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Numero d'incarto:
52.2003.255
Data decisione, Autorità:
24.09.2003, TRAM
Incarto n.
52.2003.255
Lugano
24 settembre 2003
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Stefano Bernasconi, Matteo Cassina
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 13 agosto 2003 di
contro
la decisione 12 agosto 2003 (no. 1086/03) della
commissione giuridica in materia di assistenza sociopsichiatrica, che ha
respinto l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la decisione 11
luglio 2003 con la quale il tutore __________ __________ ha disposto il suo
ricovero coatto alla clinica psichiatrica cantonale di __________
(__________);
viste le risposte:
-
3 settembre 2003 della
commissione giuridica in materia sociopsichiatrica;
-
16 settembre 2003 del
tutore __________ __________;
-
18 settembre 2003 del
Servizio psico-sociale di __________;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. L'11 luglio
2003 __________ __________ è stato privato della libertà a scopo di assistenza
e collocato presso la clinica psichiatrica cantonale di __________ (__________)
in forma coatta. Questo nono ricovero in ambito psichiatrico dal 1982 è stato
ordinato dal suo tutore __________ __________ in base all'art. 397a CC una
volta constatata l'insorgenza di turbe comportamentali nell'ambito di uno scompenso
psicotico.
B. Mediante
ricorso 23 luglio 2003 __________ __________ è insorto contro il ricovero e la
terapia neurolettica impostagli dinanzi alla commissione giuridica in materia
sociopsichiatrica (CGASP), contestando la necessità di entrambi i provvedimenti.
Dopo
l'udienza conciliativa preliminare tenutasi il 31 luglio 2003 il ricorrente è
stato sottoposto ad esame specialistico da parte del dr. __________ __________,
psichiatra e psicoterapeuta FMH. Alla luce delle risultanze di questa indagine,
con pronunzia 12 agosto 2003 la __________ ha respinto il gravame.
C. Il 13
agosto 2003 __________ __________ ha impugnato tale giudizio davanti al
Tribunale cantonale amministrativo, ribadendo la sua avversione a qualsiasi
misura restrittiva della libertà.
Il 18
agosto 2003 il ricorrente è stato dimesso dalla __________ ed è rientrato
presso la comunità __________ di __________, struttura che l'aveva già ospitato
negli ultimi otto anni. Con scritti 20 e 29 agosto 2003 egli ha tuttavia
mantenuto il gravame per opporsi alla terapia farmacologica in atto.
D. La
__________ ha rinunciato a presentare osservazioni al ricorso, mentre
__________ __________ si è soffermato sugli accadimenti che in luglio l'avevano
indotto a disporre il ricovero coattivo urgente del suo tutelato.
Il
Servizio psico-sociale di __________ si è invece premurato di illustrare le
ragioni che impongono il trattamento psicofarmacologico osteggiato dall'insorgente.
Considerato, in
diritto
- La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo, la legittimazione attiva del
ricorrente e la tempestività dell'impugnativa sono date dagli art. 50 cpv. 3 e
52 LASP, nonché 43 e 46 PAmm. L'insorgente ha senz'altro facoltà di ricorrere
contro ogni decisione restrittiva della sua libertà senza il concorso del proprio
tutore (cfr. Geiser, Kommentar zum schweizerischen Privatrecht, N. 12 ad art.
397d CC).
Il
gravame è dunque ricevibile in ordine e può essere deciso sulla scorta degli
atti, senza procedere ad accertamenti istruttori (art. 18 cpv. 1 PAmm).
- 2.1. Una
persona maggiorenne o interdetta può essere collocata o trattenuta in uno
stabilimento appropriato allorquando, per infermità mentale, debolezza mentale,
alcoolismo o altra tossicomania o grave stato d'abbandono l'assistenza
personale necessaria non le possa essere data altrimenti (art. 397a cpv. 1 CC).
Deve essere rilasciata non appena lo permetta il suo stato (art. 397a cpv. 3
CC).
2.2. Nel
nostro Cantone il collocamento coattivo ordinario in una unità terapeutica
riabilitativa (UTR) di una persona indicata all'art. 397a CC ha luogo per
decisione della delegazione tutoria del comune di domicilio o, in caso di
malattia psichica, del direttore del settore (psichiatrico) del luogo di
domicilio (art. 20 cpv. 1 lett. b LASP). In caso di urgenza tale competenza
spetta anche alla delegazione tutoria del luogo di residenza oppure ad un medico
abilitato all'esercizio in Svizzera (art. 22 cpv. 1 LASP). Per le persone
tutelate è inoltre competente il tutore (art. 22 cpv. 2 LASP).
