AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
52.2003.169
Data decisione, Autorità:
03.09.2003, TRAM
Incarto n.
52.2003.169
Lugano
3 settembre 2003
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Stefano Bernasconi, Matteo Cassina
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 22 maggio 2003 di
patrocinato da: avv. __________
contro
la decisione 6 maggio 2003 del Consiglio di Stato
(n. 1944) che annulla la decisione 18 novembre 2002 con cui il municipio di
__________ ha respinto la domanda di costruzione inoltrata da __________ per
l'edificazione di uno stabile di 15 appartamenti sulle part. n. __________ e
__________ RF;
viste le risposte:
-
27 maggio 2003 del
municipio di __________;
-
3 giugno 2003 del
Consiglio di Stato;
-
12 giugno 2003 di
__________;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. Dopo
vicissitudini note alle parti, che non occorre qui rievocare, il 10 settembre
2002 __________ e __________ hanno chiesto al municipio di __________ il permesso
di costruire uno stabile di 15 appartamenti sulle part. n. __________ e
__________ RF.
L'edificio
si sviluppa su sei piani abitabili fuori terra (pianterreno, 1° - 4° piano,
piano tetto = 5° piano). Il pianterreno ed il 1° piano sono suddivisi in 6 appartamenti
disposti su due livelli collegati fra loro da una scala interna (duplex).
Al 2° piano vi sono 3 appartamenti posti su un unico livello. I piani
sovrastanti (3° - 5°) sono infine costituiti da 6 unità abitative, che occupano
tre livelli collegati fra loro da una scala interna (triplex). Al 5°
piano (piano tetto) questi appartamenti dispongono di un'ampia terrazza, parzialmente
coperta, raggiungibile attraverso la scala interna ed una balconata che si apre
sul locale (sala) sottostante. A questo stesso livello i due appartamenti triplex
situati alle estremità opposte dell'immobile dispongono inoltre di un locale ad
uso studio. Sempre al piano tetto, sul retro dei 4 appartamenti centrali, vi
sono poi due ampi locali destinati al gioco dei bambini dell'intero immobile.
Tutti gli appartamenti sono infine dotati di un locale ad uso ripostiglio e di
un locale ad uso lavanderia.
Alla
domanda era allegato il seguente calcolo dell'i.s.:
SUL disponibile mq
2'225.00
SUL da PT al 4° piano senza deduzioni
per ripostigli, lavanderie ecc. mq
2'420.12
SUL 5° piano solo 2 appartamenti
laterali con studio mq
47.09
mq
2'467.21
Deduzioni
-
ripostigli al PT mq
41.26
-
lavanderie al 1° piano mq
48.71
-
lavanderie al 2° piano mq
32.30
-
ripostigli al 2° piano mq
28.19
-
lavanderie al 3° piano mq
48.71
-
ripostigli al 4° piano mq
49.28
mq
248.46
SUL effettiva
2'467.21 - 248.46 = 2'218.77
Al
rilascio della licenza si è opposto il vicino qui ricorrente, contestando
l'intervento del profilo delle distanze e dell'indice di sfruttamento (i.s.).
B. La domanda,
preavvisata favorevolmente dal Dipartimento del territorio, è stata respinta
dal municipio, che con decisione 18 novembre 2002 ha ritenuto che la SUL
superasse di mq 46.81 quella massima consentita.
