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Numero d'incarto:
52.2003.270
Data decisione, Autorità:
30.09.2003, TRAM
Incarto n.
52.2003.270
Lugano
30 settembre 2003
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Stefano Bernasconi, Matteo Cassina
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 1 settembre 2003 di
contro
la decisione 10 luglio 2003 del Consiglio di Stato
(n. 3144), che annulla la licenza edilizia 30 aprile 2003 rilasciatale dal
municipio di __________ per la trasformazione di una casa d'abitazione
situata nel nucleo (part. n. __________ RF);
viste le risposte:
- 9 settembre 2003 di
__________;
+- 11 settembre 2003 del
municipio di __________;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. Il 24
gennaio 2003, __________ __________ ha chiesto al municipio di __________ il
permesso di trasformare una vecchia casa d'abitazione, situata nella zona del
nucleo di __________ __________ (part. n. __________ RF), rifacendone quasi
totalmente i muri perimetrali ed innalzandola dagli attuali m 5.50 a m 9.90 con
l'aggiunta di due livelli abitabili.
Alla
domanda si sono opposti __________ __________ e __________ __________,
proprietari delle part. n. __________ e __________ RF, contestando l'intervento
dal profilo delle distanze prescritte dall'art. 28 NAPR verso i loro fondi e
verso fondi di terzi.
B. Raccolto il
preavviso favorevole del Dipartimento del territorio ed il consenso di altri
proprietari alla riduzione delle distanze prescritte dall'art. 28 NAPR, il 30
aprile 2003 il municipio ha rilasciato la licenza richiesta.
C. Con
giudizio 10 luglio 2003 il Consiglio di Stato ha annullato il provvedimento,
accogliendo l'impugnativa contro di essa inoltrata dagli opponenti.
Dopo aver
rilevato che la trasformazione si configura come una nuova costruzione, il
Governo ha rilevato che:
-
i proprietari della part. n. __________ RF non hanno dato il loro
esplicito consenso alla riduzione da 4.00 a 3.00 m della distanza tra edifici
con aperture;
-
sorgendo a confine, l'edificio non rispetta la distanza minima di
m 1.50 verso la part. n. __________ RF degli opponenti;
-
l'edificio non rispetta nemmeno la distanza di 3.00 m dalla part.
n. __________, pure di proprietà degli opponenti.
Ritenendo
che i difetti non fossero emendabili, il Consiglio di Stato ha annullato la
licenza edilizia.
D. Contro il
predetto giudizio governativo, la soccombente si aggrava davanti al Tribunale
cantonale amministrativo, chiedendo il ripristino della licenza annullata.
Dopo aver
rimproverato al Consiglio di Stato di non aver spiegato perché i difetti non
potessero essere corretti, l'insorgente ritiene in sostanza che questi si sia
sostituito senza valide ragioni al municipio, escludendo la concessione di una
deroga fondata sull'art. 28 NAPR, che nel caso di sopraelevazioni di modesta
entità (massimo 1,00 m) permette di prescindere dal consenso dei vicini ad una
riduzione delle distanze prescritte da tale norma.
La
deroga, conclude, non potrebbe esserle rifiutata.
E. All'accoglimento
del ricorso si oppone il Consiglio di Stato senza formulare osservazioni.
Il
municipio si conferma nelle precedenti osservazioni, rimettendosi al giudizio
del tribunale.
I vicini
opponenti contestano invece le tesi della ricorrente con argomenti che saranno
discussi nei seguenti considerandi.
Considerato, in
diritto
- La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 21 LE. La legittimazione
attiva dell'insorgente, titolare della licenza annullata, è certa (art. 43
PAmm). Il ricorso, tempestivo, è dunque ricevibile in ordine.
Il
giudizio può essere reso sulla base degli atti senza istruttoria (art. 18
PAmm). Le prove testimoniali, genericamente richieste dall'insorgente, non
appaiono idonee a procurare la conoscenza di ulteriori fatti rilevanti per il
giudizio.
- 2.1.
Giusta l'art. 28 NAPR di __________, nelle zone dei nuclei del fondovalle, fra
cui rientra anche quello di __________ __________, sono ammessi i
riattamenti, le trasformazioni, le ricostruzioni e gli ampliamenti a condizione
che mantengano le caratteristiche del nucleo. Nuove costruzioni possono essere
ammesse solo laddove contribuiscono a completare la trama urbanistica del
nucleo.
