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Numero d'incarto:
52.2002.77
Data decisione, Autorità:
23.04.2002, TRAM
Incarto n.
52.2002.00077
Lugano
23 aprile
2002
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 19/20 febbraio 2002 di
contro
la risoluzione 5 febbraio 2002 (n. 625) del
Consiglio di Stato che ha dichiarato irricevibile il ricorso 9 gennaio 2002
dell'insorgente avverso la deliberazione 17 dicembre 2001 con cui il
consiglio comunale di __________ ha preso atto della sostituzione
dell'insorgente in seno ad alcune commissioni del legislativo con altri
membri del gruppo __________;
viste le risposte:
-
28 febbraio 2002 del gruppo __________;
-
5 marzo 2002 del Consiglio di Stato;
-
5 marzo 2002 di __________, Presidente del
consiglio comunale di __________;
-
5 marzo 2002 del municipio di __________;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. a) Il
consiglio comunale di __________ è stato convocato in seduta straordinaria il
giorno 17 dicembre 2001 per deliberare, tra l'altro, sulla sostituzione di un
rappresentante del gruppo __________ nelle commissioni della gestione, delle
petizioni e del piano regolatore (trattanda n. 3).
b) L'evasione della trattanda è stata
introdotta dalla Presidente del legislativo, la quale ha informato che, con
lettera 22 novembre 2001, il gruppo __________ aveva sollecitato la
sostituzione del ricorrente in seno alle commissioni del legislativo. Precisava
altresì che, con lettera del giorno precedente, che aveva ricevuto in copia, il
gruppo __________ aveva espulso l'interessato dal gruppo stesso con effetto immediato.
Il capogruppo di __________ 2000 ha indi proposto la sostituzione di __________
con altri eletti sulla lista del gruppo __________. Il legislativo ne ha preso
atto.
B. __________
ha impugnato la menzionata deliberazione con ricorso 9 gennaio 2002 innanzi al
Consiglio di Stato, al quale ha domandato di annullarla. Con risoluzione 5
febbraio 2002 il Governo ha dichiarato irricevibile il ricorso, in difetto di
decisione impugnabile del legislativo; quest'ultimo si era difatti limitato a
prendere atto della sostituzione dei membri delle commissioni operata in seno
al gruppo __________.
C. Con ricorso
datato 20 febbraio 2002, ma spedito il giorno precedente, __________ ha
impugnato davanti a questo Tribunale il giudicato governativo, del quale chiede
l'annullamento insieme a quello della deliberazione del consiglio comunale di
__________. L'insorgente sostiene, in primo luogo, che quest'ultima costituisca
una decisione. Lamenta inoltre una lesione del suo diritto di essere sentito e
contesta la legittimità della sua sostituzione.
Il Consiglio di Stato, il municipio di
__________, la Presidente del consiglio comunale e gli altri tre consiglieri
comunali formanti il gruppo __________ hanno sollecitato la reiezione del gravame.
Considerato, in
diritto
-
La
competenza del Tribunale è data (art. 208 cpv. 1 LOC), il ricorso è tempestivo
(art. 46 cpv. 1 PAmm) e la legittimazione del ricorrente certa (art. 209 LOC).
L'impugnativa, in questa sede, è pertanto ricevibile in ordine. Può inoltre
essere decisa sulla scorta degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm).
-
2.1. Il
Consiglio di Stato ha dichiarato irricevibile il gravame inoltratogli da
__________, ritenendo che la deliberazione con cui il consiglio comunale aveva
preso atto della sostituzione del ricorrente con altri eletti sulla lista del
gruppo __________, notificati dal capogruppo di quest'ultimo, non costituiva
una decisione e non fosse, pertanto, impugnabile.
