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Numero d'incarto:
52.2002.480
Data decisione, Autorità:
18.02.2003, TRAM
Incarto n.
52.2002.480
Lugano
18 febbraio 2003
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Stefano Bernasconi, Werner Walser
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sull'istanza di intervento 8 agosto 2002 di
__________,
chiedente che sia fatto ordine al Consiglio di Stato
di decidere in merito al ricorso 31.12.2001 del signor __________ in
__________ previo esperimento di una eventuale nuova e idonea istruttoria e
che sia convocato un esperimento di conciliazione;
viste le osservazioni:
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
che con
risoluzione n. 1016 del 22 ottobre 2001 il municipio di __________ ha fissato
al 100% il moltiplicatore d'imposta comunale per l'anno 2001;
che la
decisione è stata pubblicata agli albi comunali in data 23 ottobre 2001 con
l'avvertenza che contro la decisione municipale era data la possibilità di
ricorso al Consiglio di Stato nel termine di 15 giorni dalla data d'inizio
pubblicazione;
che con
ricorso 7 novembre 2001 __________ ha impugnato la predetta decisione;
che,
pendente il ricorso, il municipio ha emesso i conguagli per l'imposta comunale
2001;
che, con
scritto 3 dicembre 2001 al Consiglio di Stato, __________ ha censurato
l'operato del municipio, che, intimando i conguagli d'imposta calcolati sulla
scorta del moltiplicatore al 100%, avrebbe agito in violazione dell'effetto
sospensivo del ricorso 7 novembre;
che, con
scritto di pari data, __________ ha pure interposto reclamo al municipio contro
il calcolo d'imposta;
che con
decisione 5 dicembre 2001 il Governo ha respinto il ricorso 7 novembre,
confermando la decisione 22 ottobre 2001 con la quale l'esecutivo comunale
aveva fissato il moltiplicatore d'imposta al 100%;
che
l'impugnativa interposta da __________ contro la predetta decisione governativa
è stata respinta dal Tribunale cantonale amministrativo con sentenza 14 marzo
2002;
che con
scritto 31 dicembre 2001 al Consiglio di Stato, intitolato "ricorso per
denegata e ritardata giustizia", __________ ha lamentato
-
la
mancata evasione del proprio reclamo 3 dicembre 2001 da parte del municipio e
-
la
mancata evasione del reclamo di medesima data da parte del Consiglio di Stato,
chiedendo
l'annullamento dell'istruttoria condotta dal servizio ricorsi ed una nuova
istruttoria tramite i servizi d'altro dipartimento;
che il
reclamo di __________ contro il calcolo d'imposta è stato respinto dal municipio
con decisione 11 aprile 2002, decisione poi confermata dalla Camera di diritto
tributario del Tribunale d'appello con sentenza 28 maggio 2002;
che, con
istanza d'intervento 8 agosto 2002 al Consiglio di Stato, __________ - sottolineato
che indipendentemente dall'evasione del ricorso sul moltiplicatore d'imposta il
Consiglio di Stato non aveva preso posizione sulla violazione dell'effetto sospensivo
- ha chiesto che fosse fatto ordine al Governo di decidere in merito al ricorso
31 dicembre 2001, previo esperimento di un'eventuale nuova e idonea istruttoria,
convocando preventivamente un esperimento di conciliazione;
che,
esperito il tentativo di conciliazione in data 18 ottobre 2002, con decisione
26 novembre 2002 il Governo, ritenuto privo d'oggetto il reclamo per denegata
giustizia nei confronti del municipio ed accertata la violazione dell'effetto
sospensivo del ricorso da parte del municipio, ha pure dichiarato irricevibile
l'istanza d'intervento nei confronti del Consiglio di Stato, trasmettendola per
competenza al Tribunale cantonale amministrativo;
che dei
motivi si dirà, se necessario, in prosieguo d'esposizione;
considerato in
diritto
che,
nonostante l'atto 8 agosto 2002 sia intitolato "istanza d'intervento",
l'istante lamenta la mancata decisione da parte dell'Esecutivo cantonale dei
propri reclami, sicché trattasi di un reclamo per denegata o ritardata
giustizia;
che la
competenza del Tribunale cantonale amministrativo è pertanto data, e così la
legittimazione del ricorrente (art. 45 PAmm);
che, come
già esposto in narrativa, esperito il tentativo di conciliazione, con decisione
26 novembre 2002 (no 5678) il Governo ha evaso il ricorso 31 dicembre 2001 di
__________: considerato privo d'oggetto il reclamo per denegata giustizia nei
confronti del municipio - che aveva nel frattempo emesso la propria decisione
-, l'Esecutivo cantonale ha pure accertato la violazione dell'effetto
sospensivo del ricorso da parte del municipio;
che il
Consiglio di Stato ha quindi integralmente dato seguito alle domande formulate
con l'istanza 8 agosto 2002, con la quale il ricorrente postulava che fosse
fatto ordine al Consiglio di Stato di decidere in merito al suo ricorso 31
dicembre 2001;
che
pertanto l'istanza medesima è diventata priva d'oggetto, sicché l'incarto va
stralciato dai ruoli;
che,
stante la particolarità della fattispecie, questo tribunale ritiene di
prescindere dal prelievo di una tassa di giustizia;
per questi motivi,
visti gli art. 28, 43, 45, 46 PAmm e 194 segg. LOC;
dichiara
e pronuncia:
-
L'istanza 8
agosto 2002 di __________ è priva d'oggetto.
-
Non si
prelevano né tasse né spese.
-
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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