AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
52.2002.485
Data decisione, Autorità:
15.10.2003, TRAM
Incarto n.
52.2002.485
Lugano
15 ottobre 2003
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Stefano Bernasconi, vicepresidente,
Matteo Cassina e Raffaello Balerna, quest'ultimo in sostituzione del giudice
Lorenzo Anastasi, astenuto;
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 3 dicembre 2002 di
_RICO0
contro
la decisione 20 novembre 2002 (no. 5558) del
Consiglio di Stato, che ha respinto l'impugnativa presentata dall'insorgente
avverso la licenza edilizia 22 marzo 2000 rilasciata dal municipio di
__________ alla __________ per costruire una tettoia per la lavorazione del
granito al mapp. __________;
viste le risposte:
-
17 dicembre 2002 del
comune di __________;
-
17 dicembre 2002 del
Consiglio di Stato;
-
23 dicembre 2002 della
__________;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. Il 18
maggio 1999 __________, proprietario del mapp. __________ di __________, ha
chiesto al locale municipio di intervenire qualora i lavori di costruzione in
corso nella __________ posta di fronte alla sua abitazione fossero stati iniziati
senza regolare permesso.
Constatato
che sul mapp. __________ della __________ si stava effettivamente edificando
un'opera edile non autorizzata, il 26 maggio 1999 il municipio di __________ ha
ingiunto alla proprietaria di sospendere i lavori e di inoltrare una domanda di
costruzione seguendo la procedura ordinaria.
B. Il 4
febbraio 2000 la __________ ha domandato al municipio il permesso di realizzare
sul proprio mapp. __________ (zona speciale estrazione e lavorazione del
granito; art. 22 NAPR) una tettoia per la lavorazione del granito composta da
una pensilina di m 50 x 9 sorretta da undici pilastri in ferro.
La
domanda, pubblicata dal 17 febbraio al 3 marzo 2000 e apparentemente notificata
ai confinanti, non ha suscitato opposizioni.
Raccolto
il preavviso favorevole del Dipartimento del territorio, il 22 marzo 2000 l'autorità
comunale ha dunque rilasciato la licenza richiesta.
C. Mediante
ricorso 6 giugno 2001 __________ ha impugnato la predetta licenza davanti al
Consiglio di Stato, chiedendone l'annullamento siccome concessa in spregio di
tutte le vigenti norme legali disciplinanti la costruzione al di fuori della zona
edificabile.
Con
giudizio 6 novembre 2001 il Consiglio di Stato ha dichiarato irricevibile il gravame,
ma ha comunque trasmesso gli atti ai Servizi generali del Dipartimento del
territorio per una valutazione del caso quale autorità di vigilanza in materia
edilizia.
Esperiti
gli opportuni accertamenti, il Governo ha ritenuto in sostanza che all'insorgente
difettasse la legittimazione attiva, poiché al momento della pubblicazione aveva
omesso di opporsi alla domanda di costruzione ed aveva comunque reagito tardivamente
alla ripresa dei lavori di completazione della tettoia, eseguiti nel corso del
mese di maggio 2001.
D. Avverso
tale giudizio il soccombente è insorto davanti al Tribunale cantonale amministrativo,
chiedendo che venisse annullato assieme alla controversa licenza.
L'insorgente
ha rivendicato la qualità per agire in giudizio allegando di essere un cittadino
attivo domiciliato nel comune che denuncia gravi abusi edilizi. La beneficiaria
della licenza - ha soggiunto - non ha posato le modine e il municipio ha omesso
di pubblicare la domanda sul FU, così come di darne effettiva notizia ai
confinanti.
Nel
merito, __________ ha riproposto in sostanza le censure già sollevate innanzi
alla precedente istanza, evidenziando in particolare i ripetuti abusi edilizi
posti in essere dalla __________ e l'agire riprovevole delle autorità preposte
alla vigilanza sulla polizia delle costruzioni.
