AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
52.2003.287
Data decisione, Autorità:
20.10.2003, TRAM
Incarto n.
52.2003.287
Lugano
20 ottobre 2003
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Stefano Bernasconi, Matteo Cassina
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 9 settembre 2003 di
patr. da: avv.__________
contro
la decisione 19 agosto 2003 del Consiglio di Stato
(n. 3434), che respinge l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la
licenza edilizia 12 maggio 2003, rilasciata dal municipio di __________ a
__________ per la costruzione di uno stabile d'appartamenti in località
__________ a __________ (part. n. __________ e __________ RF);
viste le risposte:
-
16 settembre 2003 del
Consiglio di Stato;
-
19 settembre 2003 di
__________;
-
22 settembre 2003 del
Dipartimento del territorio;
-
25 settembre 2003 del
municipio di __________;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. Il 23
aprile 2002 il municipio di __________ ha rilasciato a __________ una licenza
edilizia per la costruzione di uno stabile d'appartamenti a __________, in
località __________ (part. n. __________ e __________ RF). Il provvedimento è
stato annullato dal Consiglio di Stato, che con giudizio 10 dicembre 2002 ha
accolto l'impugnativa contro di esso inoltrata dall'opponente, ing. __________,
ritenendo, previo accertamento peritale, che la costruzione superasse l'indice
di sfruttamento (1.0) fissato dalle norme di zona.
Il 13
gennaio 2003, la resistente ha inoltrato al municipio una nuova domanda di costruzione
per edificare uno stabile di 14 appartamenti sugli stessi fondi. Il nuovo progetto,
analogo al precedente, prevede di costruire un edificio, strutturato su cinque
piani fuori terra, all'intersezione tra via __________ e via __________ della
rossa, su due fondi pianeggianti, di complessivi 1'221 mq, che verrebbero
sistemati mediante formazione di un terrapieno, di altezza variante tra m 0.90
e m 1.18. L'edificio, a pianta triangolare, è coperto da un tetto costituito in
parte da volte ad arco, sotto le quali è prevista la formazione di gallerie
(balconate) aperte sul piano attico sottostante. Il calcolo dell'indice di
sfruttamento (i.s.) allegato alla domanda di costruzione fa stato di una
superficie utile lorda (SUL) di 1367.65 mq. Per rientrare nel limite dell'i.s.
ammesso, l'istante in licenza ha ottenuto la cessione di 170 mq di SUL dalla
proprietaria del fondo contermine (part. n. __________ RF).
Alla
domanda si è nuovamente opposto l'ing. __________, contestando l'intervento dal
profilo dell'indice di sfruttamento (i.s.) e dell'altezza dell'edificio.
Raccolto
il preavviso favorevole del Dipartimento del territorio, il 12 maggio 2003 il
municipio ha rilasciato la licenza richiesta, respingendo l’opposizione del
vicino.
B. Con
giudizio 19 agosto 2003 il Consiglio di Stato ha parzialmente accolto il
ricorso inoltrato dall'opponente contro la licenza, confermandola alla
condizione che fosse allargato il terrapieno compreso fra la facciata
nord-ovest dell'immobile ed i posteggi n. 6 e 7.
Il
Governo ha in sostanza respinto le censure sollevate dall'opponente contro il
calcolo dell'i.s. annesso alla domanda di costruzione, con riferimento alla
lavanderia, alle gallerie del sottotetto ed alla cessione di indici dal fondo
vicino. Ha inoltre disatteso le contestazioni riguardanti il terrapieno ed il
computo dell’altezza dell’edificio.
C. Contro il
predetto giudizio governativo, il soccombente si aggrava davanti al Tribunale
cantonale amministrativo, chiedendo, in sostanza, che sia annullato assieme alla
controversa licenza edilizia. Rievocati i fatti salienti, l'insorgente
ripropone e sviluppa in questa sede le censure sollevate con scarso successo
davanti alla precedente istanza.
L’opponente
contesta anzitutto il calcolo della SUL, rimproverando in particolare al
Consiglio di Stato di non aver dato seguito alla richiesta di perizia. Già per
questo motivo, il ricorso andrebbe accolto e gli atti rinviati all'istanza
inferiore per nuovo giudizio, previo completamento dell'istruttoria.
