AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
52.2002.95
Data decisione, Autorità:
21.05.2002, TRAM
Incarto n.
52.2002.00095
Lugano
21 maggio
2002
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 7 marzo 2002 di
__________,
__________,
__________,
tutti patr. da: avv. __________,
contro
la decisione 27 febbraio 2002 del municipio di
__________ che seleziona i concorrenti ammessi a partecipare alla fase
d'offerta nel concorso indetto per l'assegnazione del mandato di
progettazione e direzione lavori nell'ambito della realizzazione delle reti
di canalizzazione e di distribuzione dell'acqua potabile;
viste le risposte:
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. Il 7
settembre 2001 il municipio di __________ ha indetto un pubblico concorso, retto
dal CIAP ed impostato secondo la procedura selettiva, per l'assegnazione del
mandato di progettazione e direzione lavori (DL) nell'ambito della
realizzazione delle reti di canalizzazione e di distribuzione dell'acqua
potabile.
Il bando stabiliva che i concorrenti ammessi
alla fase di presentazione delle offerte sarebbero stati scelti sulla base dei
seguenti criteri:
"a) referenze ed esperienza nella
progettazione e nella direzione lavori di opere comparabili; (valore
ponderazione: 30%)
b) organizzazione e responsabilità
interne all'offerente, personale chiave (esperienza, competenze, disponibilità,
riserve);
(valore ponderazione: 30%)
c) relazione tecnica comprendente breve
descrittivo delle attività previste nell'ambito del mandato, l'analisi dei
rischi e contromisure previste, il sistema qualità nell'ambito del mandato e
altre informazioni rilevanti per la realizzazione dell'opera; (valore
ponderazione: 40%)".
Esso avvertiva che alla fase successiva
sarebbero stati ammessi 3-4 concorrenti e che il committente si riservava il
diritto di deliberare le attività di progettazione, di direzione generale dei
lavori a mandatari diversi.
Al concorso hanno preso parte 14 studi
d'ingegneria, tra cui i ricorrenti, costituitisi in consorzio.
B. Il
consulente del committente ha valutato le candidature inoltrate come segue:
referenze esperienza
Organizzazione
personale
relazione
tecnica
totale
30
30
30
90
30
30
30
90
30
30
20
90
30
30
20
80
30
30
20
80
30
30
15
80
30
30
10
75
30
25
15
70
30
30
10
70
30
30
10
70
30
20
10
60
mancante
scarto
Con decisione 25 ottobre 2001 il municipio
ha quindi ammesso alla seconda fase i seguenti concorrenti:
·
per la progettazione:
·
per la direzione lavori:
Ai ricorrenti esclusi l'autorità comunale ha
comunicato unicamente che non erano stati selezionati. Con giudizio 14 dicembre
2001 il Tribunale cantonale amministrativo ha annullato il provvedimento,
accogliendo il ricorso contro di esso interposto dal consorzio __________ che
ne contestava l’insufficiente motivazione.
Con nuova decisione 27 febbraio 2002 il
municipio ha ribadito la scelta operata in precedenza, notificando ai singoli
concorrenti l'elenco dei partecipanti con l'indicazione dell'esito, nonché la
valutazione che li concerneva personalmente. La decisione avvertiva inoltre che
la documentazione di gara poteva essere consultata presso la cancelleria
comunale negli orari d'ufficio, previo appuntamento.
C. Contro
questa ulteriore decisione sono nuovamente insorti davanti al Tribunale cantonale
amministrativo i ricorrenti citati in ingresso, chiedendone l'annullamento. Secondo
i ricorrenti, la motivazione sarebbe ancora insufficiente. Il municipio, proseguono,
avrebbe inoltre ammesso cinque concorrenti, pur avendo annunciato di selezionarne
solo 3 o 4.
In via subordinata, i ricorrenti rimproverano
inoltre al municipio di aver accertato i fatti rilevanti in modo erroneo ed
incompleto e di aver ecceduto nel suo potere d'apprezzamento, attribuendo la
menzione "buono" al criterio "organizzazione e ripartizione
delle responsabilità interne" e valutando con il predicato
"limitato" il descrittivo delle attività previste. L'organizzazione
del consorzio e la ripartizione delle responsabilità interne sarebbero chiaramente
definite dall'organigramma, mentre la descrizione delle attività previste
sarebbe conforme alla norma SIA allegata all'offerta inoltrata.