Il
Direttore del settore o lo psichiatra curante possono decidere un trattamento ambulatoriale
coattivo se la situazione dell'utente, pur non giustificando un collocamento,
richiede comunque un intervento restrittivo della libertà personale (art. 20
cpv. 2 LASP).
La
decisione, motivata e corredata dal piano terapeutico (art. 21 LASP), è impugnabile
alla __________ dapprima (art. 50 cpv. 1 e 2 LASP) ed a questo Tribunale
successivamente (art. 50 cpv. 3 LASP).
- 3.1.
__________ __________, celibe, è nato nel __________ ed è figlio unico. La sua
vita è caratterizzata da un iter d'istituzionalizzazione precoce, un
progressivo disadattamento sociale e atti microcriminali. Come già accennato in
narrativa, da anni soffre di una malattia schizofrenica in un contesto di
debilità mentale e condotta tossicomanica che l'ha portato ad essere
ripetutamente ricoverato presso la __________. La decisione di collocamento
dell'11 luglio 2003 si inserisce in questo quadro clinico, aggravato in quel
momento da uno scompenso psichico acuto dovuto alla sospensione della terapia
farmacologica da tempo dispensatagli.
3.2. Nel
giudizio qui impugnato, del 12 agosto 2003, la __________ ha confermato il
collocamento e la necessità del trattamento farmacologico. L'autorità di
ricorso di prime cure si è fondata in particolare sul referto peritale del
proprio membro dr. __________, il quale ha rilevato che gran parte degli
scompensi psicotici e delle successive ospedalizzazioni subite dal paziente
erano dovuti alla sospensione della terapia medicamentosa. Il medico
specialista ha confermato, sul piano diagnostico, la sussistenza di una
schizofrenia con debilità lieve, e anamnesticamente, un abuso di sostanze
cannaboidi. Ha soggiunto che la prognosi era pessima senza un valido sostegno
psico-farmacologico, da dispensare in via parenterale vista la completa assenza
di critica di malattia da parte del ricoverato. Per finire, il menzionato professionista
ha condiviso il collocamento in atto al fine di permettere una stabilizzazione
clinica del disturbo, ferma restando l'esigenza di proseguire la terapia neurolettica
in forma dépot anche dopo la dimissione dalla clinica.
-
__________ è stato rilasciato dalla __________ il 18 agosto 2003. L'impugnativa
è quindi diventata priva d'oggetto nella misura in cui contesta il collocamento.
Rimane comunque d'attualità laddove unitamente agli scritti del 20/29 agosto
2003 avversa l'obbligo di seguire la terapia farmacologica confermato dalla
__________. Pur essendo stato dimesso, il ricorrente è infatti astretto ad un
trattamento ambulatoriale coattivo, ovvero ad un provvedimento restrittivo
della sua libertà personale contro il quale gli è data facoltà di ricorso (art.
20 cpv. 2 e 50 cpv. 2 LASP).
Su questo
punto la decisione impugnata deve però essere senz'altro tutelata. Essa
dimostra ampiamente ed in modo convincente che per il momento __________
__________ può essere convenientemente assistito, sia in termini protettivi che
evolutivi, solo tramite un'assidua frequentazione del servizio psico-sociale di
__________ e la regolare assunzione del medicamento neurolettico prescrittogli.
La provata relazione tra la mancata deposizione del farmaco ed il riacutizzarsi
della malattia schizofrenica, con conseguente collocamento forzato,
giustificano senz'ombra di dubbio la misura adottata, certamente fondata anche
dal profilo della proporzionalità.
- Sulla
scorta delle considerazioni che precedono il gravame va respinto. Non si preleva
tassa di giudizio (art. 50 cpv. 4 LASP).
Per questi motivi,
visti gli art. 397a ss. CC; 19, 20, 22, 45, 50 e 52
LASP;
dichiara
e pronuncia:
-
Nella
misura in cui non è diventato privo di oggetto il ricorso è respinto.
-
Non si preleva
tassa di giudizio.
-
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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