AIUTO
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Numero d'incarto:
52.2003.131
Data decisione, Autorità:
26.05.2003, TRAM
Incarto n.
52.2003.131
Lugano
26 maggio 2003
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Stefano Bernasconi e Werner Walser
segretario:
Thierry Romanzini, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 17 aprile 2003 di
patrocinata dall'avv. __________
contro
la risoluzione 1° aprile 2003 (n. 1527) del
Consiglio di Stato, che ha respinto l'impugnativa presentata dall'insorgente
avverso la decisione 20 gennaio 2003 del Dipartimento delle istituzioni,
Sezione dei permessi e dell'immigrazione, in materia di rinnovo del permesso
di dimora;
viste le risposte:
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. a) La
cittadina dominicana __________ (1971) è entrata in Svizzera il 16 novembre
2001 in qualità di turista.
Il 19
dicembre 2001, essa si è sposata a __________ con il cittadino elvetico
__________ (1913). A seguito del matrimonio, la ricorrente ha ottenuto un permesso
di dimora annuale valido fino al 15 novembre 2002. L'abitazione coniugale, composta
da un locale e mezzo per due persone, è stata notificata in via __________ a
__________.
L'insorgente
è madre di 4 figli, nati da precedenti relazioni, che risiedono nella
__________.
b)
Interrogato il 31 ottobre 2002 dalla Polizia cantonale in merito alla sua
convivenza con la moglie __________, __________ örlin ha dichiarato di essersi
trasferito dopo qualche giorno dalle nozze a __________, dove in precedenza
alloggiava, mentre sua moglie è rimasta a __________.
ha confermato la separazione di fatto (verbale d'interrogatorio del 4 dicembre
2002).
Il 20
dicembre 2002, __________ ha dichiarato alla Polizia cantonale, tra le altre
cose, di avere cenato con la moglie una sola volta nel corso di un anno, di non
avere più effetti personali nell'abitazione coniugale e di voler chiedere
l'annullamento del matrimonio.
B. Fondandosi
sulle premesse emergenze, il 20 gennaio 2003 la Sezione dei permessi e
dell'immigrazione del Dipartimento delle istituzioni ha deciso di non rinnovare
il permesso di dimora a __________, per non aver mai vissuto con il marito.
La
decisione è stata resa sulla base degli art. 4, 7, 9, 12, 16 LDDS e 8 ODDS.
C. Con
giudizio 1° aprile 2003 il Consiglio di Stato ha confermato la suddetta
risoluzione, respingendo l'impugnativa interposta da __________.
Dopo aver
lasciato indeciso se i coniugi avessero contratto un matrimonio fittizio
nonostante diversi indizi in tal senso, il Governo ha rilevato che, in ogni
caso, non sussisteva più tra di essi un legame sentimentale. Ha quindi
considerato manifestamente abusivo, da parte dell'insorgente, appellarsi al
connubio per ottenere il rinnovo del permesso di dimora. Non portava a diversa
conclusione il fatto che il marito avesse nel frattempo dichiarato di non voler
più divorziare e di trascorrere la maggior parte del tempo con la consorte.
L'Esecutivo
cantonale ha inoltre rilevato che l'interessata non poteva invocare la protezione
sancita dall'art. 8 CEDU, in quanto la relazione coniugale non era più intatta.
Ha poi ritenuto esigibile il suo rientro nella __________, dove era nata e
cresciuta e vivono i suoi 4 figli, oppure in Spagna dove risiedeva prima di
giungere in Svizzera.
Infine,
il Consiglio di Stato ha rimproverato all'insorgente di aver tentato di
ingannare la polizia degli stranieri, indicando nella domanda di rinnovo del
permesso di soggiorno che viveva con il marito.
D. Contro la
predetta pronunzia governativa, __________ si aggrava ora davanti al Tribunale
cantonale amministrativo chiedendo di annullarla e postulando il rinnovo del
suo permesso di dimora.
Critica
il Governo per non aver proceduto all'audizione del marito e, nel merito, contesta
di aver contratto matrimonio fittizio e di invocare il vincolo matrimoniale in
maniera manifestamente abusiva. Afferma che la scelta di due dimore separate
era voluta dal marito: da una parte perché egli non se la sentiva di
traslocare, dall'altra perché il suo appartamento è troppo piccolo per ospitare
costantemente una seconda persona. Sostiene che nulla impone a una coppia di
vivere nello stesso appartamento.
