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Numero d'incarto:
52.2002.76
Data decisione, Autorità:
20.06.2002, TRAM
Incarto n.
52.2002.00076
Lugano
20 giugno
2002
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Stefano Bernasconi, Werner Walser
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 18 febbraio 2002 di
contro
la decisione 30 gennaio 2002 del Consiglio di Stato
(n. 490), che: a) dichiara irricevibile l'impugnativa presentata
dall'insorgente avverso la decisione 22 dicembre 2000 con cui il Dipartimento
del territorio ha approvato una variante di poco conto del piano del traffico
di __________;
b) stralcia dai ruoli l'impugnativa presentata dallo
stesso insorgente contro la barriera posata dal municipio di __________ su
via __________;
viste le risposte:
-
22 febbraio 2002 della
Sezione dell'esercizio e manutenzione del Dipartimento del
territorio;
-
25 febbraio 2002 del
municipio di __________;
-
5 marzo 2002 del
Consiglio di Stato;
-
21 marzo 2002 del
municipio di __________;
preso atto della replica 24
aprile 2002 del ricorrente e delle dupliche:
-
30 aprile 2002 del
Consiglio di Stato;
-
8 maggio 2002 del
municipio di __________;
-
15 maggio 2002 del
municipio di __________;
-
31 maggio 2002 della
Sezione dell'esercizio e manutenzione del Dipartimento del
territorio;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. Via __________ di __________ è una strada comunale, che conduce a
__________, passando dalla località di __________. Secondo il piano del
traffico di __________ in vigore sino alla fine del 2000, la strada era
classificata come strada collettrice C3.
Nel corso del 2000, il municipio di
__________ ha deciso di chiuderla al traffico di transito all’altezza del
confine tra i due comuni. Il 13 marzo 2000 il municipio di __________ si è
dichiarato favorevole all'iniziativa.
Il 23 giugno 2000, la Divisione delle
costruzioni ha autorizzato il municipio di __________ a posare dei segnali 4.09
"strada senza uscita" ai due capi dell'arteria.
Il 15 novembre 2000 il municipio di
__________ ha deciso di declassare via __________ a strada agricola.
Il 22 dicembre 2000, il Dipartimento del
territorio ha approvato la relativa variante del piano del traffico, che il municipio
di __________ gli aveva sottoposto secondo la procedura prevista per le
modifiche di poco conto del PR.
La variante è stata pubblicata all'albo
comunale di __________ dal 15 gennaio al 13 febbraio 2001. L’avviso di
pubblicazione avvertiva che contro la stessa era dato ricorso al Consiglio di
Stato entro 15 giorni alla scadenza del termine di pubblicazione.
B. All'inizio
di novembre del 2001 il municipio di __________ ha chiuso la strada al
traffico, posando una barriera all'altezza del confine con __________.
Il 9 novembre 2001, __________ è insorto
davanti al Consiglio di Stato contro la predetta modifica del piano viario,
contestandola in particolare dal profilo della procedura applicata e
chiedendogli di rivedere la decisione 22 dicembre 2000 del Dipartimento del
territorio.
C. Con
giudizio 30 gennaio 2002 il Consiglio di Stato ha respinto l'impugnativa, dichiarandola
irricevibile nella misura in cui era rivolta contro la decisione 22 dicembre
2001 del Dipartimento del territorio.
Il ricorrente avrebbe dovuto impugnare
tempestivamente la variante del PR adottata dal municipio ed annunciata
all'albo comunale.
Nella misura in cui era invece rivolto
contro lo sbarramento, il Governo ha invece stralciato il ricorso dai ruoli,
siccome privo d'oggetto, poiché la barriera era stata nel frattempo rimossa. Il
giudizio avvertiva che contro il dispositivo di stralcio era dato ricorso al
Tribunale cantonale amministrativo.
D. Contro il
predetto giudizio governativo __________ è insorto davanti al Tribunale
cantonale amministrativo, contestando in particolare la variante del piano del
traffico adottata dal municipio di __________ secondo la procedura applicabile
alle modifiche di poco conto.