2.2. In
concreto, il progetto prevede di demolire il larga misura l'edificio esistente,
riedificando sul sedime un edificio alto quasi il doppio.
Giustamente
il Consiglio di Stato ha ritenuto che non si tratti di una ricostruzione, ma di
una nuova costruzione. Per ricostruzione ai sensi delle NAPR, si intende, in
effetti, il ripristino di un edificio demolito o distrutto di recente, senza
ampliamenti (cfr. art. 8.8 NAPR). Presupposto, quest'ultimo, che in
concreto non è dato.
- 3.1.
Secondo l'art. 28 NAPR, di regola è permessa la demolizione-ricostruzione (entro
le volumetrie attuali) di edifici esistenti indipendentemente dalle distanze.
Per gli
altri interventi, soggiunge la norma in oggetto, fanno stato le seguenti disposizioni:
- fra
privati:
a)
verso un fondo aperto:
b) verso edifici su fondi confinanti:
c) ... omissis ....
Deroghe
alle distanze di cui ai punti a) e b) - prevede poi la norma in esame - potranno
essere concesse dal municipio, se non vi si oppongono interessi generali di
inserimento ambientale, con l'accordo scritto del confinante.
L'ordinamento
delle distanze sancito dall'art. 28 NAPR ricalca a grandi linee quello degli
art. 120 e 124 LAC, disciplinando con un'unica disposizione sia le distanze dal
confine, sia quelle verso edifici. Diversamente da altri ordinamenti edilizi
comunali, le distanze verso edifici sono fissate soltanto per rapporto ad
edifici esistenti su fondi confinanti. Non sono quindi applicabili tra edifici
che sono separati da un altro fondo. Questa limitazione permette di conservare
la trama urbanistica del nucleo, preservando in particolare l'attuale assetto
degli spazi liberi tra gli edifici.
3.2.
L'intervento in esame non è una demolizione-ricostruzione ai sensi dell'art. 28
NAPR. Non ha infatti luogo entro le attuali volumetrie. Non può quindi essere
autorizzato prescindendo dalle distanze prescritte.
Ora, le distanze
delle facciate dell'immobile dal confine, rispettivamente verso gli edifici
prospicienti, sono le seguenti.
·
Verso la part. n. 1379
La facciata sud,
munita di aperture, dell'edificio in contestazione dista 3.00 m dalla facciata
nord dello stabile, pure dotata di aperture, che sorge sulla part. n.
__________.
Il Consiglio di
Stato ha ritenuto che la nuova costruzione disattendesse la distanza di 4.00 m,
prescritta dall'art. 28 NAPR tra edifici con aperture.
A torto, poiché
i due stabili non sorgono su fondi confinanti, ma sono separati da un vicolo
(part. n. __________) largo 3.00 m. Non è quindi dato il presupposto della
contiguità fra i fondi, sancito dalla norma in questione.
Dal profilo
delle distanze tra edifici, su questo lato, la nuova costruzione è conforme al
diritto.
·
Verso la part. n. 1362
L’angolo
nord-ovest dei balconi della facciata ovest dell'edificio in contestazione,
lunghi più di un terzo della facciata, disterebbero circa due metri dal vecchio
e cadente fabbricato, che sorge sulla part. n. __________.
Anche su questo
versante, il Consiglio di Stato ha ritenuto che la nuova costruzione non rispettasse
la distanza di 3.00 m, prescritta dall’art. 28 NAPR verso edifici senza aperture.
Nemmeno questa
deduzione resiste alla critica, poiché anche questi due fondi non sono
confinanti. Sono infatti separati da un passaggio intavolato come proprietà coattiva
(part. n. __________). Vale quindi quanto detto sopra.
·
Verso la part. n. __________
La part. n.
__________è un fondo aperto, che funge da passaggio pedonale. Fatta astrazione
dei balconi, che potrebbero semmai essere eliminati, la facciata ovest della
costruzione avversata sorge per circa due terzi ad una distanza di oltre m 1.50
dal confine verso la part. n. __________. La distanza dal confine dell’ultimo
terzo della facciata si riduce invece progressivamente sino ad azzerarsi:
l’angolo nord-ovest dell’edificio è infatti posto sul confine.
