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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
52.2003.53
Data decisione, Autorità:
18.03.2003, TRAM
Incarto n.
52.2003.53
Lugano
18 marzo 2003
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Stefano Bernasconi, Werner Walser
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 13 febbraio 2003 della
contro
la decisione 6 febbraio 2003 del municipio di
__________, che delibera alla __________ le opere da gessatore relative alla
costruzione della nuova scuola elementare;
viste le risposte:
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
che il 3
dicembe 2002 il municipio di __________ ha indetto un pubblico concorso, retto
dalla LCPubb, per l'aggiudicazione delle opere da gessatore relative alla costruzione
della nuova scuola elementare (FU __________, pag. __________);
che il
bando indicava che le opere sarebbero state aggiudicate al miglior offerente,
tenuto conto dei seguenti criteri d'aggiudicazione:
che il
capitolato d'appalto e modulo d'offerta precisava il metodo per determinare le
note da attribuire ai concorrenti;
che al
concorso hanno preso parte nove ditte, fra cui la __________ con un'offerta di
109'088.10 e la __________ con un'offerta di fr. 111'791.00;
che
valutate le offerte in base ai criteri d'aggiudicazione il committente ha
assegnato alla __________ 77.64 punti (1° rango) e 59.16 (4° rango) alla
__________;
che
contro la predetta decisione la __________ insorge davanti al Tribunale cantonale
amministrativo, contestando i termini d'esecuzione indicati dalla __________,
che non sarebbero attendibili e non garantirebbero un lavoro a regola d'arte;
che il
ricorso è avversato dal municipio e dall'aggiudicataria, che contestano succintamente
le tesi dell'insorgente;
considerato, in
diritto
che la
competenza del Tribunale cantonale amministrativo (art. 36 cpv. 1 LCPubb), la
legittimazione attiva dell'insorgente (art. 43 PAmm) e la tempestività
dell'impugnativa (art. 46 PAmm) sono incontestabilmente date;
che il
ricorso, ricevibile in ordine, può essere evaso sulla base degli atti (art. 18 PAmm);
che le
contestazioni sollevate dall'insorgente contro i criteri d'aggiudicazione
relativi ai termini d'esecuzione (30%) ed alla qualità delle prestazioni (15%)
sono improponibili (art. 38 cpv. 3 LCPubb); se la ricorrente riteneva che si
sarebbe dovuto dare più peso alla qualità e meno ai termini avrebbe dovuto
impugnare il bando di concorso; lo esigono i principi della buona fede e della
sicurezza del diritto; la partecipazione alla gara, con l'inoltro dell'offerta,
indica l'accettazione di tutte le condizioni contenute negli atti di gara (art.
31 cpv. 2 RLCPubb);
che non
v'è motivo di dubitare dell'attendibilità dei termini d'esecuzione indicati
dalla __________ (28 e non 20 giorni come ritiene la ricorrente): i tempi
indicati sono appena leggermente inferiori alla media di quelli esposti dalle
altre ditte che hanno preso parte alla gara (media 32 giorni);
che
stando così le cose, il ricorso, manifestamente infondato, va senz'altro
respinto;
che la
tassa di giustizia e le ripetibili, commisurate ai valori in discussione ed al
lavoro procurato a questo tribunale dall'impugnativa, sono poste a carico della
ricorrente secondo soccombenza;
Per questi motivi,
visti gli art. 36, 37 LCPubb; 3, 18, 28, 31, 43, 46,
60, 61 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
-
Il ricorso
è respinto.
-
La tassa di
giustizia di fr. 600.- è a carico della ricorrente, che rifonderà fr. 400.- di
ripetibili alla resistente.
-
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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