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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
52.2003.61
Data decisione, Autorità:
07.07.2003, TRAM
Incarto n.
52.2003.61
Lugano
7 luglio 2003
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Stefano Bernasconi, Werner Walser
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 24 febbraio 2003 della
contro
la decisione 4 febbraio 2003, (n. 484), del
Consiglio di Stato che respinge l’impugnativa presentata dall’insorgente
avverso la decisione 30 luglio 2002, con cui il municipio di __________ le ha
negato il permesso di applicare una tenda avvolgibile sulla facciata
dell’esercizio pubblico, di cui è titolare in __________ __________;
viste le risposte:
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. La
__________, qui ricorrente, è titolare dell’omonimo esercizio pubblico, situato
all’angolo tra piazza __________ e via __________ (zona __________). Da anni
beneficia di un’autorizzazione per occupare con tavolini, sedie ed ombrelloni,
una fascia di suolo pubblico larga circa 2 m a ridosso delle facciate
dell’immobile.
Il 6
marzo 2000, la ricorrente ha chiesto al municipio di __________ il permesso di
sostituire la tenda avvolgibile esistente lungo via __________ e di posarne una
simile sopra i portici che si affacciano su __________.
Nel
termine di pubblicazione, l’intervento è stato avversato dai vicini __________
in quanto ritenuto penalizzante per i negozi ubicati nel loro immobile situato
su via __________.
Raccolto
il preavviso della commissione consultiva per la protezione del nucleo tradizionale,
dopo vicissitudini che non occorre qui rievocare, il 30 luglio 2002 il municipio
ha autorizzato la sostituzione della tenda esistente, mentre ha negato il permesso
per quella sopra i portici, ritenendo che per percepirne l’importante funzione
architettonica nel contesto urbano della piazza, l’angolo dell’immobile andasse
conservato spoglio.
B. Con
giudizio 4 febbraio 2003, il Consiglio di Stato ha confermato il provvedimento,
respingendo l’impugnativa inoltrata contro di esso dalla ricorrente. Sentita la
Commissione delle bellezze naturali e del paesaggio (CBN), il Governo ha in
sostanza ritenuto che l’autorità comunale non avesse abusato del potere discrezionale
conferitole dalle norme edilizie comunali e che il diniego dell’autorizzazione
fosse giustificato dall'esigenza di tutelare l’aspetto estetico della facciata
dell’immobile.
C. Contro il
suddetto giudizio governativo, la soccombente si aggrava dinanzi al Tribunale
cantonale amministrativo, chiedendone l’annullamento e postulando il rilascio
dell’autorizzazione rifiutata. La ricorrente lamenta una lesione del suo
diritto di essere sentita, asserendo di non aver avuto accesso ai preavvisi
della commissione municipale consultiva per la difesa del nucleo tradizionale e
della CBN. Denuncia inoltre una lesione del diritto costituzionale alla libertà
economica (art. 27 Cost.), una violazione del principio della proporzionalità e
una disparità di trattamento, in quanto nella stessa zona il municipio avrebbe
autorizzato la posa di impianti analoghi.
D. All’accoglimento
del ricorso si oppongono il Consiglio di Stato, che non formula osservazioni, e
il municipio, che contesta partitamente le tesi della ricorrente.
Considerato, in
diritto
- La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo discende dall’art. 21 LE. La
legittimazione della ricorrente è certa (art. 43 PAmm). Il ricorso, tempestivo
(art. 46 PAmm), è dunque ricevibile in ordine.
Un
sopralluogo è del tutto superfluo. La situazione dei luoghi e le
caratteristiche dell’intervento prospettato emergono chiaramente dalle tavole
processuali e sono sufficientemente noti a questo tribunale. I fatti non sono
controversi e le questioni poste a giudizio non richiedono nuovi accertamenti.
Il giudizio può quindi essere reso sulla base degli atti, senza istruttoria
(art. 18 PAmm).
- 2.1.
L’insorgente lamenta innanzitutto la violazione del principio dell’uguaglianza
delle armi per non aver avuto occasione di conoscere il preavviso della
commissione municipale consultiva (agli atti sotto forma di appunti
manoscritti) né quello della CBN.
2.2. Il quesito rientra evidentemente nel tema
generale del diritto di essere sentito, garantito esplicitamente dall'art. 29
cpv. 2 Cost. Il dettato
costituzionale sancisce varie pretese: non solo il diritto degli amministrati
di essere sentiti prima che l'autorità assuma una decisione atta a ledere la
loro posizione giuridica, ma anche quello di fornire prove sui fatti rilevanti
per la decisione, quello di prendere conoscenza degli atti e infine quello di
ottenere una decisione motivata. L'estensione di questo diritto, la cui violazione
costituisce diniego di giustizia, è definita in primo luogo dal diritto
procedurale cantonale e sussidiariamente, se le garanzie offerte da
quest'ultimo sono insufficienti, dai principi procedurali che la giurisprudenza
ha dedotto dall'art. 29 cpv. 2 Cost. rispettivamente 4 vCost. (DTF 119 Ia 149
consid. b). In concreto la PAmm non
prevede più ampi diritti di quelli garantiti dal disposto costituzionale.
