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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
52.2003.68
Data decisione, Autorità:
10.04.2003, TRAM
Incarto n.
52.2003.68
Lugano
10 aprile
2003
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Stefano Bernasconi, Werner Walser
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 24 febbraio 2003 di
contro
la decisione 4 febbraio 2003 del Consiglio di Stato
(n. 475), che respinge l'impugnativa presentata dagli insorgenti avverso la
licenza edilizia 19 luglio 2002 rilasciata dal municipio di __________ a
__________ e __________ __________ __________ per la costruzione di una casa
d'abitazione monofamiliare (part. n. __________ RF);
viste le risposte:
-
11 marzo 2003 del
municipio di __________;
-
11 marzo 2003 del
Consiglio di Stato;
-
17 marzo 2003 di
__________ e __________ e della ditta __________ __________;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. Il 27 marzo
2002 __________ e __________ __________ __________ hanno chiesto al municipio
di __________ il permesso di costruire una casa d'abitazione monofamiliare in
località __________ (part. n. __________; zona __________). L'edificio,
articolato su quattro livelli (cantina, pianterreno, 1° piano, solaio), due dei
quali abitabili, è alto m 6.40 (facciata SE), rispettivamente m 6.82 (facciata
NW) dal terreno sistemato.
All'intervento
si sono opposti alcuni vicini, fra cui i ricorrenti, ravvisandovi un sorpasso
dell'i.s. di zona, conseguente al mancato computo della superficie del solaio
(mq 70) nella SUL, nonché una violazione della servitù d'altezza, gravante il
fondo a favore della part. 833, di proprietà dell'opponente __________.
Raccolto
il preavviso del Dipartimento del territorio ed esperito invano un tentativo di
conciliazione, il 19 luglio 2002 il municipio ha rilasciato la licenza
richiesta, respingendo le opposizioni.
B. Con
giudizio 4 febbraio 2003 il Consiglio di Stato ha parzialmente accolto il
ricorso contro di essa inoltrato dagli opponenti, confermando la licenza alla
condizione che fossero apportate al progetto alcune modifiche, destinate a
garantire l'inabitabilità del solaio.
Il
Governo ha in sostanza ritenuto che con alcuni accorgimenti, di cui si dirà più
avanti, la superficie del solaio fosse esclusa dal computo della SUL. La
violazione del limite d'altezza, iscritto come servitù a carico del fondo
dedotto in edificazione, andrebbe invece fatta valere davanti al competente
giudice civile.
C. Contro il
predetto giudizio governativo, i soccombenti si aggravano davanti al Tribunale
cantonale amministrativo, chiedendo che sia riformato nel senso che la controversa
licenza è annullata.
I
ricorrenti sostengono anzitutto che i resistenti non avrebbero più interesse
alla licenza in discussione, avendo nel frattempo iniziato i lavori sulla base
di una nuova licenza rilasciata loro il 25 novembre 2002. Rievocati i fatti
salienti, essi rimproverano poi al Governo di aver violato il loro diritto di
essere sentiti, per essersi rifiutato, senza indicarne il motivo, di esperire
il sopralluogo richiesto.
Nel
merito, gli insorgenti ribadiscono invece che la superficie del solaio sarebbe
computabile come SUL, sia perché vengono lasciate finestre sufficientemente grandi
da renderlo abitabile, sia perché sovradimensionato per rapporto alle esigenze
di una casa monofamiliare. Errato sarebbe di riflesso anche il numero di
posteggi previsto dal progetto (3).
Lesiva
del diritto sarebbe infine l'altezza dell'immobile, misurata a partire dal
terreno sistemato, invece che dal livello medio del terreno come previsto dalla
servitù di limitazione dell'altezza ad 8.00 m, che lo grava a favore della
proprietà della ricorrente __________.
D. All'accoglimento
del ricorso si sono opposti il Consiglio di Stato, il municipio ed i
beneficiari della controversa licenza, contestando più o meno diffusamente le
tesi degli insorgenti.
Considerato, in
diritto
- 1.1. La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 21 LE. Gli
insorgenti, proprietari di fondi vicini e già opponenti, sono legittimati a ricorrere.
Il ricorso, tempestivo, è dunque ricevibile in ordine (art. 18 PAmm).
1.2. Il
giudizio può essere reso sulla base degli atti senza istruttoria (art. 18
PAmm). Le prove chieste dagli insorgenti (sopralluogo, testi, perizia) non sono
atte a procurare a questo tribunale la conoscenza di ulteriori fatti rilevanti
per il giudizio.
Negandone
l'assunzione in base ad un'implicita valutazione anticipata negativa della loro
rilevanza, il Consiglio di Stato non ha violato il diritto di essere sentito dei
ricorrenti, dando implicitamente per scontato che le prove fossero
inconcludenti. Al Governo si può unicamente rimproverare di non aver motivato
il rifiuto. Il difetto di motivazione è stato tuttavia sanato dalle giustificazioni,
peraltro evidenti, addotte in questa sede con la risposta.
Vanno
quindi disattese le censure sollevate al riguardo dagli insorgenti.
-
Del tutto
infondata è l'eccezione di mancanza d'interesse al conseguimento della
controversa licenza, che i ricorrenti sollevano con riferimento al fatto che i
resistenti hanno iniziato i lavori in forza di un'altra licenza rilasciata nel
frattempo. Il fatto che i resistenti abbiano iniziato i lavori di costruzione
sulla base di un progetto che tiene conto delle contestazioni degli opponenti
non significa ancora che non abbiano interesse a terminarli sulla base del
progetto in contestazione.
