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Numero d'incarto:
52.2003.34
Data decisione, Autorità:
02.07.2003, TRAM
Incarto n.
52.2003.34
Lugano
2 luglio 2003
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Stefano Bernasconi, Werner Walser
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 29 gennaio 2003 di
contro
la risoluzione 8 gennaio 2003 (n. 95) del Consiglio
di Stato che ha respinto il ricorso dell'insorgente avverso la deliberazione
23 settembre 2002 con cui il consiglio comunale di __________ ha rigettato la
sua mozione 20 settembre 1999 chiedente le modifica di alcuni articoli delle
norme d'attuazione del piano regolatore;
viste le risposte:
-
4 febbraio 2003 del
Consiglio di Stato;
-
12 febbraio 2003 di
__________ __________, presidente del consiglio comunale;
-
13 febbraio 2003 del
municipio di __________;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. Il 26
ottobre 1998 __________ __________, allora membro del consiglio comunale di
__________, presentò un'"interpellanza riguardante il termine
"deroga" nelle norme di applicazione piano regolatore NAPR 89 art.
27.3 e 4, "costruzioni su grandi superfici", e la questione
redazionale degli art. 20 "altezze" risp. 21 "corpi tecnici"
".
Con scritto del 30 novembre successivo
l'interpellante dichiarò di trasformare la predetta interpellanza in mozione.
La commissione edilizia, cui la mozione era
stata demandata, formulò preavviso favorevole (rapporti 16 marzo e precisazioni
14 maggio 1999) e così pure il municipio (osservazioni 20 aprile 1999).
La mozione fu poi bocciata dal consiglio
comunale in data 17 maggio 1999. I ricorsi inoltrati dal mozionante contro la
decisione del legislativo furono respinti dapprima dal Tribunale cantonale
amministrativo e poi dal Tribunale federale.
B. Il 20
settembre 1999 __________ __________ ha presentato una nuova mozione,
sostanzialmente uguale alla prima.
Demandatone
l'esame ad una commissione speciale, questa ha partorito due rapporti: l'uno,
datato 28 gennaio 2002, che ha concluso per l'irricevibilità della mozione e
l'altro, del 29 gennaio 2002, che ha formulato preavviso favorevole.
Il municipio, con le proprie osservazioni 9
luglio 2002, pur ammettendo che in effetti la formulazione delle NAPR era
imprecisa, ha ritenuto inopportuno introdurre una variante di PR perché il
problema già era stato considerato nell'ambito delle nuove NAPR in itinere.
L'oggetto è quindi stato inserito nelle
trattande del consiglio comunale per la seduta del 16 settembre 2002.
Con
scritto 14 settembre 2002, consegnato a mano al presidente del consiglio comunale
il giorno 16, __________ __________ ha dichiarato di ritirare la mozione e, in
via sussidiaria, ne ha chiesto la sospensione per dar modo ai membri del legislativo
di approfondire la questione.
Il consiglio comunale si è ugualmente
chinato sull'oggetto, respingendo poi la mozione con 28 voti contrari e 3
astenuti.
C. Con ricorso
9 ottobre 2002 __________ __________ ha impugnato la predetta deliberazione del
consiglio comunale al consiglio di Stato, chiedendo che la stessa sia
dichiarata nulla e la trattanda n. 16 stralciata dal verbale del consiglio
comunale.
Il ricorrente sostiene che, avendo egli
ritirato la mozione, la stessa non poteva più essere oggetto di votazione.
Inoltre lamenta una situazione di collisione d'interessi del presidente della
commissione speciale.
D. Con
risoluzione 8 gennaio 2003, il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso. Premesso
che la mozione poteva essere ritirata fino al momento in cui il presidente del
consiglio comunale la metteva in votazione, il Governo ha negato al mozionante
la facoltà di ritirarla dal momento che non faceva più parte del consiglio comunale.
In merito alla problematica della situazione di collisione d'interessi,
l'Esecutivo cantonale, esposti i principi legali e giurisprudenziali che
reggono la materia, ha rilevato che, stante il contenuto della mozione,
chiedente la correzione di alcuni concetti delle NAPR ritenuti erronei, la
situazione personale del presidente della commissione speciale era suscettibile
di generare una collisione d'interessi.