Trattandosi di
una facciata munita di aperture, non è rispettata la distanza di m 1.50,
prescritta dall’art. 28 NAPR per edifici con aperture verso fondi aperti. La
concessione di una deroga è esclusa, poiché manca l’accordo dei confinanti, qui
resistenti, che anzi vi si sono opposti.
Su questo punto,
la decisione del Consiglio di Stato appare sostanzialmente corretta.
4.4.1. L’ordinamento delle distanze tra fondi privati sancito
dall’art. 28 NAPR abilita infine il municipio ad autorizzare, in deroga ai
punti a) e b), sopraelevazioni di modesta entità (massimo m 1.00 e non oltre i
10 m di altezza) realizzate nell'ambito di un rinnovamento totale dell'edificio
e finalizzate al recupero di spazi abitativi, prescindendo dall’accordo dei
confinanti.
4.2. In
concreto, non sono manifestamente date le premesse per rilasciare, senza
l’accordo dei confinanti qui resistenti, una licenza in deroga alla distanza di
m 1.50 dal confine, prescritta dall’art. 28 NAPR.
Trattandosi
di una nuova costruzione, non si è in presenza di una sopraelevazione. Ma anche
volendo ravvisare nell’aumento verticale della volumetria una semplice
sopraelevazione, l’intervento non può in nessun caso essere considerato di modesta
entità. Comportando un incremento di m 4.40 dell'altezza attuale,
l'innalzamento supera infatti di gran lunga il limite di m 1.00 fissato dalla
norma. Esso non è inoltre realizzato nell’ambito di un rinnovamento
dell’edificio. Non può quindi essere autorizzato in via d'eccezione.
5.5.1. Giusta l’art. 26 cpv. 1 PAmm, ogni decisione deve essere
motivata per iscritto. La motivazione deve rispettare le esigenze che
discendono direttamente dal diritto di essere sentito. L’ampiezza della
motivazione va determinata tenendo conto dell’insieme delle circostanze. Una
motivazione è sufficiente quando menziona, almeno brevemente, i motivi che
hanno indotto l’autorità a decidere in un senso piuttosto che nell’altro e pone
quindi il destinatario nella condizione di rendersi conto della portata
dell’atto e delle possibilità di impugnarlo davanti all’istanza di ricorso
(cfr. M. Borghi / G. Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, ad
art. 26 PAmm).
5.2. In
concreto, la ricorrente rimprovera al Consiglio di Stato di non aver ulteriormente
motivato l’asserzione che escludeva la possibilità di emendare i difetti riscontrati,
subordinando la licenza a clausole accessorie. Il Governo non avrebbe in particolare
valutato la possibilità di concedere una deroga.
L’eccezione
è infondata. L’eventualità di autorizzare la costruzione in via di deroga è
stata prospettata soltanto genericamente dal municipio in sede di osservazioni
al ricorso. Il Consiglio di Stato si è limitato ad escludere, per mancanza di
accordo scritto, la possibilità di concedere una deroga alla distanza di 4.00
m, che aveva a torto ritenuto applicabile verso l’edificio che sorge sulla
part. n. 1379. Non ha preso in considerazione l’ipotesi di accordare una deroga
per sopraelevazioni di modesta entità.
L’inesistenza
dei presupposti per una simile deroga era tuttavia talmente evidente, che
l’autorità poteva ritenersi dispensata dall’obbligo di motivare ulteriormente
questa deduzione.
Anche da
questo profilo, il ricorso va quindi respinto.
- Sulla
scorta delle considerazioni che precedono, il ricorso va quindi senz’altro respinto.
La tassa
di giustizia e le ripetibili, commisurate ai valori in gioco ed al lavoro procurato
a questo tribunale ed ai resistenti dall’impugnativa, sono poste a carico della
ricorrente secondo soccombenza.
Per questi motivi,
visti gli art. 21 LE; 8, 28 NAPR di __________; 3, 18,
28, 31, 43, 60, 61 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
-
Il ricorso
è respinto.
-
La tassa di
giustizia di fr. 1'500.- è a carico della ricorrente, che rifonderà identico
importo ai resistenti a titolo di ripetibili.
-
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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