Contro
questa decisione __________ è insorto davanti al Consiglio di Stato chiedendone
l'annullamento. In quella sede l'insorgente ha fra l'altro prodotto il seguente
calcolo dell'i.s.:
SUL disponibile mq
2'225.00
SUL da PT al 4° piano senza deduzioni
per ripostigli, lavanderie ecc. mq
2'420.12
SUL 5° piano solo 2 appartamenti
laterali con studio mq
46.43
mq
2'466.55
Deduzioni
-
scale da PT a PC mq
27.07
-
ripostigli al PT mq
39.79
-
lavanderie al 1° piano mq
42.69
-
lavanderie al 2° piano mq
27.44
-
ripostigli al 2° piano mq
28.19
-
lavanderie al 3° piano mq
42.69
-
ripostigli al 4° piano mq
39.17
mq
247.04
SUL effettiva
2'466.55 - 247.04 = 2'219.47
C. Con
giudizio 6 maggio 2003 il Consiglio di Stato ha accolto il ricorso, annullando
la decisione impugnata e rinviando gli atti al municipio, affinchè rilasciasse
la licenza richiesta.
Disattese
le censure sollevate dall'opponente con riferimento alle distanze, il Governo
ha in sostanza ritenuto che la SUL dell'immobile rientrasse nei limiti
dell'i.s. prescritto per la zona (1.00). Dalla superficie lorda dei singoli
piani, osserva il Consiglio di
Stato,
andrebbe dedotta la superficie dei due locali gioco bambini, gli spazi occupati
dalla tromba dell'ascensore, le tre rampe di scale principali a pianterreno, le
sei rampe di scale degli appartamenti duplex e le sei rampe di scale
degli appartamenti triplex. Non sarebbero inoltre computabili i
ripostigli del 5° piano, mentre andrebbero conteggiati i corridoi che servono
per accedere alle terrazze coperte dal tetto.
D. Contro il
predetto giudizio governativo, l'opponente __________ insorge davanti al
Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento e postulando il
ripristino della decisione di diniego della licenza.
Rielaborato
il calcolo della SUL annesso alla domanda di costruzione, l'insorgente sostiene
che la SUL dei primi quattro piani ammonterebbe a 2080 mq. Per il quinto piano
(piano tetto) rimarrebbe disponibile una SUL di 145 mq, che sarebbe abbondantemente
superata, poiché anche deducendo i locali comuni (gioco bambini), i ripostigli
e i vuoti sul soggiorno sottostante, la SUL di questo piano ammonterebbe a 240
mq.
La
riserva sarebbe superata di 59 mq anche se si deducesse la superficie delle terrazze
coperte e chiuse lateralmente.
Abbandonate
le censure sulle distanze, il ricorrente rileva infine che l'edificio supererebbe
di m 1.10 anche l'altezza massima consentita dall'art. 44.2 NAPR (m. 16,50).
E. All'accogliemento
del ricorso si oppone il Consiglio di Stato, che non formula osservazioni.
Il
municipio si rimette invece al giudizio di questo tribunale.
postula infine il rigetto dell'impugnativa contestando succintamente le tesi
dell'insorgente con argomenti che saranno discussi nei seguenti considerandi.
F. Su
richiesta di questo tribunale, il resistente ha prodotto una serie di piani con
le misure esatte dei vani portati in deduzione della SUL. Ai piani ha annesso
il seguente, ulteriore calcolo dell'i.s.:
SUL disponibile mq
2'225.00
SUL da PT al 4° piano senza deduzioni
per ripostigli, lavanderie ecc. mq
2'420.12
SUL 5° piano solo 2 appartamenti
laterali con studio mq
46.43
mq
2'466.55
Deduzioni
-
scale da PT a PC mq
23.62
-
ripostigli al PT mq
34.65
-
lavanderie al 1° piano mq
35.62
-
lavanderie al 2° piano mq
21.47
-
ripostigli al 2° piano mq
24.24
-
lavanderie al 3° piano mq
35.62
-
ripostigli al 4° piano mq
34.65
-
vani ascensori mq
44.22
-
sottoscale interne mq
47.88
mq
301.97
SUL effettiva
2'466.55 - 301.97 = 2'162.41 (recte: 2'165.09)
Delle
osservazioni del ricorrente e del municipio si dirà nei seguenti considerandi.
Considerato, in
diritto
- La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 21 LE. La legittimazione
attiva dell'insorgente, proprietario di fondi contermini e già opponente, è
certa.