E. All'accoglimento
del gravame si oppongono sia il dipartimento sia il Consiglio di Stato con
argomenti di cui si dirà, per quanto necessario, in seguito.
Considerato, in
diritto
- 1.1. In
materia di diritto degli stranieri la competenza del Tribunale cantonale amministrativo
a statuire in merito ai gravami inoltrati avverso le decisioni del Consiglio di
Stato è data soltanto nella misura in cui queste ultime possono essere
impugnate con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale (art. 10
lett. a LALPS).
1.2. In
ambito di polizia degli stranieri il ricorso di diritto amministrativo al
Tribunale federale non è esperibile contro il rilascio o il rifiuto di permessi
al cui ottenimento la legislazione federale non conferisce un diritto (art. 100
cpv. 1 lett. n. 3 OG). L'art. 4 LDDS sancisce che l'autorità competente decide
liberamente, nei limiti delle disposizioni della legge e dei trattati con
l'estero, in merito alla concessione del permesso di dimora o di domicilio. Lo
straniero ha quindi un diritto all'ottenimento di un simile permesso solo
laddove tale pretesa si fonda su una disposizione particolare del diritto
federale o di un trattato internazionale (DTF 127 II 60 consid. 1a, 126 II 425
consid. 1 con rinvii).
1.3. Non
esiste tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Dominicana alcun trattato
che regoli in modo specifico il soggiorno in Svizzera di cittadini del menzionato
Stato, accordo dal quale potrebbe scaturire un diritto al rilascio o al rinnovo
del permesso di dimora.
1.4.
Giusta l'art. 7 cpv. 1 prima frase LDDS, il coniuge straniero di un cittadino
svizzero ha diritto al rilascio e alla proroga di un permesso di dimora. Ai
fini dell'applicazione della suddetta norma, è determinante unicamente
l'esistenza di un vincolo matrimoniale giuridicamente valido (DTF 119 Ib 417 e
segg., consid. 2c).
In
concreto, l'interessata è sposata con un cittadino elvetico. Di conseguenza
essa ha, in linea di principio, diritto al rinnovo del permesso di soggiorno.
Pertanto, essendo la decisione impugnata suscettibile di essere dedotta davanti
all'alta Corte federale mediante un ricorso di diritto amministrativo, si deve
concludere che la competenza di questo Tribunale a statuire sull'impugnativa
inoltrata da __________ è data. Se il permesso in oggetto possa esserle rifiutato,
è una questione di merito.
1.5. Il
gravame in oggetto, tempestivo (art. 46 cpv. 1 PAmm) e presentato da una
persona senz'altro legittimata a ricorrere (art. 43 PAmm), è pertanto
ricevibile in ordine e, come si vedrà in seguito, può essere evaso sulla base
degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm).
- L'insorgente
rimprovera all'autorità inferiore di non aver proceduto all'audizione del
marito, dolendosi in sostanza di una violazione del diritto di essere sentita.
2.1. La
natura ed i limiti del diritto di essere sentito sono determinati innanzitutto
dalla normativa procedurale cantonale. Se tuttavia questa risulta
insufficiente, valgono le garanzie minime dedotte dall'art. 29 Cost., norma che
assicura all'interessato il diritto di esprimersi su tutti i punti essenziali
di un procedimento prima che sia emanata una decisione e che gli garantisce
anche il diritto di partecipare all'assunzione delle prove, di conoscere i
risultati delle stesse, di determinarsi al riguardo e di avanzare offerte di
prova (DTF 120 Ib 379, 118 Ia 17; STF 7 giugno 1996 in re Moretti).
2.2. In
concreto, il Consiglio di Stato ha respinto la richiesta audizione di
__________ in virtù del principio dell'apprezzamento anticipato delle prove
offerte, ritenuto che egli si era già espresso versando agli atti uno scritto
con cui dichiarava che non voleva più divorziare e trascorreva la maggior parte
del tempo con la consorte (risoluzione governativa, ad A pag. 3 e ad G pag.
10).
Anche il
Tribunale non ritiene necessario sentire __________ in quanto tale mezzo di
prova, volto principalmente a dimostrare che i coniugi si sarebbero sposati per
amore (ricorso ad 3), non apporterebbe ulteriori elementi per il giudizio che è
chiamato a rendere.
2.3. Su
questo punto, il ricorso è respinto.
