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Numero d'incarto:
52.2003.220
Data decisione, Autorità:
12.08.2003, TRAM
Incarto n.
52.2003.220
Lugano
12 agosto 2003
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Stefano Bernasconi, Matteo Cassina
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 30 giugno 2003 della
patrocinata da: avv. __________
Contro
le decisioni 11 giugno 2003 del Consiglio di Stato
(n. 2436 - 2443), che escludono dall’aggiudicazione le offerte presentate
dall’insorgente nell’ambito del concorso indetto per la gestione delle mense
scolastiche di __________;
viste le risposte:
-
21 luglio 2003 del
Dipartimento del territorio (ULSA);
-
22 luglio 2003 della
__________;
-
23 luglio 2003 della
Sezione amministrativa del DECS;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. Il
__________ (FU n. __________, pag. __________), il Consiglio di Stato ha indetto,
per il tramite del Dipartimento dell’educazione della cultura e dello sport
(DECS), un pubblico concorso per la concessione e la gerenza (esercizio) delle
mense (ristoranti) e mescite delle seguenti sedi scolastiche:
-
Scuola media __________ (con servizio di
catering per la scuola speciale di __________)
-
Centro professionale __________ (con
servizio di catering per la Scuola speciale di __________ e la Scuola media di
__________)
-
Centro professionale commerciale __________
-
Casa dello studente, __________ (con
servizio di catering per il Centro professionale commerciale di __________)
-
-
Liceo __________ (con servizio di
catering per la Scuola speciale di __________)
-
Scuola media __________ (con servizio di
catering per la Scuola media di __________ ed il Liceo __________)
-
Centro professionale __________
Il bando
precisava che l’offerta poteva essere inoltrata anche per una singola sede
scolastica e che l’aggiudicazione avrebbe avuto luogo al miglior offerente,
tenuto conto di determinati criteri elencati in ordine di priorità.
Il
capitolato e modulo d’offerta specificava le caratteristiche delle mense e
delle mescite di ogni singola sede scolastica, nonché il servizio richiesto.
Stabiliva inoltre che il contratto avrebbe avuto una durata di cinque anni, il
primo dei quali considerato di prova. I concorrenti erano, fra l’altro, tenuti
ad allegare al modulo d’offerta debitamente compilato le dichiarazioni
comprovanti l’avvenuto pagamento sino al 30 settembre 2002 dei seguenti
contributi di legge:
-
AVS/AI/IPG
-
SUVA o istituto analogo (assicurazione infortuni)
-
Cassa pensione LPP
-
assicurazione perdita di guadagno in caso di
malattia
-
Imposte alla fonte
-
Imposte cantonali cresciute in giudicato
-
Imposte comunali cresciute in giudicato
Il
capitolato avvertiva che in caso di mancanza di uno o più documenti richiesti,
il committente aveva la facoltà di richiederli in un secondo tempo, assegnando
un termine perentorio per l’invio degli atti mancanti, pena l’esclusione
dell’offerta dalla procedura di aggiudicazione.
Per ogni
sede scolastica era previsto un modulo d’offerta che i concorrenti dovevano
compilare indicando i dati personali del gestore e del gerente, nonché il
prezzo fatturato allo Stato per il menu completo servito in sede,
rispettivamente in catering.
Le
offerte dovevano essere inoltrate entro il 17 febbraio 2003.
B. La
ricorrente __________ ha partecipato alla gara presentando un’offerta per tutte
le sette mense scolastiche. All’offerta erano allegate le dichiarazioni
comprovanti il pagamento degli oneri sociali e delle imposte, richieste dal
bando di concorso.
C. Il 22
maggio 2003 l’ufficio della refezione e dei trasporti scolastici ha chiesto ai
concorrenti di confermare i prezzi delle offerte inoltrate e di inviare entro
il 27 seguente le dichiarazioni aggiornate comprovanti il pagamento degli oneri
sociali e delle imposte.
La
__________ ha dato seguito alla richiesta entro il termine indicato. La dichiarazione
dell'ufficio delle imposte alla fonte (UIF) attestava tuttavia che la partita
fiscale era aggiornata a tutto il terzo trimestre 2002. Il conteggio definitivo
per il 2002, comportante un saldo di fr. 796.10 a carico della ricorrente, è
stato allestito soltanto il 4 giugno 2003. Importo che la ricorrente ha pagato
il 10 di quello stesso mese.
