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Numero d'incarto:
52.2002.5
Data decisione, Autorità:
09.04.2002, TRAM
Incarto n.
52.2002.00005
Lugano
9 aprile 2002
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna e Stefano Bernasconi
segretario:
Thierry Romanzini, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 4 gennaio 2002 di
patr. dall'avv. __________
contro
la risoluzione 5 dicembre 2001 (n. 5685) del
Consiglio di Stato, che ha respinto l'impugnativa presentata dall'insorgente
avverso la decisione 21 agosto 2001 del Dipartimento delle istituzioni,
Sezione dei permessi e dell'immigrazione, in materia di revoca del permesso
di dimora;
viste le risposte:
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. La
cittadina italiana __________ si è sposata il __________ a Milano con il cittadino
elvetico __________. Il giorno seguente, per vivere insieme al marito, la
ricorrente ha ottenuto un permesso di dimora annuale, in seguito regolarmente
rinnovato, con prossima scadenza fissata per il 19 giugno 2002. Essa è attualmente
impiegata a tempo pieno presso la __________ a __________. Il 1° giugno 2001,
l'interessata ha lasciato l'abitazione coniugale di __________, trasferendosi a
__________.
B. Il 21
agosto 2001 la Sezione dei permessi e dell'immigrazione del Dipartimento delle
istituzioni ha respinto la domanda di __________ volta ad ottenere la modifica
dei dati relativi all'indirizzo, fissandole un termine con scadenza il 31
ottobre 2001 per lasciare il territorio cantonale. L'autorità ha ritenuto che,
non vivendo più insieme al marito e non essendovi elementi comprovanti una
possibile riconciliazione tra i coniugi, non sussistessero più le condizioni
per le quali era stato concesso il permesso alla ricorrente per soggiornare in
Svizzera. La decisione è stata resa in applicazione degli art. 4, 7, 12, 16
LDDS e 8 ODDS.
C. Con
giudizio 5 dicembre 2001 il Consiglio di Stato ha confermato la suddetta risoluzione,
respingendo l'impugnativa contro di essa interposta da __________. Il Governo
ha ribadito i motivi addotti dal dipartimento, considerando manifestamente
abusivo appellarsi al connubio per continuare a soggiornare in territorio elvetico.
Ha inoltre ritenuto che l'interessata non potesse invocare la protezione
sancita dall'art. 8 CEDU, in quanto la relazione coniugale non era più intatta.
Il fatto di avere un lavoro, ha soggiunto l'Esecutivo cantonale, non poteva
giovare alla ricorrente, poiché l'autorizzazione ad esercitare un'attività
lucrativa era una diretta conseguenza del ricongiungimento famigliare e non
costituiva lo scopo della sua dimora. Infine, ha ritenuto il provvedimento impugnato
conforme al principio della proporzionalità.
D. Contro la
predetta pronunzia, __________ si aggrava ora davanti al Tribunale cantonale
amministrativo, chiedendone l'annullamento e postulando, in via principale di
essere autorizzata a dimorare a __________ e a lavorare presso la __________ di
__________, in via del tutto subordinata che gli atti vengano retrocessi al
Consiglio di Stato per nuovi accertamenti. Critica l'Esecutivo cantonale per
non aver accertato su quale base legale essa può continuare a soggiornare in
Ticino per svolgere la sua attività lucrativa. Ammette di vivere separata dal
marito dal 1° giugno 2001 e che non vi sono possibilità di riconciliazione.
Contesta tuttavia di aver contratto un matrimonio fittizio e di aver invocato
il vincolo matrimoniale in maniera manifestamente abusiva al fine di
soggiornare in Svizzera. Sostiene di aver chiesto e ottenuto il rinnovo della
sua autorizzazione di soggiorno unicamente per svolgere la sua attività
lucrativa, quando viveva ancora con suo marito. Di conseguenza, essa non avrebbe
abusato del suo diritto e avrebbe agito in buona fede. Sottolinea di essersi sempre
comportata bene durante il suo soggiorno in Svizzera.
E. All'accoglimento
del ricorso si oppone la Sezione dei permessi e dell'immigrazione, con
argomenti di cui si dirà, se necessario, in seguito. Anche il Consiglio di
Stato propone di respingere il gravame, riconfermandosi nelle motivazioni poste
a fondamento della propria decisione.
