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Numero d'incarto:
52.2003.10
Data decisione, Autorità:
10.04.2003, TRAM
Incarto n.
52.2003.10
Lugano
10 aprile
2003
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Stefano Bernasconi, Werner Walser
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 10 gennaio 2003 di
patrocinata da: avv. __________
contro
la decisione 10 dicembre 2002 del Consiglio di Stato
(n. 5929) che respinge in ordine l'istanza d'intervento presentata dagli
insorgenti contro l'operato del municipio di __________ nell'ambito del riattamento
della casa d'abitazione di __________ (part. n. __________ RF);
viste le risposte:
preso atto della replica 10 marzo 2003 dei ricorrenti
e della duplica 26 marzo 2003 del municipio di __________;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. Il 16
luglio 2001 __________ ha chiesto al municipio di __________ il permesso di
riattare la sua casa d'abitazione, situata nel nucleo del paese (part. n.
__________ RF). Il progetto prevedeva in sostanza di chiudere parzialmente il
portico al pianterreno ed al primo piano, rispettivamente di aggiungere una
nuova scala esterna dal pianterreno al primo piano. La relazione tecnica
allegata alla domanda indicava inoltre che il tetto dell'edificio non è
isolato. Si prevede quindi di inserire un'adeguata isolazione e sottotetto, e
sostituire l'eternit + coppi con tegole rosse.
La domanda è stata pubblicata all'albo e notificata
ai confinanti, fra cui i ricorrenti, proprietari di una casa d'abitazione
contigua (part. n. 30), dotata di due finestre situate poco sopra la falda del
tetto dell'edificio da riattare.
Adattato il progetto alle richieste della
CBN, che ha imposto la rinuncia alla scala esterna, il 6 settembre 2001 il
municipio ha rilasciato la licenza richiesta. Non essendo state inoltrate opposizioni
la decisione è stata notificata soltanto al richiedente.
B. Il 3
dicembre 2001, la ricorrente __________ ha segnalato al municipio che il vicino
stava innalzando il tetto di circa 10 cm, intervento non previsto dalla licenza
edilizia, che impediva il movimento delle gelosie delle sue finestre. Con la
segnalazione, la ricorrente ha chiesto all'autorità comunale di ordinare la
sospensione dei lavori ed il ripristino della situazione preesistente.
Lo stesso giorno __________ e __________
hanno denunciato l'abuso alla Sezione degli enti locali (SEL), chiedendo un
intervento dell'autorità di vigilanza sui comuni in considerazione del fatto
che __________ ed il suo architetto erano municipali di __________.
Il 5 dicembre 2001 il tecnico comunale ha
informato il municipio che i lavori eseguiti avevano effettivamente comportato
un leggero innalzamento del tetto, non previsto dai piani approvati, che
ostacolava il movimento delle gelosie.
Il 16 gennaio 2002, il municipio ha respinto
la richiesta di ordinare la sospensione dei lavori ed il ripristino della
situazione preesistente. L'autorità ha in sostanza ritenuto che i lavori
fossero ormai ultimati e che l'intervento rientrasse nei limiti della licenza
concessa. La decisione non era munita di alcuna indicazione dei mezzi e dei
termini di ricorso.
Lo stesso giorno il municipio ha inviato
alla SEL un resoconto dei fatti, al quale ha allegato la decisione in
questione. Lo scritto concludeva riconoscendo la necessità di garantire ai
denuncianti la corretta apertura delle gelosie.
Il 28 di quello stesso mese, la SEL ha
trasmesso gli atti al Dipartimento del territorio per competenza.
C. Con scritto
31 gennaio 2002, indirizzato al municipio con copia alla SEL ed al Dipartimento
del territorio, __________ e __________ hanno contestato la decisione 16
gennaio 2001 con cui l'autorità comunale si era rifiutata di intervenire.
Il 7 maggio 2002 l'Ufficio domande di
costruzione (UDC) ha comunicato ai denuncianti ed al municipio di non ritenere
dati i presupposti per un intervento dell'autorità di vigilanza.