Il
ricorso, tempestivo, è dunque ricevibile in ordine.
Il
giudizio può essere reso sulla base degli atti, integrati dal complemento
d'informazioni richiesto da questo tribunale (art. 18 PAmm).
- Giusta
l'art. 38 cpv. 1 LE, quale superficie utile lorda si considera la somma della
superficie dei piani sopra e sotto terra degli edifici, incluse le superfici
dei muri e delle pareti nella loro sezione orizzontale. Non vengono computate:
tutte le superfici non utilizzate o non utilizzabili per l’abitazione o il
lavoro come: le cantine, i solai, gli essicatoi e le lavanderie delle
abitazioni; i locali per il riscaldamento, per il combustibile, per i serbatoi;
i locali per i macchinari degli ascensori, della ventilazione o della climatizzazione;
i locali comuni per lo svago nelle abitazioni plurifamiliari; i vani destinati
al deposito di biciclette e carrozzine per bambini, al posteggio anche sotterraneo
di veicoli a motore, ecc.; i corridoi, le scale e gli ascensori che servono unicamente
all’accesso di locali non calcolabili nella superficie utile lorda; i porticati
aperti, le terrazze dei tetti coperte, ma non chiuse lateralmente, i balconi e
le logge aperte che non servono come ballatoi.
I
principi che reggono la materia del contendere sono stati correttamente
illustrati dal Consiglio di Stato e non sono controversi. Non mette quindi
conto di soffermarvisi ulteriormente.
- Nel caso
concreto, la SUL disponibile ammonta a 2'225 mq.
La
superficie occupata dai primi quattro piani è di 2'420.12 mq.
Su questi
dati le parti concordano.
Le
divergenze riguardano essenzialmente la SUL del 5° piano e le deduzioni per
superfici non computabili come SUL dei piani inferiori.
3.1.
Superfici del 5° piano
Il
resistente pretende di computare come SUL soltanto la superficie dei locali ad
uso studio degli appartamenti laterali del 3° - 5° piano (triplex) e
quella delle scale d'accesso (complessivamente 46.43 mq). La superficie delle scale
d'accesso alle terrazze del tetto dei 4 appartamenti centrali, rispettivamente
quella dei percorsi (corridoi) e delle balconate di tutti gli appartamenti non
sarebbero invece computabili perché servono soltanto per uscire sulle terrazze,
che come tali sarebbero escluse dal conteggio della SUL. La tesi non può essere
condivisa.
La
superficie delle scale, delle balconate e dei percorsi di accesso alle terrazze
va computata come SUL, poiché costituisce una superficie integrata senza
soluzione di continuità nei singoli appartamenti, che come tale può essere
utilizzata per scopi abitativi. Il fatto che serva anche per accedere alle
terrazze non è un motivo sufficiente per escluderla dal conteggio. Non si può
invero negare che le balconate, sulle quali i piani raffigurano piante
ornamentali, possano essere utilizzate come spazi abitabili.
Per i 4
appartamenti centrali, tale superficie va inoltre computata come SUL, poiché
serve per accedere a terrazze del tetto parzialmente coperte, che - essendo
quasi completamente chiuse sui lati - non possono beneficiare dell'eccezione
prevista dall'art. 38 cpv. 1 ultima frase LE.
Oltre
alla SUL dei locali ad uso studio (35.48 mq) va quindi computata la
superficie (mq 105.89) delle scale di accesso al 5° piano e quella delle
balconate di questo livello (m 3.50 x 6.00 x 6 = mq 126.00), dedotta la superficie (mq
20.11) degli spazi definiti vuoti su sala [(m 2.10 x 1.60 x 5) + (1.95 x 1.70)]. Va inoltre
conteggiata la superficie coperta delle 4 terrazze dei 4 appartamenti centrali
(m 6.41 x 1.40 x 4 = mq 35.89).