Considerato, in
diritto
- 1.1. In
materia di diritto degli stranieri la competenza del Tribunale cantonale amministrativo
a statuire in merito ai gravami inoltrati avverso le decisioni del Consiglio di
Stato è data soltanto nella misura in cui queste ultime possono essere
impugnate con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale (art. 10
lett. a LALPS).
1.2. Il ricorso di diritto amministrativo è,
in linea di principio, ammissibile dinnanzi all'alta Corte federale contro la
revoca di permessi (cfr. art. 101 lett. d in relazione con l'art. 100 cpv. 1
lett. b n. 3 OG). Di conseguenza, anche la competenza di questo Tribunale a
statuire in merito all'impugnativa inoltrata dall'insorgente è quindi data.
1.3.Il gravame in oggetto, tempestivo (art.
46 cpv. 1 PAmm) e presentato da una persona senz'altro legittimata a ricorrere
(art. 43 PAmm), è ricevibile in ordine, ma solo nella misura in cui verte
contro la decisione di revoca del permesso annuale, che __________ ha ottenuto
per soggiornare in Ticino a seguito del suo matrimonio con un cittadino
svizzero. Difatti, la sua richiesta, presentata anche dinnanzi al Consiglio di
Stato, di trasformare il permesso di cui beneficia in autorizzazione di lavoro,
si configura alla stregua di una nuova e inammissibile domanda (art. 57 cpv. 2
e 63 cpv. 2 PAmm). Il ricorso può essere deciso sulla base degli atti, senza
istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm).
-
L'art. 7
cpv. 1 prima frase LDDS dispone che il coniuge straniero di un cittadino
svizzero ha diritto al rilascio e alla proroga del permesso di dimora. Questo
diritto - soggiunge il cpv. 2 della medesima norma - non sussiste se il
matrimonio è stato contratto per eludere le prescrizioni in materia di dimora e
domicilio degli stranieri, segnatamente quelle sulla limitazione del loro effettivo.
Il permesso può anche essere negato in caso di abuso di diritto. L'abuso
sussiste quando un diritto viene invocato per realizzare degli interessi che la
legge non vuole proteggere (Häfelin/Müller, Grundriss des Allgemeinen
Verwaltungsrechts, 3a. ed., N. 597 segg.; Imboden/Rhinow, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung,
6a. ed., N. 74 e 78). Sono dati segnatamente gli estremi dell'abuso,
allorquando lo straniero si richiama ad un matrimonio che sussiste solo
formalmente unicamente per ottenere il rilascio o il rinnovo di un permesso di
dimora (cfr. DTF 121 II 97 consid. 4). Tuttavia, una separazione di fatto dei
coniugi non provoca necessariamente la perdita del diritto a un permesso di
soggiorno (DTF 118 Ib 150 consid. 3b). Tale soluzione è stata scelta al fine di
evitare che la presenza in Svizzera dello straniero dipenda dalla volontà del
coniuge. Si è infatti inteso garantire al cittadino straniero il diritto di
richiedere egli stesso l'adozione di misure di protezione dell'unione
coniugale, segnatamente anche il diritto alla separazione giusta l'art. 175 CC,
senza per ciò dover temere di essere allontanato dalla Svizzera.
-
In
concreto, il Consiglio di Stato ha fondato il proprio giudizio sull'abuso
manifesto del diritto, da parte dell'insorgente, nell'invocare il vincolo
coniugale. Cadono pertanto nel vuoto gli argomenti addotti da __________, al
fine di confutare l'esistenza della natura fittizia del suo matrimonio.
-
Ferme
queste premesse, a partire dalle nozze celebrate il __________, i coniugi
__________ hanno vissuto insieme soltanto per circa due anni. Essi si sono separati
di fatto il 1° giugno 2001, quando la ricorrente si è trasferita a __________.
