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Numero d'incarto:
52.2003.67
Data decisione, Autorità:
26.03.2003, TRAM
Incarto n.
52.2003.67
Lugano
26 marzo 2003
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Stefano Bernasconi, Werner Walser
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 26 febbraio 2003 della
patrocinata da: avv. __________
Contro
la decisione 11 febbraio 2003 dell', che
delibera alla __________ l'installazione di un impianto sprinkler
nell';
viste le risposte:
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. Il 10
dicembre 2002 l'__________ ha invitato tre ditte del ramo, fra cui la
ricorrente __________, a formulare entro il 20 seguente un'offerta per
l'installazione di un impianto __________ nell'ex-sala polivalente, traformata
in biblioteca provvisoria.
Il capitolato d'appalto e modulo d'offerta
(pos. 321.200) chiedeva ai concorrenti di allegare all'offerta le dichiarazioni
comprovanti l'avvenuto pagamento dei seguenti contributi sociali:
-
AVS / AI / IPG,
-
SUVA o istituto analogo,
-
Assicurazione perdita di guadagno in caso
di malattia,
-
Cassa pensione (LPP),
-
Cassa malati,
-
Contributi professionali,
-
Imposte alla fonte;
rispettivamente
(pos. 321.300) delle:
- imposte cantonali e comunali cresciute in giudicato,
avvertendo che la mancata presentazione
con l'offerta delle 9 dichiarazioni comprovanti comporta l'esecuzione della
stessa dal concorso.
Il capitolato
d’appalto esigeva inoltre che la ditta offerente fosse una ditta
riconosciuta per l’esecuzione di impianti sprinkler (cfr. n. 3 direttive).
B. Il 18
dicembre 2002 la __________ ha inoltrato un'offerta di
fr. 60'147.35, alla quale ha allegato le dichiarazioni attestanti il pagamento
(a) dei contributi AVS / AI / IPG e (b) dei premi SUVA, (c) dei premi
dell'assicurazione __________ per perdita di salario per malattia dei suoi
dipendenti, (d) della __________ per la previdenza professionale (2° pilastro),
(e) dell'Ufficio delle imposte alla fonte e (f) della Commissione paritetica
professionale per lattonieri e installatori.
C. Nell'ambito
del controllo formale delle offerte pervenutele, la committente ha rilevato che
l'offerta della __________ non era corredata dalle dichiarazioni comprovanti
l'avvenuto pagamento delle imposte cantonali e comunali, rispettivamente della
cassa malati.
L'8 gennaio
2003 la __________ ha inoltrato alla committente una dichiarazione 25 settembre
2002 dell'Ufficio cantonale esazione e condoni ed un'analoga dichiarazione,
datata 18 dicembre 2002, dell'Ufficio contribuzioni della città di __________,
attestanti che non aveva debiti per imposte cantonali o comunali. Ha inoltre
specificato che i suoi dipendenti erano assicurati privatamente contro la
malattia.
D. Valutate le
offerte pervenutele in base ai criteri d'aggiudicazione, l'__________ ha
allestito la seguente classifica:
-
__________ 545 punti
-
__________ 537 punti
-
__________ 534 punti
Il 23 gennaio
2003 l'ULSA ha comunicato alla committente che per l'aggiudicazione entrava in
considerazione soltanto la __________. Le offerte delle altre due concorrenti
erano da scartare perché non avevano allegato tutte le dichiarazioni richieste
dal capitolato.
L'11 febbraio
2003 l'__________ ha deliberato i lavori alla __________ per l'importo di fr.
55'495.25, dandone comunicazione alla __________.
E. Contro la
predetta determinazione la __________ si aggrava davanti al Tribunale cantonale
amministrativo, chiedendone l’annullamento e postulando l’aggiudicazione in suo
favore.
L’insorgente
allega in sostanza di non aver avuto tempo sufficiente per inoltrare
tempestivamente le dichiarazioni comprovanti il pagamento delle imposte;
sostiene inoltre che la __________ non è iscritta all’albo delle ditte
autorizzate alla posa di impianti __________.
F. La
committente rileva che la ricorrente ha omesso di inoltrare le dichiarazioni comprovanti
il pagamento delle imposte. Ammette inoltre che la __________ non è iscritta
all’albo delle ditte autorizzate alla posa di impianti __________. Chiede
quindi che questo tribunale annulli il concorso.