Dopo aver rilevato di essersi opposto alla
domanda di costruzione, pubblicata il 17 gennaio 2001 dal municipio di
__________ per la posa di uno sbarramento su via __________, l'insorgente nega
che nel caso in esame siano dati i presupposti per modificare il piano del
traffico secondo la procedura prevista per le varianti di poco conto. Chiede
quindi che il giudizio governativo sia annullato, che la variante di PR sia
dichiarata nulla assieme all'atto di adesione del municipio di __________ e che
gli atti siano rinviati ai municipi di __________ e __________, affinché procedano
alle modifiche dei PR nel rispetto della LALPT.
E. All'accoglimento
del ricorso si è opposto il Consiglio di Stato senza formulare osservazioni.
Ad identica conclusione sono giunti i
municipi di __________ e di __________, contestando le tesi del ricorrente con
argomenti di cui si dirà semmai più avanti.
F. In sede di
replica, il ricorrente si è confermato nelle proprie tesi e domande, eccependo
la posizione del municipale di __________ ing. __________, funzionario del
Dipartimento del territorio, che avrebbe addirittura anticipato il giudizio del
Consiglio di Stato.
Con le dupliche, il Consiglio di Stato ed i
municipi interessati si sono confermati nelle precedenti prese di posizione.
Considerato, in
diritto
- Prima di
entrare nel merito di un ricorso, il Tribunale cantonale amministrativo esamina
d'ufficio al sua competenza (art. 3 PAmm).
1.1. Oggetto principale del ricorso
inoltrato da __________ è il dispositivo del giudizio governativo che dichiara
irricevibile l'impugnativa inoltrata dallo stesso insorgente contro la
decisione 15 novembre 2000, approvata dal Dipartimento del territorio, con cui
il municipio di __________ ha modificato il piano del traffico, ossia una
componente del PR (art. 28 cpv. 1 LALPT, 9 RLALPT).
Contro le varianti del PR, adottate secondo
la procedura prevista per le modifiche di poco conto (art. 41 cpv. 3 LALPT; 14
seg. RLALPT), è dato ricorso al Consiglio di Stato, il cui giudizio è impugnabile
davanti al Tribunale della pianificazione del territorio (art. 15 cpv. 3
RLALPT).
Entro questi limiti, il ricorso inoltrato da
__________ i va quindi dichiarato irricevibile per incompetenza del Tribunale
cantonale amministrativo. L'impugnativa va trasmessa al Tribunale della
pianificazione del territorio conformemente all'art. 4 PAmm.
1.2. Con il giudizio qui impugnato, il
Consiglio di Stato ha tuttavia anche stralciato il ricorso dai ruoli nella
misura in cui era "rivolto contro lo sbarramento di via __________
", ossia contro la decisione, non meglio specificata, del municipio di
__________ di posare su via __________ una barriera per chiudere la strada al
traffico di transito.
Nella misura in cui si ammette che questo
intervento soggiaccia alla legislazione edilizia, la competenza del Tribunale
cantonale amministrativo è data dall'art. 21 LE.
Da questo profilo, il ricorso va tuttavia
senz'altro respinto.
Considerato che il municipio ha aderito
all'impugnativa, rimuovendo la barriera ed avviando una procedura di rilascio
del permesso di costruzione, il dispositivo del giudizio governativo che
stralcia il ricorso dai ruoli per scomparsa dell'oggetto della contestazione
appare infatti incontestabilmente immune da violazioni del diritto.
1.3. Davanti a questo tribunale __________ i
ha formalmente contestato anche la decisione 13 marzo 2000 con cui il municipio
di __________ ha aderito all'iniziativa del municipio di __________ di chiudere
via __________ al transito di veicoli.
La domanda di accertamento della nullità del
provvedimento, formulata per la prima volta in questa sede, va dichiarata improponibile
in forza dell'art. 63 cpv. 2 PAmm, che esclude la possibilità di formulare
nuove domande con il ricorso al Tribunale cantonale amministrativo.
- Dato
l'esito, si prescinde dal prelievo di una tassa di giustizia.
Per questi motivi,
visti gli art. 21 LE; 41 LALPT; 15 RLALPT; 3, 4, 18,
28, 60, 61 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
-
Nella
misura in cui è ricevibile, il ricorso è respinto.
-
Gli atti
sono trasmessi al Tribunale della pianificazione del territorio per competenza.
-
Non si
preleva tassa di giustizia.
-
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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