Inoltre, sia __________ che suo marito hanno organizzato ciascuno autonomamente
la propria vita ed escluso qualsiasi riconciliazione (v. scritti 31 luglio e 9
agosto 2001 all'Ufficio regionale degli stranieri di __________; ricorso ad 5,
pag. 6). Ciononostante, l'insorgente pretende di continuare a soggiornare in
Svizzera, richiamandosi ad un matrimonio che sussiste solo formalmente. Da
quanto precede risulta in modo manifesto l'abuso dell'insorgente nell'invocare
il proprio matrimonio, privo di ogni contenuto e scopo da circa dieci mesi, al
fine di continuare a risiedere nel nostro Paese. Gli argomenti addotti dalla
ricorrente non permettono di giungere a diversa conclusione. Essa ha ottenuto
un permesso di dimora per vivere con suo marito e non per altri motivi. Il
fatto che l'insorgente sia stata autorizzata a svolgere un'attività lucrativa
in Svizzera è infatti soltanto una conseguenza dell’unione coniugale con un
cittadino elvetico e non costituisce lo scopo della sua dimora (art. 3 cpv. 1
lett. c OLS).
-
La
ricorrente non potrebbe nemmeno invocare la protezione dell'art. 8 CEDU. In effetti,
a dipendenza delle circostanze, lo straniero può prevalersi del diritto al
rispetto della vita privata e famigliare, tutelato dalla norma in oggetto, per
opporsi all'eventuale separazione dalla famiglia ed ottenere il mantenimento
del proprio permesso di dimora. Per appellarsi alle garanzie sancite dall'art. 8
CEDU, lo straniero deve dimostrare che tra lui e la persona che beneficia del
diritto di risiedere in Svizzera esiste una relazione stretta, intatta ed
effettivamente vissuta (DTF 122 II 5 consid. 1e, 289 consid. 1c, 385 consid.
1c; 118 Ib 145). Orbene, a seguito dell'accertamento della mera natura formale
del vincolo matrimoniale, che non merita tutela alcuna siccome abusivo, non si
può ritenere che esista un legame familiare intatto ed effettivamente vissuto
tra __________ e suo marito __________.
-
Occorre
ora verificare la proporzionalità del provvedimento di revoca del permesso
pronunciato dalla Sezione dei permessi e dell'immigrazione.
6.1. L'art. 9 cpv. 2 lett. b LDDS dispone
che il permesso di dimora può essere revocato, tra l'altro, quando non venga
adempiuta una condizione imposta all'atto della sua concessione. In materia di
ritiro dei permessi accordati a persone straniere, la LDDS conferisce dunque
all'autorità amministrativa un ampio margine di apprezzamento censurabile -
perlomeno da parte di questo Tribunale - soltanto sotto i profili dell'eccesso
o dell'abuso di potere.
6.2. Come indicato in precedenza,
__________, trentenne, milanese, risiede stabilmente nel nostro Paese soltanto
da due anni e dieci mesi, a seguito del matrimonio con un cittadino elvetico ed
è solo per questo motivo che essa è stata autorizzata a svolgere un'attività
lucrativa in Svizzera. Del resto, essa non invoca nemmeno l'impossibilità di un
suo rientro in Italia, dove è nata ed è cresciuta. Inoltre, la misura adottata
non avrebbe come effetto di interrompere una lunga collaborazione professionale,
dato che l'interessata lavora da meno di tre anni presso la __________.
6.3. Sulla scorta di quanto precede, la
Sezione dei permessi e dell'immigrazione non ha pertanto disatteso le
disposizioni legali invocate, revocando il permesso di dimora a __________.
Difatti, la decisione censurata non procede da un esercizio abusivo del potere
di apprezzamento che la legge riserva all'autorità di polizia degli stranieri
in ordine alla valutazione dell'adeguatezza della misura adottata.
- Il ricorso
dev'essere pertanto respinto, nella misura in cui è ammissibile. Tassa e spese
di giustizia seguono la soccombenza (art. 28 PAmm).
Per questi motivi,
visti gli art. 7, 9 LDDS; 3 OLS; 8 CEDU; 100 cpv. 1
lett. b n. 3, 101 lett. d OG; 10 lett. a LALPS; 3, 18, 28, 43, 46, 60 e 61
PAmm;
dichiara
e pronuncia:
-
In quanto
ricevibile, il ricorso è respinto.
-
La tassa di
giustizia e le spese, di complessivi fr. 800.–, sono a carico della ricorrente.
-
Contro la
presente decisione è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale
a Losanna nel termine di 30 giorni dall'intimazione.
-
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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