Dalla
superficie edificabile, argomenta, andrebbe anzitutto dedotta la superficie di
11 mq, che il PR riserva per l'allargamento della strada. L'impegno a cederla
gratuitamente, assunto senza particolari formalità dalla ricorrente nei
confronti del comune, non sarebbe sufficiente.
Inammissibile,
perché non sarebbero date le premesse dell'art. 38a LE, sarebbe pure la
cessione di 170 mq di SUL dal fondo vicino. La lavanderia a pianterreno e
quelle previste negli appartamenti del terzo e quarto piano, prosegue,
andrebbero inoltre computate nella SUL, perché si prestano ad essere utilizzate
per l'abitazione. Parimenti computabile come SUL sarebbe pure l'intera
superficie delle gallerie sotto le volte del tetto, che il Consiglio di Stato,
a torto, ha ritenuto soltanto parzialmente computabili.
Lesiva
del diritto, in quanto volta a diminuire artificiosamente l'altezza, sarebbe
infine la sistemazione del terreno prevista mediante formazione di un terrapieno.
D. All'accoglimento
del ricorso si oppongono il Consiglio di Stato ed il municipio, senza formulare
osservazioni.
Ad
identica conclusione perviene la beneficiaria della controversa licenza, contestando
in dettaglio le tesi dell'insorgente con argomenti che saranno discussi qui
appresso.
Considerato, in
diritto
- 1.1. La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 21 LE. La
legittimazione attiva dell'insorgente, proprietario di un fondo vicino e già
opponente, è certa (art. 43 PAmm). Il ricorso, tempestivo, è dunque ricevibile
in ordine.
1.2.
L'impugnativa può essere evasa sulla base degli atti, senza istruttoria. La
situazione dei luoghi, ben nota a questo tribunale da altre contestazioni
interessanti fondi vicini, emerge chiaramente dagli atti. Il sopralluogo
chiesto dall'insorgente non appare dunque atto a procurare a questo tribunale
la conoscenza di ulteriori fatti rilevanti per il giudizio. Altrettanto dicasi
per le prove testimoniali che questi genericamente sollecita.
- L'insorgente
rimprovera al Consiglio di Stato di non aver verificato anche in questo
procedimento mediante perizia il conteggio della SUL annesso alla domanda di costruzione.
Il rimprovero è infondato. L'accertamento della SUL compete in primo luogo all'autorità
decidente, rispettivamente a quella di ricorso, che deve pronunciarsi sulla
destinazione oggettiva delle superfici previste dai piani allegati alla domanda
di costruzione. Al di fuori del mero calcolo aritmetico, che non richiede
particolari conoscenze tecniche, la valutazione della rilevanza di queste
superfici ai fini del conteggio della SUL costituisce una questione di natura
eminentemente giuridica. Si tratta infatti soltanto di stabilire se siano o
meno utilizzabili per l’abitazione o per il lavoro. La risposta compete quindi
al giudice e non al tecnico.
Va
pertanto disattesa la richiesta del ricorrente di annullare la decisione
impugnata e di rinviare gli atti al Consiglio di Stato per nuovo giudizio
previo allestimento di una perizia.
- Computo della
superficie per allargamento stradale.
3.1. Secondo l'art. 38 cpv. 2 § LE, le
superfici non edificabili destinate a scopi pubblici e come tali vincolate in
una pianificazione comunale o cantonale possono essere considerate - totalmente
o in parte - nel computo della superficie edificabile quando si riscontrano
cumulativamente le seguenti condizioni:
a) non si oppongono interessi prevalenti dell’ente pubblico, in
particolare la realizzazione dei progetti pubblici non è resa più difficoltosa;
b) la quantità edificatoria realizzabile sul fondo è incrementata
nella misura massima del 15%;
c) la superficie vincolata che si conteggia come edificabile è
ceduta gratuitamente all’ente pubblico.
La norma
mira essenzialmente a permettere all'ente pubblico di acquisire, gratuitamente
e mediante procedure semplificate, piccole porzioni di terreno, indispensabili
alla realizzazione di opere d'interesse generale, consentendo nel contempo ai
privati di mantenere la SUL relativa alla superficie ceduta (RVGC, sess. ord.
prim. 1992, pag. 439 seg.).
3.2.
Nell'evenienza concreta, il ricorrente sostiene in pratica che la licenza non
può essere rilasciata prima della cessione effettiva all'ente pubblico della
superficie vincolata dal PR. A torto.
Il
rilascio della licenza non è subordinato al perfezionamento effettivo della
cessione (Adelio Scolari, Commentario, II ed., ad art. 38 LE, n. 1136).
