AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
52.2003.174
Data decisione, Autorità:
02.07.2003, TRAM
Incarto n.
52.2003.174
Lugano
2 luglio 2003
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Stefano Bernasconi, Werner Walser
segretario:
Stefano Rossi, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 26 maggio 2003 di
__________ e __________
contro
la decisione 13 maggio 2003, n. 2083, del Consiglio
di Stato che annulla la licenza edilizia 30 ottobre 2002 rilasciata ad
__________ e __________ dal municipio di __________ per la riattazione, trasformazione
ed ampliamento del rustico esistente ai mappali __________ e __________ RF di
__________, di loro proprietà (limitatamente al dispositivo n. 2 concernente
l’attribuzione di un indennità per ripetibili alla controparte);
viste le risposte:
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
che il 9
agosto 2001 __________ e __________ hanno chiesto il permesso di riattare, trasformare
ed ampliare il rustico esistente ai mappali n. __________ e __________ RF di
__________, __________;
che al
rilascio del permesso postulato si è tempestivamente opposta __________,
proprietaria della part. n. __________ RF;
che il
Dipartimento del territorio ha espresso preavviso positivo all’intervento edilizio;
che il 30
ottobre 2002 il municipio ha rilasciato la licenza edilizia respingendo in parte
l’opposizione;
che il 13
maggio 2003, ritenendo incompleto il preavviso dipartimentale, il Consiglio di
Stato ha accolto il ricorso inoltrato dall’opponente avverso la licenza
edilizia, annullandola e rinviando gli atti al Dipartimento del territorio
affinché riesaminasse il progetto dal profilo dell’inquinamento dell’aria,
della protezione contro gli incendi e dell’applicazione del DLBN;
che dal
Governo cantonale non sono state prelevate spese e tasse di giustizia;
che i
ricorrenti sono però stati condannati a pagare alla resistente un’indennità di
fr. 600.-- a titolo di ripetibili;
che gli
insorgenti si aggravano ora dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo,
chiedendo l’annullamento del dispositivo n. 2 che li condanna al pagamento di
un indennità per ripetibili, in quanto, secondo loro, la necessità di
riesaminare gli aspetti sopracitati non sarebbe imputabile a lacune del loro
progetto;
che
all’accoglimento del ricorso si oppone il Consiglio di Stato senza formulare osservazioni;
del medesimo avviso è __________ con argomenti di cui si dirà se del caso in
seguito;
considerato, in
diritto
che la
competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall’art. 21 cpv. 1
LE;
che la
legittimazione attiva dei ricorrenti è certa (art. 21 cpv. 2 LE);
che il
ricorso, tempestivo (art. 46 cpv. 1 PAmm) è dunque ricevibile in ordine;
che
l’impugnativa verte unicamente sulla condanna dei ricorrenti al pagamento di un
indennità a titolo di ripetibili di fr. 600.--;
che
giusta l’art. 31 PAmm, il Consiglio di Stato e il Tribunale cantonale
amministrativo quali autorità di ricorso, condannano la parte soccombente al
pagamento di un indennità alla controparte, solo nella misura in cui questi ne
ha fatto richiesta;
che
controparte, patrocinata da un legale, ha espressamente richiesto
l’attribuzione di ripetibili;
che parte
soccombente è da intendersi la parte che propone un ricorso infondato o che
resiste senza successo a un ricorso fondato;
che
nell’evenienza concreta i qui ricorrenti hanno postulato la reiezione
dell’impugnativa inoltrata dalla resistente al Consiglio di Stato;
che
essendo risultati soccombenti, il Consiglio di Stato non ha violato il diritto
ponendo a carico dei ricorrenti un’indennità per ripetibili;
che non
permette di giungere a diversa conclusione il fatto che anche il Dipartimento
del territorio ed il municipio abbiano chiesto la reiezione dell’impugnativa;
che il
fatto che il Consiglio di Stato abbia ravvisato una violazione del diritto
addebitabile alle autorità che hanno statuito sulla domanda di costruzione, non
rende di per sé illegittima la condanna dei ricorrenti al pagamento di
un’indennità all’opponente;
che
infatti, il Dipartimento del territorio e il municipio sono comparsi in lite
accanto ai ricorrenti unicamente per motivi derivanti dalla loro funzione di
autorità decidente e non per tutelare loro interessi particolari;
che per
il calcolo dell’indennità, l’autorità amministrativa si appoggia alla TOA, valutando
l’onorario che il patrocinatore della parte vincente può fatturare al suo
cliente;
che,
considerata la soccombenza, l’importo calcolato non viola la TOA ed appare equo
e ragionevole (RDAT 1987 n. 72, 1994 II n. 12);
che
pertanto il ricorso va senz’altro respinto;
che per
il presente giudizio la tassa di giustizia e le ripetibili vanno addebitate ai ricorrenti
secondo soccombenza (art. 28 e 31 PAmm);
per questi motivi,
visti gli art. 21 LE; 3, 18, 28, 31, 43, 46, 60, 61
PAmm;
dichiara
e pronuncia:
-
Il ricorso
è respinto.
-
La tassa di
giustizia di fr. 300.-- è posta a carico dei ricorrenti in solido, i quali rifonderanno
a __________ fr. 200.-- a titolo di ripetibili di seconda istanza.
-
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster