AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
52.2003.123
Data decisione, Autorità:
22.07.2003, TRAM
Incarto n.
52.2003.123
22 luglio 2003
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Werner Walser, Raffaello Balerna, quest'ultimo in
sostituzione del
giudice Stefano Bernasconi, impedito;
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 7 aprile 2003 del
Consorzio
__________:
tutti
patrocinati da: avv. __________
contro
la decisione 25 marzo 2003 del Consiglio di Stato
(n. 1345) che esclude l'offerta presentata dall'insorgente nel concorso
indetto dallo Stato per l'aggiudicazione dei lavori di costruzione di un
ponte sul __________;
viste le risposte:
-
28 aprile 2003 del
Consiglio di Stato, per il tramite del Dipartimento del territorio, Divisione
delle costruzioni;
-
5 maggio 2003 della
__________, __________, __________, __________ (Consorzio __________);
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. Il 18
ottobre 2002 il Dipartimento del territorio ha indetto un pubblico concorso,
retto dal concordato intercantonale sugli appalti pubblici (CIAP) ed impostato
secondo la procedura libera, per l’aggiudicazione dei lavori di costruzione di
un ponte sul __________ a completamento dello svincolo di __________.
La
documentazione di gara comprendeva un fascicolo denominato prescrizioni ambientali,
che al capitolo introduzione sottolineava la particolare delicatezza
della situazione ambientale del cantiere e la conseguente necessità di
rispettare numerose prescrizioni ambientali e direttive. Fra i provvedimenti
previsti al capitolo 4.8. organizzazione di cantiere, le
prescrizioni ambientali stabilivano in particolare che nelle aree di
supporto al cantiere poste in zona di protezione delle acque S è possibile
depositare unicamente il materiale non inquinante e necessario per la costruzione
delle opere e da impiegare entro un breve lasso di tempo. Non è per contro ammissibile
la formazione di depositi provvisori per il medio periodo (tempo d’impiego
entro 10 giorni).
Alle
prescrizioni erano allegate:
la convenzione 8 gennaio 2002 stipulata fra lo
Stato e l’Azienda acqua potabile di ______, che al punto 1.2 stabiliva che le
aree di installazione del cantiere saranno situate al di fuori delle zone di
protezione S II ed S III.
diverse planimetrie, fra cui una indicante le
aree di cantiere previste a nord del semisvincolo;
Alla
posizione 252.110 b, il capitolato CPN 102 condizioni locali chiedeva ai
concorrenti, sotto comminatoria d’esclusione dalla gara (pos R 259.100), di
presentare un estratto planimetrico raffigurante le installazioni
stazionarie ed eventuali piste di cantiere.
Alla
posizione 423.300 vincoli imposti dal committente il capitolato
stabiliva inoltre che tutti i terreni a disposizione dell’offerente sono
indicati dal piano 34.002 A/402 e che le installazioni fisse dovranno
essere posizionate nelle aree indicate nel piano sopraccitato. Questo
piano, denominato aree d'installazione di cantiere, definiva un'area a forma
triangolare, contrassegnata dall'indicazione deposito materiale (lotto 9t-5)
e situata lungo il __________, immediatamente a nord del semisvincolo nella zona
di protezione S III. Un'altra area, a forma di poligono irregolare, contrassegnata
delle indicazioni latrine, deposito sost. inquinanti, deposito automezzi,
piazze per rifornimento era invece prevista 150 - 200 m più a nord, fuori
della zona S III, dove sorgono alcuni fabbricati.
Con
scritto 22 novembre 2002, inviato a tutti i concorrenti annunciati per il lotto
9t-4, il committente ha sostituito il piano 34.002 A/402 con il piano 34.002
A/402a, che ha suddiviso in due distinti tronconi l'area triangolare situata a
ridosso del semisvincolo, riducendo sensibilmente quella inizialmente prevista
e spostando invece più a nord il comparto denominato deposito materiale
lotto 9t-5.
B. In tempo
utile sono pervenute al committente le offerte di sei concorrenti, fra cui quella
del consorzio qui ricorrente. L’offerta comprende una relazione tecnica, alla
quale è allegata la lista delle installazioni stazionarie (allegato B;
relazione tecnica punto 2) ed un estratto planimetrico, intestato aree
d'installazione di cantiere, che si riallaccia al piano 34.002 A/402a degli
atti di gara (allegato D; relazione tecnica punto 4).
La lista
delle installazioni stazionarie (allegato B), oltre a due gru, comprende fra
l’altro 3 container magazzino di 10 mq, 3 container operai/ufficio di 15 mq, 1
container operai/ufficio di 20 mq, 2 container WC ed una carpenteria di 50 mq.
