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Numero d'incarto:
52.2003.154
Data decisione, Autorità:
21.05.2003, TRAM
Incarto n.
52.2003.154
Lugano
21 maggio 2003
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Stefano Bernasconi, Werner Walser
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 9 maggio 2003 di
patrocinato da: avv. __________
contro
la decisione 16 aprile 2003 del Consiglio di Stato
(n. 1682), che dichiara irricevibile l'impugnativa presentata dall'insorgente
avverso la licenza edilizia 30 luglio 2002, rilasciata in sanatoria dal municipio
di __________ a __________ per alcune varianti d'opera apportate allo stabile
costruito sulla part. n. __________ RF;
richiamato l'incarto EDI 2002
382 del Consiglio di Stato;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
che il 3
marzo 2002 l'ing. __________ ha chiesto al municipio di __________ di
autorizzare in sanatoria alcune varianti d'opera apportate allo stabile costruito
sulla part. n. __________ RF;
che la
domanda è stata pubblicata all'albo comunale dal 2 al 17 aprile 2002;
che l'8
aprile 2002 __________, proprietario di un fondo (part. n. __________ RF),
situato a monte della costruzione del resistente, dalla quale è separato da una
strada, ha chiesto al municipio di prorogare il termine per inoltrare
opposizione;
che il 4
maggio 2002 il municipio ha respinto la domanda;
che il 30
luglio 2002 l'autorità comunale ha rilasciato la licenza richiesta;
che
contro questa decisione __________ è insorto davanti al Consiglio di Stato,
chiedendone l'annullamento;
che con
giudizio 16 aprile 2003 il Consiglio di Stato ha dichiarato irricevibile l'impugnativa
per mancanza di tempestiva opposizione;
che
contro questo giudizio __________ insorge davanti al Tribunale cantonale amministrativo,
chiedendone l'annullamento con rinvio degli atti al Consiglio di Stato affinché
statuisca nel merito dell'impugnativa inoltratagli;
che il
ricorrente rivendica la legittimazione attiva, rimproverando al municipio di non
avergli notificato la domanda di costruzione;
considerato, in
diritto
che il
ricorso, tempestivo, è ricevibile in ordine giusta l'art. 21 LE;
che,
giusta l'art. 48 PAmm, l'autorità di ricorso può respingere in limine litis i
ricorsi irricevibili o manifestamente infondati;
che
contro le decisioni rese dal municipio in applicazione della LE il diritto di
ricorrere al Consiglio di Stato spetta agli istanti, al dipartimento ed agli
opponenti che possono vantare un interesse legittimo (art. 21 pv. 2 LE);
che per
assicurare l'esercizio del diritto di opposizione, presupposto indispensabile
per impugnare la licenza edilizia, il municipio pubblica la domanda di
costruzione presso la cancelleria comunale per un periodo di 15 giorni (art. 6
cpv. 1 LE);
che della
pubblicazione è dato avviso negli albi comunali ed ai proprietari confinanti
(art. 6 cpv. 2 LE);
che il
termine di pubblicazione, fissato dalla legge, è di natura perentoria; non può
essere né prorogato, né abbreviato dall'autorità (art. 11 PAmm; Adelio Scolari,
Commentario, II ed., ad art. 6 LE n. 767);
che, in
concreto, il municipio ha pubblicato la domanda di costruzione dal 2 al 17 aprile
2002 presso la cancelleria comunale, dandone avviso all'albo;
che
l'autorità comunale non ha invece dato avviso dell'avvenuta pubblicazione al ricorrente;
a giusta ragione, perché questi non è confinante (cfr. STA 4 marzo 2003 in re
C.);
che il
ricorrente, per sua stessa ammissione, è comunque venuto a conoscenza della
domanda di costruzione durante il termine di pubblicazione; anziché opporvisi
ha chiesto una proroga del termine;
che
giustamente il municipio ha respinto la richiesta; il termine di pubblicazione
è infatti improrogabile;
che
avendo omesso di opporsi alla domanda di costruzione prima della scadenza del
termine di pubblicazione il ricorrente non era abilitato ad impugnare la
licenza edilizia;
che il
giudizio con cui il Consiglio di Stato ha dichiarato irricevibile l'impugnativa
inoltratagli da __________ va di conseguenza esente da qualsiasi critica;
che il
ricorso, manifestamente irricevibile, per non dire temerario, va quindi senz'altro
respinto;
che la
tassa di giustizia è posta a carico dell'insorgente secondo soccombenza;
per questi motivi,
visti gli art. 6, 21 LE; 3, 11, 18, 48, 60, 61 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
-
Il ricorso
è respinto.
-
La tassa di
giustizia di fr. 400.-. è a carico del ricorrente.
-
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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