L'impegno assunto dal proprietario a cedere gratuitamente la superficie gravata
è sufficiente. In questo caso, la licenza va tuttavia subordinata ad una
condizione che attesti l’assunzione di tale impegno da parte del proprietario.
La
licenza impugnata non contiene una condizione in tal senso.
Il
difetto è tuttavia veniale e può essere corretto riformando il provvedimento
censurato.
- Trasferimento
di SUL
4.1.
Giusta l'art. 38a cpv. 1 LE, quantità edificatorie appartenenti ad un fondo
possono essere trasferite su fondi vicini appartenenti alla stessa zona di
utilizzazione del PR e connessi funzionalmente se non risulta intralciata la
pianificazione e, in particolare, se non sono compromessi l'uso razionale del
territorio e un'edificazione armoniosa.
La norma
è stata introdotta nella legge con emendamento del 6 febbraio 1995 (BU 1995,
158) al precipuo scopo di facilitare il cosiddetto trasferimento di indici, che
la prassi aveva da tempo ritenuto possibile, anche in assenza di una base
legale, tra fondi confinanti, ubicati nella stessa zona e soggetti alle stesse
prescrizioni d'utilizzazione (DTF 101 Ia 291, 109 Ia 190; RDAT 1991 II 85 n.
38; Scolari, Commentario, II ed., ad art. 38a LE, n. 1149). Essa tende a
favorire l'utilizzazione delle quantità edificatorie disponibili nelle singole
zone, permettendo, a determinate condizioni, di trasferire eccedenze di superficie
utile lorda (SUL) o di superficie edificata (SE) su fondi che non sono
direttamente confinanti. Siffatta intenzione emerge chiaramente dal rapporto
della commissione speciale per la pianificazione del territorio del 10 gennaio
1995 (cfr. RVGC, sess. ord. aut. 1994, vol. 3, pag. 2386).
A
proposito del requisito della connessione funzionale tra i due fondi, al quale
l'art. 38a cpv. 1 LE subordina l'ammissibilità del trasferimento di quantità
edificatorie, va rilevato che due fondi possono essere considerati
"connessi funzionalmente" soltanto quando l'uno serve all'altro per
adempiere una determinata funzione. Funzione, che non può evidentemente ridursi
a quella del semplice trasferimento di quantità edificatorie. Ammettere il trasferimento
di indici soltanto nel caso in cui un fondo serve alla funzionalità dell'altro
significherebbe tuttavia limitare il campo d'applicazione di quest'istituto a
quei pochi casi in cui il fondo che assume a suo carico quantità edificatorie
torna utile anche per altri scopi al fondo edificato in eccesso. Una simile
interpretazione del requisito in esame porterebbe ad escludere il trasferimento
di indici tra fondi contermini in tutti i casi in cui il fondo che serve da
sfogo non assolve alcuna particolare funzione per il fondo di provenienza delle
quantità edificatorie da trasferire.
Ponendosi
in manifesto contrasto con gli scopi dell'art. 38a LE, siffatta conclusione non
risponde certamente alle intenzioni del legislatore. Appare quindi lecito, anzi
doveroso, scostarsi dal tenore letterale della norma e considerare il requisito
della connessione funzionale alla stregua di una condizione volta semplicemente
a sottolineare il presupposto della vicinanza tra i fondi che partecipano al
trasferimento di indici. "Connessi funzionalmente" sono quindi da
considerare quei fondi che, oltre ad essere assoggettati al medesimo regime
edilizio, si trovano abbastanza vicini da poter essere presi in considerazione
dal profilo di una distribuzione uniforme delle quantità edificatorie realizzate
all'interno di un determinato comparto territoriale. In tal senso si esprime,
tutto sommato, il rapporto della succitata commissione speciale per la
pianificazione del territorio (STA 7 gennaio 2003 in re M.).
4.2. In
concreto, la resistente si è accordata con la proprietaria del fondo contermine
(part. n. __________ RF) per trasferire 170 mq di SUL al suo fondo fintanto che
una revisione del PR non dovesse sancire un aumento dell'i.s.
Il
controverso trasferimento non presta il fianco a critiche di sorta. A torto
pretende l’insorgente che la convenzione sia iscritta a RF. La legge non
subordina a particolari forme gli accordi di trasferimento di indici. La forma
scritta, attestante il consenso del proprietario del fondo cedente a mettere a
disposizione dell’inter-vento una determinata superficie edificabile, è
sufficiente (RDAT 1991 II n. 38; Scolari, op. cit., ad art 38a LE, n. 1155).