2.2. Il ricorso al Tribunale amministrativo
è dato, nei casi previsti dalla legge, contro decisioni di un dipartimento, di
commissioni speciali e del Consiglio di Stato (art. 60 cpv. 1 PAmm). Giusta
l'art. 208 cpv. 1 LOC contro le decisioni degli organi comunali è dato ricorso
al Consiglio di Stato, le cui decisioni sono appellabili al Tribunale
amministrativo, a meno che la legge non disponga altrimenti. Con decisione si intende
un provvedimento adottato dall'autorità nel singolo caso fondato sul diritto
pubblico e concernente: a) la costituzione, la modificazione o l'annullamento
di diritti o di obblighi; b) l'accertamento dell'esistenza, dell'inesistenza o
dell'estensione di diritti o di obblighi; c) il rigetto o la dichiarazione
d'inammissibilità di istanze dirette alla costituzione, alla modificazione,
all'annullamento o all'accertamento di diritti o di obblighi (cfr. RDAT II-2001
- 2 consid. 2.2.; I-1998 n. 6 consid. 1.1.; I-1997 n. 20 consid. 4a; II-1992
- 1 consid. 2; II-1991 n. 8 consid. 2a; I-1991 n. 20 consid. 2a; 1986 n. 28
consid. 3a; DTF 114 Ia 463 consid. 2; Rep. 1988, pag. 290 seg.; Borghi/Corti,
Compendio di procedura amministrativa ticinese, ad art. 1 N. 4). Il concetto di
decisione nel diritto pubblico ticinese coincide pertanto con quello ancorato,
a livello federale, all'art. 5 PA e, più in generale, con la definizione
tradizionalmente ritenuta da dottrina e giurisprudenza, ove la decisione è
comunemente definita quale atto d'imperio individuale rivolto al privato, mediante
il quale un rapporto concreto di diritto amministrativo viene creato o
accertato in modo vincolante, tale da poter essere posto in esecuzione (cfr. la
giurisprudenza appena citata). Il concetto di decisione ai sensi dell'art. 208
cpv. 1 LOC viene poi interpretato più estensivamente dalla prassi delle
autorità di ricorso cantonali: esso abbraccia, segnatamente, anche le risoluzioni
degli organi comunali che spiegano effetti obbligatori solamente all'interno dell'apparato
amministrativo del comune (RDAT II-1994 N. 8; Borghi/Corti, op. cit., ibidem).
In caso contrario una parte delle deliberazioni più importanti degli organi
comunali, ma in particolare del legislativo, non sarebbero impugnabili, nemmeno
facendo capo all'azione popolare (cfr. RDAT II-2001 n. 2 consid. 2.2.; II-1999
n. 6 consid. 2.2.).
La possibilità di inoltrare un ricorso può
tuttavia essere data anche in assenza di una decisione, quando lo richiede il
bisogno di protezione giuridica. Tale ipotesi si avvera, segnatamente, quando
un'autorità si rifiuta indebitamente di adottare una decisione di sua
competenza oppure tarda a farlo (ricorso per denegata rispettivamente ritardata
giustizia; art. 45 PAmm).
2.3.
Giusta l'art. 73 cpv. 1 LOC nelle commissioni del consiglio comunale devono
essere rappresentati proporzionalmente i gruppi di cui si compone il consiglio.
I membri delle commissioni sono designati dai rispettivi gruppi; qualora il
numero dei designati differisse dal numero dei seggi di diritto decide il
consiglio comunale (art. 73 cpv. 6 LOC). La giurisprudenza di questo Tribunale
relativa all'applicazione di queste disposizioni ha avuto modo di spiegare,
ripetutamente, che la nomina, in sede di consiglio comunale, dei membri di una
commissione dello stesso avviene di conseguenza, di principio, senza votazione
(RDAT I-2001 n. 2 consid. 2.4.; II-1997 n. 12 consid. 3.3. relativamente all'applicazione
dell'art. 73 LOC; RDAT 1976 n. 10, pag. 8; 1979 n. 6 pag. 10; 1981 n. 25, pag.
44; STA inedita 15.12.1986 in re __________, consid. B relativamente
all'applicazione dell'art. 56 LOC 1950; cfr. inoltre il rapporto della
commissione della legislazione del 14 gennaio 1987, pubbl. in RVGC, sessione
ordinaria autunnale 1986, vol. 3, pag. 1820). La designazione di detti membri
spetta infatti ai gruppi rappresentati in consiglio comunale: la funzione di
quest'ultimo consesso si esaurisce pertanto, su questo oggetto, nel prendere
atto dei nominativi dei prescelti annunciati dai rispettivi capigruppo. Una
votazione da parte del consiglio comunale è necessaria solo quando il numero
dei membri designati dai singoli gruppi cui spetta il diritto di essere
rappresentati differisca, per eccesso o per difetto, da quello dei seggi che
spettano agli stessi (art. 73 cpv. 6 2.a frase LOC). La nomina dei membri delle
commissioni secondo le regole dianzi illustrate dev'essere effettuata nella
seduta costitutiva del consiglio comunale e ha effetto per l'intero quadriennio
amministrativo (art. 68 cpv. 1 LOC).