E. Il
Tribunale cantonale amministrativo ha accolto il gravame con pronunzia 11 settembre
2002.
Ricordati
i principi che reggono la legittimazione ricorsuale in materia edilizia, questo
Tribunale ha constatato che la domanda di costruzione non era stata pubblicata
nel FU e che verosimilmente la modinatura dell'opera non era stata eseguita. È
quindi giunto alla conclusione che il Governo non poteva negare a __________
il diritto di impugnare il permesso di costruzione al quale aveva omesso di
opporsi per carenza di pubblicità della relativa domanda. Tanto più che una
volta appresa la notizia del rilascio della controversa licenza edilizia il
ricorrente aveva agito tempestivamente.
Donde il
rinvio degli atti al Consiglio di Stato affinché entrasse nel merito del gravame
6 giugno 2001 proposto dall'insorgente.
F. Il
Consiglio di Stato si è pronunciato il 20 novembre 2002, rigettando
l'impugnativa.
L'autorità
di ricorso di prime cure ha ritenuto in sostanza che i piani presentati permettessero
di comprendere chiaramente la natura e le caratteristiche costruttorie del
nuovo manufatto, che l'opera fosse conforme all'art. 22 LPT ed al diritto
autonomo comunale, e che non sussistessero contrasti dal profilo della protezione
della natura e del paesaggio. Posto che anche la tassa di cancelleria prelevata
dal comune per l'esame della domanda di costruzione era legittima, ha quindi
confermato integralmente la licenza edilizia avversata dal ricorrente.
G. Mediante
ricorso 2 dicembre 2002 quest'ultimo ha nuovamente adito il Tribunale cantonale
amministrativo, postulando l'annullamento della predetta decisione governativa
e del permesso 22 marzo 2000 accordato alla __________.
Secondo
l'insorgente, laddove accennava all'erezione di una semplice tettoia la domanda
di costruzione era ingannevole. In realtà, l'istante in licenza ha realizzato
un vero e proprio laboratorio di lavorazione della pietra, per il quale
occorreva indicare le attrezzature, i macchinari, l'impatto fonico e
ambientale, l'isolamento termico e acustico, nonché ogni altro dato utile ai
fini di un corretto esame del progetto dal profilo ambientale. L'autorità
cantonale avrebbe dovuto accorgersi che la domanda concerneva un complesso
industriale molesto e non una pensilina per autovetture.
Il
manufatto - ha ricordato il ricorrente - si trova al di fuori della zona
edificabile. L'avversata licenza andava quindi annullata non solo perché
rilasciata in esito ad una procedura viziata per la mancata pubblicazione della
domanda nel FU, ma anche perché lesiva delle vigenti norme di legge
disciplinanti l'attività edilizia nella zona di estrazione e lavorazione del
granito prevista dall'attuale PR.
Quanto ai
biotopi un tempo presenti sul mapp. __________ ed ora distrutti, il Governo
avrebbe dovuto intervenire in modo immediato e risoluto ordinandone il ripristino.
In mancanza di piani precisi attestanti che la tettoia non tange zone protette,
non poteva di certo tutelare la licenza edilizia.
L'insorgente
ha ribadito infine le censure proposte in merito alla tassa di favore di fr.
50.- addebitata alla beneficiaria del permesso sulla scorta dell'art. 19 LE.
H. All'accoglimento
del gravame si è opposto il Consiglio di Stato, che ha sollecitato la conferma
del giudizio impugnato senza formulare particolari osservazioni.
Ad
identica conclusione sono pervenuti la __________ e il comune di __________, il
primo avversando partitamente le tesi del ricorrente con argomenti di cui si
dirà semmai in appresso, il secondo richiamandosi alle sue precedenti prese di
posizione.
Il
Dipartimento del territorio è invece rimasto silente.
Considerato, in
diritto
- La competenza
del Tribunale cantonale amministrativo è pacificamente data dall'art. 21 LE. La
potestà ricorsuale del ricorrente, fondata sugli art. 21 LE e 43 PAmm, è già
stata appurata in seno al precedente giudizio reso da questo Tribunale (cfr.