I fondi,
contigui su un fronte di 50 m, appartengono d’altro canto alla stessa zona ed
il trasferimento non compromette l’uso razionale del territorio. Contrariamente
a quanto sostiene l’insorgente, esso non determina in particolare
un’inammissibile concentrazione di superfici edificate. Anche il requisito
dell’edificazione armoniosa è salvo.
La
clausola di reversibilità dell’accordo in caso di aumento degli indici della
zona non ne pregiudica affatto la validità. Essa non vincola minimamente
l’autorità comunale che, come annota il Consiglio di Stato, potrà sempre
liberamente verificare se la SUL messa a disposizione dell’intervento ritornerà
effettivamente a disposizione del fondo cedente.
- Computo
delle lavanderie nella SUL
5.1. A
norma dell'art. 38 cpv. 1 LE, quale superficie utile lorda si considera la
somma della superficie dei piani sopra e sotto terra degli edifici, incluse le
superfici dei muri e delle pareti nella loro sezione orizzontale. Non vengono
computate tutte le superfici non utilizzate o non utilizzabili per l’abitazione
o il lavoro come le cantine, i solai, gli essicatoi e le lavanderie delle
abitazioni.
Determinante
non è la destinazione della superficie indicata dall'istante in licenza, ma
l'uso che può oggettivamente esserne fatto (RDAT 1994 I n. 30; Scolari, op.
cit., ad art. 38 LE, n. 30).
5.2. Nel
caso concreto, il progetto prevede di realizzare a pianterreno un locale destinato
a lavanderia comune dei sei appartamenti dei primi tre piani. Altri locali ad
uso lavanderia sono inoltre previsti negli appartamenti del terzo e quarto piano.
La
destinazione che il progetto attribuisce ai locali in questione appare oggettivamente
plausibile. Il semplice fatto che il locale a pianterreno sia dotato di ampie finestre
e potrebbe essere trasformato in un vano abitabile annesso al vicino appartamento
non basta per giustificare l’inclusione della sua superficie nella SUL. Né
permette di giungere a questa conclusione il fatto che le lavanderie
individuali degli appartamenti del terzo e quarto piano potrebbero essere
trasformate in cucine computabili nella SUL. Una volta arredate con le macchine
da lavare e da asciugare, le lavanderie non si prestano ad essere utilizzate
per l'abitazione. Prima di essere utilizzate per il soggiorno di persone
(lavanderia a pianterreno) o come cucine (lavanderie del III° e IV° piano) devono
essere trasformate con interventi di una certa importanza, che non passano inosservati.
L'esclusione
della superficie delle lavanderie dal conteggio della SUL non disattende
pertanto l'art. 38 cpv. 1 LE.
6.Computo della superficie laterale delle gallerie degli attici
6.1.
Secondo l'art. 35 del regolamento edilizio (RE) di __________, ogni locale
abitabile deve avere un'altezza minima di m 2.40 in luce netta (...). Per i
locali con pavimenti a differenti livelli (piani ammezzati ecc.) e per le
mansarde destinate all'abitazione, l'altezza media deve essere di almeno m 2.40
e la volumetria di mc 20. In tali casi, l'altezza minima per i soffitti piani
deve comunque essere di m 2.20 e per i locali con soffitto inclinato la
volumetria minima di mc 20 sarà calcolata tenendo conto unicamente della parte
del locale che oltrepassa l'altezza di m 1.80.
Le
precedenti istanze ne hanno dedotto che nella misura in cui il soffitto
inclinato non raggiunge l'altezza minima di m 1.80, la sottostante superficie
dei locali non fosse computabile come SUL.
6.2.
In concreto, le gallerie degli attici sono coperte da un tetto a volta, che sui
lati è alto meno di m 1.80 dal pavimento della balconata.
m 1.80
Richiamandosi
all'art. 35 RE, il calcolo dell'i.s. annesso alla domanda di costruzione
esclude dalla SUL la superficie delle gallerie nella misura in cui la volta
sovrastante non raggiunge l'altezza minima di m 1.80.
