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Numero d'incarto:
52.2003.224
Data decisione, Autorità:
18.08.2003, TRAM
Incarto n.
52.2003.224
Lugano
18 agosto 2003
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Stefano Bernasconi, Matteo Cassina
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 4 luglio 2003 della
contro
le decisioni 11 giugno 2003 del Consiglio di Stato
(n. 2436 - 2443), che aggiudicano all’insorgente ed alla __________ la
gestione delle mense scolastiche di sedi scolastiche del Cantone;
viste le risposte:
-
14 luglio 2003 del
Dipartimento del territorio (ULSA);
-
22 luglio 2003 della
__________;
-
22 luglio 2003 della
__________;
-
30 luglio 2003 della
Sezione amministrativa del DECS;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
che il
__________ (FU n. __________, pag. __________), il Consiglio di Stato ha
indetto, per il tramite del Dipartimento dell’educazione della cultura e dello
sport (DECS), un pubblico concorso per la concessione e la gerenza (esercizio) dei
seguenti ristoranti e mescite scolastiche:
-
Scuola media __________ (con servizio di
catering per la scuola speciale di __________)
-
Centro professionale __________ (con
servizio di catering per la Scuola speciale di __________ e la Scuola media di
__________)
-
Centro professionale commerciale __________
-
Casa dello studente, __________ (con
servizio di catering per il Centro professionale commerciale di __________)
-
-
Liceo __________ (con servizio di
catering per la Scuola speciale di __________)
-
Scuola media __________ (con servizio di
catering per la Scuola media di __________ ed il Liceo __________ di
__________)
-
Centro professionale __________
che il
bando precisava che l’offerta poteva essere inoltrata anche per una singola
sede scolastica e che l’aggiudicazione avrebbe avuto luogo al miglior
offerente, sulla base di determinati criteri, che non occorre qui menzionare;
che la
ricorrente ha partecipato alla gara per le mense delle seguenti scuole:
che
valutate le offerte pervenutegli, con decisioni 11 giugno 2003, il Consiglio di
Stato ha deliberato alla ricorrente la gestione delle mense delle scuole di
__________ (con servizio catering alla scuola media di __________ ed al
__________ di __________), affidando le rimanenti alla __________;
che
contro la predetta decisione la __________ insorge davanti al Tribunale cantonale
amministrativo, chiedendo ragguagli sulla procedura di aggiudicazione esperita
e dichiarando di accettare l’aggiudicazione soltanto a condizione che le sia
aggiudicata anche un'altra mensa importante;
che in
sintesi la ricorrente lamenta una mancanza di trasparenza della procedura di aggiudicazione;
che
all’accoglimento del ricorso si oppongono il DECS e la __________, con argomenti
che saranno semmai discussi nei seguenti considerandi;
che con
sentenza 12 agosto 2003, resa nell'ambito di un procedimento di ricorso in cui
la __________ è parte, il Tribunale cantonale amministrativo ha annullato le predette
aggiudicazioni;
considerato, in
diritto
che la
competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall’art. 36 cpv. 1
LCPubb;
che la
legittimazione attiva dell’insorgente e la tempestività del gravame sono certe;
che
giusta l’art. 46 cpv. 2 PAmm il ricorso deve fra l’altro contenere le
conclusioni del ricorrente;
che nel
caso concreto la ricorrente sembra limitarsi a chiedere che le sia aggiudicata
anche un'altra mensa;
che, a
prescindere dalla sua ricevibilità, il gravame è comunque diventato privo
d'oggetto, poiché le decisioni impugnate sono state annullate, rinviando gli
atti al Consiglio di Stato per nuovo giudizio;
che
il ricorso può dunque essere stralciato dai ruoli senza ulteriori
considerazioni;
che,
dato l'esito, si prescinde dal prelievo di una tassa di giustizia e dall'assegnazione
di ripetibili;
per questi motivi,
visti gli art. 4, 36 LCPubb; 3, 18, 28, 31, 60, 61
PAmm;
dichiara e pronuncia:
-
Nella
misura in cui è ricevibile, il ricorso è stralciato dai
ruoli siccome privo d'oggetto.
-
Non
si preleva tassa di giustizia. Non si assegnano ripetibili.
-
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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