STA 11 settembre 2002).
Il
ricorso, tempestivo e correttamente motivato (art. 46 PAmm), è pertanto
ricevibile in ordine e può essere deciso sulla base degli atti, senza procedere
ad accertamenti istruttori (art. 18 cpv. 1 PAmm).
- Nel suo
precedente giudizio questo Tribunale aveva annotato che contrariamente a quanto
disposto dall'art. 6 cpv. 3 LE la pubblicazione della domanda di costruzione
non era stata annunciata nel Foglio ufficiale. A dispetto di quanto auspicato
dal ricorrente, in concreto questa mancanza non permette tuttavia di annullare
la controversa licenza per violazione di formalità essenziali di procedura.
Grazie alla sentenza 11 settembre 2002 di questo Tribunale che gli ha
riconosciuto la potestà ricorsuale, __________ ha infatti potuto impugnare in
modo congruo il permesso 22 marzo 2000 rilasciato alla __________, sollevando
ogni sorta di censura di merito. L'omessa pubblicazione nel FU, peraltro
destinata principalmente alle associazioni ambientalistiche legittimate ad
opporsi ai progetti di costruzione, non gli ha di certo impedito di valersi al
meglio del diritto di contestazione garantitogli dalla legge o lo ha altrimenti
pregiudicato nell'esercizio di tale diritto.
Ne
consegue che in casu non è ravvisabile alcun vizio processuale tale da giustificare
l'accoglimento della domanda ricorsuale mirante ad ottenere l'annullamento in ordine
della licenza edilizia. Tanto più che il permesso è già stato utilizzato e
l'omesso annuncio nel FU non è riconducibile a negligenza della sua beneficiaria
(cfr., a quest'ultimo proposito, Scolari, Commentario, N. 766 ad art. 6 LE).
- 3.1. La
domanda di costruzione del 4 febbraio 2000 relativa alla posa della tettoia per
la lavorazione del granito sul mapp. __________ indica che il fondo è incluso
in zona industriale. In realtà, l'area dedotta in edificazione è posta in un
comparto territoriale che il vigente PR di __________ - segnatamente il piano
del paesaggio - assegna alla zona di estrazione e lavorazione del granito (art.
22 NAPR). Lo stesso pianificatore comunale, cui era stata sottoposta per esame
la domanda, aveva chiaramente evidenziato l'inesattezza, annotando peraltro che
trattandosi di un intervento fuori zona edificabile sarebbe spettato
all'autorità cantonale stabilire se lo stesso era conforme all'art. 24 LPT.
Il
Dipartimento del territorio si è pronunciato il 17 marzo 2000. Senza fornire
particolari spiegazioni ha ritenuto che l'opera rientrasse nelle eccezioni
previste dagli art. 24 LPT e 71, 72 LALPT, per cui ha preavvisato
favorevolmente il rilascio del permesso.
Il
Consiglio di Stato, nel giudizio impugnato, è invece partito dal presupposto
che l'opera - in quanto insediata nella zona di estrazione e lavorazione del
granito istituita dal PR - dovesse essere valutata alla luce dell'art. 22 LPT,
per poi giungere alla conclusione che la stessa soddisfaceva i requisiti della
predetta norma di legge siccome strettamente legata alle attività di
sfruttamento della cava e necessaria alla continuazione di quest'ultime.
3.2. La
zona di estrazione e lavorazione del granito (ZELG) prevista dal PR 87 di
__________ rientra nel novero delle "altre zone" ai sensi dell'art.
18 cpv. 1 LPT, che a dipendenza delle loro caratteristiche possono essere
edificabili o non edificabili (Zen-Ruffinen/ Guy-Ecabert, Aménagement du
territoire, construction, expropriation, N. 384; Hänni, Planungs-, Bau- und
besonderes Um-weltschutzrecht, p.190).