D. All'accoglimento
del ricorso si è opposto il municipio che ha contestato in dettaglio le tesi
dei ricorrenti con argomenti che verranno discussi nei seguenti considerandi.
La studio d'ingegneria __________ si è
rimesso al giudizio del Tribunale cantonale amministrativo.
Gli altri concorrenti ammessi non hanno
invece presentato osservazioni.
Considerato, in
diritto
- La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dagli art. 15 CIAP e 4
DLACIAP.
Certa è la legittimazione attiva dei
ricorrenti, la cui candidatura è stata respinta dal committente.
Il ricorso, tempestivo, è dunque ricevibile
in ordine.
Il giudizio può essere reso sulla base degli
atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm).
- 2.1. Di
principio, la motivazione di una decisione con cui il committente seleziona i
concorrenti ammessi a partecipare alla fase d'inoltro delle offerte può essere
considerata sufficiente, quando fornisce una giustificazione adeguata della
bontà della scelta operata sulla base dei criteri di idoneità fissati dal bando
di concorso. Per risultare adeguata, la giustificazione deve fornire una
spiegazione ragionevole delle valutazioni operate sulle offerte inoltrate dai
singoli concorrenti in modo che questi possano confrontarle fra loro e
sollevare eventuali contestazioni.
La motivazione della decisione di selezione
può anche essere succinta e fare riferimento ad altri atti, in particolare alla
documentazione prodotta dai partecipanti. I destinatari di tale decisione, in
particolare i candidati respinti, devono tuttavia essere posti nella condizione
di esercitare compiutamente il loro diritto di ricorso.
Eventuali carenze di motivazione possono
essere sanate davanti all'istanza di ricorso. A tal fine occorre tuttavia che
il committente adduca la motivazione mancante e che all'insorgente sia data la
possibilità di prendere posizione sugli argomenti da questi addotti soltanto in
sede di osservazioni al ricorso (STA 14.12.2001 in re R.I. SA).
2.2. A differenza della precedente
decisione, annullata da questo tribunale per difetto di motivazione, con la
risoluzione qui in esame il municipio di __________ ha almeno reso noto
l'elenco dei partecipanti al concorso ed il risultato della valutazione operata
dal suo consulente. Ha inoltre offerto ai concorrenti la possibilità di consultare
la documentazione di gara presso la cancelleria comunale. In sede di risposta
al ricorso, ha infine ulteriormente preso posizione sulle censure sollevate dai
ricorrenti in merito alla valutazione della loro offerta operata dal consulente.
I ricorrenti non si sono avvalsi né della
facoltà di consultare gli atti di gara presso la cancelleria comunale, né della
possibilità di replicare alle osservazioni al ricorso inoltrate dal committente.
In tali circostanze, non possono in buona fede rimproverare al municipio di non
aver esaurientemente motivato la decisione impugnata. Anche se sommaria, la
motivazione, integrata dalla documentazione di gara messa a disposizione e
dalle osservazioni al ricorso, appare sufficiente.
La censura sollevata al riguardo dai
ricorrenti va quindi disattesa.
-
Da respingere
sono pure le contestazioni sollevate dai ricorrenti in relazione al numero di
concorrenti che il municipio, scostandosi apparentemente dal limite (3-4)
fissato dal bando di concorso, ha ammesso alla fase di presentazione delle
offerte. È ben vero che complessivamente il committente ha selezionato 5 concorrenti.
Esso si era tuttavia chiaramente riservato la facoltà di disgiungere il mandato
riferito alla progettazione da quello relativo alla direzione lavori.
Fondandosi su questa riserva, ha quindi selezionato 4 concorrenti per la
progettazione e 4 concorrenti per la DL. Benché opinabile, la decisione del
municipio di riferire il limite prestabilito tanto al mandato di progettazione,
quanto al mandato per la DL non procede da un’interpretazione insostenibile
delle succitate clausole del bando. Non integrando gli estremi di una
violazione del diritto, da questo profilo, la decisione va quindi confermata.