2.4. La LOC non regolamenta espressamente il
caso di modifica della composizione di una commissione del legislativo nel
corso del quadriennio amministrativo. In concreto è in discussione la
sostituzione del ricorrente in seno a varie commissioni del legislativo,
proposta dal gruppo __________, a seguito della sua (asserita) espulsione con
effetto immediato dal gruppo medesimo. Orbene, è fuori di dubbio che tale
espulsione non abbia potuto spiegare alcun effetto nei confronti della carica
di membro delle commissioni interessate occupata da __________ sin dall'inizio
della legislatura. La definizione di gruppo è difatti stabilita imperativamente
dall'art. 73 cpv. 2 LOC, giusta cui questo è costituito da tre o più
consiglieri eletti sulla stessa lista o su liste congiunte. Essendo stato
eletto sulla lista di __________, sotto l'aspetto legale - decisivo in concreto
- il ricorrente continua a far parte di questo gruppo. Essendo pertanto stato
nominato nella seduta costituiva del legislativo in svariate commissioni dello
stesso, __________ mantiene il diritto di continuare ad occupare tali cariche
per l'intero quadriennio giusta l'art. 68 cpv. 1 LOC.
Il risultato avrebbe semmai potuto essere
differente se il legislatore avesse lasciato alle forze politiche l'iniziativa
di costituire i gruppi e di organizzarli, tramite regolamento proprio, anche
per quanto concerneva l'appartenenza agli stessi, creando le premesse per una
modifica della consistenza del gruppo nel corso della legislatura, com'è il
caso a livello di assemblea federale (cfr. art. 8 septies cpv. 2 della legge
sui rapporti tra i consigli del 23 marzo 1962; M. von Wyss, Maximen und
Prinzipien des parlamentarischen Verfahrens, tesi, Zurigo 2001, pag. 62 segg.).
Ma anche in tale ipotesi l'esistenza di un obbligo legale per il parlamentare,
che lascia (volente o nolente, poco importa) il gruppo, di abbandonare la
carica di membro di una commissione spettante al gruppo stesso non appare
scontata (favorevole Aubert, Commentaire de la Constitution fédérale de la
Confédération suisse, ad art. 91 vCost. n. 10; con argomenti a favore e argomenti
contrari M. von Wyss, op. cit., pag. 79 segg. e 116; inoltre contrari, nel caso
del legislativo della città di Zugo, Hagmann/Horber, Die Geschäftsordnung im
Parlament, Zurigo 1998, ad § 17 n. 4).
2.5. L'operato del consiglio comunale di
__________ appare pertanto viziato in concreto. Anziché prendere atto, senza
votazione, della sostituzione di __________ con altri eletti sulla lista del
gruppo __________ nelle commissioni della gestione, delle petizioni e del piano
regolatore, conformemente alle indicazioni del capogruppo di __________, prima
dell'intervento di quest'ultimo esso avrebbe dovuto adottare una decisione di
rifiuto di concedere la possibilità di sostituzione dell'interessato. Non
avendolo fatto, esso è incorso non solo in un diniego di giustizia formale,
censurabile mediante ricorso, ma anche in una violazione del diritto (art. 61
PAmm).
-
Sulla
scorta di quanto precede la risoluzione 5 febbraio 2002 con cui il Governo ha
dichiarato irricevibile il ricorso risulta errata e dev'essere annullata. Per
sanare la situazione creata dall'operato del consiglio comunale di __________,
che non ha emesso - a torto - una decisione impugnabile, basta pronunciare un
giudizio di constatazione circa l'inefficacia della sostituzione del ricorrente
in seno alle commissioni del consiglio comunale.
-
La tassa
di giudizio deve essere posta a carico dei tre membri del gruppo __________, il
cui agire sta alla base della contestazione in esame e che hanno resistito in
questa sede, in solido (art. 28 PAmm). Questi sono altresì tenuti a rifondere
al ricorrente un adeguato importo per ripetibili, a valere per entrambe le sedi
ricorsuali (art. 31 PAmm).
Per questi motivi,
visti gli art. 13, 15, 68, 73, 208, 209 LOC; 3, 18,
28, 31, 45, 46, 49, 61 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
- Il ricorso
è accolto.
§ E' annullata la
risoluzione 5 febbraio 2002 (n. 625) del Consiglio di Stato.
§§ E' accertato che la
sostituzione di __________ nelle commissioni della gestione, delle petizioni e
del piano regolatore effettuata dal consiglio comunale di __________ nella
seduta del 17 dicembre 2001 è inefficace.
-
La tassa di
giudizio, di fr. 450.--, è posta a carico di __________, __________ e
__________ in solido. Questi rifonderanno a __________ identico importo per ripetibili.
-
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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