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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
52.2003.52
Data decisione, Autorità:
02.07.2003, TRAM
Incarto n.
52.2003.52
Lugano
2 luglio 2003
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Stefano Bernasconi, Werner Walser
segretario:
Flavio Canonica, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 13 febbraio 2003 di
contro
la decisione 4 febbraio 2003 del Consiglio di Stato
(n. 496), che respinge l’impugnativa dell’insorgente contro la risoluzione 8
novembre 2002 con cui il municipio di __________ gli ha inflitto una multa di
fr. 500.– per infrazione alle norme della legge edilizia cantonale;
viste le risposte:
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. Il
ricorrente __________ __________ è proprietario di un fondo, situato a
__________ (part. n. __________ RF), fuori della zona edificabile, a lato della
strada cantonale che conduce alla dogana del __________.
Il fondo
è dotato di un accesso veicolare, costituito da uno slargo di m 5.70, realizzato
nel 1990 lungo il ciglio della strada cantonale su un profondità di m 5.50,
grazie ad un permesso che, a titolo di condizione, prevedeva, fra l'altro, il
divieto di posare catene od altro.
strada
cantonale
part.
L'accesso
in questione serve anche al fondo retrostante, di proprietà di __________
__________, (part. n__________RF), raggiungibile attraverso una strada privata
che si sviluppa lungo il confine W del fondo del ricorrente.
Il 19
novembre 2001 __________ __________ ha segnalato al municipio che __________
__________ aveva posato due grossi vasi da fiori, costituiti da tubi di cemento
(h: 50 cm, Ф 40 cm), sullo slargo che integra l'accesso alla strada
cantonale.
strada
cantonale
part.
B. Il 27
giugno 2002 il municipio ha posto il ricorrente in contravvenzione, rimproverandogli
di aver realizzato senza autorizzazione "un posteggio sull'accesso
stradale esistente, mediante la posa di due tubi di delimitazione in cemento
utilizzati come vasi da fiori".
Il
ricorrente ha contestato che la posa di due vasi da fiori soggiacesse a licenza
edilizia, negando nel contempo di aver voluto realizzare un posteggio.
Disattese
le giustificazioni del ricorrente, l'8 novembre 2002 il municipio gli ha
inflitto una multa di fr. 500.-.
C. Con
giudizio 4 febbraio 2003 il Consiglio di Stato ha confermato il decreto municipale,
rigettando l’impugnativa contro di esso inoltrata dall’insorgente. Il Governo
ha in sostanza ritenuto che i vasi necessitassero di una licenza edilizia in
quanto atti ad ostacolare l'accesso alla strada cantonale.
D. Avverso la
predetta risoluzione governativa __________
__________ si aggrava davanti al Tribunale cantonale amministrativo,
chiedendo che sia annullata assieme alla multa.
L’insorgente
eccepisce una violazione dell’art. 147 LOC da parte dell’autorità comunale in
quanto il rapporto di contravvenzione non indicherebbe il periodo in cui è avvenuta
la presunta infrazione e non consentirebbe quindi di statuire sulla prescrizione
dell’azione contravvenzionale. Nega inoltre di aver creato un parcheggio
tramite la posa dei vasi, i quali per altro non necessiterebbero di alcuna
licenza edilizia.
E. All'accoglimento
del gravame si oppone il municipio sulla scorta di argomentazioni di cui si
dirà, per quanto necessario, nel seguito.
Anche il
Consiglio di Stato propone la reiezione del ricorso, riconfermandosi nelle
motivazioni poste a fondamento della decisione impugnata.
Considerato, in
diritto
- 1.1. La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data (art. 46 cpv. 5 LE,
148 cpv. 3 LOC), la legittimazione dell’insorgente certa (art. 43 PAmm). Il
gravame, tempestivo (art. 46 cpv. 1 PAmm), è pertanto ricevibile in ordine.
1.2.
Considerata la natura delle contestazioni da risolvere, l’impugnativa può
essere evasa sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm). La
situazione dei luoghi e dell'oggetto della contestazione emerge chiaramente
dalle planimetrie e dalle fotografie prodotte dalle parti. Il sopralluogo e le
altre prove chieste dal ricorrente non appaiono dunque atte a procurare a questo
tribunale la conoscenza di ulteriori fatti rilevanti per il giudizio.
- Giusta
l’art. 22 cpv. 1 LPT, la costruzione e la trasformazione di edifici o impianti
è sottoposta ad autorizzazione. Conformemente all’art. 1 cpv. 1 LE edifici o
impianti possono essere costruiti o trasformati solo con la licenza edilizia.
La licenza edilizia è in particolare necessaria per la costruzione e
trasformazione, ivi compreso il cambiamento di destinazione, di edifici ed
altre opere (art. 1 cpv. 2 LE). Essa non è invece necessaria per i progetti ed
i lavori indicati all’art. 1 cpv. 3 lett. a-c LE, ed in particolare per le
piccole costruzioni (art. 1 cpv. 3 lett. b LE). In linea di principio, i lavori
d’importanza minima non formano cioè l’oggetto di una procedura d’approvazione.
