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Numero d'incarto:
52.2003.19
Data decisione, Autorità:
02.07.2003, TRAM
Incarto n.
52.2003.19
Lugano
2 luglio 2003
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Stefano Bernasconi, vicepresidente,
Werner Walser e Raffaello Balerna, quest'ultimo in
sostituzione del
giudice Lorenzo Anastasi, astenutosi;
segretaria:
Lorenza Ponti Broggini, vicecancelliera
statuendo sul ricorso 15 gennaio 2003 di
contro
la decisione 17 dicembre 2002 (n. 6186) del
Consiglio di Stato, che ha respinto l'impugnativa del ricorrente avverso la
risoluzione 9 agosto 2002 con la quale il municipio di __________ ha
rilasciato a __________ e __________ la licenza edilizia per la costruzione
di una casa d'abitazione al mappale no. __________ RF;
viste le risposte:
-
28 gennaio 2003 di
__________ e __________;
-
5 febbraio 2003 del
municipio di __________;
-
11 febbraio 2003 del
Consiglio di Stato;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
che il 28
maggio 2002 __________ e __________ hanno chiesto al municipio di __________ il
rilascio della licenza edilizia per la costruzione di una casa monofamigliare
al mappale no. __________ (zona R2);
che
durante il periodo di pubblicazione della domanda, la Società ticinese per
l'arte e la natura (STAN) ed __________ si sono opposti all'intervento;
quest'ultimo è proprietario di una casa d'abitazione (part. n. __________ e
__________) e di un terreno (mapp. n. __________) posti nel nucleo;
che con
risoluzione 9 agosto 2002 l'autorità comunale ha rilasciato la licenza edilizia,
respingendo le opposizioni;
che con
decisione 17 dicembre 2002 il Consiglio di Stato ha dichiarato irricevibile il
gravame inoltrato da __________ contro il rilascio del permesso edilizio per
carenza di legittimazione attiva, vista la distanza di 75 m che separa il fondo
dedotto in edificazione dalle particelle dell'insorgente;
che
contro tale risoluzione l'insorgente si aggrava ora davanti al Tribunale
cantonale amministrativo, postulandone l'annullamento; sostiene che considerata
l'importanza del progetto, che precluderebbe la vista sul nucleo e
sull'oratorio di __________, tutto il nucleo di __________ ne sarebbe
influenzato, donde la sua legittimazione attiva; delle ulteriori argomentazioni
addotte si dirà, se d'interesse, in seguito;
che il
Consiglio di Stato postula la reiezione del gravame, riconfermandosi nelle argomentazioni
contenute nella decisione impugnata; ad identica conclusione giunge il
municipio di __________, con considerazioni che saranno riprese, ove occorresse,
in appresso; i coniugi __________ si sono rimessi al giudizio di questa corte,
pur ritenendo che al ricorrente difetti il requisito della legittimazione
attiva;
considerato, in
diritto
che la
competenza del Tribunale cantonale amministrativo discende dall'art. 21 LE;
che nella
misura in cui contesta il giudizio di irricevibilità reso dal Consiglio di
Stato, l'insorgente è senz'altro legittimato a ricorrere;
che il
gravame, tempestivo (art. 46 cpv. 1 PAmm), è ricevibile in ordine e può essere
evaso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm), ritenuto che i
luoghi oggetto della contestazione sono ben conosciuti da questa corte;
che
giusta l'art. 8 cpv. 1 1. periodo LE, nel termine di pubblicazione ogni persona
che dimostri un interesse legittimo può fare opposizione alla concessione della
licenza edilizia; l'istante, gli opponenti, il Dipartimento ed in seconda
istanza il comune sono legittimati a ricorrere (art. 21 cpv. 2 LE);
che il
riconoscimento della legittimazione attiva presuppone che l'insorgente appartenga
a quella limitata e qualificata cerchia di persone collegate all'oggetto del
provvedimento impugnato da un rapporto sufficientemente stretto ed intenso,
atto a distinguere la sua situazione da quella della collettività: l'insorgente
deve inoltre essere portatore di un interesse personale, diretto e concreto a
dolersi del provvedimento impugnato per il pregiudizio effettivo che questo gli
arreca (DTF 121 II 43 seg.; 120 Ib 59; A. Scolari, Commentario, Cadenazzo 1996,
ad art. 21 LE, n. 935);
che in
sostanza il ricorrente contesta la volumetria e l'altezza della costruzione,
che ostacolerebbe la vista sull'oratorio di __________ e sul nucleo,
alterandone i tratti essenziali;
che, come
ha giustamente assunto il Consiglio di Stato, il ricorrente non rientra nel
limitato e qualificato novero di persone la cui situazione appare connessa
all'oggetto della decisione impugnata da una relazione che dal profilo della
sua intensità permette di riconoscergli la qualità per agire in giudizio;
che la
distanza che separa i fondi delle parti (75 m) non permette di distinguere la
situazione del ricorrente da quella del resto della collettività, tanto più che
dalle particelle dell'insorgente non sarebbe neppure visibile la costruzione
progettata;
che
l'asserito pregiudizio che l'edificazione della casa d'abitazione arrecherebbe
al nucleo di __________ ed in particolare all'oratorio di __________ non
rappresenta un interesse legittimo di cui il ricorrente può prevalersi; ciò non
fa apparire la sua situazione diversa rispetto a quella del resto della
collettività;
che il
ricorrente non è nemmeno portatore di un interesse personale, attuale e concreto
atto a dolersi del provvedimento censurato;
che sulla
scorta di tali considerazioni la decisione governativa impugnata, immune da
violazione del diritto, va senz'altro confermata;
che il
ricorso va pertanto respinto; la tassa di giustizia e le spese, commisurate per
difetto al dispendio amministrativo inutilmente occasionato dall'ennesima
impugnativa presentata in tema dall'insorgente (STA 3 febbraio 1998 in suis,
con rinvii) sono poste a carico della parte soccombente (art. 28 PAmm); non
essendosi i resistenti avvalsi del patrocinio di un avvocato non si assegnano ripetibili
(art. 31 PAmm).
Per questi motivi,
visti gli art. 8 e 21 LE; 3, 18, 28, 31, 43, 60, 61
PAmm;
dichiara
e pronuncia:
-
Il ricorso
è respinto.
-
La tassa di
giustizia e le spese di complessivi fr. 600.- sono poste a carico dell'insorgente.
-
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il vicepresidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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