- Il
Consiglio di Stato, nonostante abbia rilevato alcuni indizi di matrimonio
fittizio, segnatamente la mancanza di un permesso di soggiorno per vivere
stabilmente in Svizzera, la differenza di età di oltre 57 anni, la brevissima
convivenza prima del connubio e le dichiarazioni rilasciate il 20 dicembre 2002
da __________ alla polizia (risoluzione governativa ad E., pag. 7), ha poi argomentato
che, invocando il vincolo coniugale esistente solo formalmente, la ricorrente
commetteva un abuso manifesto di diritto.
Cadono
pertanto nel vuoto gli argomenti addotti dall'interessata, segnatamente di
essersi sposata per amore, al fine di confutare l'esistenza della natura
fittizia delle sue nozze.
- 4.1. Per
costante giurisprudenza, vi è abuso di diritto laddove un determinato istituto
giuridico è invocato per realizzare interessi che il medesimo istituto non si
prefigge di tutelare (DTF 121 I 367, consid. 3b). In relazione all'art. 7 LDDS,
ciò è il caso allorquando il coniuge straniero di un cittadino svizzero si
richiama ad un matrimonio che sussiste solo a livello formale, unicamente per
ottenere il rilascio o il rinnovo di un permesso di soggiorno: un simile scopo
non risulta in effetti tra quelli tutelati dalla norma in questione (DTF 128 II
145, consid. 2.2.).
4.2. La
prassi ha tuttavia precisato che l'esistenza di una situazione di abuso non
deve essere ammessa con eccessiva facilità; in particolare non vi è abuso di
diritto già per il fatto che i coniugi vivono separati o perché tra loro è
pendente una procedura di divorzio. Nel formulare l'art. 7 LDDS, il legislatore
ha infatti volontariamente omesso di far dipendere il diritto del coniuge straniero
di un cittadino svizzero all'ottenimento di un permesso di soggiorno dall'esistenza
di una comunione matrimoniale di fatto (DTF 121 II 97 segg.): è per contro
necessario che vi siano concreti indizi tali da ritenere che i coniugi non
siano (più) intenzionati a condurre una vita in comune e rimangano uniti dal
vincolo matrimoniale soltanto per ragioni di polizia degli stranieri (DTF 127
II 49, consid. 5a e rif.). In altre parole, il fatto che i coniugi vivano
separati non è altro che un elemento - più o meno importante a seconda delle
circostanze - tra i tanti che la competente autorità deve prendere in
considerazione per valutare se sia data una delle fattispecie contemplate
dall'art. 7 cpv. 2 LDDS e per negare, se del caso, il rilascio o il rinnovo del
permesso di soggiorno al coniuge straniero di un cittadino svizzero.
- 5.1. In
concreto, dalle nozze celebrate il 19 dicembre 2001, i coniugi __________ non
hanno praticamente mai convissuto e trascorrono la loro vita coniugale separati
da ormai un anno e mezzo.
Il marito
della ricorrente ha lasciato l'abitazione coniugale di __________ già qualche
giorno dopo il matrimonio, tornando a vivere a __________ (v. verbali d'interrogatorio
31 ottobre 2002 di __________, pag. 1, e 4 dicembre 2002 di __________, pag.
2).
Nuovamente
interrogato in merito alla sua convivenza con la moglie, il 20 dicembre 2002
egli ha dichiarato alla polizia quanto segue:
"In merito
al mio verbale, steso presso questi uffici in data 30.10.2002, devo fare alcune
precisazioni. Più precisamente:
E' un anno che
siamo sposati; sino ad ora, io e __________ (detta __________), abbiamo dormito
assieme solo due volte, senza fare all'amore. Solo una volta lo abbiamo fatto,
nel mese di luglio o agosto 2002, senza però dormire assieme.
Confermo pure che
durante un anno, abbiamo mangiato assieme solo una volta. Io sono sempre
rimasto presso il mio appartamento di __________ e lei presso il suo di
__________. Tengo a precisare che dichiaro tutto questo, perché ho tentato in
mille modi di avere una relazione con la mia donna (sentendomi solo) ma senza
esito. Per tale motivo, dichiaro solo ora tutta la verità.
Lei mi ha sposato
solo per comodità e per rimanere sul nostro territorio. Sono al corrente che
lei si prostituiva con altri uomini. Non ho comunque le prove materiali. Il corso
di massaggi da lei effettuato, penso sia solo un paravento per nascondere
quanto appena detto.