Alla SUL dal PT al 4°
piano (mq 2'420.12), determinata dal resistente prima di dedurre la superficie
degli spazi non computabili, va quindi aumentata a mq 2'597.38, ossia:
SUL da PT al 4° piano senza deduzioni
per ripostigli, lavanderie ecc. mq
2'420.12
SUL 5° piano
-
locali studio appartamenti laterali mq
35.48
-
scale d'accesso e balconate mq
105.89
-
terrazze coperte mq
35.89
mq
2'597.38
3.2.
Deduzioni per ripostigli, lavanderie ecc.
Il primo
conteggio, allegato alla domanda di costruzione, prevedeva di dedurre dalla
superficie determinata nel modo sopra indicato una superficie di mq 248.46 per
ripostigli e lavanderie interne agli appartamenti. Il secondo conteggio, prodotto
con il ricorso al Consiglio di Stato, anche se impostato diversamente, deduceva
dalla SUL una superficie di mq 247.06. Il terzo conteggio, allestito dal
resistente su richiesta di questo tribunale, giunge ora a dedurre per questo
titolo una superficie di mq 301.97.
La
superficie degli spazi portati in deduzione non appare sufficiente per
rientrare nei limiti della SUL disponibile (mq 2597.38 -
- 301.97 = 2'296.41 > 2'225.00). Già per questo motivo il ricorso andrebbe
accolto. Al fine di evitare ulteriori contestazioni in caso di rielaborazione
del progetto, vanno nondimeno verificate le singole posizioni che la compongono:
·
scale da piano cantina (PC) al pianterreno (PT):
la deduzione può
essere ammessa, poiché se le scale che figurano sulla planimetria del PT sono
quelle che portano al PC, le scale raffigurate dalla planimetria del 4° piano
sono quelle (computabili ed effettivamente computate), che collegano questo
piano al 3°. Diversamente, se si volesse ritenere che le scale figuranti sulla
planimetria del PC sono quelle che collegano questo piano al PT e che, di
conseguenza, quelle raffigurate dalla planimetria del PT sono quelle che
portano al 1° piano, occorrerebbe per coerenza dedurre le scale raffigurate
dalla planimetria del 4° piano in quanto destinate ad accedere ai locali ad uso
comune (gioco bambini) del 5° piano.
La misura della
deduzione, ridotta da mq 27.07 (II° conteggio) a mq 23.62 (III° conteggio), non
presta il fianco a critiche.
·
ripostigli a PT:
con l'ultimo
(III°) conteggio la superficie di questi vani si è ridotta a mq 34.65 (I°
conteggio: mq 41.26; II° conteggio: mq 39,79). Entro questi limiti, la
deduzione può comunque essere ammessa.
·
lavanderie al 1° piano:
con l'ultimo
(III°) conteggio la superficie di questi vani si è ridotta da mq 48.71 (I°
conteggio) a mq 35.62 (II° conteggio: mq 42.69). La deduzione di mq 35.62 non è
contestabile.
·
lavanderie al 2° piano:
anche per questi
vani, i successivi conteggi denotano una progressiva riduzione della superficie
deducibile (I° conteggio: mq 32.30; II° conteggio: mq 27.44; III° conteggio: mq
24.24). La deduzione di mq 24.24 è corretta.
·
ripostigli al 2° piano:
la superficie del
II° conteggio (mq 28.19) corrispondeva a quella del I°. L'ultimo conteggio l'ha
ridotta leggermente a mq 24.24. In questa misura anche questa deduzione va
riconosciuta.
·
lavanderie al 3° piano:
vale quanto detto
a proposito delle lavanderie del I° piano.
·
ripostigli al 4° piano:
come per i vani
sin qui esaminati, anche in questo caso si nota una progressiva riduzione delle
superfici portate in deduzione (I° conteggio: mq 49.28; II° conteggio: 39.17).
La misura ritenuta dall'ultimo conteggio (mq 34.65) appare ora corretta.