La tesi
non può essere condivisa. Non si può, in effetti, ragionevolmente sostenere,
nelle particolari circostanze del caso concreto, che la superficie dedotta,
formante un tutt'uno con il resto del piano della balconata, non possa essere
utilizzata per l'abitazione. L'art. 35 RE si limita peraltro a disciplinare
l'altezza minima dei locali abitabili per rapporto alla loro volumetria.
L'altezza di m 1.80, fissata dalla norma, serve soltanto per il calcolo della
volumetria minima. Non permette anche di escludere dal conteggio della SUL la
superficie dei locali nella misura in cui il soffitto non raggiunge questo
limite. La sentenza di questo tribunale, citata a torto dal Consiglio di Stato
nel giudizio impugnato, ha per oggetto un caso diverso.
Alla SUL
ritenuta dal progetto va quindi aggiunta la superficie delle fasce laterali del
pavimento delle gallerie e dei relativi muri perimetrali, che senza valida
ragione è stata esclusa dal conteggio. Concretamente, per ognuna delle due
gallerie più piccole la SUL da aggiungere ammonta a 4.46 mq [calcolo: (0.64 +
0.26) x
1.73 + (0.64 + 0.26) x 3.24]. Per quella più grande la SUL da aggiungere è invece pari a
8.63 mq [calcolo: (0.64 + 0.26) x 2.82 + (0.64 + 0.26) x 6.78].
- SUL
complessiva
7.1. Il
municipio ha corretto la SUL indicata dal progetto (mq 1'367.65) conteggiando
anche la superficie delle scale che portano a locali computabili (+ mq 17.31) e
quella del vano lift (+ mq 3.99). Ha quindi ritenuto che la SUL ammontasse a mq
1'388.95.
La
resistente non contesta la correzione. Il ricorrente si limita dal canto suo a
contestarla, facendo genericamente riferimento alle verifiche esperite in base
al progetto presentato in precedenza che non è stato approvato.
Con
riserva dell'aggiunta (+ mq 13.09), di cui si è detto al precedente considerando,
il controllo esperito da questo tribunale sulla base del progetto concretamente
in esame ha permesso di confermare il risultato al quale è pervenuta l'autorità
comunale. L'aggiunta succitata implica tuttavia un sorpasso di 11.04 mq della
SUL disponibile [calcolo: (mq 1'221 + 170) - (1'388.95 + 13.09) = mq
1'402.04)].
7.2. Il
difetto non è tuttavia tale da giustificare l'annullamento dell'intera licenza.
Esso può infatti essere facilmente corretto subordinando la licenza alla
condizione che la superficie delle gallerie venga ridotta, arretrando di m 0.53
i parapetti delle balconate, lunghi complessivamente m 20.56 (calcolo: 11.04 :
20.56).
Resta
evidentemente riservata alla resistente la facoltà di proporre, mediante domanda
di variante, soluzioni alternative atte a ridurre la SUL nei limiti ammessi
(p.es.: aumento della SUL trasferita dalla part. 2879, esclusione delle
superfici non computate come SUL mediante erezione di una parete interna tra il
pavimento ed il soffitto a volta della galleria, ecc.).
- Altezza
della costruzione
8.1.
Secondo l'art. 40 cpv. 1 LE, l'altezza degli edifici si misura a partire dal
terreno sistemato sino al filo superiore del cornicione di gronda. La
sistemazione del terreno, dispone l'art. 41 LE, può essere ottenuta mediante
formazione di un terrapieno, la cui altezza non è computata su quella
dell'edificio sovrastante nella misura in cui non supera il limite di m 1.50
dal terreno naturale alla distanza di 3.00 m dal piede della facciata.
Benché
opinabile, la prassi, avallata dalla giurisprudenza (DTF 27.5.1987 in re R. e
G. in RDAT 1989 n. 47; STA 28.4. 2003 in re F.), ammette la possibilità di
sistemare anche terreni pianeggianti. Restano riservati i casi in cui la
sistemazione del terreno costituisce un manifesto espediente per ridurre
artificiosamente l'altezza dell'edificio.
8.2.
Nell'evenienza concreta, il progetto prevede di innalzare il livello naturale
del terreno, pianeggiante e mai sistemato in precedenza, con un terrapieno di
altezza variante tra m 0.90 e m 1.20. Siffatta sistemazione, a dispetto di
quanto assume l'insorgente, non costituisce un mero espediente volto a ridurre
artificiosamente l’altezza dell’immobile, ma risponde all’esigenza di evitare
uno scavo di maggiori dimensioni, che, oltre a produrre un maggior quantitativo
di materiale di inerti da smaltire, renderebbe verosimilmente problematica, dal
profilo delle pendenze, la realizzazione della rampa d’accesso all’autorimessa.
