di posizione alla Sezione dei
permessi e dell'immigrazione e permettere al ricorrente di prendere posizione
in merito non ha nulla a che vedere con la fondatezza del gravame;
che
respingendo tale domanda entro breve termine contemporaneamente al giudizio di
merito, il GIAR non ha violato la procedura in materia di assistenza
giudiziaria (art. 5, 11 Lag);
che,
infine, contrariamente a quanto assume l'insorgente, la procedura in materia di
misure coercitive agli stranieri non è esente da spese;
che,
stando così le cose, il ricorso dev'essere respinto, così come la pedissequa
domanda di assistenza giudiziaria, il gravame essendo manifestamente destinato
all'insuccesso sin dall'inizio (art. 14 Lag);
che tassa
e spese di giustizia, proporzionate anche in questa sede al dispendio causato
dalla vertenza, seguono la soccombenza (art. 28 PAmm).
Per questi motivi,
visti gli art. 14 LDDS; 2, 6, 32 LALMC; 2 RLALMC; 3,
18, 28, 43, 46, 60, 61 PAmm; 5, 11, 14 Lag;
dichiara
e pronuncia:
-
Il ricorso
è respinto.
-
La domanda
di concessione dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio è
respinta.
-
Contro la
presente decisione, nella misura in cui è fondata sul diritto pubblico federale,
è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale a __________ nel
termine di 30 giorni dall'intimazione.
-
Tassa e
spese di giustizia, per complessivi fr. 800.–, sono a carico del ricorrente.
-
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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