D. Con
decisioni 11 giugno 2003, notificate soltanto in estratto per il tramite della
Sezione amministrativa del DECS, il Consiglio di Stato ha deliberato la
gestione di tutte le mense alla __________, salvo quella di __________, che è
stata aggiudicata alla __________. La __________ è stata esclusa
dall’aggiudicazione perché non aveva allegato la dichiarazione aggiornata
concernente il pagamento delle imposte alla fonte.
E. Contro le
predette decisioni, la __________ insorge davanti al Tribunale cantonale
amministrativo, chiedendone l’annullamento e postulando la riammissione alla
gara.
La
ricorrente rileva che l'attestazione dell'UIF era dovuta alla richiesta di
quest'ufficio di completare la dichiarazione dei salari che aveva inoltrato.
L‘insorgente contesta poi la legittimità della richiesta di aggiornamento delle
dichiarazioni attestanti l’avvenuto pagamento degli oneri sociali, avanzata dal
committente in corso di procedura, con assegnazione di un termine di soli
cinque giorni, comprendente anche un fine settimana. Osserva in particolare che
il saldo da versare per il 2002 è stato definito soltanto il 4 giugno 2003 ed è
stato immediatamente versato.
F. All’accoglimento
del ricorso si oppongono l’ufficio lavori sussidiati e appalti (ULSA), la
__________ e la Sezione amministrativa del DECS, contestando le tesi
dell’insorgente con argomenti che saranno discussi nei seguenti considerandi.
Considerato, in
diritto
- La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall’art. 36 LCPubb.
Oggetto del contratto di gestione delle mense scolastiche è in effetti la
fornitura, contro pagamento da parte dello Stato, di pasti da dispensare agli
allievi che frequentano le mense delle sedi scolastiche menzionate in
narrativa. Entro questi limiti, il negozio giuridico tra le parti si configura
alla stregua di un contratto oneroso tra committente ed offerente riguardante
l'erogazione di una prestazione di servizio ai sensi dell’art. 4 cpv. 3 LCPubb.
La messa a disposizione delle infrastrutture necessarie da parte dello Stato
non sovverte questa conclusione, anzi l’avvalora, permettendo di distinguere
l’oggetto della commessa da una semplice fornitura di beni mobili secondo
l’art. 4 cpv. 2 LCPubb. L'abbinamento alle mense di mescite, che vendono cibi e
bevande direttamente agli allievi, è un semplice corollario della commessa. Irrilevante,
dal profilo della configurazione del negozio giuridico, è pure il fatto che gli
allievi si procurino i pasti mediante buoni acquistati dallo Stato ad un prezzo
di favore.
Certa e
pacifica è la legittimazione attiva della ricorrente ad impugnare i provvedimenti
con cui il Consiglio di Stato l’ha estromessa dalla gara, alla quale ha partecipato.
Il
ricorso, tempestivo, è dunque ricevibile in ordine.
Il
giudizio può essere reso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18
PAmm). La procedura di ricorso è scritta. La richiesta di udienza in
contraddittorio, alla presenza del Presidente del Consiglio di Stato o del
Consigliere di Stato direttore del DECS, avanzata dalla
ricorrente va dunque respinta.
- 2.1.
Giusta l’art. 5 lett. c LCPubb, il committente è tenuto ad aggiudicare la commessa
unicamente a concorrenti che garantiscano, fra l’altro, il riversamento delle
imposte alla fonte. Concorrenti che non rispettano questa esigenza sono esclusi
dalla procedura (art. 25 lett. c LCPubb).
Al fine
di dimostrare l’adempimento degli obblighi tributari e di quelli verso le istituzioni
sociali i concorrenti devono allegare all’offerta dichiarazioni che ne
comprovino l’avvenuto pagamento (art. 30 RLCPubb). Per gli oneri sociali
trimestrali, le dichiarazioni sono valide unicamente se attestano l’avvenuto
pagamento dei contributi sino al 30 settembre dell’anno precedente per i
concorsi da inoltrare tra il 1° gennaio ed il 31 marzo.
2.2. Le
offerte dovevano essere inoltrate entro il 17 febbraio 2003. Conformemente
all’art. 30 cpv. 2 lett. a RLCPubb, il capitolato (pos. 16.2) esigeva la prova
dell’avvenuto pagamento degli oneri sociali trimestrali sino al 30 settembre
2002.
L’offerta
della ricorrente, munita delle dichiarazioni richieste, era indiscutibilmente
conforme alle esigenze del concorso.
- 3.1. A
norma dell'art. 30 cpv. 1 LCPubb, le offerte sono vincolanti e non possono essere
ritirate per la durata di tre mesi dalla scadenza del termine per l’inoltro. Il
committente può prevedere un termine differente (cpv. 2).