La ZELG
del PR di __________ è disciplinata dall'art. 22 NAPR. Questa norma stabilisce
che nella ZELG è permessa la continuazione delle attività esistenti come pure
l'insediamento di nuove aziende (cifra 1), ma non fornisce maggiori ragguagli
in ordine alle costruzioni e agli impianti ammessi, limitandosi a specificare
che le misure di intervento saranno formalizzate attraverso un piano specifico,
segnatamente un piano particolareggiato delle cave (cifra 2), tuttora in fase
di adozione e quindi inutilizzabile. Il disposto non contiene alcuna
precisazione circa il carattere, il tipo di costruzione e i vincoli da
osservare nell'edificazione; oltre a non prevedere alcuno dei parametri edilizi
che secondo la legislazione cantonale vigente all'epoca dell'approvazione del
PR (art. 16 LE 1973) dovevano essere inseriti nel piano stesso, non offre
nemmeno indicazioni riguardo agli interventi costruttivi tollerati. L'art. 22
NAPR aspira a regolamentare, ancorché transitoriamente, l'utilizzazione dei
sedimi occupati dai laboratori di lavorazione della pietra al fine di sottrarli
alla disciplina dell'art. 24 LPT (cfr. risoluzione 25 agosto 1987 con la quale
il Consiglio di Stato ha approvato il PR, p. 12-13), ma fallisce in tale
intento configurandosi alla stregua di una prescrizione vaga ed indeterminata,
priva di informazioni suscettibili di permettere una concreta verifica delle
domande di costruzione dal profilo dell'art. 22 cpv. 2 lett. a LPT, che cosi
come concepita integra gli estremi di un'inammissibile delega di competenze
pianificatorie al municipio, rispettivamente di un altrettanto inammissibile
rinvio della definizione dell'assetto pianificatorio delle aree incluse nella
ZELG alla procedura di rilascio del permesso di costruzione (DTF 113 Ib 374
cons. 5; RDAT I-1996 N. 26 e rinvii).
D'altra
parte, la componente del PR che fissa e permette di identificare i comparti
edificabili all'interno del comprensorio comunale è il piano delle zone. Questa
rappresentazione grafica del PR 87 di __________ non annovera la ZELG tra
quelle di natura edificabile (cfr. art. 33 NAPR). Non la contempla nemmeno. Ne
segue che sulla scorta delle stesse NAPR, che considerano retta dall'art. 24
LPT l'edificabilità di tutto il territorio non definito come zona edificabile
dal piano delle zone (art. 32 cifra 1 e 3) non v'è ragione per ritenere che la
ZELG non sia soggetta al regime eccezionale sancito dalla predetta norma di
legge.
In quanto
volta a censurare il Consiglio di Stato per aver omesso di valutare l'ammissibilità
della controversa tettoia per la lavorazione del granito sotto l'aspetto dell'art.
24 LPT, l'impugnativa si avvera fondata. Neppure il Dipartimento del
territorio, al quale competeva in primis tale esame, si è mai espresso in modo
puntuale sulle ragioni che l'hanno indotto a reputare che la costruzione
potesse essere autorizzata in via eccezionale in base agli art. 24 LPT e 71 ss.
LALPT.
- Sul mapp.
__________ la __________ ha realizzato una nuova tettoia di 450 mq (ml 50 x 9)
in aggiunta a quella esistente, ampia 230 mq, posta nel settore del fondo
attribuito alla zona industriale. La relazione tecnica allegata alla domanda di
costruzione spiega che le attività legate alla lavorazione del granito richiedono
sempre maggiori spazi per l'installazione di nuovi macchinari e di nuova
manodopera. Donde l'erezione della nuova pensilina, più a monte e più arretrata
di quella esistente, sotto la quale concentrare le attività più rumorose.
Ci si
trova pertanto di fronte ad un impianto ai sensi dell'art. 7 cpv. 7 LPAmb, atto
a provocare degli effetti sull'ambiente sottoforma di rumore e inquinamento
atmosferico giusta l'art. 7 cpv. 1 LPAmb (cfr. inoltre art. 2 cpv. 1 OIF e art.
