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Numero d'incarto:
52.2003.172
Data decisione, Autorità:
03.09.2003, TRAM
Incarto n.
52.2003.172
Lugano
3 settembre 2003
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Stefano Bernasconi, Matteo Cassina
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 26 maggio 2003 di
contro
la decisione 13 maggio 2003 del Consiglio di Stato
(n. 2111) che dichiara irricevibile il ricorso presentato dall’insorgente
avverso la decisione 10 aprile 2003 con cui la Divisione ambiente del Dipartimento
del territorio ha disposto l'esecuzione sostitutiva dell'ordine 8 novembre
1996 di sgomberare i veicoli inservibili, i rottami ed i copertoni usati
depositati sui mappali n. __________ e __________ RFD di __________;
viste le risposte:
6 giugno 2003 del
Dipartimento del territorio, Divisione dell’ambiente;
11 giugno 2003 del
Consiglio di Stato;
13 giugno 2003 del
municipio di __________;
preso atto delle osservazioni 23 giugno 2003 di
__________,
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
che con
decisione 8 novembre 1996 il Dipartimento del territorio aveva ordinato ad
__________ di sgomberare e consegnare, entro il 31 gennaio 1997, ad un centro
di raccolta autorizzato tutti i veicoli inservibili, i rottami ed i copertoni
usati, che erano depositati sui mappali n. __________ e __________ RF di
__________, di proprietà del ricorrente, e sui mappali n. __________ e
__________ RF, di proprietà del comune;
che il
termine per l'esecuzione dell’ordine di sgombero è stato prorogato al 30 novembre
1997 in quanto il ricorrente si era impegnato a costruire un capannone per
depositarvi gli oggetti da sgomberare;
che il
capannone non è mai stato realizzato;
che il 17
aprile 2002 il Dipartimento del territorio ha diffidato inappellabilmente il ricorrente
ad eseguire l'ordine di sgombero dei veicoli depositati sui mappali n.
__________, __________ e __________ RF, entro un termine di 15 giorni, con la
comminatoria dell'esecuzione d’ufficio a spese dell’obbligato in caso
d'inosservanza;
che il
ricorrente ha lasciato trascorrere anche questo termine senza dar seguito
all’ordine impartitogli;
che il 10
aprile 2003 la Divisione ambiente del Dipartimento del territorio ha avvertito
il ricorrente che a partire dal 5 maggio 2003 la ditta __________ avrebbe proceduto
allo sgombero dei veicoli inservibili dai mappali n. __________ RF, di proprietà
dello Stato, ed __________ RF, dando facoltà al ricorrente di depositare sul
mappale n. __________ RF i veicoli ancora utilizzabili;
che con
giudizio 13 maggio 2003 il Consiglio di Stato ha dichiarato irricevibile il ricorso
interposto da __________ contro la predetta risoluzione, non potendosi rimettere
in discussione un provvedimento d’esecuzione di una decisione cresciuta in giudicato
formale;
che
contro il predetto giudizio governativo __________ insorge davanti al Tribunale
cantonale amministrativo, chiedendone l’annullamento e postulando la
sospensione dell’esecuzione sostitutiva; in pratica, sostiene che i veicoli da
sgomberare sarebbero tuttora commerciabili sotto forma di pezzi d'occasione;
che il 27
maggio 2003 il ricorrente ha segnalato al Tribunale cantonale amministrativo
che un incaricato del Dipartimento del territorio l'aveva nel frattempo
obbligato ad allontanare 15 veicoli dal terreno (part. n. __________ RF)
antistante la sua officina;
che il
ricorso è avversato dal Consiglio di Stato, dal Dipartimento del territorio e
dal municipio, che non formulano particolari osservazioni;
considerato, in
diritto
che la
competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data (art. 124 lett. f
LALIA), la legittimazione attiva del ricorrente certa e la tempestività
dell’impugnativa sicura (art. 46 cpv. 1 PAmm): il gravame è pertanto ricevibile
in ordine;
che il
giudizio può essere reso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv.
1 PAmm);
che,
giusta l'art. 34 cpv. 1 PAmm, l'autorità amministrativa esegue le proprie decisioni;
ove non si tratti del pagamento di una somma di denaro, l'esecuzione forzata,
soggiunge la norma, ha luogo d'ufficio a spese dell'obbligato o mediante
coercizione diretta (cpv. 3);
che con
il termine d'esecuzione d'ufficio o sostitutiva (ordinaria) si intende
l'insieme degli atti con cui l'autorità o i suoi incaricati adempiono
un'obbligazione in luogo e a spese dell'obbligato quando questi non provvede
direttamente ad eseguire una decisione a lui notificata (DTF 105 Ib 343 consid.
4b; RDAT 2000 II n. 16; Adelio Scolari, Diritto amministrativo, parte generale,
II. ed., n. 987 seg. e riferimenti; Max Imboden René Rhinow, Schweizerische
Verwaltungsrechtsprechung, V. ed., N. 52, B I e IV);
che
l'esecuzione sostitutiva ordinaria deve essere preceduta, salvo in casi d'urgenza,
da una diffida ad adempiere l'ordine impartito entro un breve termine (art. 41
cpv. 2 e 3 PA; art. 34 cpv. 5 Pamm; cfr. RDAT I-1998 N. 17);
che la
decisione di esecuzione sostitutiva ordinaria è di principio impugnabile soltanto
per motivi concernenti direttamente l'esecuzione stessa o in caso di violazione
di diritti inalienabili ed imprescrittibili; contro di essa non sono invece
proponibili eccezioni volte a rimettere in discussione la decisione da eseguire
(M. Borghi / G. Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, ad art.
34 n. 5 c e rimandi);
che le
generiche contestazioni sollevate dall'insorgente sono esclusivamente volte a
rimettere in discussione l'ordine di sgombero impartito nel lontano 1996,
procrastinandone ulteriormente l'esecuzione effettiva; irricevibili sono in particolare
le contestazioni sollevate in relazione al preventivo di spesa (RDAT 1992 II N
20; M. Borghi / G. Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, op.
cit., ad art. 34 PAmm, n. 6);
che nella
misura in cui il provvedimento qui in esame è riferito al mappale n. __________
RF, il rigetto in ordine dell'impugnativa inoltrata da __________ al Consiglio
di Stato non presta il fianco a critiche; l'ordine di sgombero è esecutivo ed
il ricorrente è stato invano diffidato ad eseguirlo;
che lo sgombero
dal mappale n. __________ RF (strada dismessa occupata abusivamente dal
ricorrente) è già stato eseguito; entro questi limiti il ricorso è addirittura
privo d'oggetto;
che in
esito alle considerazioni che precedono il ricorso va pertanto respinto, ponendo
a carico del ricorrente soccombente la tassa di giustizia (28 PAmm).
Per questi motivi,
visti gli art. 124 lett. f LALIA; 2, 3, 18, 28, 34,
41, 46, 47, 60 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
-
Il ricorso
è respinto.
-
La tassa di
giustizia di fr. 600.- è posta a carico del ricorrente.
-
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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