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Numero d'incarto:
52.2003.59
Data decisione, Autorità:
18.03.2003, TRAM
Incarto n.
52.2003.59
Lugano
18 marzo 2003
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
Composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Stefano Bernasconi, Werner Walser
Segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 21 febbraio 2003 della
contro
la decisione 6 febbraio 2003 del municipio di
__________, che delibera alla __________ le opere da gessatore (interno)
della nuova __________;
viste le risposte:
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
che il 5
dicembre 2002 il municipio di __________ ha invitato sei ditte del ramo, fra
cui la __________, a partecipare ad un concorso, retto dalla LCPubb, per
l'aggiudicazione delle opere da gessatore (interno) della nuova __________;
che il capitolato d'appalto e modulo
d'offerta prevedeva fra l'altro la seguente alla posizione:
151 Pannelli isolanti su
pareti
400 Lana minerale indice
d'incendio 6.1,
massa volumica apparente min.
kg/mc 85.
Marca, tipo .........
411 Spessore pannelli mm 40
412 Spessore pannelli mm 60
che a
questa posizione la __________ ha proposto l'impiego di lana minerale
__________;
che il 28
gennaio 2003 il progettista ha chiesto alla __________ di inviargli la scheda
tecnica del prodotto proposto;
che il 31
gennaio 2003 la ricorrente ha inviato al progettista due schede tecniche: una
relativa al prodotto __________ (peso specifico apparente 75 kg/mc), l'altra relativa
al prodotto __________ (peso specifico apparente medio 50 kg/mc, zona compressa
85 kg/mc);
che con
decisione 6 febbraio 2003 il municipio ha deliberato le opere messe a concorso
alla __________, scartando nel contempo l'offerta della __________ siccome non
conforme alle esigenze del capitolato;
che
contro questa decisione la __________ insorge davanti al Tribunale cantonale
amministrativo, contestando l'esclusione della sua offerta; il prodotto
"", allega, corrisponderebbe al prodotto
"", rispettivamente "__________", di cui ha
inviato le schede tecniche al progettista; la denominazione __________ starebbe
ad indicare la ditta che commercializza i prodotti __________;
che il
ricorso è avversato del municipio e dall'aggiudicataria, con argomenti che per
quanto necessario saranno discussi nei seguenti considerandi;
considerato, in
diritto
che la
competenza del Tribunale cantonale amministrativo (art. 36 cpv. 1 LCPubb), la
legittimazione attiva dell'insorgente (art. 43 PAmm) e la tempestività
dell'impugnativa (art. 46 PAmm) sono incontestabilmente date;
che il
ricorso, ricevibile in ordine, può essere evaso sulla base degli atti (art. 18
PAmm);
che
giusta l'art. 26 cpv. 1 LCPubb, gli offerenti devono compilare la loro offerta
per iscritto in modo completo e tempestivo; il committente, soggiunge la norma,
esclude dalla procedura le offerte tardive o quelle che presentano lacune
formali rilevanti (cpv. 2);
che,
notoriamente, le offerte che non corrispondono alle condizioni del capitolato
vanno escluse dall'aggiudicazione; le prescrizioni fissate dalla documentazione
di gara vincolano infatti tanto il committente, quanto i concorrenti; lo esige
anzitutto il principio della parità di trattamento che vieta al committente di
aggiudicare una commessa a condizioni diverse da quelle prestabilite;
che, in
concreto, la ricorrente ha proposto di impiegare pannelli isolanti
"__________"; sollecitata dal progettista ad inviare la relativa
scheda tecnica, ha inoltrato la documentazione relativa a due prodotti della
__________;
che
nemmeno in questa sede la ricorrente è in grado di dimostrare l'esistenza di un
prodotto marca "__________"; tant'è vero che a tutt'oggi non è stata
capace di esibire la relativa scheda tecnica, già richiestale dal progettista;
né questa è altrimenti dimostrabile (cfr. i prodotti __________ in __________);
che la
__________, noto gruppo industriale germanico attivo nel campo dei materiali
per l'edilizia, produce e commercializza pannelli isolanti con uno spessore di
45 - 50 mm e con un peso specifico di 38 kg/mc (cfr. scheda in atti), che
manifestamente non rispondono alle esigenze del capitolato (40 risp. 60 mm; 85
kg/mc);
che
i pannelli __________, altrettanto nota industria svizzera specializzata nella
produzione di pannelli di lana minerale, di cui la ricorrente ha prodotto le
schede tecniche non sono prodotti della __________;
che
eventuali collaborazioni commerciali tra la __________ e la __________ non
permettono di ignorare la palese difformità dell'offerta inoltrata dalla
__________;
che,
stando così le cose, il ricorso, manifestamente infondato, va senz'altro
respinto;
che
la tassa di giustizia e le ripetibili, commisurate ai valori in discussione ed
al lavoro procurato a questo tribunale dall'impugnativa, sono poste a carico
della ricorrente secondo soccombenza;
Per questi motivi,
visti gli art. 36, 37 LCPubb; 3, 18, 28, 31, 43, 46,
60, 61 PAmm;
dichiara e pronuncia:
-
Il
ricorso è respinto.
-
La
tassa di giustizia di fr. 600.- è a carico della ricorrente, che rifonderà fr.
400.- alla resistente.
-
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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