2 cpv. 1 lett. a e c OIAt). La sua edificazione ed il suo esercizio
soggiacciono pertanto indiscutibilmente all'ossequio della legislazione
federale sulla tutela dell'ambiente.
4.1.
Secondo la strategia a due tempi posta alla base dell'art. 11 LPAmb gli inquinamenti
atmosferici, il rumore e le vibrazioni sono anzitutto da contenere con misure
di limitazione delle emissioni applicate alla fonte (primo grado; art. 11 cpv.
1 LPAmb). Tali provvedimenti, elencati all'art. 12 cpv. 1 LPAmb, devono essere
previsti da ordinanze o, per i casi che non vi siano contemplati, da decisioni
fondate direttamente sulla LPAmb stessa (art. 12 cpv. 2 LPAmb). Nell'ambito
della prevenzione questa limitazione delle emissioni deve spingersi sino al
limite massimo consentito dal progresso tecnico, dalle condizioni di esercizio
e dalle possibilità economiche: e questo indipendentemente dal carico
inquinante esistente (art. 11 cpv. 2 LPAmb). Se, tuttavia, considerate queste
misure, sia certo o probabile che gli effetti, tenuto conto del carico
inquinante esistente, divengano dannosi o molesti, le limitazioni alla fonte
devono essere inasprite (secondo grado; art. 11 cpv. 3 LPAmb). Per la
valutazione prognostica di tali effetti dannosi o molesti, suscettibili di
esigere un inasprimento delle misure alla fonte, sono determinanti in primo
luogo i valori limite delle immissioni, fissati dal Consiglio federale per ordinanza
(art. 13 cpv. 1 LPAmb) sulla scorta dei criteri generali enunciati nel secondo
capoverso dello stesso disposto e di quelli particolari stabiliti negli art. 14
e 15 LPAmb per gli inquinamenti atmosferici e per il rumore e le vibrazioni
rispettivamente. Qualora tali valori (ancora) mancassero o non consentissero di
risolvere il problema, le autorità d'esecuzione devono stabilire nel singolo
caso, sempre sulla scorta dei citati principi, quanto deve essere ritenuto
dannoso o molesto (cfr. riassuntivamente STA 17 dicembre 1997 in re E. e R.
F.-H., consid. 3.1., pubbl. in RDAT II-1998 N. 54, STA 27 aprile 1995 in re
Eredi C. P., consid. 3.1. pubbl. in RDAT II-1995 N. 68; STA 13 luglio 1993 in
re CCMV e comune di Viganello, consid. 2.2., pubbl. in RDAT I-1994 N. 67;
inoltre RDAT I-1996 N. 62 consid. 2c; I-1999 n. 66 consid. 2). Gli effetti sono
valutati singolarmente, globalmente e secondo la loro azione congiunta (art. 8
LPAmb).
Tali
principi di limitazione delle emissioni si applicano sia in presenza di un
impianto fisso nuovo (art. 3 ss. OIAt, 7 OIF), sia in presenza di un impianto
esistente (art. 7 ss. OIAt) o oggetto di modifiche (art. 8 OIF).
4.2. Nel
concreto caso, in sede di rilascio della licenza edilizia la competente autorità
cantonale (art. 3 cpv. 1 LE, 2 cpv. 1 RLE ed allegato 1 al RLE) non ha esperito
alcun accertamento di natura ambientale. Dall'esame degli atti non risulta che
sia stata effettuata una verifica della compatibilità con le esigenze
ecologiche dell'impianto in discussione, né sotto il profilo dell'inquinamento
fonico, né sotto quello della polluzione atmosferica. Non sono in particolare
stati valutati, mediante debita prognosi, il rumore e le emissioni di sostanze
inquinanti che la messa in esercizio del nuovo laboratorio di lavorazione del
granito provocherà sulle adiacenze. La circostanza secondo cui l'istante non aveva
fornito a questo riguardo nessuna informazione non sollevava certo il
Dipartimento del territorio dallo svolgimento delle necessarie indagini, volte
a permettere l'esame del progetto alla luce della legislazione ambientale,
sollecitando se del caso, in primo luogo, la presentazione di una valutazione
preventiva del rumore e delle emissioni di sostanze inquinanti giusta l'art. 25
cpv. 1 e 46 cpv. 1 LPAmb e adottando in secondo luogo, laddove necessario,
adeguate prescrizioni volte a contenere le emissioni giusta gli art. 11 ss.
