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Numero d'incarto:
52.2002.70
Data decisione, Autorità:
11.03.2002, TRAM
Incarto n.
52.2002.00070
Lugano
11 marzo 2002
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna e Stefano Bernasconi
segretario:
Thierry Romanzini, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 25 aprile 2001 di
patr. dall'avv. __________
(in precedenza rappr. da __________),
contro
la risoluzione 21 marzo 2001 (n. 1279) del Consiglio
di Stato, che ha respinto l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la
decisione 8 novembre 2000 del Dipartimento delle istituzioni, Sezione dei permessi
e dell'immigrazione, in materia di rilascio di un permesso di domicilio
rispettivamente di rinnovo dell'autorizzazione di dimora;
viste le risposte:
richiamata la sentenza 29 gennaio 2002 del Tribunale
federale;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto e in diritto
che con decisione 8 novembre 2000, il
Dipartimento delle istituzioni ha respinto la domanda del cittadino tunisino
__________ volta ad ottenere il rilascio di un permesso di domicilio, negandogli
implicitamente il rinnovo del suo permesso di dimora, per motivi di interesse
pubblico preponderanti in quanto aveva commesso diversi delitti e denotato
l'incapacità di adattarsi all'ordinamento elvetico, accumulando tra l'altro
diversi debiti (art. 4, 10 cpv. 1 lett. a/b, 16 LDDS e 8, 11, 16 ODDS);
che con giudizio 21 marzo 2001, il Consiglio
di Stato ha confermato la suddetta risoluzione dipartimentale, respingendo
l'impugnativa contro di essa interposta dall'interessato;
che il 20 giugno 2001 il Tribunale cantonale
amministrativo ha respinto il gravame di __________ volto ad ottenere il
rinnovo del suo permesso di dimora, confermando la risoluzione suddetta;
che con sentenza 29 gennaio 2002, il
Tribunale federale ha accolto il ricorso di diritto amministrativo presentato
da __________ e ha rinviato la causa al Tribunale cantonale amministrativo per
nuovo giudizio, procedendo ad una nuova e attenta ponderazione degli interessi
in presenza, dopo aver chiarito i fatti determinanti;
che il 18 febbraio 2002 __________ ha
chiesto di essere posto al beneficio dell'assistenza giudiziaria e del gratuito
patrocinio dell'avv. __________;
che giusta l'art. 65 PAmm, il Tribunale
cantonale amministrativo può annullare la decisione impugnata e rinviare la
causa all'istanza inferiore segnatamente nei casi in cui questa ha accertato la
fattispecie in modo incompleto;
che, verificandosi in concreto tale ipotesi,
il ricorso va accolto e gli atti rinviati al Consiglio di Stato, affinché
statuisca nuovamente sul ricorso come indicato dall'alta Corte federale, segnatamente
previa completazione degli accertamenti necessari al fine di determinare la
natura e l'intensità del legame coniugale esistente tra il ricorrente e sua
moglie e di valutare nel contempo l'evoluzione della loro situazione finanziaria;
che, dato l'esito, si prescinde dal prelievo
di una tassa di giustizia e delle spese;
che la domanda di assistenza giudiziaria e
di conferimento del gratuito patrocinio dell'avv. __________ dev'essere
respinta, già per il fatto che il ricorso è stato inoltrato dal precedente
rappresentante dell'insorgente e non si procede ad esperire un'istruttoria in
questa sede per i motivi precedentemente addotti;
che lo Stato del Cantone Ticino deve però
rifondere al ricorrente, che era assistito dal consulente giuridico __________,
un'adeguata indennità per ripetibili relativa al presente giudizio di rinvio
(art. 31 PAmm);
visti gli art. 1, 4, 7, 10, 11 LDDS; 16 ODDS; 8 CEDU;
100 cpv. 1 lett. b n. 3 OG; 10 lett. a LALPS; 3, 18, 28, 30, 31, 43, 46, 60,
61, 65 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
- Il ricorso
è accolto come ai considerandi.
§. Di conseguenza:
1.1 la decisione 21
marzo 2001 (n. 1279) del Consiglio di Stato è annullata;
1.2 gli atti sono
rinviati all'Esecutivo cantonale per nuova decisione previa completazione dell'istruttoria.
-
Non si
prelevano né tassa di giustizia né spese.
-
La domanda
di conferimento dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio è
respinta.
-
Lo Stato
del Cantone Ticino rifonderà al ricorrente fr. 600.– a titolo di ripetibili.
-
Contro la
presente decisione, nella misura in cui è fondata sul diritto pubblico federale,
è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale a Losanna nel termine
di 30 giorni dall'intimazione.
-
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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