Nei
procedimenti amministrativi, il diritto delle parti all’esame degli atti (art.
20 PAmm) rientra nel diritto di essere sentito, anzi costituisce la premessa necessaria
del diritto di esprimersi e di esporre i propri argomenti (RDAT 1979 n. 66),
analogamente all’obbligo di motivare le decisioni, il
cui scopo ultimo è quello di tutelare il corretto esercizio del diritto di
difesa (DTF 112 Ia 107, RDAT 2000 II 111 n. 33). In proposito il Tribunale
federale ha già avuto modo di precisare che i motivi di un giudizio non devono
necessariamente trovarsi nella decisione: basta che il destinatario sia in
grado di procurarsi i documenti ai quali la decisione rimanda (DTF 111 Ia 2
cons. 4a).
2.3. Nel
caso concreto, contrariamente a quanto allegato dalla ricorrente, tanto il
municipio quanto il Consiglio di Stato, nelle rispettive decisioni non si sono
limitati a rinviare ai preavvisi citati, ma hanno formulato in modo indipendente
le ragioni del diniego.
Sia la
decisione comunale, sia il giudizio governativo hanno fatto specifica menzione
di tali documenti. Le parti erano dunque informate della loro esistenza e nulla
ha impedito loro di accedervi. La ricorrente non si è tuttavia mai prevalsa del
suo diritto di consultare gli atti, limitandosi a censurarne la mancata
conoscenza unicamente dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo. Nulla può
dunque essere rimproverato né all’autorità comunale, né al Governo cantonale per
non averli trasmessi concretamente. Nel nostro diritto amministrativo non è
infatti prevista la notificazione all’interessato di atti preparatori aventi
carattere meramente interno e non definitivo, com'è il caso per un preavviso
della CBN (GAT 398) o di un preavviso della commissione municipale per la
difesa del nucleo tradizionale, la quale svolge
funzioni di natura puramente consultiva, allo scopo di preparare - senza
effetti vincolanti - la successiva decisione formale dell’esecutivo.
Ne
consegue che nella misura in cui la ricorrente non si è avvalsa del suo diritto
di consultare i preavvisi menzionati nella decisione impugnata, la censura
della violazione del diritto di essere sentita va respinta.
- Giusta
l’art. 19 cifra 8 NAPR, sul quale il municipio ha fondato la decisione impugnata:
“Nella zona NT, il tinteggio e tutti gli elementi
compositivi della proprietà, delle facciate, dei portici e dei muri
perimetrali, comprese eventuali pensiline, arredi alle aperture, tendaggi
esterni, lampioni, orologi, ecc., dovranno essere conformi alle caratteristiche
architettoniche dell’edificio ed essere in armonia con quelle degli edifici
circostanti. Di regola non sarà permessa la posa di avvolgibili. Non è concesso
il tinteggio della pietra naturale ed artificiale.”.
La
disposizione in questione, attinente al diritto comunale autonomo, configura
una prescrizione di natura estetica, che oltre ad essere fondata sul concetto
giuridico indeterminato dell'armonia con il contesto urbano circostante, conferisce
all'autorità decidente un margine discrezionale relativamente ampio (M. Borghi
/ G. Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, ad art. 61 PAmm, n.
2 seg.; M. Imboden/R. Rhinow, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, V ed.,
N. 66 A II 4 e B II segg.).
Essa
impone quindi di riconoscere all'autorità decidente la necessaria latitudine di
giudizio nell'individuazione del contenuto normativo del concetto indeterminato
e nell'esercizio del potere d'apprezzamento. Nel controllo dell'interpretazione
data a tale concetto e dell'apprezzamento esercitato il Tribunale cantonale
amministrativo deve di conseguenza limitarsi a censurare le deduzioni che
integrano gli estremi di una violazione del diritto (art. 61 PAmm), in quanto
insostenibili, siccome sprovviste di valide ragioni, fondate su considerazioni
estranee alla materia o suscettibili di portare a conclusioni aberranti. Ove
non sussista una simile violazione del diritto, l'autorità cantonale di ricorso
non può annullare una decisione del municipio senza esporsi al rimprovero di
essersi arrogata un potere di cognizione che contraddice il principio
dell'autonomia comunale. Irrilevante al riguardo è il fatto che
l'interpretazione data dall'autorità di ricorso al concetto giuridico
indeterminato appaia altrettanto plausibile di quella attribuitagli
dall'autorità comunale (103 Ia 468 cons. 2, 96 I 369, consid. 4; STA 2.1.99 in
re __________; BVR 2001, p. 21, consid. 3a).