Non trattandosi di un semplice accorgimento, destinato a ridurre artificiosamente
l’ingombro verticale dell’edificio, l’altezza del terrapieno, inferiore al
limite sancito dall’art. 41 LE, non va quindi aggiunta a quella della costruzione
sovrastante.
Misurato
a partire dal terreno così sistemato sino al filo superiore del cornicione di
gronda, lo sviluppo verticale dell’immobile rispetta in linea di massima il
limite di m 13.50 fissato dalle NAPR. Fa eccezione il breve tratto di facciata
antistante ai posteggi 6 e 7, già rilevato del Consiglio di Stato, ove il
terrapieno è largo meno di 3.00 m. Disattende inoltre il limite d'altezza il
tratto di facciata, che racchiude la lavanderia a pianterreno sul lato dell'immobile
situato ad ovest dell’ingresso. Questo tratto di facciata, lungo almeno 6.00 m,
si innalza infatti dal terreno sistemato ad una quota compresa tra m 216.58 e m
216.88 (cfr. piano sistemazione esterna) sino alla quota di m 231.26 (cfr.
sezione A-A), ossia ad un’altezza variante tra m 14.38 e m 14.68.
8.3.
Nemmeno questo difetto è tuttavia tale da giustificare l’annullamento della
licenza impugnata. Analogamente al difetto rilevato dal Consiglio di Stato,
anch’esso può infatti essere facilmente corretto, subordinando la licenza alla
condizione di completare, per una larghezza di almeno 3.00 m, il terrapieno che
circonda l’edificio alla quota di m 217.76, anche dinanzi al tratto di facciata
in questione. Al fine di assicurare l’accesso all'edificio, basterà lasciare,
nel punto in cui i suoi due corpi laterali maggiormente si avvicinano, lo
spazio necessario per una scala di 5 - 6 gradini, larghi 30 - 40 cm, che
permetta di scendere alla quota di m 216.88 dell’ingresso.
- Conclusioni
9.1. In
esito alle considerazioni che precedono, il ricorso va quindi parzialmente accolto,
annullando la decisione del Consiglio di Stato e confermando la licenza alle
seguenti, ulteriori condizioni:
a.
che lo scorporo di 11 mq di terreno vincolato
per l’allargamento della strada sia ceduto gratuitamente al comune;
b.
che i parapetti delle gallerie siano arretrati
di m 0.53;
c.
che il terrapieno previsto in corrispondenza dei
posteggi 6 e 7 sia allargato ad almeno 3.00 dal filo esterno dei balconi;
d.
che il terrapieno previsto attorno all’edificio
sia realizzato anche in corrispondenza del tratto della facciata est a lato
dell’ingresso secondo le modalità indicate al considerando 8.2.
9.2. La
tassa di giustizia, commisurata ai valori in gioco ed al lavoro occasionato
dall’impugnativa, è suddivisa in parti uguali fra il ricorrente e la
resistente. Le ripetibili sono compensate.
Per questi motivi,
visti gli art. 21, 37, 38, 38a LE; 35 RE di
__________; 3, 18, 28, 31, 60, 61, 65 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
- Il ricorso
è parzialmente accolto.
§. Di conseguenza:
1.1.
la decisione 19 agosto 2003 del Consiglio di
Stato (n. 3434) è annullata;
1.2.
la licenza edilizia 12 maggio 2003 rilasciata
dal municipio di __________ a __________ è confermata alle seguenti, ulteriori
condizioni:
a. che lo scorporo di 11 mq di terreno vincolato per
l’allargamento della strada sia ceduto gratuitamente al comune;
b. che i parapetti delle gallerie siano arretrati di m 0.53;
c. che il terrapieno previsto in corrispondenza dei posteggi 6 e 7 sia
allargato ad almeno 3.00 dal filo esterno dei balconi;
d. che il terrapieno previsto attorno all’edificio sia realizzato anche
in corrispondenza del tratto della facciata est a lato dell’ingresso secondo le
modalità indicate al considerando 8.3.
-
La tassa di
giustizia di fr. 2'000.- è suddivisa in parti uguali tra il ricorrente e la resistente.
-
Intimazione
a:
__________.
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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