AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
52.2003.231
Data decisione, Autorità:
03.10.2003, TRAM
Incarto n.
52.2003.223-231
Lugano
3 ottobre 2003
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Stefano Bernasconi e Matteo Cassina
segretario:
Thierry Romanzini, vicecancelliere
statuendo sui ricorsi
a)
4 luglio 2003 di
rappresentata dalla madre __________ e patrocinata
dall’avv.
b)
8 luglio 2003 di
patrocinata dall’avv. __________
Contro
la risoluzione 18 giugno 2003 (n. 2700) del
Consiglio di Stato, che ha respinto le impugnative presentate dalle
insorgenti avverso la decisione 14 gennaio 2003 del Dipartimento delle
istituzioni, Sezione dei permessi e dell'immigrazione, in materia di rinnovo
(recte: revoca) del permesso di dimora;
viste le risposte:
al ricorso sub a)
al ricorso sub b)
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. La
cittadina bosniaca __________ è rimasta vedova il __________. Ella è madre di
__________, nata il __________.
Con
decreto d'accusa 20 settembre 2001, il Procuratore pubblico l'ha condannata a
15 giorni di detenzione, sospesi condizionalmente con un periodo di prova di 2
anni, e all'espulsione dal territorio elvetico per 3 anni, per essere entrata
illegalmente in Svizzera il 20 agosto e il 3 settembre 2001 e per avervi soggiornato
svolgendovi un'attività lucrativa abusiva fino al 19 settembre successivo.
B. a) Il
__________ l'insorgente si è sposata nel proprio Paese d'origine con il cittadino
elvetico __________.
Il 19
dicembre 2001, ella ha chiesto al Pretore della Giurisdizione di Locarno-Campagna
di revocarle la pena accessoria dell'espulsione dal territorio svizzero, perché
ella intendeva rientrare nel nostro Paese per vivere insieme al marito a
__________. L'istanza è stata accolta il 1° febbraio 2002.
Il 1°
aprile 2002 __________ è quindi entrata in Svizzera accompagnata dalla figlia
__________, ottenendo un permesso di dimora valido fino al 31 marzo 2003. Anche
la figlia dell'insorgente è stata posta al beneficio di un permesso di
soggiorno, di identica durata e scadenza di quello ottenuto dalla madre.
b) Il 23
agosto 2002 il municipio di __________ ha segnalato alla Sezione dei permessi e
dell'immigrazione del Dipartimento delle istituzioni che il 2 luglio precedente
__________ aveva richiesto un certificato di domicilio, necessario a
quest'ultimo per poter avviare la procedura di separazione/divorzio dalla
moglie.
L'8
novembre 2002 il marito della ricorrente ha infine inoltrato l'azione di
divorzio presso la Pretura della Giurisdizione di Locarno-Campagna e il 27 dello
stesso mese ha comunicato alla Sezione dei permessi e dell'immigrazione che
intendeva ritirare le garanzie finanziarie fornite a suo tempo per permettere
alla moglie e alla figliastra di soggiornare in Svizzera.
Il 9
gennaio 2003 __________ ha notificato al dipartimento la modifica dei dati relativi
all'indirizzo nel permesso di dimora, indicando di essersi trasferita il 1°
gennaio precedente con la figlia in un appartamento di due locali in vicolo
__________ a __________.
c)
Fondandosi sulle premesse emergenze, con decisione 14 gennaio 2003 la Sezione
dei permessi e dell'immigrazione ha revocato il permesso di dimora a __________
e, di riflesso, alla figlia __________, fissando loro un termine con scadenza
il 30 giugno 2003 per lasciare il territorio cantonale.
La
decisione è stata resa sulla base degli art. 4, 7, 9, 12, 16 LDDS e 8 ODDS.
C. Con
giudizio 18 giugno 2003 il Consiglio di Stato ha confermato la suddetta risoluzione,
respingendo le impugnative contro di essa interposte da __________ e
__________.
Dopo aver
respinto le censure di violazione del diritto di essere sentite sollevate dalle
insorgenti, il Governo ha rilevato che, quantomeno dal novembre 2002, non sussisteva
più tra __________ e __________ una comunione coniugale di fatto.
Considerata
la breve durata del loro soggiorno in Svizzera, l'Esecutivo cantonale ha
ritenuto tutto sommato esigibile il rientro delle interessate nel loro Paese
d'origine.