E. Contro
questa decisione __________ __________ insorge davanti al Tribunale cantonale
amministrativo, chiedendone l'annullamento e lo stralcio della trattanda 16 del
verbale del consiglio comunale del 23.9.2002. Il ricorrente ripropone le medesime
censure già sollevate nel ricorso al Consiglio di Stato. In particolare rileva
che anche i messaggi potendo essere ritirati prima della deliberazione del
consiglio comunale, uguale facoltà andrebbe riconosciuta ad un consigliere
comunale, indipendentemente dal fatto che non sia più in carica.
F. Il
Consiglio di Stato, il municipio e __________ __________ hanno postulato la
reiezione del gravame.
Considerato, in
diritto
-
La
competenza del Tribunale è data (art. 208 cpv. 1 LOC), il ricorso è tempestivo
(art. 46 cpv. 1 PAmm) e la legittimazione del ricorrente certa (art. 209 lett.
a LOC). L'impugnativa è dunque ricevibile in ordine. Può inoltre essere decisa
sulla scorta degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm).
-
Il primo
quesito da risolvere è se - in un comune in cui è stato istituito il consiglio
comunale - il consigliere che ha presentato una mozione può ritirarla quando
non è più membro dell'organo legislativo.
2.1. Ogni
cittadino, esaurito l'ordine del giorno, può presentare per iscritto, nella forma
della mozione, proposte su oggetti nuovi che sono demandate al municipio (art.
37 LOC). Nei comuni in cui è stato istituito il consiglio comunale il
consigliere comunale può presentare per iscritto, nella forma della mozione,
proposte su oggetti di competenza del consiglio comunale che non sono
all'ordine del giorno (art. 67 cpv. 1 LOC). La mozione è una concreta proposta
di soluzione su oggetti o problemi nuovi concernenti la gestione comunale. In
sostanza, essa ha quindi lo scopo di stimolare l'attività dell'organo
legislativo al di fuori di quella che è la via abituale e cioè l'iniziativa del
municipio. Da ciò deriva che la mozione rappresenta il tipico atto diretto all'organo
al quale appartiene il mozionante, l'assemblea o il consiglio comunale; tocca a
loro in ultima analisi decidere sull'oggetto proposto nella mozione (Ratti, Il
Comune, vol. I, pag. 531).
2.2.
L'art. 67 LOC stabilisce, nei cpv. 2 e 3, la procedura per la trattazione delle
mozioni nei comuni a regime di consiglio (art. 37 cpv. 2-5 per l'assemblea
comunale). La legge è però silente in merito alla possibilità del mozionante di
ritirare la mozione.
La LOC prevede che i messaggi municipali
possono essere ritirati prima della deliberazione del consiglio comunale (ad
eccezione di quelli sui conti; art. 57 LOC). A livello cantonale, dove i membri
del Gran consiglio hanno diritto di proporre iniziative in materia legislativa
(art. 53 legge sul Gran Consiglio e sui rapporti con il Consiglio di Stato:
LGC), il deputato che l'ha presentata può sempre ritirarla prima della sua
definitiva accettazione. Per quanto riguarda mozioni, interpellanze e
interrogazioni, la possibilità di ritirarle è prevista implicitamente all'art.
59 LGC, che le accomuna con l'iniziativa legislativa nell'ambito
dell'ordinamento del ritiro dell'atto parlamentare.
Analogamente, l'iniziativa popolare a
livello comunale può essere ritirata in qualsiasi tempo, ma al più tardi entro
8 giorni dalla pubblicazione all'albo comunale della risoluzione del consiglio
comunale di non adesione all'iniziativa (art. 78 LOC; art. 148 cpv. 3 legge
sull'esercizio dei diritti politici: LEDP). Cantonalmente, le domande di
iniziativa legislativa possono essere ritirate in qualsiasi tempo ma al più
tardi entro 8 giorni dalla pubblicazione nel Foglio ufficiale delle
deliberazioni del Gran Consiglio (art. 127 cpv. 2 LEDP). Il ritiro della
domanda di referendum è per contro esclusa, tanto a livello cantonale (art. 144
cpv. 3 LEDP), quanto a livello comunale (art. 144 cpv. 3 applicabile in virtù
del rinvio dell'art. 152 LEDP).