-
3.1. È
considerata SUL la superficie dei piani sopra e sotto terra degli edifici, che
è o può essere utilizzata per l'abitazione o il lavoro (art. 38 cpv. 1 LE). La
superficie dei solai è generalmente esclusa dal computo della SUL. Determinanti
non sono le indicazioni date dal proprietario, ma le caratteristiche
intrinseche del locale e la possibilità oggettiva di utilizzarlo a scopi
abitativi o per il lavoro (Scolari, Commentario, II ed., ad art. 38 LE, n.
1126).
3.2.
Controversa è in concreto la questione a sapere se la superficie dell'ampio solaio
(70 mq), previsto nel sottotetto possa essere utilizzata a scopi abitativi e
debba quindi essere computata nella SUL. Ipotesi, questa, che se fosse
accreditata, determinerebbe un sorpasso dell'i.s. ammesso dalle norme di zona.
Il
sottotetto, raggiungibile attraverso una comoda scala ed alto m 2.12 in
corrispondenza del colmo, è dotato di due ampie finestre (m 1.60 x 1.30) sulla
facciata SW e di quattro finestrelle sulla facciata NE. Anche se non raggiunge
l'altezza minima di m 2.50, prescritta dall'art. 6 cpv. 3 NAPR per i locali
abitabili, non si può a priori escludere che venga utilizzato a scopi
abitativi (locale gioco per bambini, studio, ecc.).
Per
escludere una simile eventualità, il Consiglio di Stato ha subordinato la
licenza alle seguenti condizioni: (a) mantenimento del solaio allo stato
grezzo, (b) riduzione a cm 60 x 160 delle due aperture previste sulla facciata
SW, (c) divieto di posare serpentine o corpi riscaldanti, (d) obbligo di posare
l'isolazione termica sul pavimento e non al tetto (e) chiusura delle quattro
finestrelle sulla facciata NE, (f) divieto di formare lucernari o abbaini nel
tetto.
Il
Governo ha limitato soltanto l'altezza delle aperture della facciata SW,
lasciando invariata la larghezza per motivi estetici. I ricorrenti ritengono
insufficiente la riduzione imposta. Reputano in sostanza che grazie a queste
finestre il locale potrebbe ancora essere utilizzato a scopi abitativi.
Le
obiezioni vanno disattese. È ben vero che in un precedente giudizio (STA
6.9.2000 in re G.M. e llcc), riguardante un caso analogo, il Tribunale
cantonale amministrativo ha imposto di ridurre a cm 60x60 le dimensioni della
superficie vetrata di due porte-finestre, al fine di escludere un'utilizzazione
abusiva del sottotetto. In quel caso, tuttavia, il sottotetto era molto più
alto (m 3.00 al centro). Occorrevano quindi provvedimenti particolarmente
incisivi per impedire che si prestasse ad un uso abitativo. Nel caso in esame,
l'insieme delle condizioni imposte dal Consiglio di Stato appare invece
sufficiente. Non v'è dunque motivo per inasprirle, limitando ulteriormente le
dimensioni delle aperture. Tanto meno quando si consideri che le finestre sono
munite di sbarre orizzontali, che limitano ulteriormente il passaggio della
luce.
3.3. Da
respingere è pure la pretesa dei ricorrenti di computare comunque la superficie
del solaio nella SUL, siccome sovradimensionato per rapporto alle esigenze di
una casa monofamiliare. La giurisprudenza ha invero ammesso la possibilità di
limitare la superficie dei locali utilizzati come deposito e quindi non computabile
nella SUL, quando le dimensioni appaiono sproporzionate rispetto alle
consuetudini (STA 24.8.1992 in re Ruben; ZBl 1980, 362; Felix Huber, Die
Ausnützungsziffer, Zürcher Schriften zum öffentlichen Recht, pag. 58).
Non è
tuttavia inusuale che le case monofamiliari abbiano un sottotetto esteso quanto
l'edificio, anche quando dispongono di un piano cantina di uguali dimensioni.
Non si giustifica pertanto imporre di renderlo parzialmente inagibile,
subordinando la licenza alla condizione di erigere un muro che ne riduca l'estensione.
- Prive di
qualsiasi fondamento sono le censure solevate dai ricorrenti con riferimento
all'altezza della costruzione. Determinanti sono i limiti d'altezza stabiliti
dall'art. 35 cpv.1 NAPR (m 10.50 alla gronda; m 12.50 al colmo). Il limite
d'altezza fissato dalla servitù è del tutto irrilevante. Decisivo è inoltre il
metodo di misurazione dell'altezza sancito dall'art. 40 cpv. 1 LE (terreno sistemato
/ filo superiore del cornicione di gronda o del parapetto). Quello fissato
dalla servitù (altezza media del terreno) non fa stato ai fini del rilascio
della licenza edilizia.
In
concreto, la costruzione, alta al massimo m 6.82 in facciata, rispettivamente m
8.12 al colmo, rientra ampiamente nei limiti d'altezza fissati dall'art. 35
NAPR, sia per rapporto al terreno sistemato, sia - addirittura - per rapporto
al terreno naturale.
Perfettamente
giustificato è dunque il rinvio dei ricorrenti al competente foro civile.
- In esito
alle considerazioni che precedono il ricorso va senz'altro respinto. La tassa
di giustizia e le ripetibili sono poste a carico dei ricorrenti in solido
secondo soccombenza.
Per questi motivi,
visti gli art. 21, 38, 40, 41 LE; 35 NAPR di
__________; 3, 18, 28, 31, 60, 61 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
-
Il ricorso
è respinto.
-
La tassa di
giustizia di fr. 1'500.- è a carico dei ricorrenti in solido, che rifonderanno
alla stessa condizione fr. 1'500.- ai resistenti __________ e __________
__________ __________ a titolo di ripetibili.
-
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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