Infine,
ha respinto le loro rispettive domande di concessione dell'assistenza giudiziaria.
D. Contro la
predetta pronunzia governativa, __________ e __________ si aggravano ora con
due separati ricorsi davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone
l'annullamento e postulando, in via del tutto subordinata, il rinnovo del loro
permesso di dimora sulla base dell'art. 4 LDDS.
a)
__________ sostiene che il dipartimento ha violato il suo diritto di essere
sentita, impedendole la visione di due documenti che dovevano essere presenti
nell'incarto.
Nel
merito, contesta di aver contratto un matrimonio fittizio e di invocare il
vincolo matrimoniale in maniera manifestamente abusiva, adducendo di essersi
separata dal marito nel dicembre 2002 perché egli la maltrattava. Sostiene che
in queste condizioni non sarebbe possibile ricomporre la comunione domestica,
se non mettendo in pericolo la propria incolumità e quella di sua figlia.
Fa poi
valere la violazione del principio di uguaglianza, adducendo che il dipartimento
avrebbe già rinnovato, sulla base dell'art. 4 LDDS, il permesso di dimora a
diversi cittadini stranieri che lo avevano perso al momento della separazione.
Sottolinea
di lavorare e di essere ben integrata nel tessuto sociale elvetico.
b)
__________ lamenta invece la violazione dell'art. 12 della Convenzione sui
diritti del fanciullo per non essere stata personalmente ascoltata prima
dell'emanazione della decisione impugnata. A seguito di questo errore
procedurale, sostiene la ricorrente, l'Esecutivo cantonale non avrebbe dovuto
porle a carico le spese giudiziarie, ritenuta pure la sua minore età.
Ritiene
poi che la decisione impugnata violi il principio della proporzionalità:
l'istruttoria avrebbe permesso di dimostrare come il suo interesse a
soggiornare nel nostro Paese sia prevalente rispetto ai motivi che giustificano
il suo allontanamento.
c)
Entrambe le ricorrenti criticano il Consiglio di Stato per aver respinto la
domanda di assistenza giudiziaria e di gratuito patrocinio, che formulano anche
in questa sede.
E. All'accoglimento
dei gravami si oppongono sia il dipartimento sia il Consiglio di Stato con
argomenti di cui si dirà, per quanto necessario, in seguito.
F. Il 3
settembre 2003 __________ ha posto in evidenza che, nelle loro rispettive risposte
al ricorso, le autorità inferiori non avevano preso posizione sul fatto che nell'incarto
sarebbero stati occultati i due documenti menzionati nell'impugnativa.
Considerato, in
diritto
- 1.1. In
materia di diritto degli stranieri la competenza del Tribunale cantonale amministrativo
a statuire in merito ai gravami inoltrati avverso le decisioni del Consiglio di
Stato è data soltanto nella misura in cui queste ultime possono essere
impugnate con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale (art. 10
lett. a LALPS).
1.2. A
ben guardare, la decisione 14 gennaio 2003 adottata dal dipartimento si configura
alla stregua di una vera e propria revoca del permesso valido sino al 31 marzo
2003, che __________ e __________ detenevano a quel momento. Contro questo genere
di provvedimento è, in linea di principio, ammissibile il ricorso di diritto
amministrativo al Tribunale federale (v. art. 101 lett. d OG).
Sennonché,
le autorizzazioni di soggiorno di cui beneficiavano le insorgenti sono scadute
prima dell'inoltro dei loro ricorsi. Dato che esse non hanno un interesse pratico
e attuale a impugnare tali decisioni, i loro gravami sono pertanto divenuti
privi di oggetto.
1.3. Il
giudizio impugnato non concerne tuttavia solo la revoca, ma si riferisce anche
al rifiuto di rinnovare a __________ e alla figlia Irena il permesso di dimora
di cui erano titolari. Occorre dunque esaminare se il ricorso di diritto
amministrativo sia ricevibile sotto questo profilo.
In ambito
di polizia degli stranieri il ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale
non è esperibile contro il rilascio o il rifiuto di un permesso di dimora o di
domicilio, salvo laddove un diritto all'ottenimento di un simile permesso si
fonda su una disposizione particolare del diritto federale o di un trattato
internazionale (art. 100 cpv. 1 lett. n. 3 OG e 4 LDDS; DTF 127 II 60 consid.