Fuori
delle zone edificabili anche gli interventi edilizi di importanza minima sono
tuttavia soggetti a permesso di costruzione (RDAT II-1995 n. 29, consid. 2.1.).
Il diritto federale impone infatti che l’autorità cantonale competente
statuisca sulla conformità di zona rispettivamente sulla necessità di
un’eccezione giusta l’art. 24 LPT di tutti gli interventi edilizi previsti
fuori della zona edificabile (art. 25 cpv. 2 LPT; v. anche art. 7 cpv. 5 LE).
In punto alla procedura applicabile, l’art. 5 cpv. 3 RLE dispone che gli interventi
edilizi fuori zona edificabile sono sottoposti alla procedura ordinaria.
-
Ai fini
del presente giudizio può restare indecisa la questione a sapere se la collocazione
di vasi da fiori su fondi posti fuori della zona edificabile costituisca o meno
un intervento soggetto a permesso di costruzione. Per quanto qui interessa è,
in effetti, sufficiente constatare che la posa di vasi come quelli in discussione,
al centro di uno slargo adiacente all'accesso alla strada cantonale, non può
andare esente da permesso di costruzione. L'area sulla quale sono collocati in
modo stabile e permanente è invero destinata ad agevolare le manovre di entrata
e di uscita dei veicoli dal campo stradale. La posa dei controversi manufatti
costituisce dunque un intervento soggetto a permesso di costruzione ai sensi
dell'art. 4 cpv. 1 lett. c RLE, in quanto atto a modificare in modo rilevante
la configurazione e le condizioni di utilizzazione dell'attuale accesso,
incidendo di riflesso sulla sicurezza della circolazione stradale. Priva di
rilievo è la questione a sapere se l'intervento miri o meno a delimitare un posteggio.
-
Giusta
l’art. 46 cpv. 1 LE, le contravvenzioni alla LE, ai piani regolatori e ai regolamenti
edilizi comunali sono punite dal municipio con la multa sino fr. 5’000.– se è
stata omessa una domanda di costruzione sottoposta alla procedura ordinaria;
con l’ammonimento o con la multa sino a fr. 500.– se è stata omessa una
notifica; con la multa sino a fr. 10’000.– negli altri casi. La multa deve
essere commisurata alla gravità dell’infrazione e, se del caso, della colpa
(art. 46 cpv. 3 LE).
Considerata la natura penale della vertenza ai sensi dell’art. 6 CEDU il
Tribunale cantonale amministrativo dispone di pieno potere cognitivo nella
determinazione della multa, in deroga alla regola generale secondo cui il
potere di controllo di questa corte è limitato alla violazione del diritto
(art. 61 PAmm).
-
In
concreto, l’insorgente ha posato i vasi da fiori omettendo di presentare una domanda
di costruzione sottoposta alla procedura ordinaria, siccome riferita ad un intervento
interessante un fondo posto fuori della zona edificabile.
Ha quindi
perfezionato gli estremi materiali dell'infrazione addebitatagli. L’autorità,
alla quale incombe l'onere probatorio, non ha dimostrato che il ricorrente sapesse
che la posa di due vasi da fiori su un piazzale posto fuori della zona
edificabile soggiace a permesso di costruzione. Non sostiene nemmeno che il
ricorrente dovesse necessariamente sapere che un simile intervento non può
andare esente da permesso. In tali circostanze ben si può ammettere che l'insorgente
abbia agito per negligenza.
Ponendo
mente all'insieme delle circostanze la multa irrogata appare sicuramente
eccessiva. Una massiccia riduzione s'impone con la forza dell'evidenza.
- La mancata
indicazione della data dell'infrazione da parte dell'autorità non inficia la
validità del provvedimento. Non gli ha invero impedito di difendersi
adeguatamente.
L'infrazione
non è d'altra parte prescritta. Nemmeno il ricorrente sostiene invero di aver
posato i vasi prima del 1998.
- In esito
alle considerazioni che precedono, il ricorso va quindi parzialmente accolto,
riducendo la multa a fr. 100.-.
Si
prescinde dal prelievo di una tassa di giustizia. Le ripetibili sono invece
poste a carico del comune resistente secondo soccombenza.
Per questi motivi,
visti gli art. 6 CEDU; 22, 24, 25 LPT; 1,
7, 46 LE; 3, 4, 5 RLE; 147 LOC e 18, 43, 46, 61, 65 LPAmm;
dichiara
e pronuncia:
- Il ricorso
è parzialmente accolto.
§. Di conseguenza, la multa inflitta a __________
__________ è ridotta a fr. 100.–.
-
Non si
preleva tassa di giustizia.
-
Il comune
di __________ rifonderà all’insorgente fr. 600.– a titolo di ripetibili di entrambe
le istanze.
-
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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