·
vani ascensori:
la superficie
portata in deduzione (mq 44.22) per la prima volta con il III° conteggio è
sostanzialmente esatta. Le piccole differenze (1.5 mq) segnalate dal ricorrente
rientrano sicuramente nei limiti di una ragionevole tolleranza. La deduzione va
quindi ammessa.
·
sottoscale interne:
nei primi due
conteggi le rampe delle scale interne agli appartamenti duplex sono
state erroneamente computate come SUL per entrambi i livelli. Vanno invece
conteggiate una volta sola. La deduzione di mq 47.88, controllata da questo tribunale
(m 1.90 x 2.10 x 6 x 2) non presta il fianco a critiche.
·
locali gioco bambini:
pur suscitando
forti perplessità, dal profilo dell'idoneità funzionale, i due grandi locali
gioco per bambini previsti nel sottotetto non sono certamente sovradimensionati.
Vanno quindi disattese le obiezioni sollevate al riguardo dal ricorrente.
3.3.
Riepilogando i conteggi sin qui esaminati, emerge che la SUL della costruzione
supera di 71.41 mq (= 2'597.38 - 301.97) il limite ammissibile. Il
sorpasso è consistente (3.2 %). Non rientra di certo nei limiti di una ragionevole
tolleranza. Trattandosi oltre tutto di nuova costruzione, progettata con una
serie di discutibili accorgimenti (ripostigli, vuoti per balconate, locali
gioco ecc.), destinati a ridurre la SUL, è escluso che il difetto possa essere
tollerato per motivi di proporzionalità. L'esperienza ha peraltro dimostrato
che la tolleranza di modici superamenti di indice ha indotto gli operatori del
ramo a non attenersi ai parametri di legge, progettando sistematicamente in
modo da superarli leggermente.
Il difetto
riscontrato non può nemmeno essere facilmente corretto mediante l'imposizione
di clausole accessorie. Da questo profilo, la decisione del Consiglio di Stato
non regge pertanto alla critica.
- In questa
sede, l'insorgente ha contestato anche l'altezza dell'immobile, ritenendo che
superi di m 1.10 quella ammessa dall'art. 44.2 NAPR (16.50). L'eccezione è
proponibile. Contrariamente a quanto assume il resistente, non è una nuova domanda
esclusa dall'art. 63 cpv. 2 PAmm. La domanda di annullamento del giudizio governativo,
sottoposta dal ricorrente a questo tribunale, resta infatti immutata.
L'eccezione
è tuttavia infondata, poiché l'altezza di m 17.60 che il ricorrente deduce dal
piano facciata est (vista D-D) si riferisce al colmo delle piccole falde
inserite nella falda principale del tetto rivolta verso sud.
- Sulla
scorta delle considerazioni che precedono, il ricorso va dunque accolto, annullando
la decisione governativa impugnata e confermando la decisione 18 novembre 2002
con cui il municipio ha respinto la domanda di costruzione.
La tassa
di giustizia, commisurata al valore della costruzione ed alla minuziosa verifica
imposta a questo tribunale dalle imprecisioni dei piani e dei conteggi, è posta
a carico del resistente al pari delle ripetibili.
Per questi motivi,
visti gli art. 21, 38 LE; 3, 18, 28, 31, 60, 61, 65
PAmm;
dichiara
e pronuncia:
- Il ricorso
è accolto.
§. Di conseguenza:
1.1. la
decisione 6 maggio 2003 del Consiglio di Stato
(n.
1944) è annullata.
1.2. la
decisione 18 novembre 2002 con cui il municipio di __________ ha respinto la
domanda di costruzione inoltrata da __________ per l'edificazione di uno stabile
di 15 appartamenti sulle part. n. __________ e __________ RF è confermata.
-
La tassa di
giustizia di fr. 2'500.- è posta a carico del resistente, che rifonderà identico
importo al ricorrente a titolo di ripetibili.
-
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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