La mozione, nello spirito della LOC, è un
diritto individuale. La facoltà di esercitare questo diritto spetta
propriamente al singolo consigliere comunale (Ratti, loc. cit., pag. 532).
Trattasi di uno strumento d'espressione personale del parlamentare che, come
già detto poc'anzi, ha lo scopo di stimolare l'attività dell'organo legislativo
al di fuori dell'iniziativa del municipio. Ciò deve però comprendere anche la facoltà
del membro del consiglio comunale (rispettivamente dell'assemblea) di ritirare
il proprio atto parlamentare qualora egli non sia più interessato a sottoporlo
all'assemblea e ciò nonostante il silenzio del legislatore: negare tale facoltà
significherebbe ammettere l'esistenza di un effetto devolutivo a favore del
consiglio comunale che la LOC non ha invero previsto.
Peraltro, una mozione in forma elaborata ha
le medesime caratteristiche di un messaggio municipale: si giustifica quindi di
trattare la mozione in modo uguale al messaggio, perlomeno per quanto riguarda
la possibilità di ritiro.
2.3. Resta da esaminare se il membro del
consiglio comunale mantenga la facoltà di ritirare una mozione anche quando non
fa più parte del consiglio stesso.
Nei comuni a regime di consiglio comunale,
la facoltà di presentare una mozione spetta unicamente a chi è membro del
legislativo. Anche a livello cantonale e federale il diritto di mozione è
considerato uno strumento personale a disposizione del parlamentare in questa
sua specifica funzione. Per chi invece non fa parte di un organo legislativo,
le leggi prevedono altri strumenti di partecipazione, quali l'iniziativa popolare
ed il referendum. Il carattere personale della mozione risulta chiaramente dall'ordinamento
degli strumenti a disposizione dei parlamentari: in Ticino le iniziative e le
mozioni presentate da firmatari che non sono più membri del Gran Consiglio sono
stralciate, salvo che esse siano riprese da altri deputati (art. 60 cpv. 2
LGC). Analoga norma esiste a livello federale per il Consiglio nazionale ed il
Consiglio degli stati (art. 40 cpv. 2 regolamento del Consiglio nazionale: RCN;
art. 32 cpv. 2 regolamento del Consiglio degli Stati: RCS). Poiché il diritto
di mozione è legato inscindibilmente alla carica di membro del legislativo,
anche il diritto di disporne successivamente, e quindi di sottrarla al vaglio
ed al voto del legislativo, è legato alla carica medesima. La mancata
rielezione del mozionante o il suo l'abbandono della carica comporta quindi
l'impossibilità di ritirare la mozione presentata quando ancora era in carica.
Da qui, oltre che dalla necessità di sfoltire l'agenda del parlamento, la
regola di procedere in questi casi allo stralcio d'ufficio della mozione la
quale, in caso contrario, dovrebbe inevitabilmente seguire l'iter legale.
In mancanza di una specifica normativa a
livello comunale che permetta lo stralcio delle mozioni dei consiglieri non più
in carica, la mozione resta in essere anche dopo partenza del mozionante: essa
deve pertanto essere trattata dal consiglio comunale.
Ne discende che, su questo punto, la
sentenza del Consiglio di Stato merita tutela.
- Il
ricorrente chiede l'annullamento della decisione poiché viziata dalla
partecipazione alle deliberazioni del consigliere __________, che avrebbe
invece dovuto astenersi per l'esistenza di un conflitto d'interessi.
Giusta
l'art. 64 LOC, un consigliere comunale non può prendere parte né alla discussione
né al voto nei casi previsti dall'art. 32 LOC per l'assemblea comunale. L'art. 32 LOC statuisce che un cittadino non può
prendere parte alle discussioni e al voto su oggetti che riguardano il suo
personale interesse o quello di suoi parenti, secondo l’art. 83. Per uguale
titolo sono esclusi dalla discussione e dal voto i suoi parenti nei seguenti
gradi: coniuge, genitori, figli, fratelli, zii, nipoti consanguinei, cognati,
suoceri, generi e nuore (cpv. 3). L’interesse di un ente di diritto pubblico
non determina la collisione d'interessi nei suoi membri (cpv. 4), mentre la
collisione esiste invece per gli amministratori di persone giuridiche aventi
scopo di lucro (cpv. 5).