Nell’evenienza
concreta, la documentazione di gara non stabiliva un termine diverso. I
concorrenti erano quindi vincolati alle offerte soltanto sino al 17 maggio
2003. Il committente ha lasciato trascorrere questo termine senza statuire
sulle offerte inoltrate. Ha quindi chiesto ai concorrenti di confermarne la
validità.
Contemporaneamente,
ha chiesto loro di produrre, entro cinque giorni dalla formulazione della
richiesta, le dichiarazioni aggiornate attestanti l’avvenuto pagamento degli
oneri sociali e delle imposte sino alla fine del 2002, pena l’esclusione
dell’offerta.
La
richiesta di confermare la validità delle offerte va senz'altro condivisa.
Censurabile nella forma e nella sostanza appare invece la richiesta di
aggiornare le dichiarazioni suddette.
3.2.
Notoriamente, il bando di concorso e la relativa documentazione di gara non
vincolano soltanto i concorrenti, ma anche il committente. Modifiche delle
condizioni di gara durante la procedura di aggiudicazione sono per principio
escluse. Eccezioni possono essere ammesse in casi particolari, quando la necessità
di adeguare le prescrizioni di gara al diritto oggettivo od alle mutate
circostanze prevale sulla fiducia riposta dai concorrenti nella loro
immutabilità.
In
concreto, le offerte dovevano essere inoltrate entro il 17 febbraio 2003.
Secondo l'art. 30 cpv. 2 lett. a RLCPubb, le dichiarazioni attestanti
l'avvenuto pagamento dei contributi sociali e delle imposte dovevano di conseguenza
essere aggiornate al 30 settembre 2002.
La
conferma della validità delle offerte non modificava la data prestabilita dal
capitolato per il loro inoltro, che rimaneva il 17 febbraio 2003. Non spostava
il termine fissato dall'art. 30 cpv. 2 lett. a RLCPubb, che rimaneva il 30
settembre 2002. Non rendeva quindi necessaria alcuna modifica delle condizioni
del concorso volta ad aggiornare le dichiarazioni prodotte dai partecipanti. A
maggior ragione si giustifica questa conclusione se si considera che il ritardo
accumulato nella procedura di aggiudicazione è imputabile esclusivamente al
committente e che questi era comunque autorizzato dall’art. 30 cpv. 3 RLCPubb a
procedere ad eventuali verifiche presso le competenti istanze.
Ancor più
criticabile appare la richiesta di aggiornamento dal profilo del termine, che
il committente ha assegnato ai concorrenti per darvi seguito. Manifesta è
invero l'inadeguatezza di un termine di appena cinque giorni, due dei quali non
lavorativi, decorrente dall'adozione, anziché dalla notifica della richiesta.
Tanto più che non si trattava di riparare ad omissioni dei concorrenti nella
produzione delle dichiarazioni richieste dal capitolato, ma alle conseguenze di
ritardi imputabili esclusivamente al committente, che le avevano rese
inattuali.
Già per
questi motivi, il ricorso va accolto.
3.3. A
favore dell'accoglimento dell'impugnativa depone infine il fatto che la ricorrente
non era comunque in mora con i pagamenti delle imposte alla fonte, poiché il conteggio
definitivo per l'esercizio 2002 è stato allestito soltanto il 4 giugno 2003.
- Sulla
scorta delle considerazioni che precedono, il ricorso va quindi accolto, annullando
le decisioni impugnate e rinviando gli atti al Consiglio di Stato affinché
statuisca nuovamente sulle offerte inoltrate, prendendo in considerazione anche
quella della ricorrente.
La tassa
di giustizia è posta a carico della resistente, ritenuto che il committente ne
va esente.
Le
ripetibili sono invece suddivise in parti uguali tra il committente e la
resistente.
Per questi motivi,
visti gli art. 4, 5, 30, 36, 37 LCPubb; 30 RLCPubb; 3,
18, 28, 31, 60, 61, 65 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
- Il ricorso
è accolto.
§. Di conseguenza:
1.1. le decisioni 11 giugno 2003 del Consiglio di
Stato
(n. 2436 - 2443), che escludono
dall’aggiudicazione le offerte presentate dalla __________ sono annullate.
1.2. gli atti sono rinviati al Consiglio di
Stato per nuova decisione ai sensi dei considerandi.
-
La tassa di
giustizia è a carico della resistente __________ nella misura di fr. 800.-.
-
Le
ripetibili di fr. 2'000.- sono suddivise in parti uguali fra lo Stato e la
resistente __________.
-
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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