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Numero d'incarto:
52.2003.306
Data decisione, Autorità:
15.10.2003, TRAM
Incarto n.
52.2003.306
Lugano
15 ottobre 2003
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Stefano Bernasconi, vicepresidente,
Matteo Cassina, Ivo Eusebio, quest’ultimo in sostituzione
del giudice Lorenzo Anastasi, astenuto;
segretario:
Stefano Rossi, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 26 novembre 2002 della
Contro
la decisione 5 novembre 2002 (n. 5203) del Consiglio
di Stato, che annulla la licenza edilizia 11 luglio 2002 rilasciata dal
municipio di __________ alla __________ per l’ampliamento della casa monofamigliare
esistente al mappale __________ RFD di __________ di proprietà di __________
e __________;
viste le risposte:
-
9 dicembre 2002 di __________;
-
10 dicembre 2002 del
Consiglio di Stato;
-
2 gennaio 2003 del
municipio di __________;
richiamata la sentenza 4 settembre 2003 del Tribunale
federale;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto,
in fatto e in diritto
che il 4
settembre 2001 la __________ ha chiesto al municipio di __________ il permesso
di ampliare l’abitazione di __________ e __________ (part. n. __________ RFD,
zona R2a);
che il
progetto prevedeva in sostanza di prolungare di circa 2 m la falda N del tetto
dell’abitazione e di accorciare nel contempo di circa 1.70 m quella S,
innalzandola di 2.10 m, parallelamente a quella esistente; il colmo del tetto
sarebbe quindi risultato più alto di 1.80 m, permettendo l’ingrandimento della
camera esistente al piano mansardato e l’aggiunta di un nuovo bagno e di un
nuovo balcone non sporgente rivolto a S;
che in
seguito ad una prima opposizione dei vicini e all'esperimento di un tentativo
di conciliazione, il 16 aprile 2002 la __________ ha in parte modificato il
progetto, contenendo la sopraelevazione della falda S del tetto in m. 1.76;
che l’11
luglio 2002 il municipio ha rilasciato la licenza richiesta respingendo la nuova
opposizione del vicino __________;
che con
giudizio 5 novembre 2002 il Consiglio di Stato ha annullato il permesso, accogliendo
l’impugnativa contro di esso presentata dall’opponente, in quanto l’altezza
massima dell’edificio, calcolata “dal terreno sistemato al livello superiore
(punto più esterno) raggiunto dalla gronda (teorica) in corrispondenza del filo
della facciata”, risultava di m 8.20 e violava il PR di __________, il
quale prevede che nella zona R2a, l’altezza massima degli edifici non può
essere superiore a m 7.50 (art. 39 NAPR);
che
contro tale giudizio governativo la __________ si è aggravata dinanzi al Tribunale
cantonale amministrativo, postulandone l’annullamento;
che
l’insorgente ha criticato l’autorità inferiore adducendo che l’altezza
dell’edificio andava misurata dal terreno sistemato al punto più alto del
cornicione di gronda e nel caso concreto misurava m 7.25, risultando pertanto
conforme ai limiti fissati dall’art. 39 NAPR;
che il
Tribunale cantonale amministrativo ha accolto l'impugnativa con pronunzia 1°
aprile 2003; questo tribunale ha ritenuto in sostanza che l'altezza della
costruzione, misurata dal terreno sistemato al filo superiore del cornicione di
gronda, non eccedesse il limite di metri 7.50 sancito dalle NAPR;
che adito
da __________ mediante ricorso di diritto pubblico, con sentenza 4 settembre
2003 il Tribunale federale ha annullato il predetto giudicato; in pratica
l'Alta Corte federale ha rimproverato al Tribunale cantonale amministrativo di
aver valutato la fattispecie sulla scorta di piani imprecisi e contradditori,
omettendo di accertare l'altezza dell'edificio in modo chiaro e conforme alla situazione
di fatto;
che
giusta l’art. 4 LE, la domanda di costruzione deve essere corredata della documentazione
necessaria; i progetti devono fornire tutte le indicazioni atte a rendere
comprensibili la natura e l’estensione delle opere previste (art. 11 cpv. 1
RLE);
che scopo
di queste prescrizioni è quello di consentire all’autorità ed ai vicini di esercitare
un opportuno controllo preventivo dell’attività edilizia, onde evitare successive
contestazioni sui limiti dell’autorizzazione concessa ed eventuali interventi repressivi;
che nel
caso concreto, la sezione A-A, in scala 1:100, allegata alla domanda di costruzione
"variante" 16 aprile 2002, coincide in realtà con il piano del
progetto iniziale, presentato prima dell’udienza di conciliazione;
che come
rilevato dalla Corte federale, da questo piano non emergono chiaramente la
modificata inclinazione del tetto, né la riduzione del suo innalzamento;
l’indicazione di un’elevazione di m. 1,76 della falda meridionale contrasta con
le caratteristiche del disegno, che mantiene di fatto l’aumento di m 2,10
indicato nel primo progetto;
che vista
la scarsa chiarezza degli atti, segnatamente riguardo all’effettiva entità
dell’innalzamento e alla reale inclinazione del tetto, sulla base degli
imprecisi e contraddittori piani di costruzione non è effettivamente possibile
accertare l’altezza dell’edificio in modo chiaro e conforme alla situazione di
fatto;
che
pertanto la domanda di costruzione non poteva essere accolta, poiché non indicava
con sufficiente precisione le caratteristiche dell’opera edilizia;
che tale
manchevolezza non può essere sanata da questo Tribunale, pena la violazione del
diritto di essere sentito di eventuali opponenti;
che alla
fattispecie non può essere applicato in particolare l'art. 11 cpv. 3 RLE, ai
sensi del quale l'autorità può all'occorrenza chiedere informazioni o
completamenti (dei progetti); nel caso concreto, non si tratta di richiedere
semplici informazioni mancanti, bensì di ordinare l’inoltro di una nuova
documentazione dalla quale risulti, in maniera coerente e inequivocabile,
l’inclinazione del tetto e la riduzione del suo innalzamento, circostanze
essenziali per l’esame della conformità della domanda di costruzione con le
norme edilizie applicabili (RDAT 1996 II n. 34);
che resta
beninteso riservata alla ricorrente la possibilità di presentare una nuova
domanda di costruzione sulla base di nuovi piani rispettosi delle critiche
formulate dalla Corte federale;
che
stando così le cose, il ricorso va respinto e la decisione governativa
confermata, sebbene con altre motivazioni; date le circostanze si prescinde dal
prelievo di una tassa di giustizia e delle spese (art. 28 PAmm);
che non
si assegnano ripetibili (art. 31 PAmm), in quanto dinanzi a questa Corte il
resistente non era rappresentato da un avvocato; l’assistenza prestata dal suo
patrocinatore si è limitata all’intervento dinanzi al Tribunale federale, per
il quale è già stato posto a beneficio di una tale indennità;
per questi motivi,
visti gli art. 21, 40 LE; 11 RLE; 2, 3, 18, 28, 31,
43, 61 PAmm; 30, 39 NAPR di __________;
dichiara
e pronuncia:
-
Il ricorso
è respinto.
-
Non si
prelevano né tassa di giustizia né spese. Non si assegnano ripetibili.
-
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il vicepresidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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