1a, 126 II 425 consid. 1 con rinvii).
Non
esiste alcun trattato conchiuso tra la Repubblica di Bosnia-Erzegovina (o
l'allora Repubblica federativa socialista di Iugoslavia) e la Svizzera dal quale
potrebbe scaturire un diritto al rilascio o al rinnovo di un permesso di
soggiorno in favore delle insorgenti.
Giusta l'art.
7 cpv. 1 prima frase LDDS, il coniuge straniero di un cittadino svizzero ha
diritto al rilascio e alla proroga di un permesso di dimora. Ai fini
dell'applicazione della suddetta norma, è determinante unicamente l'esistenza
di un vincolo matrimoniale giuridicamente valido (DTF 119 Ib 417 e segg. consid.
2c).
In
concreto, __________ è sposata con un cittadino elvetico. Di conseguenza ella
ha, in linea di principio, diritto al rinnovo del permesso di dimora.
Pertanto,
potendo la decisione impugnata essere dedotta davanti al Tribunale federale
mediante un ricorso di diritto amministrativo, si deve concludere che la competenza
di questo Tribunale a statuire sull'impugnativa inoltrata da __________ è data.
Se il permesso sollecitato possa esserle rifiutato è una questione di merito.
Dal canto
suo, __________ è al beneficio di un permesso di dimora per vivere insieme alla
madre (ricongiungimento famigliare). Di conseguenza, il destino del suo
permesso di soggiorno dipende dall'esito del ricorso inoltrato da __________.
1.4. I
gravami, tempestivi (art. 46 cpv. 1 PAmm), sono presentati da persone legittimate
a ricorrere (art. 43 PAmm). Va rilevato che __________, detentrice dell'autorità
parentale su __________ e di conseguenza sua rappresentante legale, ha autorizzato
un avvocato a patrocinare la figlia minorenne (v. doc. B: dichiarazione di autorizzazione
28 gennaio 2003 prodotta dinnanzi al Consiglio di Stato).
1.5. I
ricorsi sono pertanto ricevibili in ordine, ma solo nella misura in cui vertono
sulla decisione di rifiutare a __________, e di riflesso alla figlia
__________, il rinnovo del permesso di dimora che la prima ha ottenuto in virtù
del matrimonio con il cittadino svizzero __________.
Per
contro, la richiesta delle insorgenti volta a ottenere un permesso di dimora in
virtù dell'art. 4 LDDS, invocando la parità di trattamento con non meglio
precisati casi analoghi a quello in rassegna decisi in passato dal
dipartimento, è irricevibile in questa sede, non potendo essere dedotto da tale
norma un diritto al rilascio di una simile autorizzazione (DTF 127 II 60, consid.
1a).
1.6. I
gravami possono essere senz'altro congiunti (art. 51 PAmm) ed evasi sulla base
degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm).
Come si
vedrà in seguito, non è necessario procedere all'audizione di __________ e
richiamare dalla Pretura della Giurisdizione di Locarno-Campagna l'incarto relativo
alla procedura di divorzio dei coniugi __________ nonché gli atti concernenti
le ricorrenti presso i servizi sociali comunali e il Centro coppia e famiglia
che si sarebbero occupati delle stesse, in quanto tali mezzi di prova non
appaiono idonei a procurare a questo Tribunale la conoscenza di ulteriori
elementi di rilievo per il giudizio.
- Le
ricorrenti censurano la violazione del loro diritto di essere sentite.
2.1. La
natura ed i limiti del diritto di essere sentito sono determinati innanzitutto
dalla normativa procedurale cantonale. Se questa risulta insufficiente, valgono
le garanzie minime dedotte dall'art. 29 Cost., norma che assicura
all'interessato il diritto di esprimersi su tutti i punti essenziali di un
procedimento prima che sia emanata una decisione e che gli garantisce anche il
diritto di partecipare all'assunzione delle prove, di conoscere i risultati
delle stesse, di determinarsi a riguardo e di avanzare offerte di prova (DTF
120 Ib 379, 118 Ia 17; STF 7 giugno 1996 in re M.).
Giova
inoltre ricordare che né la legislazione cantonale né quella federale garantiscono
alla parte il diritto di essere udita oralmente, essendo sufficiente che essa
possa far valere le proprie ragioni per iscritto (DTF 125 I 209 consid. 9b e
rinvii, 117 II 132 consid. 3b; Scolari, Diritto amministrativo, parte generale,
N. 141 e 146).
2.2.