La
planimetria (allegato D) raffigura invece sull'area triangolare, definita
immediatamente a nord del semivincolo, un piccolo settore a forma di L,
denominato logistica.
C. Con
decisione 25 marzo 2003 il Consiglio di Stato ha escluso l’offerta del
consorzio __________ dalla gara perché l’offerta prevede le istallazioni di
cantiere in area non autorizzata in difformità a quanto indicato alla pos.
423.300 del CPN 102, ai punti 4.8 ed 1.2 dell’allegato 7 del fascicolo
prescrizioni ambientali.
D. Contro la
predetta decisione il consorzio __________ insorge davanti al Tribunale
cantonale amministrativo, chiedendone l’annullamento e postulando la
riammissione della sua offerta.
Il
ricorrente rimprovera anzitutto al committente di aver abusato del suo potere
d’apprezzamento e di aver accertato in maniera incompleta fatti determinanti,
omettendo di rilevare che le istallazioni in oggetto non sono altro che postazioni
logistiche indispensabili nell’ambito delle aree di supporto al cantiere ove è
permesso il deposito di materiale non inquinante necessario per le costruzioni
e da impiegare entro breve lasso di tempo. Censurabile sarebbe anche la
rinuncia del Consiglio di Stato a chiedere complementi d’informazione e
spiegazioni. Il suo cantiere, prosegue l’insorgente, sarebbe stato in realtà
previsto a qualche centinaio di metri dalla zona di protezione. Ma anche se
avesse mancato di precisione nella presentazione dell’offerta, soggiunge, si
tratterebbe di un semplice errore di forma, suscettibile di essere corretto.
L’esclusione dell’offerta, considerata la complessità dell’opera messa a
concorso, disattenderebbe il principio di proporzionalità ed il divieto di
formalismo eccessivo, poiché il difetto riscontrato dal committente
riguarderebbe un dettaglio senza importanza.
E. All’accoglimento
del ricorso si oppongono il Consiglio di Stato ed il consorzio svincolo
__________, che contestano le tesi dell’insorgente con argomenti che saranno
discussi qui appresso.
Considerato, in
diritto
- La competenza
del Tribunale cantonale amministrativo è data dagli art. 15 CIAP e 4 DLACIAP.
La legittimazione attiva del consorzio ricorrente, escluso dalla gara alla
quale ha partecipato, è certa. Il ricorso, tempestivo, è dunque ricevibile in
ordine.
Il giudizio
può essere reso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm).
L’assunzione di non meglio precisati testi, chiesta dall’insorgente, non appare
atta a procurare a questo tribunale la conoscenza di ulteriori fatti rilevanti
per il giudizio.
- L'offerta
deve essere completa e corrispondere alle condizioni poste dal bando di
concorso, rispettivamente dalle indicazioni del capitolato d'offerta. Tale
insomma da permettere al committente di procedere immediatamente
all’aggiudicazione. Offerte incomplete o che divergono dalle prescrizioni di
gara devono di principio essere escluse. Lo esige il principio della parità di
trattamento, che vincola tanto il committente, quanto i concorrenti alle regole
di gara prestabilite (Galli/Lehmann/Rechsteiner, Das öffentliche
Beschaffungswesen in der Schweiz, n. 409 e 438). La difformità può consistere
tanto nella mancata compilazione di posizioni del capitolato, quanto
nell'offerta di prestazioni che non corrispondono alle condizioni fissate dagli
atti di gara.
Al fine
di garantire la parità di trattamento tra i concorrenti ed evitare che il committente
possa di fatto modificare a posteriori l'oggetto della commessa definito dal
bando e dalla documentazione di gara, è di principio vietato apportare correzioni
alle offerte una volta trascorso il termine utile per inoltrarle. Eccezioni a
questa regola sono ammesse soltanto in caso di involontari errori di forma, a
condizione che l'emendamento non esplichi effetti discriminatori nei confronti
degli altri concorrenti. Il committente ha inoltre la facoltà di chiedere ai
concorrenti spiegazioni e delucidazioni. Anche in questo caso, salvaguardando
il principio della parità di trattamento tra i concorrenti e quello della
trasparenza.
Non ogni
piccola difformità comporta l'esclusione dell'offerta difettosa. Il diritto del
committente di estromettere offerte non conformi è limitato dal principio di
proporzionalità e dal divieto di formalismo eccessivo (DTF 12.4.2002 in re
Consorzio __________ = RDAT II 2002 n. 47 e rimandi). Il Tribunale federale ha
avuto modo di precisare che soprattutto laddove è in gioco la realizzazione di
importanti e complesse opere pubbliche, è pressoché inevitabile che si
verifichino errori o imprecisioni nella compilazione delle offerte, ragione per
la quale in questi casi la conformità delle medesime per rapporto alle
prescrizioni di gara deve essere esaminata secondo criteri non eccessivamente restrittivi.