LPAmb. Il vistoso ampliamento (+450 mq) della superficie destinata a coprire
l'attività di lavorazione del granito in precedenza concentrata sotto
l'esistente tettoia di 230 mq sita in zona industriale e l'installazione di
nuovi macchinari notificata dalla stessa istante in licenza avrebbero
senz'altro dovuto indurre il dipartimento ad operare i debiti approfondimenti.
Le
carenze dinanzi descritte precludono la possibilità di verificare la conformità
dell'avversato intervento edilizio con la legislazione vigente in materia di
protezione dell'ambiente. La risoluzione governativa impugnata deve pertanto
essere annullata, insieme con la licenza edilizia, e gli atti ritornati al
Dipartimento del territorio affinché emetta un nuovo avviso, includente l'esame
della compatibilità con la legislazione ambientale del progetto edilizio in
discussione, dopo aver eseguito i necessari accertamenti (art. 65 cpv. 2 PAmm).
-
I
risultati delle indagini svolte dal Consiglio di Stato dimostrano inequivocabilmente
che la nuova pensilina non tange alcun biotopo o altro elemento paesaggistico
protetto. Le censure sollevate a riguardo dal ricorrente vanno quindi disattese
rinviando alle pertinenti argomentazioni svolte nel giudizio impugnato (consid.
D), non senza annotare che eventuali pregiudizi al patrimonio naturale della
zona cagionati in passato dalla resistente esulano dalla presente procedura e
dalla sfera cognitiva di questo Tribunale.
-
Parimenti
da respingere sono le sterili contestazioni mosse dal ricorrente avverso
l'ammontare della tassa amministrativa addebitata alla beneficiaria della
licenza per l'esame della domanda di costruzione.
Il
tributo causale di fr. 50.- prelevato dall'ente pubblico si avvera infatti
conforme ai criteri di commisurazione sanciti dall'art. 19 LE. Considerata la
natura della costruzione dedotta in licenza (tettoia in lamiera sorretta da
pilastri in ferro), una spesa prevista pari o inferiore a 50'000.- fr.,
suscettibile di generare una tassa amministrativa ex art. 19 LE di fr. 50.-,
non appare invero manifestamente inattendibile.
- Sulla
scorta di quanto precede, il ricorso dev'essere accolto.
La
tassa di giudizio segue la soccombenza (art. 28 PAmm).
Per questi motivi,
visti gli art. 75 Cost.; 2, 14, 18, 22, 24 LPT; 16 LE
1973; 29 LALPT; 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15 LPAmb, 6, 19, 21 LE; 22, 32 NAPR di
__________; 18, 28, 43, 46, 60, 61 e 65 PAmm;
dichiara e pronuncia:
- Il
ricorso è accolto.
§. Sono
di conseguenza annullate la decisione 20 novembre 2002 (no. 5558) del Consiglio
di Stato e la licenza edilizia 22 marzo 2000 rilasciata alla __________ per
l'edificazione di una tettoia al mapp. __________ di __________;
§§. Gli
atti sono retrocessi al Dipartimento del territorio affinché emetta un nuovo avviso
sulla domanda di costruzione, previo esperimento della necessaria istruttoria.
-
La
tassa di giudizio di fr. 1'000.- è posta a carico della __________. Non si assegnano
ripetibili.
-
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il vicepresidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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