__________ si duole del fatto che il dipartimento non l'ha ascoltata prima di
procedere alla revoca del suo permesso di dimora.
L'art. 12
della Convenzione sui diritti del fanciullo non conferisce allo stesso un
diritto assoluto di essere sentito personalmente, ovvero oralmente. A seconda
del caso e delle circostanze è sufficiente che esso possa esprimersi per
iscritto o tramite un rappresentante (cfr. n. 2 di tale disposizione; DTF 124
II 368 consid. 3c).
Orbene,
__________ ha avuto la possibilità di esprimersi tramite il proprio patrocinatore
e per bocca della madre ed è indubbio che le richieste avanzate dalla stessa
riflettano il suo desiderio di continuare a soggiornare in Svizzera.
Per gli
stessi motivi, anche questo Tribunale rinuncia a sentirla.
2.3.
__________ critica le autorità inferiori per aver occultato due documenti, che
dovevano essere presenti nell'incarto e di cui ne aveva chiesto l'edizione.
2.3.1.
__________ rimprovera dapprima alle autorità inferiori di non averle permesso
la visione di uno scritto del 2 luglio 2002.
Come
l'insorgente stessa rileva, tale scritto è menzionato nella seguente lettera
del 23 agosto 2002, indirizzata dal municipio di __________ alla Sezione dei
permessi e dell'immigrazione, agli atti:
"Egregi Signori, ci permettiamo
segnalare alla vostra attenzione che il Signor __________, con scritto del
2.7.02 del suo legale Avv. __________, ha richiesto un certificato di
domicilio. A tale documento era allegata la procura per l'Avv. __________ a
rappresentare l'interessato nella pratica di separazione/divorzio. Ricordiamo
che i Signori __________ hanno contratto matrimonio il __________ in Bosnia,
quindi ottenuto il permessi di dimora, nel nostro Paese, per la moglie e la
figliastra dal 26.03.02. Tanto vi dovevamo per conoscenza e presentiamo i
nostri più distinti saluti".
Nel
proprio giudizio il Consiglio di Stato ha precisato, dopo aver richiamato dalla
Pretura l'incarto di divorzio, che lo scritto in parola "altro non è
che la procura 2 luglio 2002 di cui al documento O della causa civile tra la
qui ricorrente, patrocinata dall'avv. __________, ed il marito" (risoluzione
governativa, ad A pag. 5).
Al
corrente che tali atti erano stati acquisiti nell'incarto (v. scritto 26 maggio
2003 dell'avv. __________ al Servizio dei ricorsi del Consiglio di Stato),
l'insorgente non può pertanto dolersi della violazione del suo diritto di
essere sentita.
Del
resto, come si vedrà nel merito, il dipartimento ha fondato il provvedimento
litigioso sulla base di altri elementi, per cui, quand'anche si volesse
ammettere che la ricorrente non era a conoscenza di detti documenti, non si può
considerare che siano stati disattesi i suoi diritti di parte.
2.3.2.
Per quanto riguarda invece la lettera menzionata nella nota interna del 29 novembre
2002 del funzionario __________ della Sezione dei permessi e dell'immigrazione,
essa non è altro che lo scritto 27 novembre 2002 con cui __________ informava
l'autorità dipartimentale della procedura di divorzio e che intendeva ritirare
le garanzie finanziarie fornite alla moglie e alla figliastra per il loro
soggiorno in Svizzera.
Bisogna
comunque prendere atto che il dipartimento ha pronunciato il provvedimento di
revoca litigioso, fondandosi essenzialmente sulle informazioni che le erano state
trasmesse dal marito dell’insorgente in merito all’avvenuta separazione di
fatto della coppia. Trattandosi di una comunicazione proveniente da una terza
persona, l’autorità avrebbe dovuto dar modo a __________ di determinarsi sul
contenuto dello scritto 27 novembre 2002 di __________ prima di adottare
qualsiasi decisione nei suoi confronti. Nella misura in cui l’autorità di prime
cure ha tralasciato di fare ciò, essa ha disatteso il diritto di essere sentito
della ricorrente. Tutto questo non consente però ancora di annullare l’intera
procedura. Si deve in effetti considerare che __________ ha potuto prendere
posizione sulla decisione di revoca del permesso di dimora e sui fatti che
hanno determinato la sua adozione nell’ambito del suo gravame al Consiglio di
Stato, il quale dispone su questo aspetto di pieno potere cognitivo. Per questo
motivo, il suddetto vizio procedurale è stato sanato nel corso di procedura.