Il 10 dicembre 2002 il Consiglio di Stato ha
formalizzato la presa di posizione dell'UDC, respingendo in ordine l'istanza
d'intervento. Statuendo quale autorità di vigilanza sui comuni il Governo ha in
sostanza ritenuto che nessun interesse pubblico giustificasse un suo
intervento.
D. Contro la
predetta decisione __________ e __________ insorgono davanti al Tribunale
cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento e postulando che sia fatto
ordine al Consiglio di Stato di intervenire nei confronti del municipio di
__________ quale autorità di vigilanza sui comuni, dando concrete disposizioni
per sanare le violazioni del diritto poste in essere dall'autorità comunale.
Gli insorgenti rilevano. in sostanza, di non
aver potuto opporsi all'innalzamento del tetto perché quest'intervento non
aveva formato oggetto della domanda di costruzione. Adombrano inoltre che il
resistente __________ non si sia astenuto dalle decisioni che lo riguardano.
E. All'accoglimento
del ricorso si oppone il municipio, contestando le tesi degli insorgenti,
rilevando fra l'altro che la leggera modifica del tetto costituisce una
variante non soggetta a pubblicazione.
__________ si rimette invece al giudizio del
tribunale.
F. In sede di
replica e di duplica le parti si sono sostanzialmente confermate nelle rispettive
prese di posizione e domande.
Considerato, in
diritto
- 1.1.
Giusta l'art. 207 cpv. 1 LOC, richiamato dall'art. 48 cpv. 5 LE, le decisioni
emanate dal Consiglio di Stato quale autorità di vigilanza sui comuni sono
inappellabili. Chi è leso nei suoi legittimi interessi, escluso il comune, ha
tuttavia diritto di ricorso al Tribunale cantonale amministrativo (cpv. 2).
La lesione dei legittimi interessi deve
derivare dalla decisione dell'autorità di vigilanza. Non basta che la
situazione denunciata tocchi il ricorrente nei suoi legittimi interessi. Ha
quindi diritto di ricorrere al Tribunale cantonale amministrativo soltanto chi
è direttamente pregiudicato nei suoi legittimi interessi dall'intervento
dell'autorità di vigilanza. Impugnabili sono pertanto soltanto le decisioni con
cui l'autorità di vigilanza interviene, d'ufficio o su denuncia, adottando
provvedimenti che toccano direttamente e personalmente i singoli amministrati.
L'autorità di vigilanza non è obbligata a
dar seguito alle denunce ed alle domande d'intervento. Il rifiuto dell'autorità
di vigilanza di dar seguito ad una richiesta d'intervento non è quindi atto a
pregiudicare gli interessi del denunciante. Contro la decisione del Consiglio
di Stato di non dar seguito ad una richiesta d'intervento non è quindi dato ricorso.
1.2. I ricorrenti hanno in concreto chiesto
al Consiglio di Stato di intervenire nei confronti del municipio di __________,
che avrebbe tollerato un abuso edilizio.
Il Consiglio di Stato si è rifiutato
d'intervenire ricordando che l'intervento dell'autorità di vigilanza è un
rimedio sussidiario.
Il rifiuto del Governo di dar seguito alla
denuncia non modifica la situazione dei denuncianti. Non è quindi atto a
pregiudicare gli interessi dei ricorrenti. La decisione è pertanto
inappellabile.
Da questo profilo, il ricorso va di
conseguenza respinto in ordine siccome irricevibile.
- La
situazione in cui sono venuti a trovarsi i ricorrenti merita comunque un esame
più approfondito. Capita in effetti spesso che il vicino contesti la
realizzazione di un'opera edilizia, reputandola priva di licenza o comunque non
conforme alla licenza rilasciata.