D.1. Chi provvede
a pagare i due affitti e al mantenimento di sua moglie? R.1. Provvedo io a
pagare i due affitti. Per quanto concerne il vitto, lei si arrangia e io
qualche volta le passo qualche franco.
D.2. Presso
l'abitazione di __________ ha ancora degli effetti personali? R.2. No, non ho
nulla.
Mi scuso ancora
per le mie parziali verità, descritte nel precedente verbale, ma come detto,
sentendomi molto solo, ho cercato in quella donna una persona che mi accudisse,
data anche la mia età. Purtroppo non è stato il caso.
Provvederò pure a
fare i passi necessari per annullare il matrimonio.
Non ho altro
d'aggiungere. Letto, confermo e firmo".
è persona adulta. Non è quindi uno sprovveduto che rilascia dichiarazioni di
tale portata. In occasione dei suoi interrogatori, fatti in epoca non sospetta,
ha risposto compiutamente alle domande, ha letto i verbali, li ha confermati e
li ha firmati.
La
contraria dichiarazione, rilasciata solo dopo il mancato rinnovo del permesso
di dimora nell'ambito della procedura ricorsuale, assurge a atto di mera
compiacenza e non, come sostenuto, di dichiarazione rilasciata unicamente per
rabbia.
5.2. Da
quanto precede, con l'unione coniugale gravemente turbata ed esistente solo dal
lato formale, __________ ha manifestamente commesso abuso di diritto, invocando
il proprio matrimonio per poter soggiornare in Svizzera. Venuto meno lo scopo
del soggiorno della ricorrente nel nostro Paese, viene pure a mancare la ragione
che giustifica il rinnovo del permesso di dimora in suo favore, ritenuto che lo
scopo dell'art. 7 LDDS è quello di permettere e assicurare una vita famigliare
in Svizzera.
In
siffatte circostanze, a ragione la Sezione dei permessi e dell'immigrazione ha
deciso di non rinnovare il permesso di dimora all'insorgente e, giustamente, il
Consiglio di Stato ha confermato la risoluzione dipartimentale.
5.3. Non
porta a diversa conclusione il fatto che con uno scritto del 12 marzo 2003
prodotto dinnanzi al Consiglio di Stato, il marito della ricorrente ha
sostenuto di aver superato la crisi coniugale e di passare ora la maggior parte
del suo tempo con sua moglie, dalla quale non intende più divorziare. I coniugi
__________ continuano infatti a vivere separati.
Non è
certo perché l'appartamento del marito è troppo piccolo per ospitare costantemente
una seconda persona e che egli non se la sente di traslocare presso la moglie,
che permette di ritenere il contrario. Del resto, i motivi che hanno condotto
alla separazione non sono determinanti (STF 20 aprile 2001, 2A.178/2001, in re
I. consid. 3a).
- Visto
quanto precede, la ricorrente non può nemmeno prevalersi di una vita famigliare
intatta e vissuta ai sensi dell'art. 8 CEDU, al fine di ottenere il rinnovo del
suo permesso di soggiorno in base a questo disposto, non essendovi (più) stata
vita famigliare.
E'
inoltre incontestata l'esigibilità del rientro in Patria della ricorrente, dove
vivono i suoi 4 figli, oppure in __________, dove ha già avuto modo di
risiedere.
Per il
resto si può rinviare alla pertinenti considerazioni della decisione impugnata.
- In esito
alle considerazioni che precedono, il ricorso dev'essere respinto.
Tassa e
spese di giustizia, seguono la soccombenza (art. 28 PAmm).
Per questi motivi,
visti gli art. 29 Cost; 1, 4, 7, 9, 12 LDDS; 8 ODDS; 8
CEDU; 100 cpv. 1 lett. b n. 3 OG; 10 lett. a LALPS; 3, 18, 28, 43, 46, 60, 61
PAmm;
dichiara
e pronuncia:
- Il ricorso
è respinto.
§. Di conseguenza, __________ (12 aprile 1971),
cittadina dominicana, è tenuta a lasciare il territorio cantonale entro il 15
luglio 2003 notificandone la partenza al competente ufficio regionale degli
stranieri.
-
Tassa e
spese di giustizia, per complessivi fr. 800.–, sono a carico della ricorrente.
-
Contro la
presente decisione è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale
a Losanna nel termine di 30 giorni dall'intimazione.
-
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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