- 3.1.
Nell’evenienza concreta, il ricorrente nega anzitutto di aver previsto di
collocare installazioni stazionarie di cantiere sull’area, inclusa nella zona
di protezione S III, situata immediatamente a nord del previsto semisvincolo. A
suo avviso, si tratterebbe di non meglio precisate infrastrutture provvisorie,
rispettose del divieto di depositare materiali non inquinanti per più di dieci
giorni all'interno di questa zona.
La tesi è
chiaramente smentita dalla lista delle installazioni stazionarie e dalla planimetria,
prodotte quali allegati B e D con la relazione tecnica annessa all'offerta. Il
termine logistica, figurante sulla planimetria in questione, può essere
unicamente inteso alla stregua di un’indicazione volta a definire l'ubicazione
delle installazioni stazionarie elencate dalla lista B oltre alle due gru.
L'offerta
inoltrata dal ricorrente non prevede invero altre installazioni di cantiere.
Non può quindi equivocare sui piani presentati.
Contrariamente
a quanto asserisce l'insorgente, l'allegato D non è un atto facoltativo, ma un
documento volto a soddisfare le esigenze sancite dalla posizione 252.110 b del
capitolato CPN 102 condizioni locali, che chiedeva ai concorrenti, sotto
comminatoria d’esclusione dalla gara (pos R 259.100), di presentare un estratto
planimetrico raffigurante le installazioni stazionarie ed eventuali piste di
cantiere.
Prevedendo
installazioni stazionarie all'interno della zona di protezione S III dei pozzi
di captazione dell'acqua potabile, l'offerta del ricorrente disattende
manifestamente il divieto di depositare materiali non inquinanti per più di
dieci giorni sancito dalle prescrizioni ambientali degli atti di gara al
capitolo 4.8. organizzazione di cantiere.
3.2. Il
difetto riscontrato dal committente non è un semplice ed involontario errore
formale, suscettibile di essere corretto dopo la scadenza del termine per
l'inoltro delle offerte.
L'importanza
del divieto di collocare installazioni fisse nella zona di protezione S III dei
vicini pozzi di captazione dell'acqua potabile è ripetutamente sottolineata
dalle prescrizioni ambientali.
Il peso
attribuito dal committente al piano delle installazioni di cantiere, che i
concorrenti dovevano obbligatoriamente allegare all'offerta, conformemente alla
posizione 252.110 b del CPN 102 condizioni locali, è chiaramente
documentato dalla comminatoria d'estromissione prevista dalla posizione 259.100
dello stesso in caso di mancata presentazione, anche di un solo documento, richiesto
alla posizione 252.100.
Di fronte
a queste inequivocabili prescrizioni di gara, attestanti la rilevanza delle
prescrizioni di gara riguardanti l'ubicazione delle installazioni di cantiere,
appare manifestamente fuori luogo rimproverare al committente di aver violato
il diritto, negando al ricorrente la possibilità di correggere l'errore in sede
di discussione d'offerta ed escludendo quest'ultima siccome difforme. Il difetto
riscontrato non è affatto d'importanza secondaria e marginale. Concerne una
condizione essenziale e può essere interpretato come un sintomo di carente
attenzione di fronte ai delicati problemi di natura ambientale posti dalla
commessa. Basti considerare che il piano presentato dal ricorrente prevede fra
l'altro la posa di latrine in una zona di protezione S III dei pozzi di
captazione dell'acqua potabile.
La
decisione di escludere l'offerta del consorzio __________ dalla gara non viola
dunque né il principio di proporzionalità, né il divieto di formalismo
eccessivo.
- Sulla
scorta delle considerazioni che precedono, il ricorso va senz'altro respinto.
La tassa
di giustizia e le ripetibili, commisurate al valore della commessa ed al lavoro
occasionato dall'impugnativa, sono poste a carico del ricorrente secondo soccombenza.
Per questi motivi,
visti gli art. 15, 16 CIAP, § 23, 24 DirCIAP; 3, 18,
28, 31, 60, 61 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
-
Il ricorso
è respinto.
-
La tassa di
giustizia di fr. 2'000.- è a carico consorzio ricorrente e meglio delle ditte
__________, __________ e __________ in solido, che rifonderanno fr. 2'000.- al
consorzio svincolo __________, a titolo di ripetibili.
-
Intimazione
a:
Consorzio __________
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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