- Nel caso
concreto, il municipio ha ritenuto che la posa di una tenda sopra i portici non
fosse conforme alle caratteristiche architettoniche dell’edificio e di quelli
circostanti. La conclusione è stata confermata dal Consiglio di Stato.
La
valutazione dell'intervento operata dall'autorità comunale non appare
sprovvista di valide ragioni.
L'edificio
che ospita l'esercizio pubblico della ricorrente è caratterizzato a pianterreno
da un portico, composto da due arcate, che fanno il paio con le arcate dello
stabile contiguo sul lato ovest. Le arcate, a forma allungata e sorrette da
pregevoli colonne di granito, sono sormontate da una sottile lesena sagomata,
con funzione di marcapiano, che assieme alla fascia dell'ultimo piano inquadra
i tre piani superiori. Al centro dei due archi, appena sopra la lesena, dalla
facciata sporgono inoltre due piccoli balconi in granito, dotati di un
parapetto in ferro battuto. Analoga è la composizione della prima parte della
facciata sul lato est dell'immobile, che da su via __________.
La tenda
avvolgibile verrebbe applicata appena sopra gli archi, sovrapponendosi alla
sottile lesena appena descritta.
Ora, non
appare per nulla fuori luogo sostenere che la posa di un simile impianto
costituisca un intervento suscettibile di alterare in misura inammissibile
l'armonia delle facciate, nascondendo in larga misura alla vista sia la lesena,
sia i piccoli balconi, che ne caratterizzano la composizione architettonica.
Interessando soltanto i primi due archi del porticato, che si prolunga verso
via __________a, esso introduce inoltre un elemento di discontinuità nella
composizione architettonica delle facciate degli edifici, che caratterizzano
quel particolare angolo di piazza __________. L'effetto disarmonico che produce
per rapporto agli archi di uguale fattura dello stabile contiguo, sede
dell'emporio __________, è evidente anche ad un osservatore sprovvisto di
particolare sensibilità estetica.
Benché
opinabili, le conclusioni tratte dal municipio non procedono dunque da un
esercizio abusivo del potere d'apprezzamento conferitogli dall'art. 19 cifra 8
NAPR. Né attribuiscono al concetto di essere in armonia con le caratteristiche
degli edifici circostanti un significato indifendibile, in quanto ricavato da
considerazioni estranee o altrimenti lesivo dei principi fondamentali del
diritto.
Contrariamente
a quanto assume l'insorgente, nel diniego dell'autorizzazione non è ravvisabile
alcuna disparità di trattamento. La particolare posizione dell'immobile, situato
all'angolo tra via __________ e piazza __________, giustifica un trattamento diverso
da quello riservato ad altri edifici, per i quali, in tempi non recenti, è
stato accordato il permesso di posare analoghi impianti. Vero è che la
situazione degli edifici che si affacciano su piazza __________ è simile a
quella dello stabile in discussione. A differenza degli impianti, di cui sono
stati dotati anni orsono gli stabili che fanno da corona a quella piazza, la
tenda in oggetto sarebbe tuttavia la prima ad essere posata in questo
particolare angolo di piazza __________. Una distinzione appare dunque
giustificata, anche se fosse l'espressione di una mutata sensibilità
dell'autorità comunale verso le esigenze di protezione dei valori estetici del
nucleo.
Esulano
infine dai limiti del presente giudizio le contestazioni sollevate dall'insorgente
per rapporto alla libertà economica ed al trattamento più favorevole, che
l'autorità comunale riserverebbe agli altri esercizi pubblici del luogo. Simili
censure vanno semmai sollevate nell'ambito della procedura di rilascio
dell'autorizzazione ad occupare il suolo pubblico non soltanto con sedie e
tavolini, ma anche con una tenda avvolgibile, destinata a proteggere gli
avventori.
- Sulla
scorta delle considerazioni che precedono, il ricorso va pertanto respinto e la
decisione impugnata confermata, siccome immune da violazioni del diritto.
La tassa
di giustizia e le spese sono poste a carico della ricorrente, secondo soccombenza.
Non si assegnano ripetibili in quanto il municipio non si è avvalso del patrocinio
di un avvocato iscritto all'albo (art. 31 PAmm).
Per questi motivi,
visti gli art. 27, 29 Cost.; 4 vCost.; 21 LE; 19 cifra
8 NAPR di __________; 2, 3, 18, 20, 28, 31, 43, 46, 60, 61 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
-
Il
ricorso è respinto.
-
La tassa di
giustizia e le spese, per complessivi fr. 1'000.-- sono a carico della ricorrente.
Non si assegnano ripetibili.
-
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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