-
4.1. Da
respingere, siccome insufficientemente sostanziate, rispettivamente infondate,
sono anche le censure che i ricorrenti sollevano in via subordinata con riferimento
alla valutazione "buono, poca chiarezza nella distribuzione delle
competenze tra i due uffici", attribuita dal committente al criterio
di selezione "organizzazione e ripartizione delle responsabilità
interne".
L'organigramma opera invero adeguate
distinzioni tra le attività di progettazione (ing. __________) e quelle di DL
(ing. __________). Esso stabilisce inoltre i professionisti responsabili dei
singoli settori di attività. Allega infine una tabella del personale con
l'indicazione dei titoli di studio e della funzione. All'infuori dei titolari
degli studi consorziati, da questi atti non è tuttavia possibile dedurre lo
studio d'appartenenza dei singoli professionisti.
Non appare quindi insostenibile attribuire a
questo criterio 25 dei 30 punti percentuali disponibili. Considerati i limiti
del potere di cognizione che la legge riserva all'autorità di ricorso in tema
di controllo dell'apprezzamento, la valutazione operata dal committente regge
alla critica. Dal raffronto delle indicazioni fornite dai ricorrenti a questo
criterio di selezione con quelle date dagli altri concorrenti, con le quali i ricorrenti
non si sono nemmeno misurati, non emergono elementi che permettano di
rimproverare al committente di aver esercitato in modo lesivo del diritto il margine
discrezionale di cui disponeva. Per quanto opinabile possa apparire ai
ricorrenti, la modica differenza rientra senz'altro nei limiti di un esercizio
corretto del potere d'apprezzamento.
4.2. Analoghe considerazioni valgono per
quel che riguarda la valutazione "limitato", attribuita alla
voce "descrittivo delle attività previste". A questa voce i
ricorrenti si sono invero limitati a riprodurre l'art. 4 della norma 103 SIA,
senza operare alcun adattamento alle esigenze specifiche della commessa. A
differenza degli altri concorrenti, con i quali non si sono confrontati, le indicazioni
fornite rimangono a livello di informazione generica, applicabile a tutte le
opere del genio civile.
Raffrontate tali indicazioni con quelle
fornite dagli altri concorrenti a questa voce, il predicato "limitato"
attribuito dal committente appare senz'altro difendibile.
Considerato inoltre che i ricorrenti non
contestano il punteggio assegnato a questo criterio di selezione (15 punti su
40), comprendente, oltre alla voce "descrittivo delle attività
previste", anche i sottocriteri "analisi dei rischi" e
"sistema qualità", anche da questo profilo la decisione
impugnata va esente da critiche. Per giungere ad una diversa conclusione, i
ricorrenti non avrebbero invero dovuto limitarsi a censurare il predicato
assegnato alla voce "descrittivo delle attività previste", ma
avrebbero dovuto rendere verosimile, confrontandosi con le offerte degli altri
concorrenti qualificati, che la valutazione complessiva assegnata dal
committente a questo criterio è inficiata da violazione del diritto sotto il
profilo di un esercizio scorretto del potere d'apprezzamento che la legge ed il
bando di concorso riservano al committente. Valutazione, che l'autorità di
ricorso non può liberamente rivedere sostituendosi al committente, ma deve
limitarsi a verificare nei termini suindicati.
- In esito
alle considerazioni che precedono, il ricorso va quindi respinto.
La tassa di giustizia e le ripetibili sono a
carico dei ricorrenti in solido secondo soccombenza.
Per questi motivi,
visti gli art. 15 CIAP, 4 DLACIAP; § 19 DirCIAP; 3,
18, 28, 31, 60, 61 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
-
Il ricorso
è respinto.
-
La tassa di
giustizia di fr. 1'200.- è a carico dei ricorrenti in solido, che rifonderanno
fr. 1'800.- al comune resistente a titolo di ripetibili.
-
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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