2.1. L'autorità comunale deve sempre
verificare che qualsiasi intervento rilevante dal profilo della polizia delle
costruzioni sia sorretto dalla licenza edilizia. In caso di reclamo del vicino,
il municipio deve in particolare accertare, con decisione impugnabile (art. 41
- 42 PAmm e 21 LE), resa in contraddittorio, se l'opera realizzata è sorretta
da un valido permesso. In caso di difformità, esso deve poi procedere secondo
gli art. 42 e 43 LE, ordinando, ove ne siano dati i presupposti, la sospensione
dei lavori ed il ripristino di una situazione conforme al diritto (demolizione
o rettifica).
Se il municipio, sollecitato dal reclamo di
un vicino, omette di pronunciarsi, con decisione impugnabile, in merito alla
conformità dell'opera realizzata per rapporto alla licenza edilizia, incorre in
un diniego di giustizia. Contro l'inazione dell'autorità comunale può essere
adito il Consiglio di Stato, che statuisce quale autorità di ricorso e non
quale autorità di vigilanza sui comuni (art. 45 PAmm). Analogamente, è data
facoltà di adire il Consiglio di Stato quale autorità di ricorso in materia
edilizia (art. 21 LE), qualora il municipio, accertata la difformità di
un'opera edilizia per rapporto alla licenza, ometta di statuire con decisione impugnabile
sulla richiesta di un vicino di ordinare la sospensione dei lavori o la
demolizione delle opere realizzate abusivamente.
2.2. Nell'evenienza concreta, il 3 dicembre
2001, i ricorrenti hanno chiesto al municipio di ordinare sia la sospensione
dei lavori di rifacimento del tetto (eseguiti in contrasto con la licenza edilizia,
che non prevedeva alcun innalzamento), sia il ripristino della situazione
preesistente.
Esperiti i necessari accertamenti,
l'autorità comunale ha respinto la domanda con decisione 16 gennaio 2002,
mediante la quale ha ritenuto che i lavori fossero praticamente terminati (per
cui non poteva esserne ordinata la sospensione) e che il modico innalzamento
rientrasse nei limiti della licenza accordata.
Contro questa decisione, priva
dell'indicazione dei mezzi e dei termini di ricorso (art. 26 cpv. 2 PAmm),
__________ e __________ non hanno interposto ricorso al Consiglio di Stato. Con
scritto del 31 di quello stesso mese, hanno tuttavia reclamato presso lo stesso
municipio, manifestando profonda delusione per il trattamento che veniva loro
riservato. Con quest'atto, inoltrato nel termine di ricorso, gli insorgenti
hanno puntualmente contestato le tesi del municipio, chiedendo in sostanza
giustizia. L'autorità comunale avrebbe pertanto dovuto trasmetterlo d'ufficio
al Consiglio di Stato conformemente all'art. 4 PAmm, affinché verificasse se
fosse da trattare come ricorso contro la decisione 16 gennaio 2002
(eventualmente previo emendamento giusta l'art. 9 PAmm). Analogamente, anche la
SEL ed il Dipartimento del territorio, che ne avevano ricevuto copia, avrebbero
dovuto trasmetterlo al Servizio dei ricorsi del Consiglio di Stato.
Non avendolo fatto, all'inosservanza della
legge va posto rimedio da parte di questo tribunale.
- Per i
motivi suesposti, il ricorso va evaso come ai considerandi, rinviando gli atti
al Consiglio di Stato, affinché statuisca quale autorità di ricorso sul reclamo
31 gennaio 2002 inoltrato dai ricorrenti al municipio contro la decisione 16
gennaio 2002 della stessa autorità comunale.
Dato l'esito, non si preleva tassa di
giustizia e si ritengono compensate le ripetibili.
Per questi motivi,
visti gli art. 21, 42, 43, 48 LE; 207 LOC; 3, 4, 9,
18, 28, 31, 60, 65 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
- Il ricorso
è evaso come ai considerandi.
§ Di conseguenza, gli atti sono rinviati al
Consiglio di Stato, affinché statuisca quale autorità di ricorso sul reclamo 31
gennaio 2002 inoltrato dai ricorrenti contro la decisione 16 gennaio 2002 del
municipio di __________.
-
Non si
preleva tassa di giustizia. Non si assegnano ripetibili.
-
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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