Recependo le legittime perplessità suscitate
da tale interpretazione della norma, nel messaggio 27 agosto 1997 proponente
una revisione parziale della LOC, il Consiglio di Stato ha suggerito di
parificare i requisiti per l'astensione obbligatoria del consigliere comunale a
quelli fissati all'art. 100 LOC per il municipale (cfr. messaggio citato, pag.
10). La proposta è stata accolta dal Gran Consiglio nella seduta del 3 febbraio
1999. Il nuovo testo dell'art. 32 cpv. 1 LOC, in vigore il 1 gennaio 2000 (B.U.
1999, pag. 273) si limita pertanto a prescrivere che il cittadino (e, via
l'art. 64 LOC, il consigliere comunale) non può prendere parte alla discussione
ed al voto su oggetti che riguardano il suo personale interesse o quello dei
suoi parenti indicati all'art. 83 LOC. Secondo il nuovo ordinamento, per
escludere un membro del consiglio comunale dalla discussione e dal voto non
deve dunque necessariamente sussistere una situazione di conflitto tra gli
interessi del consigliere comunale e dei suoi parenti, da una parte, e quelli
del comune, dall'altra. E' sufficiente che la trattanda tocchi l'interesse del
consigliere comunale o dei suoi parenti. Secondo l'opinione espressa dalla
commissione della legislazione, tale interesse è dato se è materiale e diretto
(cfr. il relativo rapporto del 15 gennaio 1999, pag. 11).
La novella legislativa comporta tuttavia una
significativa eccezione. Giusta il nuovo art. 32 cpv. 2 LOC il capoverso 1 di
questa disposizione non si applica nell'ambito della procedura di approvazione
(recte: adozione) del piano regolatore. La rinuncia generalizzata
all'esclusione dalla discussione e dal voto dei singoli membri del legislativo su
quest'oggetto è stata giustificata adducendo che "i numerosi interessi
individuali oggettivamente ravvisabili in questa particolare procedura
porterebbero facilmente ad una molteplicità di casi di collisione paralizzando
il funzionamento dell'organo e delle sue commissioni" (cfr. il
messaggio citato, ibidem).
- Ebbene, con la mozione 30
novembre 1998, l'insorgente ha proposto delle modifiche degli art. 27 e 20/21
NAPR, la cui accettazione comportava quindi una modifica del PR. I disposti
delle NAPR regolano però tutte le problematiche della medesima natura che
possono sorgere sul territorio comunale. Gli art. 20 e 21 relativi alle altezze
ed ai corpi tecnici sono applicabili a tutte le costruzioni, mentre la norma
regolante l'edificazione su grandi superfici (art. 27) riguarda le zone R2a,
R2b, R3, R4, R5, RCA e Rp2. Di conseguenza l'approvazione di tali norme non era
atta a procurare a __________ __________ vantaggi particolari, diversi da
quelli che ne derivano agli altri cittadini.
Per il resto, le questioni sorte fra
__________ __________ nella sua qualità di condomino ed il ricorrente quale
promotore / amministratore del condominio, attengono al diritto civile;
nell'ambito della trattazione della mozione avente per oggetto una modifica
delle NAPR le stesse non sono sufficienti per ammettere l'esistenza di un conflitto
d'interessi.
Ne discende che, non ritraendo __________
__________ un vantaggio materiale e diretto dalla modifica delle NAPR, egli non
si trovava in una situazione di conflitto d'interessi e quindi neppure aveva
l'obbligo di astenersi dalla discussione e dal voto.
- Sulla
scorta di quanto precede il ricorso, infondato, dev'essere respinto. La tassa
di giudizio e le spese seguono la soccombenza (art. 28 PAmm).
Per questi motivi,
visti gli art. 208, 209, 32, 64, 67 LOC; 18, 28, 46
PAmm;
dichiara
e pronuncia:
-
Il ricorso
è respinto.
-
La tassa di
giudizio di fr. 1'000.- è posta a carico del ricorrente.
-
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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