La __________
postula invece il rigetto dell’impugnativa, rilevando che la ricorrente ha
inoltrato le dichiarazioni comprovanti l’avvenuto pagamento delle imposte soltanto
dopo la scadenza del termine per l’inoltro delle offerte. Sostiene inoltre di
poter comunque realizzare l’impianto subappaltando i lavori alla __________,
ditta iscritta all’albo delle ditte abilitate alla realizzazione di impianti
__________.
Considerato, in
diritto
- La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall’art. 36 cpv. 1
LCPubb. Non essendo stata formalmente esclusa dalla gara, l'insorgente è legittimata
a contestare l'aggiudicazione (STA 8.10. 2001 in re B.). L’impugnativa, tempestiva,
è dunque ricevibile in ordine.
Il giudizio può essere reso sulla base degli
atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm).
-
Oggetto
del presente giudizio è unicamente la conformità dell'offerta della __________
per rapporto alle prescrizioni di gara. La conformità dell'offerta della ricorrente
per rapporto alle stesse non è in discussione. Lo sarebbe se la committente,
prima di deliberare, l'avesse formalmente esclusa dall'aggiudicazione. In questo
caso, la __________ per essere ammessa a contestare la delibera avrebbe dovuto
anzitutto impugnare con successo il provvedimento di estromissione.
-
3.1. Il
capitolato d’appalto esigeva fra l’altro che la ditta offerente fosse una
ditta riconosciuta per l’esecuzione di impianti sprinkler (cfr. direttive
n. 3).
3.2. La __________ non è una ditta
riconosciuta per l’esecuzione di impianti sprinkler. Non è infatti
iscritta all'albo delle ditte omologate per l'esecuzione di simili impianti.
Nemmeno la resistente contesta questa deduzione.
L'invito rivoltole dalla committente ad
inoltrare un’offerta per l’esecuzione di un impianto __________ non sana il
difetto.
Giusta l'art. 20 cpv. 2 LCPubb, il
committente può esigere dall'offerente le prove d'idoneità indicate nel bando o
nella relativa documentazione. La norma, di portata generale, non si applica
soltanto nell'ambito delle procedure libere o in quello delle procedure
selettive, ma in tutti i tipi di procedura. Quindi anche in quella ad invito
(cfr. per la LAPub, Galli/Lehmann/ /Rechsteiner, Das öffentliche
Beschaffungswesen in der Schweiz, n. 386). L'in-vito a partecipare ad un
concorso, rivolto dal committente ad un potenziale offerente, non dispensa
pertanto quest'ultimo dall'obbligo di dimostrare di soddisfare i requisiti di
idoneità indicati nel bando o nella relativa documentazione (STA 10.3.2003 in
re P.SA e lc).
Né il difetto può essere sanato dalla
collaborazione con una ditta riconosciuta (__________), prospettata dalla
resistente. Titolare dell’omologazione, stando al chiaro tenore del capitolato,
deve essere infatti essere la ditta offerente. La possibilità di subappaltare
i lavori non esime l'aggiudicataria dall'obbligo di essere una ditta
riconosciuta, sancito dal capitolato.
3.3. Disattendendo una chiara prescrizione
di gara, l’aggiudicazione non può quindi essere confermata. Il ricorso va
pertanto accolto, annullando il provvedimento impugnato.
Contrariamente a quanto chiede la
__________, la commessa non può esserle aggiudicata (art. 41 cpv. 1 seconda
frase LCPubb). Gli atti non permettono infatti di concludere che la sua offerta
risponde compiutamente alle prescrizioni di gara. La committente chiede anzi
che questo tribunale annulli la gara in difetto di offerte valide, sostenendo
che anche quella della ricorrente è incompleta. Non spetta tuttavia a questo
tribunale pronunciarsi in merito. Gli atti vanno quindi rinviati alla
committente affinché renda una nuova decisione.
- La tassa
di giustizia e le ripetibili, commisurate al lavoro occasionato dal ricorso,
sono a carico della resistente secondo soccombenza (art. 28 e 31 PAmm).
Per questi motivi,
visti gli art. 5, 36, 37 LCPubb; 30 RLCPubb; 3, 18,
28, 31, 60, 61, 65;
dichiara
e pronuncia:
- Il ricorso
è accolto.
§. Di conseguenza:
1.1. la decisione 11 febbraio 2003
dell’__________, è annullata.
1.2. gli atti sono rinviati alla committente per
nuova decisione.
-
La tassa di
giustizia di fr. 800.- è a carico della resistente, che rifonderà fr. 600.-
alla ricorrente a titolo di ripetibili.
-
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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