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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
52.2003.236
Data decisione, Autorità:
15.10.2003, TRAM
Incarto n.
52.2003.236
Lugano
15 ottobre 2003
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Stefano Bernasconi, Matteo Cassina
segretaria:
Sonia Giamboni, vicecancelliera
statuendo sul ricorso 9 luglio 2003 di
contro
la decisione 24 giugno 2003 del Consiglio di Stato
(n. 2822), che respinge l’impugnativa 7 maggio 2003 della ricorrente contro
la decisione 23 aprile 2003 con cui il municipio di __________ le ha concesso
la licenza edilizia per la costruzione di due posteggi e un accesso alla
strada cantonale sulla part. n. __________ di __________, sottoponendola a
diverse condizioni;
viste le risposte:
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
che
__________ è proprietaria della part. n. __________ RF di __________, sita in
zona industriale, a confine con la strada cantonale che collega __________ a
__________;
che il PR
prevede la realizzazione di una strada lungo la part. n. __________ che
garantisce l’accesso al fondo della ricorrente;
che
l’esecuzione di tale opera non è prevista né a medio, né a lungo termine;
che con
domanda 24 febbraio 2003 __________ ha chiesto il permesso per la formazione di
due posteggi sul suo fondo; il progetto prevede pure la realizzazione di un
accesso sulla strada cantonale;
che il
Dipartimento del territorio ha preavvisato favorevolmente la concessione della
licenza edilizia, sottoponendola tuttavia alla condizione che alla
realizzazione della strada di PR, l’accesso sulla cantonale dovrà essere chiuso
senza alcuna pretesa di risarcimento da parte dell’istante;
che il
municipio ha quindi concesso, il 23 aprile 2003, la licenza edilizia postulata,
inserendo tra l’altro, anche la suddetta condizione;
che con
decisione 24 giugno 2003 il Consiglio di Stato ha confermato tale giudizio,
respingendo l’impugnativa contro di esso inoltrata da __________;
che il
Governo ha in sostanza ritenuto che la licenza edilizia sia stata concessa a titolo
di precario e che la condizione in oggetto si fondi su chiari disposizioni
legali che non lascerebbero spazio all’arbitrio;
che
contro predetto esposto governativo __________ insorge ora davanti al Tribunale
cantonale amministrativo, chiedendone l’annullamento e postulando la concessione
della licenza edilizia senza la condizione litigiosa;
che
l’insorgente rileva che sarebbe inadeguato, sproporzionato e arbitrario voler imporre
– drasticamente, incondizionatamente, aprioristicamente – la chiusura
dell’accesso, senza attendere per decidere con cognizione di causa e in modo
definitivo l’attuazione dell’ipotetica strada di PR;
che
all’accoglimento del ricorso si oppone il Consiglio di Stato senza formulare particolari
osservazioni; il municipio, da parte sua, si rimette alla decisione del Tribunale;
considerato, in
diritto
che la
competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 21 LE,
mentre certa è la legittimazione della ricorrente (21 cpv. 2 LE, 43 PAmm); il
ricorso, tempestivo, è dunque ricevibile in ordine;
che il
giudizio può essere reso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18
PAmm); il sopralluogo, postulato dalla ricorrente, non appare invero atto a
svelare a questo tribunale l’esistenza di elementi importanti per il giudizio;
che
oggetto del ricorso in esame è la condizione inserita nella licenza edilizia,
che prevede l’obbligo di chiudere l’accesso al momento della realizzazione
della strada di PR, escludendo qualsiasi pretesa di risarcimento;
che
giusta l’art. 47 Lstr (RL 7.2.1.2), la formazione di accessi è autorizzata se
compatibile con la destinazione della strada e con la sicurezza del traffico;
se la formazione è possibile su diverse strade, l’accesso deve di regola essere
fatto su quella gerarchicamente inferiore;
che il
criterio determinante per il rilascio dell’autorizzazione per la formazione di
accessi è la sicurezza del traffico;
che
questo concetto riserva all’autorità decidente un margine d’apprezzamento relativamente
ampio, censurabile da parte delle istanze di ricorso unicamente nella misura in
cui integri gli estremi di una violazione del diritto, segnatamente sotto il
profilo dell’adeguatezza (RDAT II-1998, n. 26, consid. 2.1 e riferimento);
che
l’autorizzazione alla formazione di accessi è accordata secondo la procedura di
rilascio della licenza edilizia (art. 4 lett. c RLE); la stessa è quindi
concessa dal municipio, previo avviso del Dipartimento del territorio;
che il
preavviso dipartimentale è obbligatorio siccome riferito ad un oggetto richiamante
l’applicazione della Lstr (allegato 1 al RLE cifra 22);
che
l’autorizzazione per la formazione di un accesso può essere modificata o
revocata in ogni momento, ove un interesse prevalente lo esiga, senza che ciò
implichi un obbligo di indennità da parte dello Stato (art. 9 cpv. 1 e 3
RLstr);
che essa
è in particolare revocabile quando il suo esercizio pregiudichi la sicurezza
della circolazione (art. 9 cpv. 2 RLstr);
che
spesso tale autorizzazione viene concessa a titolo di precario, ove l’autorità
stabilisce le condizioni per il rilascio della licenza edilizia e rende attento
il destinatario della situazione speciale in cui potrebbe venire a trovarsi in
caso d’esecuzione di futuri lavori stradali (Scolari, Commentario, ad art. 25
LE, n. 1044);
che il
fatto che l’autorizzazione sia stata concessa a titolo di precario, non
permette comunque all’autorità di revocarla come meglio le aggrada: anche in
questa ipotesi, la revoca è possibile solo nel caso in cui vengano a mancare le
premesse che avevano giustificato il rilascio dell’autorizzazione (RDAT
II-1998, n. 26, consid. 2.2);
che
nell’evenienza concreta, ancorché non risulti chiaramente dalla decisione, la
condizione in oggetto attribuisce all’accesso sulla strada cantonale il
carattere di precario;
che
allorquando sarà realizzata la strada comunale prevista dal PR, verranno chiaramente
meno i requisiti che hanno indotto il municipio a concedere il nulla osta
all’accesso sulla strada cantonale;
che in
effetti, quella che al momento della decisione rappresenta l’unica possibilità
per garantire l’accesso al fondo, sarà affiancata, a realizzazione della strada
di PR ultimata, da un'alternativa che, in applicazione dell’art. 47 cpv. 2
LStr, avrà la priorità;
che
l’accesso diretto sulla strada cantonale comporta pur sempre dei rischi che, anche
se minimi, devono essere diminuiti allorquando si presenti un’altra possibilità
di collegamento;
che la
concessione della licenza edilizia a titolo di precario, non implica un obbligo
di indennità da parte dello Stato;
che, in
ogni caso, la decisione presa dall’autorità, che dispone come detto di un vasto
potere di apprezzamento, non appare del tutto destituita di fondamento;
che sulla
scorta di quanto precede, il ricorso dev’essere respinto e la decisione impugnata
confermata;
che la
tassa di giustizia, commisurata al lavoro occasionato dal gravame, è posta a carico
della ricorrente, secondo soccombenza (art. 28 PAmm).
Per questi motivi,
visti gli art. 47, 54 cpv. 2 Lstr; 9 RLstr; 21 LE; 3,
18, 28, 43, 46, 60, 61 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
-
Il ricorso
è respinto.
-
La tassa di
giustizia di fr. 500.- è posta a carico della ricorrente.
-
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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