Di
conseguenza, nemmeno questa censura può essere accolta.
- Il
Consiglio di Stato, nonostante abbia rilevato alcuni indizi di matrimonio
fittizio, segnatamente la mancanza di un permesso di soggiorno in favore di
__________ per vivere stabilmente in Svizzera, la sua condanna a 15 giorni di
detenzione, sospesi condizionalmente con un periodo di prova di 2 anni, e
all'espulsione da territorio elvetico per 3 anni per infrazione alla LDDS, la
celerità nella celebrazione delle nozze dopo una breve frequentazione, la
differenza di età di oltre 20 anni con il marito e la cessazione della
comunione domestica dopo appena 7 mesi di convivenza (risoluzione governativa
ad H., pag. 11), ha poi argomentato che, invocando il vincolo coniugale
esistente solo formalmente, __________ commetteva un abuso manifesto di diritto.
Cadono
pertanto nel vuoto gli argomenti addotti dall'interessata volti a confutare l'esistenza
della natura fittizia delle sue nozze, segnatamente il fatto di aver assistito
il marito durante una degenza in ospedale di quest'ultimo nella
primavera/estate 2002 e i motivi per cui era entrata in precedenza in maniera
irregolare in Svizzera.
- 4.1. Ferme
queste premesse, per costante giurisprudenza vi è abuso di diritto laddove un
determinato istituto giuridico è invocato per realizzare interessi che il medesimo
istituto non si prefigge di tutelare (DTF 121 I 367, consid. 3b). In relazione all'art.
7 LDDS, ciò è il caso allorquando il coniuge straniero di un cittadino svizzero
si richiama ad un matrimonio che sussiste solo a livello formale, unicamente
per ottenere il rilascio o il rinnovo di un permesso di soggiorno: un simile
scopo non risulta in effetti tra quelli tutelati dalla norma in questione (DTF
128 II 145, consid. 2.2.).
4.2. La prassi
ha tuttavia precisato che l'esistenza di una situazione di abuso non deve
essere ammessa con eccessiva facilità; in particolare non vi è abuso di diritto
già per il fatto che i coniugi vivono separati o perché tra loro è pendente una
procedura di divorzio. Nel formulare l'art. 7 LDDS, il legislatore ha infatti volontariamente
omesso di far dipendere il diritto del coniuge straniero di un cittadino
svizzero all'ottenimento di un permesso di soggiorno dall'esistenza di una
comunione matrimoniale di fatto (DTF 121 II 97 segg.): è per contro necessario
che vi siano concreti indizi tali da ritenere che i coniugi non siano (più)
intenzionati a condurre una vita in comune e rimangano uniti dal vincolo
matrimoniale soltanto per ragioni di polizia degli stranieri (DTF 127 II 49, consid.
5a e rif.).
In altre
parole, il fatto che i coniugi vivano separati non è altro che un elemento -
più o meno importante a seconda delle circostanze - tra i tanti che la
competente autorità deve prendere in considerazione per valutare se sia data
una delle fattispecie contemplate dall'art. 7 cpv. 2 LDDS e per negare, se del
caso, il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno al coniuge straniero
di un cittadino svizzero.
- 5.1. In
concreto, il __________, __________ si è sposata in Bosnia-Erzegovina con il
cittadino elvetico __________. Il 1° aprile 2002 la ricorrente è entrata in
Svizzera con la figlia di primo letto Irena con l'intenzione di vivere la
propria vita coniugale con il marito a __________, ottenendo per tale motivo un
permesso di dimora in virtù dell'art. 7 LDDS. Tuttavia, ella si è separata da
__________ già nel corso del medesimo anno.
Difatti,
i coniugi __________ non vivono più insieme dal mese di dicembre 2002 e non vi
sono elementi atti a ritenere che essi intendano ripristinare la loro comunione
coniugale. Dal novembre 2002 è peraltro pendente presso la Pretura della
Giurisdizione di Locarno-Campagna la causa di divorzio e il 16 dicembre
successivo __________ ha stipulato un contratto di locazione per trasferirsi
con la figlia in un appartamento a __________ con effetto immediato.
Si può
dunque ritenere che il matrimonio dei coniugi __________ è da tempo ormai privo
di ogni scopo e contenuto. Con l'unione coniugale gravemente turbata ed esistente
solo dal lato formale, __________ ha manifestamente commesso abuso di diritto,
invocando il proprio matrimonio per poter risiedere in Svizzera.
I motivi
che hanno portato alla disunione non sono qui determinanti. Giova ricordare che
lo scopo dell'art. 7 LDDS consiste nel permettere e assicurare una vita famigliare
in Svizzera. Non consente dunque di mutare il giudizio il fatto che __________
sarebbe stata maltrattata dal marito e che tema per la propria incolumità e per
quella della figlia in caso di ricomposizione della comunione domestica.
5.2.
__________ risiede da circa un anno e mezzo in Svizzera. Il suo soggiorno va
quindi considerato di breve durata. Inoltre ella ha tutti i suoi legami
famigliari, sociali e culturali nella Bosnia-Erzegovina, dove è nata e
cresciuta e risiedeva prima di giungere in Svizzera. Nel suo Paese d'origine
vivono peraltro ancora i suoi genitori e altri familiari.
Il
semplice fatto che ella si senta ben integrata nel nostro cantone non permette
di pervenire a delle conclusioni a lei più favorevoli.
La
ricorrente ha ottenuto un permesso di dimora al fine di vivere con il marito e
non per altri motivi. Il fatto che ella sia stata autorizzata a svolgere
un'attività lucrativa in Svizzera, è quindi soltanto una conseguenza dell’unione
coniugale e non costituisce lo scopo del suo soggiorno, ragione per cui non è
nel presente ambito determinante.
Ne
consegue che è venuto meno lo scopo del soggiorno di __________ in Svizzera e
con esso la ragione che a suo tempo aveva giustificato il rilascio del permesso
di dimora.
Per
quanto riguarda la figlia __________, essa è ancora piccola e dipendente dalla
madre, per cui il problema di un suo eventuale sradicamento dalla realtà
elvetica non si pone.
5.3.
Visto quanto precede, le insorgenti non possono nemmeno prevalersi di una vita
famigliare intatta e vissuta ai sensi dell'art. 8 CEDU al fine di ottenere il
rinnovo del permesso di soggiorno in base a questo disposto, non essendovi
(più) stata vita famigliare.
5.4. In
siffatte circostanze, a ragione la Sezione dei permessi e dell'immigrazione ha
deciso di revocare il permesso di dimora a __________ e, di riflesso, alla
figlia __________, negando implicitamente a entrambe il rinnovo dello stesso.
-
A ragione
inoltre il Consiglio di Stato ha respinto le domande di concessione dell'assistenza
giudiziaria e del gratuito patrocinio formulate dalle insorgenti, visto che i
loro ricorsi erano privi di possibilità d'esito favorevole sin dall'inizio.
Respingendo tali domande entro breve termine contemporaneamente al giudizio di
merito, il Governo non ha peraltro violato la procedura in materia di
assistenza giudiziaria (art. 5 e 11 Lag).
-
In esito
alle considerazioni che precedono, i ricorsi vanno respinti, così come le rispettive
domande di assistenza giudiziaria formulate dalle insorgenti in questa sede,
dal momento che i loro gravami erano destinati all'insuccesso sin dall'inizio.
La tassa
e le spese di giustizia sono a carico delle ricorrenti, in solido (art. 28 PAmm).
In quanto
parte soccombente, __________ non può essere mandata esente dal prelievo di una
tassa di giudizio. La stessa tiene comunque conto che ella è priva di entrate.
Degli oneri processuali a suo carico risponde comunque la madre, sua rappresentante
legale.
Per questi motivi,
visti gli art. 29 Cost.; 100 cpv. 1 lett. n. 3 e 101
lett. d OG; 1, 4, 7, 9 LDDS; 8 CEDU; 14 Lag; 3, 18, 28, 43, 46, 60, 61 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
-
Nella
misura in cui sono ricevibili, i ricorsi sono respinti.
-
La tassa di
giustizia e le spese, per complessivi fr. 800.–, sono a carico delle ricorrenti,
in solido.
-
Contro la
presente decisione, è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale
a Losanna nel termine di 30 giorni dall'intimazione.
-
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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